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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1052/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, nella persona del Presidente FF Dott.ssa Rita Rigoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso
DA
(C.F. ), con l'avv. con l'avv. LUCA MAROTTA (c.f. Parte_1 C.F._1
), per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con gli l'avv. RIGATO FRANCESCA Controparte_1 C.F._3
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
E CONTRO
(C.F. , con l'avv. BRESSAN GIANFRANCA Controparte_2 C.F._5
( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione C.F._6
E CONTRO
(C.F. ), con l'avv. FERRAZZI ANNUSKA Controparte_3 C.F._7
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._8
Resistenti
Oggetto: Ricorso ex art. 281 undecies cpc e 170 DPR n. 115/2002 rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente:
“Nel merito
1) In parziale riforma del decreto di liquidazione n. 183/2024 R.G. emesso dalla Corte di Appello di
Venezia in data 29.05.2025 e per le ragioni dedotte in atti, fermi gli importi liquidati a favore del dott.
e del coadiutore arch. , disporsi il pagamento dei medesimi a Controparte_1 Controparte_2
carico del sig. e della sig.ra , nella quota del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_3
2) Spese e compensi di causa integralmente rifusi in caso di opposizione
In via istruttoria
A) Disporsi in merito all'acquisizione del fascicolo della causa n. 183/2024 R.G. della Corte di
Appello di Venezia”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare gli importi liquidati in favore del c.t.u. dott. CP_1
indipendentemente dall'attribuzione dell'obbligo di pagamento a carico dell'una o dell'altra
[...]
parte processuale per le motivazioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ogni eventuale ulteriore riserva”.
Per Valdisolo:
“In relazione al petitum di cui al presente giudizio, si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma
Corte d'Appello adita”.
Per : CP_3
“Rigettare l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso a favore del dott. e dell'arch. e per l'effetto confermarne il contenuto. CP_1 CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa. pagina 2 di 6 Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo telematico del procedimento n. 183/2024 r.g. della Corte
di Appello di Venezia”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 4.6.2025, si opponeva al decreto di liquidazione del Parte_1
compenso n. 183/2024 R.G. della Corte di Appello di Venezia chiedendo che, fermi gli importi liquidati al CTU dott. e al coadiutore arch. , il pagamento fosse Controparte_1 Persona_1
disposto a carico suo e di nella misura del 50% ciascuno, invece che a carico Controparte_3
esclusivo proprio. Sosteneva esservi stata violazione dell'art. 90 cpc e dell'art. 168 DPR n. 115/2002,
in quanto per principio pacifico il compenso del CTU va posto a carico solidale delle parti,
indipendentemente dalla ripartizione delle spese processuali;
ogni contraria determinazione deve essere motivata.
2-Si costituivano tutti i resistenti.
censurava l'utilizzo dello strumento azionato in quanto con l'art. 170 DPR Controparte_4
115/2002 possono essere contestati l'an e il quantum del compenso e non la ripartizione tra le parti.
Assumeva che in ogni caso per le spese di CTU le parti sono obbligate in solido indipendentemente dalla diversa ripartizione stabilita dal giudice.
si rimetteva alla decisione del Presidente. Controparte_5
evidenziava il comportamento processale reticente e non collaborativo del Parte_2
e sosteneva la correttezza del decreto di liquidazione, essendo la scelta di addossare gli oneri Pt_1
di CTU all'una o all'altra parte discrezionale e non sindacabile.
3-Il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del 3.11.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.
* * * * * *
4-Il ricorso va respinto. pagina 3 di 6 Le critiche mosse al decreto opposto non investono in alcun modo la corretta quantificazione e determinazione dei compensi spettanti all'ausiliario e al coadiutore, ma mirano esclusivamente a contestare l'individuazione della parte tenuta a sostenere l'onere dell'anticipazione.
Occorre dunque rilevare che secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “il decreto del magistrato che procede ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. 115 del 2002 alla liquidazione del compenso al CTU ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento, così che avendo la statuizione, contenuta nel medesimo decreto,
che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice” (Cass.
ord. n. 20971 del 08/09/2017, in motivazione e anche Cass. n. 6766/2012).
Parte ricorrente, a sostegno del proprio interesse all'opposizione, invoca ulteriori pronunce della Corte
di Cassazione e in particolare Cass. n. 25047 del 10/10/2018, che a sua volta richiama Cass. ord. n.
23522 del 5/11/ 2014, nella quale dopo avere precisato che “l'attività del consulente tecnico di ufficio è
finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia…sicché bene il relativo compenso è
posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza” è stabilito che “il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa: o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
pagina 4 di 6 oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle” e ha però precisato che rimane “beninteso ed in forza della regolamentazione delle spese operata nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata, il diritto della parte vittoriosa, se beneficiaria anche di condanna alle spese, di ripetere i relativi esborsi, se ed in quanto anticipati in forza dell'esecuzione di quel provvedimento, dalla parte soccombente”.
Pertanto va rilevato che le pronunce da ultimo citate non contrastano con l'orientamento sopra riportato, dal momento che ribadiscano la valenza del decreto di liquidazione nei rapporti con il CTU,
mentre la regolamentazione delle spese di lite e degli oneri di CTU va effettuata nel provvedimento definitorio del giudizio in cui l'attività dell'ausiliare è stata espletata e attiene ai rapporti tra le parti in causa.
