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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4169/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4169 del 2020, posta in delibazione all'udienza del 28.1.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Colletta, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Andrea Doria n. 55,;
ATTRICE
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Rossotti in Frascati, Galleria Vittorio
Emanuele II, 21;
CONVENUTA
Oggetto: altri contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la banca convenuta indicata in epigrafe deducendo che la stessa Parte_1 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di mutuo fondiario ipotecario in data 30.10.2006 avente ad oggetto l'importo di € 104.000,00; che il contratto prevedeva un piano di rientro di 240 rate mensili posticipate (20 anni); che il tasso corrispettivo era stato determinato nel 5,20%; che il contratto prevedeva un tasso di mora determinanto con aumento del 50%, arrotondato allo 0,005 inferiore, del tasso effettivo globale medio dei tassi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che tale tasso era pari al momento della stipula al 8,550%; che, a garanzia dell'adempimento, l'attrice aveva concesso ipoteca volontaria per € 156.000 sull'immobile oggetto del contratto di compravendita correlato all'erogazione del mutuo;
che la perizia econometrica esperita da parte attrice aveva evidenziato l'applicazione di interessi superiori al tasso usura;
che conseguentemente sussisteva il diritto dell'attrice a rettificare a zero gli interessi futuri;
1 che non era stato raggiunto un accordo tra le parti circa la controversia;
che il tentativo di mediazione esperito non aveva avuto esito positivo;
che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula era inferiore al tasso usura;
che tuttavia la clausola di cui all'art. 5 del contratto implicava un meccanismo tale da far superare il tasso usura;
che infatti tale pattuizione prevedeva che la rata in mora e non solo la quota capitale producesse interessi di mora;
che la previsione contrattuale degli interessi di fatto cumulava per la quota interessi della rata il tasso corrispettivo con quello moratorio;
che quindi il tasso applicato era pari al 14,50% e quindi superiore al tasso usura;
che nulla era quindi dovuto a titolo di interessi;
che tutti gli interessi addebitati andavano quindi rettificati a zero;
che ai fini della verifica del superamento del tasso usura, occorreva considerare anche le spese connesse all'estinzione anticipata del mutuo;
che sussisteva il diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme indebitamente versate alla convenuta, da quantificarsi in € 35.245,42, a titolo di interessi;
che in ogni caso, erano nulle le pattuizioni relative alla misura degli interessi per indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1418 e 1346 c.c.; che non si comprendeva la tipologia di ammortamento prescelto;
che non era stato indicato il TAEG contrattuale;
che inoltre non era stata rilevata copia della perizia di stima del valore dell'immobile al fine di verificare l'eventuale superamento dell'importo finanziato rispetto al valore dei beni imposto dalla delibera CICR 22.4.1995;
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità/inefficacia delle clausole contrattuali relative alla misura degli interessi per violazione del c.d. tasso usura ovvero per indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1418 e 1346 c.c. e quindi dichiarare la gratuità del mutuo e condannare la convenuta alla ripetizione in favore dell'attrice delle somme da quest'ultima indebitamente versate a titolo di interessi.
Si è costituita la convenuta deducendo che il credito derivante dal contratto di mutuo posto a fondamento della domanda era stato ceduto a come da avviso in G.U. n. 91 del CP_2
4.8.2012; che si eccepiva la prescrizione ex art. 2948 I comma c.c. dei ratei che si assumono pagati nei 5 anni antecedenti alla notifica della citazione (2.9.2015); che operava in subordine la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in relazione ai ratei assunti come indebitamente pagati oltre i dieci anni dalla notifica della citazione;
che la convenuta, in sede di mediazione, aveva formulato richiesta di differimento del primo incontro e che tale richiesta era rimasta inevasa da parte dell'Organismo di mediazione;
che era erroneo il ragionamento di parte attrice nella parte in cui si voleva cumulare il tasso di interesse corrispettivo con quello di mora ai fini della verifica del superamento del tasso usura;
che la Suprema Corte aveva solo affermato che la verifica del rispetto della soglia usura andava eseguita anche agli interessi moratori, senza tuttavia alcun cumulo con quelli corrispettivi;
che, in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso degli interessi moratori, doveva applicarsi il tasso corrispettivo;
che, al momento della stipula del contratto, sia il tasso di interesse corrispettivo (5,20%) sia il tasso di interesse moratorio (8,55%) nonché il TAEG/ISC (pari al 5,35%) erano inferiori al tasso soglia usura pari al 8,565% (5,71% aumentato della metà per la categoria “ mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”); che quindi non vi era usura originaria;
che la clausola relativa alla misura del tasso di interesse era validamente pattuita;
che l'adozione del piano di ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico vietato;
che l'art.
