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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2021 depositato il 07/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1308/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 18/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014201990006973125000 MULTE E AMMENDE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014201990006973125000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420199000512291000 RITEN. FONTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080075745420000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090011757860000 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420070000854201000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420100004979092000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110005749056000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120000522035000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120002327851000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120003773391000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120014462028000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004269514000 RIT FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004762515000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130010426215000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1154/2021 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1308/1/2020 dalla CTP di Bari, depositata il 18/11/2020, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso le due intimazioni di pagamento: la prima n. 0242019900512291000, notificata il 12/07/2019 (contenente ben dieci cartelle di pagamento), per un importo complessivo di € 445.876,36, e la seconda n.
014201990006973125000, notificata il 26/07/2019 (contenente due cartelle di pagamento), dell'importo complessivo di € 24.199,11, per la somma totale di € 470.075,47. Intimazioni entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bari.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento delle impugnate intimazioni di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con rituali controdeduzioni del 23/09/2021 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del gravame in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria illustrativa in data 10/09/2025 la difesa del contribuente ha sollevato l'eccezione di giudicato esterno che deriverebbe dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributari di primo grado di Brindisi, n.
467/1/2023, depositata il 07/12/2023, relativa ad altra intimazione impugnata dallo stesso contribuente con riferimento anche ad alcune cartelle oggetto del presente giudizio.
Con replica in data 12/09/2025 la difesa dell'ADER ha eccepito, innanzitutto, in rito, la tardività del deposito dei documenti e della memoria illustrativa prodotti da controparte. Nel merito, ha insistito per l'infondatezza dell'appello concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 17/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi per il contribuente il nuovo difensore Avv. Difensore_1 che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_2, per l'ADER, che ha insistito per il rigetto dell'appello del contribuente.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'ADER con la propria memoria di replica, di tardività del deposito dei documenti e della memoria illustrativa prodotti dalla difesa del contribuente.
Osserva il Collegio che il dies a quo dei termini di deposito è indubbiamente rappresentato dall'udienza di discussione del 17/09/2025 in cui la causa è stata introitata per la decisione.
Orbene, il termine di deposito dei documenti, attesa anche la sospensione feriale, verificatasi medio tempore, era decorso già in data 28/07/2025. Pertanto, il deposito dei documenti, avvenuto in data 25/08/2025, è tardivo.
Quanto, poi, al deposito delle memorie, anche il termine di dieci giorni liberi non è stato rispettato dalla difesa del contribuente che ha depositato la memoria illustrativa in data 10/09/2025 mentre l'anzidetto termine era già decorso in data 06/09/2025.
Osserva il Collegio, pertanto, che l'eccezione di giudicato esterno sollevata con la predetta memoria illustrativa in data 10/09/2025 non può essere esaminata nel presente giudizio. Tanto, in ragione della tardività del deposito di copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi n. 467/1/2023, munita di relativa attestazione di passaggio in giudicato, atteso che detta sentenza è stata depositata oltre la scadenza del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza del 17/09/2025, termine pacificamente previsto a pena di decadenza.
2) Venendo all'esame dell'appello va, innanzitutto, rilevato che con le proprie controdeduzioni in data
23/09/2021, la difesa dell'ADER ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente proposto in primo grado. Osserva il Collegio che le notifiche di tutte le cartelle impugnate, unitamente alle due intimazioni di pagamento, sono avvenute in tempi molto antecedenti alla proposizione del ricorso alla CTP depositato il 07/10/2019.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità della impugnativa delle due intimazioni di pagamento è fondata.
Tanto in ragione della mancata impugnazione di precedenti intimazioni di analogo contenuto notificate allo stesso contribuente relativamente ai medesimi crediti tributari.
Rileva il Collegio che, di tutte le cartelle di cui è stato richiesto il pagamento con le due impugnate intimazioni, come risulta dalle predette controdeduzioni dell'ADER, sono state fornite le prove delle effettuate notificazioni al contribuente in date alquanto remote rispetto al ricorso depositato dal contribuente in primo grado il
17/10/2019.
Non vi è dubbio, peraltro, che la notifica dell'intimazione di pagamento in data posteriore alla notifica delle cartelle ivi richiamate non rimette in termini il contribuente in capo al quale già gravava l'onere di impugnativa delle varie cartelle nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione di ognuna delle cartelle.
3) Quanto all'ulteriore doglianza di prescrizione dei crediti tributari de quibus va rilevato, innanzitutto, che alla fattispecie in esame è applicabile la prescrizione decennale, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, trattandosi di imposte statali. Detta prescrizione è stata interrotta per tutte le impugnate cartelle dalle numerose intimazioni notificate al contribuente e, più di recente, dalle due intimazioni impugnate nel presente giudizio.
Pertanto, anche detta censura è infondata.
4) Quanto, infine, all'eccezione di incompetenza territoriale della sede di Bari dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sollevata con la memoria illustrativa in data 10/09/2025, presentata dalla difesa del contribuente, la stessa non andrebbe neppure esaminata attesa la tardività del deposito già rilevata con la presente sentenza.
5) Va precisato, comunque, che l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emanato le due intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio andava dedotta a pena di inammissibilità con apposito motivo di impugnativa da proporsi in primo grado. Motivo che, a suo tempo, non è stato dedotto.
Pertanto, detto capo di domanda è da ritenersi nuovo e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 che, come è noto, stabilisce: <nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio>>.
6) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello del contribuente va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'impugnativa delle cartelle di pagamento nonché l'inammissibilità dello stesso ricorso per omessa impugnativa delle precedenti intimazioni di pagamento relative ai medesimi crediti tributari, intimazioni precedentemente notificate al medesimo contribuente.
7) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello del contribuente dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso dal medesimo proposto in primo grado;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 17 settembre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1154/2021 depositato il 07/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1308/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 18/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014201990006973125000 MULTE E AMMENDE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014201990006973125000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420199000512291000 RITEN. FONTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080075745420000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090011757860000 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420070000854201000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420100004979092000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110005749056000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120000522035000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120002327851000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120003773391000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120014462028000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004269514000 RIT FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004762515000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130010426215000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1154/2021 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1308/1/2020 dalla CTP di Bari, depositata il 18/11/2020, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso le due intimazioni di pagamento: la prima n. 0242019900512291000, notificata il 12/07/2019 (contenente ben dieci cartelle di pagamento), per un importo complessivo di € 445.876,36, e la seconda n.
014201990006973125000, notificata il 26/07/2019 (contenente due cartelle di pagamento), dell'importo complessivo di € 24.199,11, per la somma totale di € 470.075,47. Intimazioni entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bari.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento delle impugnate intimazioni di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con rituali controdeduzioni del 23/09/2021 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del gravame in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria illustrativa in data 10/09/2025 la difesa del contribuente ha sollevato l'eccezione di giudicato esterno che deriverebbe dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributari di primo grado di Brindisi, n.
467/1/2023, depositata il 07/12/2023, relativa ad altra intimazione impugnata dallo stesso contribuente con riferimento anche ad alcune cartelle oggetto del presente giudizio.
Con replica in data 12/09/2025 la difesa dell'ADER ha eccepito, innanzitutto, in rito, la tardività del deposito dei documenti e della memoria illustrativa prodotti da controparte. Nel merito, ha insistito per l'infondatezza dell'appello concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 17/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi per il contribuente il nuovo difensore Avv. Difensore_1 che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_2, per l'ADER, che ha insistito per il rigetto dell'appello del contribuente.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'ADER con la propria memoria di replica, di tardività del deposito dei documenti e della memoria illustrativa prodotti dalla difesa del contribuente.
Osserva il Collegio che il dies a quo dei termini di deposito è indubbiamente rappresentato dall'udienza di discussione del 17/09/2025 in cui la causa è stata introitata per la decisione.
Orbene, il termine di deposito dei documenti, attesa anche la sospensione feriale, verificatasi medio tempore, era decorso già in data 28/07/2025. Pertanto, il deposito dei documenti, avvenuto in data 25/08/2025, è tardivo.
Quanto, poi, al deposito delle memorie, anche il termine di dieci giorni liberi non è stato rispettato dalla difesa del contribuente che ha depositato la memoria illustrativa in data 10/09/2025 mentre l'anzidetto termine era già decorso in data 06/09/2025.
Osserva il Collegio, pertanto, che l'eccezione di giudicato esterno sollevata con la predetta memoria illustrativa in data 10/09/2025 non può essere esaminata nel presente giudizio. Tanto, in ragione della tardività del deposito di copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi n. 467/1/2023, munita di relativa attestazione di passaggio in giudicato, atteso che detta sentenza è stata depositata oltre la scadenza del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza del 17/09/2025, termine pacificamente previsto a pena di decadenza.
2) Venendo all'esame dell'appello va, innanzitutto, rilevato che con le proprie controdeduzioni in data
23/09/2021, la difesa dell'ADER ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente proposto in primo grado. Osserva il Collegio che le notifiche di tutte le cartelle impugnate, unitamente alle due intimazioni di pagamento, sono avvenute in tempi molto antecedenti alla proposizione del ricorso alla CTP depositato il 07/10/2019.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità della impugnativa delle due intimazioni di pagamento è fondata.
Tanto in ragione della mancata impugnazione di precedenti intimazioni di analogo contenuto notificate allo stesso contribuente relativamente ai medesimi crediti tributari.
Rileva il Collegio che, di tutte le cartelle di cui è stato richiesto il pagamento con le due impugnate intimazioni, come risulta dalle predette controdeduzioni dell'ADER, sono state fornite le prove delle effettuate notificazioni al contribuente in date alquanto remote rispetto al ricorso depositato dal contribuente in primo grado il
17/10/2019.
Non vi è dubbio, peraltro, che la notifica dell'intimazione di pagamento in data posteriore alla notifica delle cartelle ivi richiamate non rimette in termini il contribuente in capo al quale già gravava l'onere di impugnativa delle varie cartelle nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione di ognuna delle cartelle.
3) Quanto all'ulteriore doglianza di prescrizione dei crediti tributari de quibus va rilevato, innanzitutto, che alla fattispecie in esame è applicabile la prescrizione decennale, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, trattandosi di imposte statali. Detta prescrizione è stata interrotta per tutte le impugnate cartelle dalle numerose intimazioni notificate al contribuente e, più di recente, dalle due intimazioni impugnate nel presente giudizio.
Pertanto, anche detta censura è infondata.
4) Quanto, infine, all'eccezione di incompetenza territoriale della sede di Bari dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sollevata con la memoria illustrativa in data 10/09/2025, presentata dalla difesa del contribuente, la stessa non andrebbe neppure esaminata attesa la tardività del deposito già rilevata con la presente sentenza.
5) Va precisato, comunque, che l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emanato le due intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio andava dedotta a pena di inammissibilità con apposito motivo di impugnativa da proporsi in primo grado. Motivo che, a suo tempo, non è stato dedotto.
Pertanto, detto capo di domanda è da ritenersi nuovo e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 che, come è noto, stabilisce: <nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio>>.
6) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello del contribuente va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'impugnativa delle cartelle di pagamento nonché l'inammissibilità dello stesso ricorso per omessa impugnativa delle precedenti intimazioni di pagamento relative ai medesimi crediti tributari, intimazioni precedentemente notificate al medesimo contribuente.
7) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello del contribuente dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso dal medesimo proposto in primo grado;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 17 settembre 2025