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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente
dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.)
dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 792/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Sara Scalpelli, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Cingoli;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Giancarlo Savi, in virtù Controparte_1 C.F._2
di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE;
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2024.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
ha chiesto, a modifica delle condizioni del divorzio da Parte_1 [...]
di cui alla sentenza n. 512/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 26.6.2020, la CP_1
modifica del collocamento della figlia minore chiedendone il trasferimento presso di Per_1 sé, a Campagnano di Roma, con previsione dell'obbligo del padre di versare l'importo mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento di ciascuno dei figli minori (essendo anche il figlio primogenito collocato presso la madre, sin dall'epoca del divorzio). Per_2
A fondamento della domanda ha dedotto che la figlia la quale per accordo tra i Per_1 genitori all'epoca del divorzio era stata collocata presso il padre a Cingoli (ove aveva sempre vissuto), avrebbe dall'anno 2023 ripetutamente manifestato la sua volontà di andare a vivere presso l'abitazione materna, a Campagnano di Roma, così ricongiungendosi ai due fratelli (il maggiore, , ed il più piccolo, , nato dalla relazione della madre con il nuovo Per_2 Per_3
compagno e convivente, ; avendo ella nel tempo mantenuto ferma la sua Persona_4
determinazione, si imporrebbe – secondo la prospettiva della ricorrente – il recepimento della sua volontà, essendo il cambio di collocamento (fermo il regime di affido condiviso) rispondente al suo interesse, pur nel mantenimento di una regolare ed adeguata frequentazione paterna.
costituendosi in giudizio, ha contrastato l'avversa domanda, sostenendo che Controparte_1 avrebbe all'improvviso manifestato un cambiamento della sua volontà, chiedendo di Per_1
andare a vivere dalla madre, in un contesto connotato da un rapporto padre – figlia da sempre molto positivo, in cui, per contro, sino al febbraio 2024 la minore avrebbe talvolta espresso resistenze a relazionarsi con la madre, sicché la sua volontà sarebbe stata verosimilmente condizionata da pressioni materne;
inoltre, il mutamento del suo collocamento, con la conseguente distanza geografica che verrebbe ad intercorrere tra il suo luogo di residenza e quello paterno, pregiudicherebbe il diritto alla bigenitorialità, presupponente il contributo relazionale e la vicinanza abituale con entrambe le figure genitoriali.
Egli ha quindi chiesto il rigetto della domanda della ricorrente ed ha a sua volta al contempo instato per il collocamento anche del figlio presso di sé, a Cingoli, con previsione Per_2 dell'obbligo in capo alla madre di versare € 200,00 al mese quale contributo al mantenimento di ciascun figlio.
Nel corso del procedimento, è stato disposto l'ascolto di entrambi i minori ultradodicenni, espletato dal giudice relatore all'udienza del 5.9.2024. pagina 2 di 14 Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente di mutamento del collocamento della figlia debba essere accolta. Per_1
Infatti, le allegazioni contenute nel ricorso in ordine alla volontà, manifestata dalla minore, di andare a vivere dalla madre, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da Per_1
durante il suo ascolto.
La ragazzina, apparsa dotata di indubbia capacità di discernimento (essendo peraltro, al momento dell'ascolto, prossima al compimento dei 13 anni), ha risolutamente espresso il suo desiderio di trasferirsi presso l'abitazione materna, a Campagnano di Roma, per vivere ivi con la madre, il suo compagno, il fratello maggiore ed il fratello minore : ha Per_2 Per_3 Per_1
dapprima ricordato la decisione presa in occasione del divorzio tra i genitori, quando (peraltro ancora bambina, non avendo nemmeno compiuto nove anni) decise di rimanere a Cingoli con il padre, a cui ha dichiarato di essere “molto attaccata”, ed ha poi senza esitazione riferito di aver iniziato a provare il desiderio di trasferirsi dalla madre negli ultimi due anni, essendosi nel tempo tale decisione rafforzata.
La minore è apparsa dotata di adeguata capacità riflessiva, avendo lucidamente e con trasporto descritto le diverse sensazioni che connotano il suo rapporto con ciascuno dei genitori: ella ha parlato di un “disagio” che ha iniziato a sperimentare nel rapporto con il padre verosimilmente con il progredire della crescita, dovuto alla difficoltà di aprirsi con lui, di esprimergli i suoi più profondi stati d'animo, ed anche al timore di essere giudicata dal genitore o, comunque, non approvata nelle sue idee e nel suo modo di essere, nonché, da ultimo, nel suo desiderio di andare a vivere dalla madre;
trapela chiaramente dall'ascolto della ragazzina lo stato di tensione che ella vive nella relazione con il padre, che (a prescindere dalla causa scatenante, che non può con certezza ricondursi a comportamenti incongrui del al quale peraltro CP_1
è apparsa sinceramente legata) merita in ogni caso di essere preso in considerazione e Per_1
non può essere trascurato, essendo sfociato anche in episodi di agitazione affini ad attacchi di panico.