4.4 del contratto individuava il TAEG/ISC; che in ogni caso l'eventuale omessa o erronea relativa indicazione non aveva impatto sulla validità ed efficacia del contratto;
che il dedotto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non era fondata e in subordine si chiedeva la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario alle medesime condizioni;
che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si poteva tenere in conto della penale per estinzione anticipata;
che quindi la domanda formulata dall'attrice era infondata e manifestamente infondata.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice in quanto prescritte ed infondate in fatto ed in diritto , con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
2 Sentite le parti, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata rinviata per la decisione. Assegnato il fascicolo al GOP dott.ssa Collu, quest'ultima ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 29.12.2023 ed ha rimesso la causa sul ruolo, come da provvedimento del 9.6.2024. Sentite le parti e riassegnato il presente fascicolo alla sottoscritta giusto decreto n. 100/2024, all'udienza del 28.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande proposte da parte attrice sono infondate.
Parte attrice ha agito nei confronti della convenuta per la ripetizione della somma di € 35.245,42 indebitamente percepita in forza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti.
In tema di ripetizione di indebito va osservato che, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'attore di provare i fatti costitutivi della domanda e quindi l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c. e la non debenza dei versamenti.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che io giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre
2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).
Questo principio generale, come noto, vale anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento
è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza. Infatti, si è ritenuto che "poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore" (Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557)" (Cass. Civ., Sez. III, n. 7501/2012).
Ciò premesso, parte attrice ha fondato la domanda sull'illegittima percezione da parte della banca convenuta della somma di € 35.245,42 versata dall'attrice a titolo di interessi non dovuti nell'ambito del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.10.2006 a ministero del Notaio Per_1
[...]
Tale contratto ha ad oggetto l'erogazione da parte della convenuta all'attrice della somma di € 104.000,00 da restituire in 20 anni mediante 240 rate mensili di € 697,90 ciascuna, come da piano di ammortamento allegato al doc. B dell'atto (cfr. pag. 11 doc. mutuo allegato all'atto di citazione ) con applicazione di un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,20% (tasso fisso) e di un tasso di mora pari al 8,550% al momento della stipula stabilito “aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” (cfr. punto 5 III comma del contratto). All'art.4 risulta indicato l'ISC – indicatore sintetico di costo – pari al 5,35% calcolato “sulla base dell'anno standard di 365 giorni, del tasso di finanziamento, della durata, dell'importo del finanziamento, delle spese di istruttoria”.
3 A fronte di tale pattuizione, risulta infondata la domanda di parte attrice tesa all'accertamento della nullità delle pattuizioni relative al tasso di interesse in quanto non determinabile o determinato ai sensi dell'art. 1418 e 1346 c.c..
Risulta infatti chiaramente pattuita per iscritto ed accettata dall'attrice sia la misura del tasso di interesse corrispettivo, (pari al 5,20%) come tasso fisso, sia la misura del tasso di interesse moratorio che risulta pienamente determinabile mediante il richiamo al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi previsti per le operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso dai D.M. emessi in forza della l. 108/96.
La determinabilità del tasso di interesse non è poi messa in discussione dall'adozione del piano di ammortamento alla c.d. francese. Risulta invero chiaro che il piano di ammortamento oggetto di causa
è stato redatto secondo tale modalità dal momento che le parti hanno previsto il rientro mediante rate fisse/costanti da € 697.90 ciascuna (cfr. art. 4 sesto capoverso let. a del contratto) e indicato, nel piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo, le componenti di tale rata spacchettando per ciascuna rata la percentuale della quota capitale e della quota interessi via via corrisposta, rendendo quindi evidente che la rata era tesa prima in via decrescente alla restituzione della quota interessi e poi in via crescente alla restituzione della quota capitale dell'importo mutuato. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza più recente ha ritenuto che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i client” (Cass. Civ., S.U. n. 15130/2024)
Sotto tale profilo, si deve rammentare che l'adozione del piano di ammortamento alla c.d.francese risulta per giurisprudenza costante pienamente valido ed efficace in quanto non implicante alcun fenomeno anatocistico. Va infatti rilevato che per giurisprudenza consolidata cui si aderisce “in tema di contratto di mutuo, il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale” (Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, n.
