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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 4540
dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patroci-
[...] P.IVA_1 nio dell'avv. CARBONARA DANILO ( C.F._1
PIAZZA UMBERTO N. 47 BARI;
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. BINETTI TOBIA RENATO elettivamente domi- ciliato in VIA G. AMENDOLA 172/C 70100 BARI presso il difensore avv. BINETTI TOBIA RENATO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67
e ss.)
All'esito di deposito di note in sost. di udienza la causa era riservata per la decisione sulle con-
clusioni prese dalle parti come riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna curatela attrice, sussistendo i pre-
supposti normativi ex art. 67, 1° e 2° comma, L.F.,
per poter ritenere un pagamento inefficace e quin-
di, revocabile, con atto di citazione notificato in data 03.03.2020 conveniva il Controparte_2
[...] Parte_2
al fine di accertare e dichiarare
[...]
inefficace nei confronti della massa dei creditori del in epigrafe e per l'effetto revoca- Parte_1
re, ai sensi dell'art. 67, comma I, ovvero in su-
bordine comma II, il pagamento della somma di €
19.793,11, ricevuto in data 06.10.2016 dal
[...]
Controparte_3
– in persona del legale rappresen-
[...]
tante pro tempore, e per l'effetto, condannare la società convenuta al versamento della somma su men-
zionata in favore della Curatela, oltre interessi e
2 rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata in data 02.07.2020, si costituiva il Consor-
Cont zio chiedendo che la presente azione fosse di-
chiarata infondata con conseguente rigetto della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Acqusiti documenti, precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
In punto di fatto si deve premettere che con sentenza n. 40 del 6-7.3.2017 il Tribunale di Bari
dichiarava il fallimento della
[...]
Parte_3
. Dall'esame della
[...]
documentazione della fallita, il Curatore ha con-
cluso che in data 6.10.2016, all'esito della proce-
dura esecutiva presso terzi promossa dal CP_2
contro la il terzo
[...] Parte_1
esecutato ha pagato la somma di € CP_4
Cont 19.793,11. Tale credito dell' discendeva da un contenzioso originato da due contratti di appalto
3 intercorsi tra il e la fallita. In esecu- CP_1
zione di tali contratti la Parte_1
vantava un credito per il quale otteneva il de-
[...]
creto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
207/2012 emesso dal Tribunale di Bari, in forza del quale otteneva coattivamente il pagamento di €
74.469,92. Avverso tale decreto ingiuntivo il Con-
Cont sorzio proponeva opposizione che veniva decisa con sentenza n. 103/2013, che in accoglimento della opposizione revocava il D.I. opposto. Sicché, ve-
nendo meno il titolo a fondamento del pagamento di
€ 74.469,92, il chiedeva ed otteneva al- CP_1
tro decreto ingiuntivo, pure provvisoriamente ese-
cutivo, per la restituzione delle somme pagate. In
forza di tale titolo il con atto di pre- CP_1
cetto notificato il 2.10.2015 intimava il pagamento della somma di € 96.076,19, oltre accessori.
Successivamente, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 4-9.12.2015 l'odierno convenuto pignorava le somme dovute dai terzi Banca
Popolare di Bari e alla fallita (cfr CP_4
doc. 3). Al termine di tale procedura il G.E con ordinanza del 27.9.2016 assegnava al la CP_1
minor somma di € 19.793,11, accantonata dalla CP_4
che provvedeva al pagamento in data
[...]
4 6.10.2016 (cfr docc. 4 - 5). Dopo poco più di un mese da tale pagamento, il con ri- CP_2
corso datato 18.11.2016, chiedeva al Tribunale di
Bari la dichiarazione di fallimento della
[...]
cui seguiva la dichiarazione Parte_4
del fallimento.
Ciò premesso, la curatela assume sussistere i presupposti normativi ex art. 67, 1° e 2° comma,
L.F., essendo ravvisabili il requisito di carattere temporale nonché i requisiti di carattere soggetti-
vo e oggettivo.
Ebbene, è consolidato l'orientamento della co-
stante giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle operazioni revocabili eseguite nel periodo sospetto rientra anche il soddisfacimento del cre-
dito mediante esecuzione forzata individuale.
Nella specie ricorre l'elemento temporale at-
teso che ai fini del computo del cd. “periodo so-
spetto”, occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conse-
guito.
