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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1547/2023
da: (c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via S. Allende, 10/A – 31025 Santa Lucia di Piave (TV), rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187, come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Dott. Stefano Rozza, domiciliato in
Treviso, alla via Cal di Breda, n. 116, presso l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso – pec:
Email_1 Email_2
RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE RICORRENTE:
“In via principale: Tribunale di Treviso
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente
con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e,
conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in
successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei
36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15
giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. (Nota della Corte: Si prende atto della rettifica
della richiesta risarcitoria formulata con le note conclusive):
4. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione
del Decreto Legge del 16 settembre 2024, n.131, pari ad una indennità omnicomprensiva,
determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
5. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente
all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto,
medio tempore con contratto a tempo indeterminato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
- 2 - Tribunale di Treviso
di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione
dell'importo del CU ove versato”.
PER PARTE RESISTENTE:
“1. nel merito, respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte nei confronti della
resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in
ragione di tutti i motivi supra esposti;
2. condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese le spese processuali
previste dall'art. 152 bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 183 del 2011.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
, lamentando l'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, stipulati in successione per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, e chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.
A tal fine la ricorrente ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1
in forza di reiterati contratti a termine negli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (da ultimo, presso gli ISS "G. Marconi" e "G.
Galilei" di Conegliano) quale insegnante di religione cattolica.
Nella prospettazione attorea, i contratti in oggetto sarebbero stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative non transitorie e ad un fabbisogno durevole, al fine di coprire carenze strutturali e permanenti del comparto scuola.
Ciò rappresenterebbe una violazione della normativa nazionale e comunitaria che limita la stipula di contratti a termine in assenza di ragioni oggettive e nel rispetto di una durata massima.
In punto di diritto, la ricorrente ha richiamato la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, che mira a prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, citando altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto applicabile l'accordo quadro anche
- 3 - Tribunale di Treviso
al personale insegnante pubblico e ha escluso che l'idoneità ecclesiastica costituisca una ragione obiettiva sufficiente a giustificare la reiterazione abusiva.
L'attrice ha altresì fatto riferimento alla disciplina nazionale, in particolare all'articolo 5, commi 2 e
4-bis, del D.Lgs. 368/2001 e all'articolo 19 e 25 del D.Lgs. 81/2015, che prevedono la trasformazione del contratto a tempo indeterminato al superamento di determinati limiti temporali
(originariamente 36 mesi).
Pur riconoscendo che l'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 esclude la costituzione di rapporti a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione, la ricorrente, sulla scorta dell'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 5072/2016), ha chiesto il riconoscimento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva, come misura adeguata a sanzionare l'abuso secondo il diritto comunitario e a compensare il danno subito.
Ha infine aggiornato la sua richiesta di quantificazione del danno alla luce del D.L. 131/2024
convertito nella L. 166/2024, indicando un range tra 4 e 24 mensilità.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'Amministrazione ha contestato l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine
(D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015) al personale scolastico, sostenendo l'esistenza di una normativa speciale nel settore (T.U. 297/94, L. 124/99, L. 186/2003).
Ha affermato che la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione è
giustificata da ragioni oggettive, legate alla natura facoltativa dell'insegnamento, alla variabilità
dell'organico dovuta alle scelte degli studenti, e alla necessità del gradimento dell'autorità
ecclesiastica, che incide sulla permanenza del rapporto.
Ha sostenuto che il reclutamento avviene attraverso procedure selettive basate su graduatorie, e che ogni incarico annuale è svincolato dai precedenti, non configurando una "successione di contratti"
abusiva voluta dal datore di lavoro.
- 4 - Tribunale di Treviso
Ha richiamato l'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso, e ha evidenziato che la ricorrente non ha superato un concorso per accedere al ruolo a tempo indeterminato. Ha quindi negato la sussistenza di un abuso e, di conseguenza, l'infondatezza della richiesta risarcitoria. In subordine, ha contestato la quantificazione del danno e l'applicabilità
analogica dell'articolo 32, comma 5, della L. 183/2010, sostenendo che il danno effettivo deve essere allegato e provato dal lavoratore. Ha infine eccepito la prescrizione in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa in via cartolare, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così inquadrato l'oggetto del contendere, si osserva quanto segue.
Deve innanzitutto ritenersi pacifico che la Direttiva 1999/70/CE, che recepisce l'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al personale impiegato nel settore dell'insegnamento pubblico, compresi gli insegnanti di religione cattolica.
L'obiettivo di tale accordo quadro è, tra l'altro, quello di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le disposizioni nazionali che regolano il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (Legge
n. 186/2003) prevedono l'istituzione di ruoli regionali e l'accesso mediante concorsi per titoli ed esami.
La stessa legge stabilisce che i posti non coperti da insegnanti di ruolo siano coperti mediante contratti a tempo determinato.