2955/2021, cfr. ex multis, Tribunale Vercelli sez. I, n.53/2023, Corte appello Roma sez. III,
n.6715/2022).
Quanto infine all'allegata mancata indicazione del TAEG/ISC contrattuale, va osservato che tale doglianza è infondata avendo la convenuta indicato al predetto art. 4 del contratto l'ISC contrattuale e gli elementi presi in considerazione per tale quantificazione.
4 Va in ogni caso osservato che il TAEG/ISC rappresenta un “indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia” ossia un valore medio espresso in termini percentuali avente una funzione prettamente informativa del cliente circa l'effettiva onerosità dell'operazione. In questo contesto, stante la funzione deputata a tale indicatore, lo stesso non può essere considerato un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica applicabile al rapporto contrattuale perché non determina una maggiore onerosità del finanziamento e pertanto lo stesso non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” di cui all'art. 117 VI comma TUB che pertanto non risulta applicabile alla fattispecie in esame. In tal senso, si è orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4597/2023, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 30169/2021, Cass. Civ., Sez. I, ord. 5151/2024, Cass. Civ. S.U. n. 15130/2024).
Ne consegue che l'erronea indicazione del TAEG/ISC non ha alcun impatto sulla validità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e del contratto di mutuo in generale per violazione dell'art. 1346 c.c. o dell'art. 117 TUB, potendo solo fondare una eventuale responsabilità precontrattuale della banca laddove il cliente provi che non avrebbe stipulato il contratto in caso di corretta indicazione del costo complessivo della operazione, domanda non dedotta in tali termini nella presente sede da parte attrice. Sotto tale profilo, la censura di nullità sul punto di parte attrice è del tutto generica e priva di supporto probatorio avendo parte attrice solo allegato la violazione di obblighi di trasparenza informazione protezione del cliente, senza altro specificare.
Non merita poi parimenti accoglimento l'adombrata censura di superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB trattandosi di censura generica (non avendo parte attrice, come era suo onere, dato prova del valore del bene ipotecato e quindi dell'allegata violazione) e in ogni caso non determinante la allegata nullità virtuale del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., trattandosi di elemento non essenziale del contratto ( cfr. Cass. Civ., S.U., n. 33719/2022).
Non appare infine fondata la domanda tesa all'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati.
Come noto, è pacifica la sottoposizione anche degli interessi moratori al vaglio di non usurarietà dal momento che, pur nella consapevolezza della diversità ontologica di tali interessi rispetto a quelli corrispettivi, il ritardo nella prestazione non può giustificare il permanere di una obbligazione onerosa contraria alla legge.
Ai fini quindi dell'esame di tale doglianza, va osservato che, come evidenziato dalla Suprema Corte, "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
5 percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. Civ.
S.U. 19597/2020).
Va in ogni caso rilevato che, ai fini del rispetto della l. 108/1996, va sempre esclusa la sommatoria dell'interesse moratorio con quello convenzionale poiché, in caso di inadempimento del debitore, il tasso moratorio non si aggiunge mai al tasso convenzionale ma si sostituisce allo stesso: in altre parole
“gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e
1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224
c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (Trib. Roma, Sez. XVII, sent. 28.1.2021).
In questo contesto, non appare condivisibile il ragionamento, sostenuto da parte attrice, che vorrebbe inclusa la penale di estinzione anticipata nelle voci ai fini del superamento della soglia usura dal momento che la giurisprudenza di merito prevalente, che si condivide, è oramai orientata nel senso di ritener non computabile la commissione in questione nella determinazione del tasso effettivo globale (cfr. ex multis, Trib. Spoleto, Sez. I, n. 3/2021, Trib. Crotone, Sez. I, n. 1065/2021, C.d.A.
Torino, Sez. I, n. 741/2020). Tale impostazione risulta particolarmente convincente se si considera che tale commissione appare rispondere alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello ius poentendi da parte del correntista: essa invero non è collegata esattamente alla erogazione del mutuo ma assolve all'esigenza di remunerare la banca in caso di estinzione anticipata del rapporto per volontà del mutuatario con conseguente perdita per l'istituto bancario della remunerazione del prestito originariamente pattuita. Deve pertanto ritenersi che “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis , d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8109/2022 ma anche ex multis Cass. Civ., Sez. III, n.7352/2022).
A ciò si aggiunga infine che dall'eventuale riscontro dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito, "discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1” (Cass. Civ. S.U. 19597/2020) con esclusione in ogni caso della conversione del contratto stipulato in contratto non oneroso, diversamente da quanto allegato da parte opponente.
Sulla base di tali premesse metodologiche, vanno disattese in via di principio l'allegazione di usurarietà del tasso di interesse praticato dalla banca in quanto fondata da parte attrice sulla sommatoria delle percentuali del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio, destinati invece ad operare in maniera alternata e non cumulativa.
6 Va in ogni caso osservato che, data per pacifica (in quanto ammessa anche da parte attrice) la non usurarietà ab origine del tasso di interesse corrispettivo – per altro fisso - e moratorio), la perizia depositata sul punto dall'attrice non contiene poi l'allegazione dei D.M. via via in vigore per la dedotta sopravvenuta usurarietà del tasso di interesse.
A ciò si aggiunga, in via assorbente, l'intrinseca impossibilità che il tasso di interesse moratorio abbia potuto superare la c.d. soglia usura in quanto lo stesso è stato pattuito nella misura del tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso aumentato del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore”, mediante una c.d. clausola di salvaguardia, ossia in misura necessariamente inferiore alla soglia usura applicabile al tasso di interesse moratorio sopra richiamata (cfr. Cass. sez. Un. 19597/2020).
Ne consegue che le domande spiegate da parte attrice vanno rigettate.
Non appaiono infine sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice dal momento che , essendo state le questioni oggetto di causa oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale conclusosi solo recentemente (cfr. Cass. Civ., S.U.19597/2020 del 18.9.2020 e Cass. Civ. S.U. n.
15130/2024), non si può ritenere che parte attrice non abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi in ragione della complessità della controversia, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 9 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4169 del 2020, posta in delibazione all'udienza del 28.1.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Colletta, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Andrea Doria n. 55,;
ATTRICE
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Rossotti in Frascati, Galleria Vittorio
Emanuele II, 21;
CONVENUTA
Oggetto: altri contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la banca convenuta indicata in epigrafe deducendo che la stessa Parte_1 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di mutuo fondiario ipotecario in data 30.10.2006 avente ad oggetto l'importo di € 104.000,00; che il contratto prevedeva un piano di rientro di 240 rate mensili posticipate (20 anni); che il tasso corrispettivo era stato determinato nel 5,20%; che il contratto prevedeva un tasso di mora determinanto con aumento del 50%, arrotondato allo 0,005 inferiore, del tasso effettivo globale medio dei tassi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che tale tasso era pari al momento della stipula al 8,550%; che, a garanzia dell'adempimento, l'attrice aveva concesso ipoteca volontaria per € 156.000 sull'immobile oggetto del contratto di compravendita correlato all'erogazione del mutuo;
che la perizia econometrica esperita da parte attrice aveva evidenziato l'applicazione di interessi superiori al tasso usura;
che conseguentemente sussisteva il diritto dell'attrice a rettificare a zero gli interessi futuri;
1 che non era stato raggiunto un accordo tra le parti circa la controversia;
che il tentativo di mediazione esperito non aveva avuto esito positivo;
che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula era inferiore al tasso usura;
che tuttavia la clausola di cui all'art. 5 del contratto implicava un meccanismo tale da far superare il tasso usura;
che infatti tale pattuizione prevedeva che la rata in mora e non solo la quota capitale producesse interessi di mora;
che la previsione contrattuale degli interessi di fatto cumulava per la quota interessi della rata il tasso corrispettivo con quello moratorio;
che quindi il tasso applicato era pari al 14,50% e quindi superiore al tasso usura;
che nulla era quindi dovuto a titolo di interessi;
che tutti gli interessi addebitati andavano quindi rettificati a zero;
che ai fini della verifica del superamento del tasso usura, occorreva considerare anche le spese connesse all'estinzione anticipata del mutuo;
che sussisteva il diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme indebitamente versate alla convenuta, da quantificarsi in € 35.245,42, a titolo di interessi;
che in ogni caso, erano nulle le pattuizioni relative alla misura degli interessi per indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1418 e 1346 c.c.; che non si comprendeva la tipologia di ammortamento prescelto;
che non era stato indicato il TAEG contrattuale;
che inoltre non era stata rilevata copia della perizia di stima del valore dell'immobile al fine di verificare l'eventuale superamento dell'importo finanziato rispetto al valore dei beni imposto dalla delibera CICR 22.4.1995;
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità/inefficacia delle clausole contrattuali relative alla misura degli interessi per violazione del c.d. tasso usura ovvero per indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1418 e 1346 c.c. e quindi dichiarare la gratuità del mutuo e condannare la convenuta alla ripetizione in favore dell'attrice delle somme da quest'ultima indebitamente versate a titolo di interessi.
Si è costituita la convenuta deducendo che il credito derivante dal contratto di mutuo posto a fondamento della domanda era stato ceduto a come da avviso in G.U. n. 91 del CP_2
4.8.2012; che si eccepiva la prescrizione ex art. 2948 I comma c.c. dei ratei che si assumono pagati nei 5 anni antecedenti alla notifica della citazione (2.9.2015); che operava in subordine la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in relazione ai ratei assunti come indebitamente pagati oltre i dieci anni dalla notifica della citazione;
che la convenuta, in sede di mediazione, aveva formulato richiesta di differimento del primo incontro e che tale richiesta era rimasta inevasa da parte dell'Organismo di mediazione;
che era erroneo il ragionamento di parte attrice nella parte in cui si voleva cumulare il tasso di interesse corrispettivo con quello di mora ai fini della verifica del superamento del tasso usura;
che la Suprema Corte aveva solo affermato che la verifica del rispetto della soglia usura andava eseguita anche agli interessi moratori, senza tuttavia alcun cumulo con quelli corrispettivi;
che, in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso degli interessi moratori, doveva applicarsi il tasso corrispettivo;
che, al momento della stipula del contratto, sia il tasso di interesse corrispettivo (5,20%) sia il tasso di interesse moratorio (8,55%) nonché il TAEG/ISC (pari al 5,35%) erano inferiori al tasso soglia usura pari al 8,565% (5,71% aumentato della metà per la categoria “ mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”); che quindi non vi era usura originaria;
che la clausola relativa alla misura del tasso di interesse era validamente pattuita;
che l'adozione del piano di ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico vietato;
che l'art.
4.4 del contratto individuava il TAEG/ISC; che in ogni caso l'eventuale omessa o erronea relativa indicazione non aveva impatto sulla validità ed efficacia del contratto;
che il dedotto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non era fondata e in subordine si chiedeva la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario alle medesime condizioni;
che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, non si poteva tenere in conto della penale per estinzione anticipata;
che quindi la domanda formulata dall'attrice era infondata e manifestamente infondata.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice in quanto prescritte ed infondate in fatto ed in diritto , con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
2 Sentite le parti, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata rinviata per la decisione. Assegnato il fascicolo al GOP dott.ssa Collu, quest'ultima ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 29.12.2023 ed ha rimesso la causa sul ruolo, come da provvedimento del 9.6.2024. Sentite le parti e riassegnato il presente fascicolo alla sottoscritta giusto decreto n. 100/2024, all'udienza del 28.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande proposte da parte attrice sono infondate.
Parte attrice ha agito nei confronti della convenuta per la ripetizione della somma di € 35.245,42 indebitamente percepita in forza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti.
In tema di ripetizione di indebito va osservato che, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'attore di provare i fatti costitutivi della domanda e quindi l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c. e la non debenza dei versamenti.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che io giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre
2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).
Questo principio generale, come noto, vale anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento
è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza. Infatti, si è ritenuto che "poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore" (Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557)" (Cass. Civ., Sez. III, n. 7501/2012).
Ciò premesso, parte attrice ha fondato la domanda sull'illegittima percezione da parte della banca convenuta della somma di € 35.245,42 versata dall'attrice a titolo di interessi non dovuti nell'ambito del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.10.2006 a ministero del Notaio Per_1
[...]