Quanto al profilo soggettivo della sussistenza della conoscenza da parte dell'avversario dello stato d'insolvenza in cui versava la società poi fallita, è ius receptum che grava sul curatore l'o-
5 nere di dimostrare la effettiva conoscenza, da par-
te del creditore ricevente, dello stato di insol-
venza del debitore va inteso nel senso che la cer-
tezza logica dell'esistenza di tale stato soggetti-
vo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da par-
te di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché
diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisar-
si con riferimento ad una figura di contraente
"astratto" (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, socia- li, organizzative, topografiche, nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Ebbene, nella specie si consideri che:
a) Lo stesso ha ottenuto il paga- CP_2
mento con pignoramento da esso proposto, la cui circostanza è pacificamente considerata elemento che riprova la conoscenza dello sta-
to di decozione del debitore;
6 b) in seno a tale pignoramento presso terzi il ha avuto precisa contezza che CP_2
sui conti della fallita non vi erano somme per far fronte ai debiti, avendo appreso dal-
le dichiarazioni dei terzi che il conto pres-
so la Banca Popolare di Bari non recava alcu-
na provvista attiva e che quello della CP_4
aveva un saldo di appena € 19.793,11 a
[...]
fronte del credito azionato per € 96.076,19.
c) lo stesso a distanza di poco CP_2
più di un mese dal pagamento ha formulato l'istanza di fallimento riconoscendo inconfu-
tabilmente la sua conoscenza dello stato di decozione.
d) la convenuta riconosce di aver “inseguito”
con diverse procedure esecutive la deducente al fine di essere soddisfatta in relazione ai crediti vantati nei suoi confronti;
circo-
stanza quest'ultima che dimostra per l'appunto che la fallita versasse in una si-
tuazione di crisi economica.
Ciò detto, le difese di parte convenuta non con-
vincono.
Infatti la pervicace opposizione della società,
anche in sede giudiziaria, rispetto alle pretese
7 del non ha valore di indizio univoco, ché CP_1
anzi potrebbe rivelare proprio ciò che il CP_1
nega, ossia l'incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti scaduti e la usuale scelta di far fronte a quelli strategici (come quelli di lavoro),
pena l'uscita dal mercato.
Tanto meno è rilevante l'assenza di protesti o il fatto, peraltro frutto di mera asserzione, che solo dopo aver ottenuto il pagamento il CP_1
ha sentito la necessità di analizzare la reale si-
tuazione economica della odierna fallita: è chiaro infatti che i segnali erano evidenti già prima.
D'altra parte l'eventus damni è come si dice in re ipsa, non potendosi valutare a priori le consue-
guenze che il pagamento può avere sulla par condi-
cio creditorum a procedura ultimata.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
8 La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento, ai sensi dell'art. 67, comma II
legge fall., il pagamento della somma di €
19.793,11, e per l'effetto, condanna la società
convenuta al versamento della somma in favore della
Curatela, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo:
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese e compensi di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre RSG 15%
IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 15/05/2025 .
Il G.U.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 4540
dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patroci-
[...] P.IVA_1 nio dell'avv. CARBONARA DANILO ( C.F._1
PIAZZA UMBERTO N. 47 BARI;
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. BINETTI TOBIA RENATO elettivamente domi- ciliato in VIA G. AMENDOLA 172/C 70100 BARI presso il difensore avv. BINETTI TOBIA RENATO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67
e ss.)
All'esito di deposito di note in sost. di udienza la causa era riservata per la decisione sulle con-
clusioni prese dalle parti come riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna curatela attrice, sussistendo i pre-
supposti normativi ex art. 67, 1° e 2° comma, L.F.,
per poter ritenere un pagamento inefficace e quin-
di, revocabile, con atto di citazione notificato in data 03.03.2020 conveniva il Controparte_2
[...] Parte_2
al fine di accertare e dichiarare
[...]
inefficace nei confronti della massa dei creditori del in epigrafe e per l'effetto revoca- Parte_1
re, ai sensi dell'art. 67, comma I, ovvero in su-
bordine comma II, il pagamento della somma di €
19.793,11, ricevuto in data 06.10.2016 dal
[...]
Controparte_3
– in persona del legale rappresen-
[...]
tante pro tempore, e per l'effetto, condannare la società convenuta al versamento della somma su men-
zionata in favore della Curatela, oltre interessi e
2 rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata in data 02.07.2020, si costituiva il Consor-
Cont zio chiedendo che la presente azione fosse di-
chiarata infondata con conseguente rigetto della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Acqusiti documenti, precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
In punto di fatto si deve premettere che con sentenza n. 40 del 6-7.3.2017 il Tribunale di Bari
dichiarava il fallimento della
[...]
Parte_3
. Dall'esame della
[...]
documentazione della fallita, il Curatore ha con-
cluso che in data 6.10.2016, all'esito della proce-
dura esecutiva presso terzi promossa dal CP_2
contro la il terzo
[...] Parte_1
esecutato ha pagato la somma di € CP_4
Cont 19.793,11. Tale credito dell' discendeva da un contenzioso originato da due contratti di appalto
3 intercorsi tra il e la fallita. In esecu- CP_1
zione di tali contratti la Parte_1
vantava un credito per il quale otteneva il de-
[...]
creto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
207/2012 emesso dal Tribunale di Bari, in forza del quale otteneva coattivamente il pagamento di €
74.469,92. Avverso tale decreto ingiuntivo il Con-
Cont sorzio proponeva opposizione che veniva decisa con sentenza n. 103/2013, che in accoglimento della opposizione revocava il D.I. opposto. Sicché, ve-
nendo meno il titolo a fondamento del pagamento di
€ 74.469,92, il chiedeva ed otteneva al- CP_1
tro decreto ingiuntivo, pure provvisoriamente ese-
cutivo, per la restituzione delle somme pagate. In
forza di tale titolo il con atto di pre- CP_1
cetto notificato il 2.10.2015 intimava il pagamento della somma di € 96.076,19, oltre accessori.