Si è lungamente dibattuto se questa normativa speciale potesse di per sé giustificare la reiterazione dei contratti a termine, configurando le esigenze del servizio di insegnamento della religione come
"ragioni obiettive" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro.
- 5 - Tribunale di Treviso
La giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ha tuttavia chiarito che, pur riconoscendo la specificità del settore, la reiterazione dei contratti a termine non può protrarsi illimitatamente, se destinata a soddisfare esigenze strutturali e permanenti.
La Corte di Giustizia ha specificamente escluso che la necessità del titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica costituisca una "ragione obiettiva" ai sensi dell'accordo quadro per giustificare il sistematico ricorso a contratti a termine successivi.
Essa ha infatti affermato che “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude
gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle
norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato,
qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni
detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità
ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione
cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di
tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non
prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato” (Corte di giustizia dell'Unione Europea Seconda Sezione, Sentenza 13 gennaio 2022,
causa C‑282/19).
A sua volta, la Suprema Corte di Cassazione, allineandosi ai suddetti principi eurounitari, ha stabilito i criteri per individuare l'abuso nel regime speciale degli insegnanti di religione cattolica.
È stato in particolare affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei
docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso
nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo
- 6 - Tribunale di Treviso
automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del
docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in
quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre
annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del
danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei
parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre
al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la
trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cassazione civile sez. lav., n. 11153
del 27/04/2023; Cass., n. 18698 del 09/06/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque specificato che l'abuso lesivo dell'accordo quadro si realizza quando l'insegnante è mantenuto in servizio per più di un triennio (inteso come tre annualità scolastiche) senza soluzione di continuità, in assenza dell'indizione del concorso triennale.
Questa durata ultratriennale, valutata sommando i periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente, segna il limite oltre il quale l'impiego precario diventa abusivo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in atti i contratti di lavoro che dimostrano un rapporto di lavoro a tempo determinato continuativo per nove anni scolastici, dal 2015/16 al 2023/24.
Tale periodo eccede abbondantemente il limite di trentasei mesi (tre annualità) fissato dalla giurisprudenza per configurare l'abuso.
L'eccezione del circa la specialità della normativa e la mancanza di una successione CP_1
abusiva legata alla volontà datoriale non è fondata, poiché la giurisprudenza ha già ricondotto tale ipotesi di reiterazione ultratriennale, in assenza di concorsi, nella fattispecie dell'abuso.
Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a trentasei mesi,
occorre determinare le conseguenze di tale illegittimità.
- 7 - Tribunale di Treviso
L'ordinamento italiano, per il lavoro pubblico, esclude espressamente la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Come stabilito dall'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, “In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato nel concorso lo strumento di selezione del personale più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.
Tuttavia, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. Tale
risarcimento si basa su un danno presunto ("danno comunitario"), con esonero dall'onere probatorio per il lavoratore, e viene quantificato in via analogica secondo i criteri stabiliti per il lavoro privato.
La Suprema Corte ha statuito che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di
abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica
amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di
impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n.165, al
risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio
nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella
misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
- 8 - Tribunale di Treviso
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio
1966, n. 604.” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5072/2016).
È intervenuta successivamente la Legge 14 novembre 2024, n. 166 (di conversione del D.L. 16
settembre 2024, n. 131), che ha modificato l'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 proprio in materia di responsabilità risarcitoria per l'abuso nell'utilizzo di contratti a tempo determinato.
La nuova formulazione stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la
facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della
violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla
durata complessiva del rapporto.”. Questa nuova disposizione si applica alla fattispecie in esame,
essendo entrata in vigore prima della presente decisione.
Pertanto, il danno risarcibile in favore della ricorrente deve essere determinato applicando il nuovo intervallo di 4-24 mensilità. Nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio per nove annualità
scolastiche consecutive, superando il limite di tre annualità stabilito per la configurazione dell'abuso. Considerando la durata complessiva del rapporto abusivo (sei anni) e il numero dei contratti in successione (nove), elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 novellato, appare equo determinare l'indennità
omnicomprensiva in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità ha natura risarcitoria onnicomprensiva e non è soggetta a rivalutazione monetaria. Su di essa decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Relativamente alla ulteriore domanda di risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'eventuale futura immissione in ruolo, deve tuttavia rilevarsi come la ricorrente non abbia allegato né fornito alcuna prova specifica o elemento presuntivo che consenta di apprezzare
- 9 - Tribunale di Treviso
l'effettiva sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello forfetizzato dalla legge, né elementi concreti relativi alla perdita di specifiche chances di lavoro alternative migliori.