5-Le spese del procedimento seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM 55/2014, applicando i compensi minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la bassa complessità della causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-dichiara inammissibile l'opposizione;
2- condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in € 1.100,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 8 novembre 2025
La Presidente FF della Corte
pagina 5 di 6 Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, nella persona del Presidente FF Dott.ssa Rita Rigoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso
DA
(C.F. ), con l'avv. con l'avv. LUCA MAROTTA (c.f. Parte_1 C.F._1
), per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con gli l'avv. RIGATO FRANCESCA Controparte_1 C.F._3
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
E CONTRO
(C.F. , con l'avv. BRESSAN GIANFRANCA Controparte_2 C.F._5
( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione C.F._6
E CONTRO
(C.F. ), con l'avv. FERRAZZI ANNUSKA Controparte_3 C.F._7
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._8
Resistenti
Oggetto: Ricorso ex art. 281 undecies cpc e 170 DPR n. 115/2002 rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente:
“Nel merito
1) In parziale riforma del decreto di liquidazione n. 183/2024 R.G. emesso dalla Corte di Appello di
Venezia in data 29.05.2025 e per le ragioni dedotte in atti, fermi gli importi liquidati a favore del dott.
e del coadiutore arch. , disporsi il pagamento dei medesimi a Controparte_1 Controparte_2
carico del sig. e della sig.ra , nella quota del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_3
2) Spese e compensi di causa integralmente rifusi in caso di opposizione
In via istruttoria
A) Disporsi in merito all'acquisizione del fascicolo della causa n. 183/2024 R.G. della Corte di
Appello di Venezia”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare gli importi liquidati in favore del c.t.u. dott. CP_1
indipendentemente dall'attribuzione dell'obbligo di pagamento a carico dell'una o dell'altra
[...]
parte processuale per le motivazioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ogni eventuale ulteriore riserva”.
Per Valdisolo:
“In relazione al petitum di cui al presente giudizio, si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma
Corte d'Appello adita”.
Per : CP_3
“Rigettare l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso a favore del dott. e dell'arch. e per l'effetto confermarne il contenuto. CP_1 CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa. pagina 2 di 6 Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo telematico del procedimento n. 183/2024 r.g. della Corte
di Appello di Venezia”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 4.6.2025, si opponeva al decreto di liquidazione del Parte_1
compenso n. 183/2024 R.G. della Corte di Appello di Venezia chiedendo che, fermi gli importi liquidati al CTU dott. e al coadiutore arch. , il pagamento fosse Controparte_1 Persona_1
disposto a carico suo e di nella misura del 50% ciascuno, invece che a carico Controparte_3
esclusivo proprio. Sosteneva esservi stata violazione dell'art. 90 cpc e dell'art. 168 DPR n. 115/2002,
in quanto per principio pacifico il compenso del CTU va posto a carico solidale delle parti,
indipendentemente dalla ripartizione delle spese processuali;
ogni contraria determinazione deve essere motivata.
2-Si costituivano tutti i resistenti.
censurava l'utilizzo dello strumento azionato in quanto con l'art. 170 DPR Controparte_4
115/2002 possono essere contestati l'an e il quantum del compenso e non la ripartizione tra le parti.
Assumeva che in ogni caso per le spese di CTU le parti sono obbligate in solido indipendentemente dalla diversa ripartizione stabilita dal giudice.
si rimetteva alla decisione del Presidente. Controparte_5
evidenziava il comportamento processale reticente e non collaborativo del Parte_2
e sosteneva la correttezza del decreto di liquidazione, essendo la scelta di addossare gli oneri Pt_1
di CTU all'una o all'altra parte discrezionale e non sindacabile.
3-Il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del 3.11.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.
* * * * * *
4-Il ricorso va respinto. pagina 3 di 6 Le critiche mosse al decreto opposto non investono in alcun modo la corretta quantificazione e determinazione dei compensi spettanti all'ausiliario e al coadiutore, ma mirano esclusivamente a contestare l'individuazione della parte tenuta a sostenere l'onere dell'anticipazione.
Occorre dunque rilevare che secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “il decreto del magistrato che procede ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. 115 del 2002 alla liquidazione del compenso al CTU ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento, così che avendo la statuizione, contenuta nel medesimo decreto,
che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice” (Cass.
ord. n. 20971 del 08/09/2017, in motivazione e anche Cass. n. 6766/2012).
Parte ricorrente, a sostegno del proprio interesse all'opposizione, invoca ulteriori pronunce della Corte
di Cassazione e in particolare Cass. n. 25047 del 10/10/2018, che a sua volta richiama Cass. ord. n.
23522 del 5/11/ 2014, nella quale dopo avere precisato che “l'attività del consulente tecnico di ufficio è
finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia…sicché bene il relativo compenso è
posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza” è stabilito che “il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa: o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
pagina 4 di 6 oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle” e ha però precisato che rimane “beninteso ed in forza della regolamentazione delle spese operata nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata, il diritto della parte vittoriosa, se beneficiaria anche di condanna alle spese, di ripetere i relativi esborsi, se ed in quanto anticipati in forza dell'esecuzione di quel provvedimento, dalla parte soccombente”.
Pertanto va rilevato che le pronunce da ultimo citate non contrastano con l'orientamento sopra riportato, dal momento che ribadiscano la valenza del decreto di liquidazione nei rapporti con il CTU,
mentre la regolamentazione delle spese di lite e degli oneri di CTU va effettuata nel provvedimento definitorio del giudizio in cui l'attività dell'ausiliare è stata espletata e attiene ai rapporti tra le parti in causa.
5-Le spese del procedimento seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM 55/2014, applicando i compensi minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la bassa complessità della causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-dichiara inammissibile l'opposizione;
2- condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in € 1.100,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 8 novembre 2025
La Presidente FF della Corte
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