Tale contratto ha ad oggetto l'erogazione da parte della convenuta all'attrice della somma di € 104.000,00 da restituire in 20 anni mediante 240 rate mensili di € 697,90 ciascuna, come da piano di ammortamento allegato al doc. B dell'atto (cfr. pag. 11 doc. mutuo allegato all'atto di citazione ) con applicazione di un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,20% (tasso fisso) e di un tasso di mora pari al 8,550% al momento della stipula stabilito “aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” (cfr. punto 5 III comma del contratto). All'art.4 risulta indicato l'ISC – indicatore sintetico di costo – pari al 5,35% calcolato “sulla base dell'anno standard di 365 giorni, del tasso di finanziamento, della durata, dell'importo del finanziamento, delle spese di istruttoria”.
3 A fronte di tale pattuizione, risulta infondata la domanda di parte attrice tesa all'accertamento della nullità delle pattuizioni relative al tasso di interesse in quanto non determinabile o determinato ai sensi dell'art. 1418 e 1346 c.c..
Risulta infatti chiaramente pattuita per iscritto ed accettata dall'attrice sia la misura del tasso di interesse corrispettivo, (pari al 5,20%) come tasso fisso, sia la misura del tasso di interesse moratorio che risulta pienamente determinabile mediante il richiamo al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi previsti per le operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso dai D.M. emessi in forza della l. 108/96.
La determinabilità del tasso di interesse non è poi messa in discussione dall'adozione del piano di ammortamento alla c.d. francese. Risulta invero chiaro che il piano di ammortamento oggetto di causa
è stato redatto secondo tale modalità dal momento che le parti hanno previsto il rientro mediante rate fisse/costanti da € 697.90 ciascuna (cfr. art. 4 sesto capoverso let. a del contratto) e indicato, nel piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo, le componenti di tale rata spacchettando per ciascuna rata la percentuale della quota capitale e della quota interessi via via corrisposta, rendendo quindi evidente che la rata era tesa prima in via decrescente alla restituzione della quota interessi e poi in via crescente alla restituzione della quota capitale dell'importo mutuato. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza più recente ha ritenuto che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i client” (Cass. Civ., S.U. n. 15130/2024)
Sotto tale profilo, si deve rammentare che l'adozione del piano di ammortamento alla c.d.francese risulta per giurisprudenza costante pienamente valido ed efficace in quanto non implicante alcun fenomeno anatocistico. Va infatti rilevato che per giurisprudenza consolidata cui si aderisce “in tema di contratto di mutuo, il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale” (Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, n.
2955/2021, cfr. ex multis, Tribunale Vercelli sez. I, n.53/2023, Corte appello Roma sez. III,
n.6715/2022).
Quanto infine all'allegata mancata indicazione del TAEG/ISC contrattuale, va osservato che tale doglianza è infondata avendo la convenuta indicato al predetto art. 4 del contratto l'ISC contrattuale e gli elementi presi in considerazione per tale quantificazione.
4 Va in ogni caso osservato che il TAEG/ISC rappresenta un “indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia” ossia un valore medio espresso in termini percentuali avente una funzione prettamente informativa del cliente circa l'effettiva onerosità dell'operazione. In questo contesto, stante la funzione deputata a tale indicatore, lo stesso non può essere considerato un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica applicabile al rapporto contrattuale perché non determina una maggiore onerosità del finanziamento e pertanto lo stesso non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” di cui all'art. 117 VI comma TUB che pertanto non risulta applicabile alla fattispecie in esame. In tal senso, si è orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4597/2023, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 30169/2021, Cass. Civ., Sez. I, ord. 5151/2024, Cass. Civ. S.U. n. 15130/2024).
Ne consegue che l'erronea indicazione del TAEG/ISC non ha alcun impatto sulla validità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e del contratto di mutuo in generale per violazione dell'art. 1346 c.c. o dell'art. 117 TUB, potendo solo fondare una eventuale responsabilità precontrattuale della banca laddove il cliente provi che non avrebbe stipulato il contratto in caso di corretta indicazione del costo complessivo della operazione, domanda non dedotta in tali termini nella presente sede da parte attrice. Sotto tale profilo, la censura di nullità sul punto di parte attrice è del tutto generica e priva di supporto probatorio avendo parte attrice solo allegato la violazione di obblighi di trasparenza informazione protezione del cliente, senza altro specificare.
