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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 1 ottobre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di Tribunale
GI LE, chiamato il processo iscritto al n. 15230/22 R.G.A.C., è presente l'avv. Massimo Franco in sostituzione dell'avv. Stanislao ON per la parte opposta che discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15230/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi P.IVA_1
Treppiedi giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao
ON ) giusta procura in Email_2
atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla , avverso l'atto Parte_1
di precetto alla stessa notificato, in data 16 novembre 2022, su istanza della Controparte_1
2) rigetta la domanda formulata da ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in complessivi € 3.207,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 18 novembre 2022, verte sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso l'atto di precetto ad essa notificato il precedente 16 novembre, con cui la ha intimato il pagamento del complessivo Controparte_1
importo di € 15.046,26 in forza della sentenza n. 4873/21 di questo
Tribunale, depositata il 16 dicembre 2021 a conclusione del giudizio iscritto al n. 7450/18 R.G.A.C..
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 )ci.
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, i motivi della proposta opposizione sono rimasti privi di idoneo supporto probatorio a sostegno.
Tali doglianze non sono peraltro ammissibili in questa sede, in quanto palesemente in contrasto con il principio – ripetutamente affermato dal giudice di legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto questioni attinenti a fatti modificativi (o estintivi) successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 1935/1994 e n. 766/1988), e dunque, nel caso in esame, nel giudizio di appello avverso la sentenza sopra menzionata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione della appare destituita di fondamento e deve, pertanto, essere Parte_1
rigettata.
Va respinta la domanda formulata da ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che la compagnia convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 1 ottobre 2025 IL G.O.T. GI LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
GI LE, chiamato il processo iscritto al n. 15230/22 R.G.A.C., è presente l'avv. Massimo Franco in sostituzione dell'avv. Stanislao ON per la parte opposta che discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15230/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi P.IVA_1
Treppiedi giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao
ON ) giusta procura in Email_2
atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla , avverso l'atto Parte_1
di precetto alla stessa notificato, in data 16 novembre 2022, su istanza della Controparte_1
2) rigetta la domanda formulata da ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in complessivi € 3.207,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 18 novembre 2022, verte sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso l'atto di precetto ad essa notificato il precedente 16 novembre, con cui la ha intimato il pagamento del complessivo Controparte_1
importo di € 15.046,26 in forza della sentenza n. 4873/21 di questo
Tribunale, depositata il 16 dicembre 2021 a conclusione del giudizio iscritto al n. 7450/18 R.G.A.C..
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 )ci.
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, i motivi della proposta opposizione sono rimasti privi di idoneo supporto probatorio a sostegno.
Tali doglianze non sono peraltro ammissibili in questa sede, in quanto palesemente in contrasto con il principio – ripetutamente affermato dal giudice di legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto questioni attinenti a fatti modificativi (o estintivi) successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 1935/1994 e n. 766/1988), e dunque, nel caso in esame, nel giudizio di appello avverso la sentenza sopra menzionata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione della appare destituita di fondamento e deve, pertanto, essere Parte_1
rigettata.
Va respinta la domanda formulata da ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che la compagnia convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 1 ottobre 2025 IL G.O.T. GI LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile