Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 835/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
D'ANDREA LUCIANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SETTIMI Controparte_2
ALESSANDRA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 20/05/2024, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni, il 28.11.1998, con CP_2
, esponendo che dall'unione sono nati i figli in data 27.12.2000 e in data
[...] Per_1 Per_2
14.2.2004 (deceduto in data 7.7.2020), deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva, pronunciata con sentenza parziale n. 88/2013, e con successiva sentenza definitiva n. 16951/2014.
Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni "1. nulla sia dovuto alla Sig.ra a Controparte_2 titolo di assegno divorzile da parte del Sig.
2. nulla sia più dovuto dal Sig. Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne, ma non economicamente CP_1 autosufficiente, in quanto convivente con il padre presso l'abitazione dello stesso;
3. sia posto a carico della Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_2 non economicamente autosufficiente, un assegno nella misura di euro 500,00 mensili, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere direttamente al figlio;
4. le parti partecipino al 50% ciascuna a tutte le spese straordinarie, ivi incluse quelle mediche e di istruzione e svago del figlio";
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_2 del matrimonio, formulando le seguenti conclusioni:
“- in via provvisoria ed urgente: confermare il contributo mensile di mantenimento di € 800,00 disposto in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. con sentenza n. Controparte_2 Controparte_1
16951/2014 del 04.04.2014 del Tribunale di Roma e confermato dalla sentenza n. 1825/2017 della
Corte d'Appello di Roma;
revocare l'assegno disposto a carico del Sig. a titolo di Controparte_3 mantenimento del figlio maggiorenne in quanto convivente con il padre presso l'abitazione dello stesso;
disporre che nulla sia dovuto dalla Sig.ra a titolo di mantenimento del Controparte_2 figlio maggiorenne o in mero subordine statuire, carico della Sig.ra Persona_3 CP_2
, un contributo al mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al
[...] Persona_3 pagamento del 30% delle spese straordinarie o in quell'altra misura che il Tribunale riterrà giustificata alla luce delle documentate capacità economiche/reddituali di entrambi i genitori;
nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Terni il 28.11.1998 tra la Sig.ra e il Sig. trascritto nel Registro degli atti di Controparte_2 Controparte_1 matrimonio del Comune di Terni dell'anno 1998 come atto n. 168, parte 2, Serie A;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle necessarie annotazioni sull'atto di matrimonio;
revocare l'assegno disposto a carico del Sig. a titolo di mantenimento Controparte_1 del figlio maggiorenne in quanto convivente con il padre presso l'abitazione dello stesso;
disporre che nulla sia dovuto dalla Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_2
o in mero subordine statuire, carico della Sig.ra un contributo al Persona_3 Controparte_2 mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al pagamento del 30% delle Persona_3 spese straordinarie o in quell'altra misura che il Tribunale riterrà giustificata alla luce delle documentate capacità economiche/reddituali di entrambi i genitori;
disporre in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. un assegno divorzile nella misura di € 500,00 o Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese e competenze del presente giudizio”;
Avvenuta la costituzione di entrambe le parti, i difensori hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo, formulando conclusioni congiunte per la disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“ Voglia il Tribunale di Terni:
A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Terni il 28.11.1998 tra la
Sig.ra e il Sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_2 Controparte_1
Comune di Terni dove tale matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terni dell'anno 1998, atto N. 168, parte 2, serie A);
B) omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) La Sig.ra verserà entro il giorno 5 di ogni mese direttamente al figlio Controparte_2 [...] maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un assegno di mantenimento Per_3 di €.400,00, soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge.
2) Nulla sarà più dovuto dal Sig. a titolo di mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, stante la convivenza di quest'ultimo con il padre.
3) Il Sig. si farà integrale carico delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, Controparte_1 ricreative, etc.) che si renderanno necessarie o che, comunque, verranno sostenute nell'interesse del figlio Persona_3
4) In ordine alle spese straordinarie sino ad oggi sostenute nell'interesse del figlio
[...]
e parti rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di rimborso. Per_3
5) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o di mantenimento, riconoscendosi entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi si obbligano a dare attuazione all'accordo raggiunto, al quale attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
7) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione connessa all'intercorso rapporto di coniugio ed ai loro pregressi rapporti patrimoniali ed economici.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano con la sottoscrizione del presente atto, a proporre appello all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
pagina 3 di 4 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, che è stato definito con sentenza;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contenute nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in TERNI - TR il 28/11/1998, alle condizioni congiunte riportate in parte Controparte_2 motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI -
TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 168, parte 2, serie A);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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