Non merita poi parimenti accoglimento l'adombrata censura di superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB trattandosi di censura generica (non avendo parte attrice, come era suo onere, dato prova del valore del bene ipotecato e quindi dell'allegata violazione) e in ogni caso non determinante la allegata nullità virtuale del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., trattandosi di elemento non essenziale del contratto ( cfr. Cass. Civ., S.U., n. 33719/2022).
Non appare infine fondata la domanda tesa all'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati.
Come noto, è pacifica la sottoposizione anche degli interessi moratori al vaglio di non usurarietà dal momento che, pur nella consapevolezza della diversità ontologica di tali interessi rispetto a quelli corrispettivi, il ritardo nella prestazione non può giustificare il permanere di una obbligazione onerosa contraria alla legge.
Ai fini quindi dell'esame di tale doglianza, va osservato che, come evidenziato dalla Suprema Corte, "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
5 percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. Civ.
S.U. 19597/2020).
Va in ogni caso rilevato che, ai fini del rispetto della l. 108/1996, va sempre esclusa la sommatoria dell'interesse moratorio con quello convenzionale poiché, in caso di inadempimento del debitore, il tasso moratorio non si aggiunge mai al tasso convenzionale ma si sostituisce allo stesso: in altre parole
“gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e
1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224
c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (Trib. Roma, Sez. XVII, sent. 28.1.2021).
In questo contesto, non appare condivisibile il ragionamento, sostenuto da parte attrice, che vorrebbe inclusa la penale di estinzione anticipata nelle voci ai fini del superamento della soglia usura dal momento che la giurisprudenza di merito prevalente, che si condivide, è oramai orientata nel senso di ritener non computabile la commissione in questione nella determinazione del tasso effettivo globale (cfr. ex multis, Trib. Spoleto, Sez. I, n. 3/2021, Trib. Crotone, Sez. I, n. 1065/2021, C.d.A.
Torino, Sez. I, n. 741/2020). Tale impostazione risulta particolarmente convincente se si considera che tale commissione appare rispondere alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello ius poentendi da parte del correntista: essa invero non è collegata esattamente alla erogazione del mutuo ma assolve all'esigenza di remunerare la banca in caso di estinzione anticipata del rapporto per volontà del mutuatario con conseguente perdita per l'istituto bancario della remunerazione del prestito originariamente pattuita. Deve pertanto ritenersi che “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis , d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8109/2022 ma anche ex multis Cass. Civ., Sez. III, n.7352/2022).
A ciò si aggiunga infine che dall'eventuale riscontro dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito, "discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1” (Cass. Civ. S.U. 19597/2020) con esclusione in ogni caso della conversione del contratto stipulato in contratto non oneroso, diversamente da quanto allegato da parte opponente.
Sulla base di tali premesse metodologiche, vanno disattese in via di principio l'allegazione di usurarietà del tasso di interesse praticato dalla banca in quanto fondata da parte attrice sulla sommatoria delle percentuali del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio, destinati invece ad operare in maniera alternata e non cumulativa.
6 Va in ogni caso osservato che, data per pacifica (in quanto ammessa anche da parte attrice) la non usurarietà ab origine del tasso di interesse corrispettivo – per altro fisso - e moratorio), la perizia depositata sul punto dall'attrice non contiene poi l'allegazione dei D.M. via via in vigore per la dedotta sopravvenuta usurarietà del tasso di interesse.
A ciò si aggiunga, in via assorbente, l'intrinseca impossibilità che il tasso di interesse moratorio abbia potuto superare la c.d. soglia usura in quanto lo stesso è stato pattuito nella misura del tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso aumentato del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore”, mediante una c.d. clausola di salvaguardia, ossia in misura necessariamente inferiore alla soglia usura applicabile al tasso di interesse moratorio sopra richiamata (cfr. Cass. sez. Un. 19597/2020).
Ne consegue che le domande spiegate da parte attrice vanno rigettate.
Non appaiono infine sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice dal momento che , essendo state le questioni oggetto di causa oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale conclusosi solo recentemente (cfr. Cass. Civ., S.U.19597/2020 del 18.9.2020 e Cass. Civ. S.U. n.
15130/2024), non si può ritenere che parte attrice non abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi in ragione della complessità della controversia, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 9 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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