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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17 settembre 2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4241/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 ricorrenti, nella qualità . di eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 05.10.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Sorbello;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2023 i ricorrenti esponevano:
- che il loro de cuius, , aveva presentato domanda, in data 13.05.2020, di riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento nonché della ricorrenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992;
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medica del 26.11.2020, lo aveva ritenuto soltanto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.
L.124/98) grave 100%”, con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
1 - che avverso tale conclusione il loro de cuius aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 72/2021
R.G.), procedimento nelle more del quale era deceduto, sicché lo stesso era proseguito Persona_1 con essi odierni ricorrenti, quali eredi legittimi;
- che nel detto procedimento il Ctu, con perizia depositata l'11.07.2023, aveva riconosciuto il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento soltanto con decorrenza dal luglio 2022;
- che in data 20.07.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, da disporsi sugli atti, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa antecedente a quella accertata dal Ctu della fase di ATP, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2024, evidenziava l'infondatezza del ricorso, CP_1 di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 72/2021), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che lo stesso era affetto da “Cardiopatia Ischemica con posizionamento di due stent;
ipertrofia prostatica benigna;
Ictus Cerebrale con esito di deficit visivo monoculare;
Demenza senile;
Obesità;
Insufficienza renale cronica trattata conservativamente;
esiti di impianto Protesi Ginocchio dx” e che, pertanto, lo stesso era da riconoscersi bisognevole di assistenza continua – indennità di accompagnamento “con decorrenza dal data luglio 2022 alla data di exitus avvenuto in data 05/10/2022”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento del proprio de cuius con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra antecedente a quella riscontrata dal Ctu della fase di ATP.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso, va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu il consulente nominato ha riconosciuto che il era affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo medio-grave, sindrome ansioso- Per_1 depressiva reattiva e sindrome vertiginosa, Cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto con esiti di pregresso infarto inferiore tratttato con angioplastica primaria in seconda classe funzionale NYHA, Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale, grave gonartrosi destra con varismo in soggetto obeso portatore di artroprotesi ginocchio destro, spondilodiscoartrosi diffusa con sciacciamenti vertebrali, ipostenia degli arti inferiori con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, Insufficienza renale cronica lieve moderata in trattamento conservativo” e che presentava le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal 01.02.2021 fino alla data del decesso
(05.10.2022).
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu va dichiarato che presenta le Persona_1 condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2021 fino alla data del decesso (05.10.2022).
5. Atteso l'esito della lite le spese della fase di ATP e vanno compensate per metà le spese della presente fase. La restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo ex d.m. 2015 n. CP_1
55 tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presentava le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento Persona_1 con decorrenza dal 01.02.2021 fino alla data del decesso (05.10.2022);
- compensa integralmente le spese di lite della fase di ATP;
- compensa per metà le spese di tale fase e pone a carico dell' la restante quota che si liquida in CP_1 euro oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17 settembre 2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4241/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 ricorrenti, nella qualità . di eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 05.10.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Sorbello;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2023 i ricorrenti esponevano:
- che il loro de cuius, , aveva presentato domanda, in data 13.05.2020, di riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento nonché della ricorrenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992;
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medica del 26.11.2020, lo aveva ritenuto soltanto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.
L.124/98) grave 100%”, con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
1 - che avverso tale conclusione il loro de cuius aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 72/2021
R.G.), procedimento nelle more del quale era deceduto, sicché lo stesso era proseguito Persona_1 con essi odierni ricorrenti, quali eredi legittimi;
- che nel detto procedimento il Ctu, con perizia depositata l'11.07.2023, aveva riconosciuto il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento soltanto con decorrenza dal luglio 2022;
- che in data 20.07.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, da disporsi sugli atti, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa antecedente a quella accertata dal Ctu della fase di ATP, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2024, evidenziava l'infondatezza del ricorso, CP_1 di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 72/2021), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che lo stesso era affetto da “Cardiopatia Ischemica con posizionamento di due stent;
ipertrofia prostatica benigna;
Ictus Cerebrale con esito di deficit visivo monoculare;
Demenza senile;
Obesità;
Insufficienza renale cronica trattata conservativamente;
esiti di impianto Protesi Ginocchio dx” e che, pertanto, lo stesso era da riconoscersi bisognevole di assistenza continua – indennità di accompagnamento “con decorrenza dal data luglio 2022 alla data di exitus avvenuto in data 05/10/2022”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento del proprio de cuius con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra antecedente a quella riscontrata dal Ctu della fase di ATP.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso, va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu il consulente nominato ha riconosciuto che il era affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo medio-grave, sindrome ansioso- Per_1 depressiva reattiva e sindrome vertiginosa, Cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto con esiti di pregresso infarto inferiore tratttato con angioplastica primaria in seconda classe funzionale NYHA, Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale, grave gonartrosi destra con varismo in soggetto obeso portatore di artroprotesi ginocchio destro, spondilodiscoartrosi diffusa con sciacciamenti vertebrali, ipostenia degli arti inferiori con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, Insufficienza renale cronica lieve moderata in trattamento conservativo” e che presentava le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal 01.02.2021 fino alla data del decesso
(05.10.2022).
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu va dichiarato che presenta le Persona_1 condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2021 fino alla data del decesso (05.10.2022).
5. Atteso l'esito della lite le spese della fase di ATP e vanno compensate per metà le spese della presente fase. La restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo ex d.m. 2015 n. CP_1
55 tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presentava le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento Persona_1 con decorrenza dal 01.02.2021 fino alla data del decesso (05.10.2022);
- compensa integralmente le spese di lite della fase di ATP;
- compensa per metà le spese di tale fase e pone a carico dell' la restante quota che si liquida in CP_1 euro oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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