Successivamente, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 4-9.12.2015 l'odierno convenuto pignorava le somme dovute dai terzi Banca
Popolare di Bari e alla fallita (cfr CP_4
doc. 3). Al termine di tale procedura il G.E con ordinanza del 27.9.2016 assegnava al la CP_1
minor somma di € 19.793,11, accantonata dalla CP_4
che provvedeva al pagamento in data
[...]
4 6.10.2016 (cfr docc. 4 - 5). Dopo poco più di un mese da tale pagamento, il con ri- CP_2
corso datato 18.11.2016, chiedeva al Tribunale di
Bari la dichiarazione di fallimento della
[...]
cui seguiva la dichiarazione Parte_4
del fallimento.
Ciò premesso, la curatela assume sussistere i presupposti normativi ex art. 67, 1° e 2° comma,
L.F., essendo ravvisabili il requisito di carattere temporale nonché i requisiti di carattere soggetti-
vo e oggettivo.
Ebbene, è consolidato l'orientamento della co-
stante giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle operazioni revocabili eseguite nel periodo sospetto rientra anche il soddisfacimento del cre-
dito mediante esecuzione forzata individuale.
Nella specie ricorre l'elemento temporale at-
teso che ai fini del computo del cd. “periodo so-
spetto”, occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conse-
guito.
Quanto al profilo soggettivo della sussistenza della conoscenza da parte dell'avversario dello stato d'insolvenza in cui versava la società poi fallita, è ius receptum che grava sul curatore l'o-
5 nere di dimostrare la effettiva conoscenza, da par-
te del creditore ricevente, dello stato di insol-
venza del debitore va inteso nel senso che la cer-
tezza logica dell'esistenza di tale stato soggetti-
vo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da par-
te di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché
diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisar-
si con riferimento ad una figura di contraente
"astratto" (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, socia- li, organizzative, topografiche, nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Ebbene, nella specie si consideri che:
a) Lo stesso ha ottenuto il paga- CP_2
mento con pignoramento da esso proposto, la cui circostanza è pacificamente considerata elemento che riprova la conoscenza dello sta-
to di decozione del debitore;
6 b) in seno a tale pignoramento presso terzi il ha avuto precisa contezza che CP_2
sui conti della fallita non vi erano somme per far fronte ai debiti, avendo appreso dal-
le dichiarazioni dei terzi che il conto pres-
so la Banca Popolare di Bari non recava alcu-
na provvista attiva e che quello della CP_4
aveva un saldo di appena € 19.793,11 a
[...]
fronte del credito azionato per € 96.076,19.
c) lo stesso a distanza di poco CP_2
più di un mese dal pagamento ha formulato l'istanza di fallimento riconoscendo inconfu-
tabilmente la sua conoscenza dello stato di decozione.
d) la convenuta riconosce di aver “inseguito”
con diverse procedure esecutive la deducente al fine di essere soddisfatta in relazione ai crediti vantati nei suoi confronti;
circo-
stanza quest'ultima che dimostra per l'appunto che la fallita versasse in una si-
tuazione di crisi economica.
Ciò detto, le difese di parte convenuta non con-
vincono.
Infatti la pervicace opposizione della società,
anche in sede giudiziaria, rispetto alle pretese
7 del non ha valore di indizio univoco, ché CP_1
anzi potrebbe rivelare proprio ciò che il CP_1
nega, ossia l'incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti scaduti e la usuale scelta di far fronte a quelli strategici (come quelli di lavoro),
pena l'uscita dal mercato.
Tanto meno è rilevante l'assenza di protesti o il fatto, peraltro frutto di mera asserzione, che solo dopo aver ottenuto il pagamento il CP_1
ha sentito la necessità di analizzare la reale si-
tuazione economica della odierna fallita: è chiaro infatti che i segnali erano evidenti già prima.
D'altra parte l'eventus damni è come si dice in re ipsa, non potendosi valutare a priori le consue-
guenze che il pagamento può avere sulla par condi-
cio creditorum a procedura ultimata.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
8 La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento, ai sensi dell'art. 67, comma II
legge fall., il pagamento della somma di €
19.793,11, e per l'effetto, condanna la società
convenuta al versamento della somma in favore della
Curatela, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo:
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese e compensi di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre RSG 15%
IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 15/05/2025 .
Il G.U.
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