Tale domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accertata l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato intercorsi tra la ricorrente e l'Amministrazione resistente Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Controparte_1 [...]
per aver superato il limite di trentasei Controparte_2
mesi (tre annualità) di servizio, configura abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e,
per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente , di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 10 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, oltre agli interessi legali sulla predetta somma dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Domenico
Naso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1547/2023
da: (c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via S. Allende, 10/A – 31025 Santa Lucia di Piave (TV), rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187, come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Dott. Stefano Rozza, domiciliato in
Treviso, alla via Cal di Breda, n. 116, presso l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso – pec:
Email_1 Email_2
RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE RICORRENTE:
“In via principale: Tribunale di Treviso
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente
con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e,
conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in
successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei
36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15
giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. (Nota della Corte: Si prende atto della rettifica
della richiesta risarcitoria formulata con le note conclusive):
4. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione
del Decreto Legge del 16 settembre 2024, n.131, pari ad una indennità omnicomprensiva,
determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
5. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente
all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto,
medio tempore con contratto a tempo indeterminato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
- 2 - Tribunale di Treviso
di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione
dell'importo del CU ove versato”.
PER PARTE RESISTENTE:
“1. nel merito, respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte nei confronti della
resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in
ragione di tutti i motivi supra esposti;
2. condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese le spese processuali
previste dall'art. 152 bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 183 del 2011.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
, lamentando l'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, stipulati in successione per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, e chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.
A tal fine la ricorrente ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1
in forza di reiterati contratti a termine negli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (da ultimo, presso gli ISS "G. Marconi" e "G.
Galilei" di Conegliano) quale insegnante di religione cattolica.
Nella prospettazione attorea, i contratti in oggetto sarebbero stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative non transitorie e ad un fabbisogno durevole, al fine di coprire carenze strutturali e permanenti del comparto scuola.
Ciò rappresenterebbe una violazione della normativa nazionale e comunitaria che limita la stipula di contratti a termine in assenza di ragioni oggettive e nel rispetto di una durata massima.
In punto di diritto, la ricorrente ha richiamato la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, che mira a prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, citando altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto applicabile l'accordo quadro anche
- 3 - Tribunale di Treviso
al personale insegnante pubblico e ha escluso che l'idoneità ecclesiastica costituisca una ragione obiettiva sufficiente a giustificare la reiterazione abusiva.
L'attrice ha altresì fatto riferimento alla disciplina nazionale, in particolare all'articolo 5, commi 2 e
4-bis, del D.Lgs. 368/2001 e all'articolo 19 e 25 del D.Lgs. 81/2015, che prevedono la trasformazione del contratto a tempo indeterminato al superamento di determinati limiti temporali
(originariamente 36 mesi).
Pur riconoscendo che l'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 esclude la costituzione di rapporti a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione, la ricorrente, sulla scorta dell'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 5072/2016), ha chiesto il riconoscimento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva, come misura adeguata a sanzionare l'abuso secondo il diritto comunitario e a compensare il danno subito.
Ha infine aggiornato la sua richiesta di quantificazione del danno alla luce del D.L. 131/2024
convertito nella L. 166/2024, indicando un range tra 4 e 24 mensilità.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'Amministrazione ha contestato l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine
(D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015) al personale scolastico, sostenendo l'esistenza di una normativa speciale nel settore (T.U. 297/94, L. 124/99, L. 186/2003).
Ha affermato che la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione è
giustificata da ragioni oggettive, legate alla natura facoltativa dell'insegnamento, alla variabilità
dell'organico dovuta alle scelte degli studenti, e alla necessità del gradimento dell'autorità
ecclesiastica, che incide sulla permanenza del rapporto.
Ha sostenuto che il reclutamento avviene attraverso procedure selettive basate su graduatorie, e che ogni incarico annuale è svincolato dai precedenti, non configurando una "successione di contratti"
abusiva voluta dal datore di lavoro.
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Ha richiamato l'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso, e ha evidenziato che la ricorrente non ha superato un concorso per accedere al ruolo a tempo indeterminato. Ha quindi negato la sussistenza di un abuso e, di conseguenza, l'infondatezza della richiesta risarcitoria. In subordine, ha contestato la quantificazione del danno e l'applicabilità
analogica dell'articolo 32, comma 5, della L. 183/2010, sostenendo che il danno effettivo deve essere allegato e provato dal lavoratore. Ha infine eccepito la prescrizione in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa in via cartolare, mediante il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così inquadrato l'oggetto del contendere, si osserva quanto segue.
Deve innanzitutto ritenersi pacifico che la Direttiva 1999/70/CE, che recepisce l'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al personale impiegato nel settore dell'insegnamento pubblico, compresi gli insegnanti di religione cattolica.
L'obiettivo di tale accordo quadro è, tra l'altro, quello di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le disposizioni nazionali che regolano il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (Legge
n. 186/2003) prevedono l'istituzione di ruoli regionali e l'accesso mediante concorsi per titoli ed esami.
La stessa legge stabilisce che i posti non coperti da insegnanti di ruolo siano coperti mediante contratti a tempo determinato.
Si è lungamente dibattuto se questa normativa speciale potesse di per sé giustificare la reiterazione dei contratti a termine, configurando le esigenze del servizio di insegnamento della religione come
"ragioni obiettive" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro.
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La giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ha tuttavia chiarito che, pur riconoscendo la specificità del settore, la reiterazione dei contratti a termine non può protrarsi illimitatamente, se destinata a soddisfare esigenze strutturali e permanenti.
La Corte di Giustizia ha specificamente escluso che la necessità del titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica costituisca una "ragione obiettiva" ai sensi dell'accordo quadro per giustificare il sistematico ricorso a contratti a termine successivi.
Essa ha infatti affermato che “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude
gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle
norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato,
qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni
detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità
ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione
cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di
tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non
prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato” (Corte di giustizia dell'Unione Europea Seconda Sezione, Sentenza 13 gennaio 2022,
causa C‑282/19).
A sua volta, la Suprema Corte di Cassazione, allineandosi ai suddetti principi eurounitari, ha stabilito i criteri per individuare l'abuso nel regime speciale degli insegnanti di religione cattolica.
È stato in particolare affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei
docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso
nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo
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automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del
docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in
quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre
annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del
danno c.d. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei
parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre
al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la
trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cassazione civile sez. lav., n. 11153
del 27/04/2023; Cass., n. 18698 del 09/06/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque specificato che l'abuso lesivo dell'accordo quadro si realizza quando l'insegnante è mantenuto in servizio per più di un triennio (inteso come tre annualità scolastiche) senza soluzione di continuità, in assenza dell'indizione del concorso triennale.
Questa durata ultratriennale, valutata sommando i periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente, segna il limite oltre il quale l'impiego precario diventa abusivo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in atti i contratti di lavoro che dimostrano un rapporto di lavoro a tempo determinato continuativo per nove anni scolastici, dal 2015/16 al 2023/24.
Tale periodo eccede abbondantemente il limite di trentasei mesi (tre annualità) fissato dalla giurisprudenza per configurare l'abuso.
L'eccezione del circa la specialità della normativa e la mancanza di una successione CP_1
abusiva legata alla volontà datoriale non è fondata, poiché la giurisprudenza ha già ricondotto tale ipotesi di reiterazione ultratriennale, in assenza di concorsi, nella fattispecie dell'abuso.
Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a trentasei mesi,
occorre determinare le conseguenze di tale illegittimità.
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L'ordinamento italiano, per il lavoro pubblico, esclude espressamente la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Come stabilito dall'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, “In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato nel concorso lo strumento di selezione del personale più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.
Tuttavia, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. Tale
risarcimento si basa su un danno presunto ("danno comunitario"), con esonero dall'onere probatorio per il lavoratore, e viene quantificato in via analogica secondo i criteri stabiliti per il lavoro privato.
La Suprema Corte ha statuito che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di
abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica
amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di
impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n.165, al
risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio
nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella
misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
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dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio
1966, n. 604.” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 5072/2016).
È intervenuta successivamente la Legge 14 novembre 2024, n. 166 (di conversione del D.L. 16
settembre 2024, n. 131), che ha modificato l'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 proprio in materia di responsabilità risarcitoria per l'abuso nell'utilizzo di contratti a tempo determinato.
La nuova formulazione stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la
facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della
violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla
durata complessiva del rapporto.”. Questa nuova disposizione si applica alla fattispecie in esame,
essendo entrata in vigore prima della presente decisione.
Pertanto, il danno risarcibile in favore della ricorrente deve essere determinato applicando il nuovo intervallo di 4-24 mensilità. Nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio per nove annualità
scolastiche consecutive, superando il limite di tre annualità stabilito per la configurazione dell'abuso. Considerando la durata complessiva del rapporto abusivo (sei anni) e il numero dei contratti in successione (nove), elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 novellato, appare equo determinare l'indennità
omnicomprensiva in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità ha natura risarcitoria onnicomprensiva e non è soggetta a rivalutazione monetaria. Su di essa decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Relativamente alla ulteriore domanda di risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'eventuale futura immissione in ruolo, deve tuttavia rilevarsi come la ricorrente non abbia allegato né fornito alcuna prova specifica o elemento presuntivo che consenta di apprezzare
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l'effettiva sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello forfetizzato dalla legge, né elementi concreti relativi alla perdita di specifiche chances di lavoro alternative migliori.
Tale domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accertata l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato intercorsi tra la ricorrente e l'Amministrazione resistente Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Controparte_1 [...]
per aver superato il limite di trentasei Controparte_2
mesi (tre annualità) di servizio, configura abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e,
per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente , di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 10 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, oltre agli interessi legali sulla predetta somma dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Domenico
Naso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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