Nel rapporto con la madre, la minore ha espresso il suo sentirsi maggiormente accolta e capita, percependo con la una intimità in virtù della quale si sente libera di parlare di Pt_1 Per_1
tutto, a fronte di una percezione di maggiore distacco ed inibizione che avverte nel relazionarsi al padre (verosimilmente spiegabile anche alla luce dell'età che la minore sta attraversando, connotata dallo sviluppo puberale e dalla maggiore presa di coscienza della parte femminile della propria identità). pagina 3 di 14 La ragazzina ha peraltro evidenziato come il più lungo periodo trascorso a Campagnano durante la scorsa estate abbia invero rafforzato la sua decisione, essendosi ella sentita bene ed a suo agio, nutrendo peraltro rapporti sereni e soddisfacenti anche con tutti gli altri membri del nucleo familiare materno (il fratello maggiore , il compagno della ed il fratellino Per_2 Pt_1
nato dalla nuova relazione materna). Per_3
L'ascolto di – come del resto si evince anche dal contegno avuto dalla ragazzina Per_1
descritto dal giudice relatore, apparso composto, adeguato al contesto, disinvolto, connotato da eloquio fluido, scorrevole e senza esitazioni – ha lasciato a ben vedere emergere una adeguata ponderazione da parte della minore della sua decisione di mutare collocamento abitativo, essendo la sua volontà apparsa autentica e frutto di intimo convincimento;
non si rinvengono, invero, nella decisione di segni obiettivamente apprezzabili di un condizionamento Per_1
materno, come per contro reiteratamente sostenuto dalla difesa del è verosimile che, CP_1 dopo la manifestazione da parte della minore del suo desiderio di trasferimento e l'opposizione espressa dal padre alla sua concretizzazione (almeno, nei tempi prospettati dalla ragazzina), si sia venuta a creare una triangolazione nel rapporto della minore con i genitori tale per cui la ragazzina nella sua maturata decisione possa essersi sentita appoggiata dalla madre ed osteggiata dal padre, finendo direttamente coinvolta nel conflitto venutosi a creare tra le parti e sfociato nel presente procedimento (tanto da essere giunta a registrare alcuni colloqui avuti sull'argomento con il padre, trasmessi poi alla madre e confluiti negli atti processuali); pare trattarsi, tuttavia, di una presa di posizione della (schieratasi dalla parte della figlia) Pt_1
successiva al maturare del desiderio di di trasferirsi dalla madre, non quindi tale da Per_1
aver costituito essa stessa causa (in virtù di effetto manipolativo) della venuta ad esistenza della volontà della ragazzina.
In altri termini, non si rinvengono condotte materne intenzionalmente volte ad incidere, condizionandola, sulla volontà della minore nel momento stesso della sua formazione, avendo verosimilmente la accolto il desiderio della figlia e deciso di assecondarlo dopo che Pt_1
esso si è venuto a delineare e le è stato esteriorizzato dalla minore stessa, la quale del resto ha fornito motivazioni razionali e plausibili (nonché umanamente comprensibili) per giustificare la sua decisione, che ha saputo ben argomentare (laddove, generalmente, decisioni frutto di condizionamento sono connotate da motivazioni fumose, o incerte, o sfuggenti ad una lucida esternazione verbale), avendo al contempo manifestato il desiderio di continuare a coltivare il rapporto con il padre, a cui è bensì apparsa autenticamente affezionata.
pagina 4 di 14 Pertanto, non essendo emersi dal compendio processuale elementi di inidoneità genitoriale materna, non sussistono obiettive ragioni tali da poter condurre a disattendere la volontà espressa dalla minore, apparendo conforme al suo superiore interesse il rispetto della sua decisione (apparsa, come detto, autenticamente e liberamente venutasi a formare), profilandosi del resto, in caso contrario, una situazione di forzato mantenimento del collocamento a Cingoli presso il padre che, essendo inevitabilmente invisa alla ragazzina, la esporrebbe al concreto rischio di sperimentare una condizione di tensione, disagio e (verosimilmente) rabbia potenzialmente pregiudizievole per una sua serena crescita psicofisica, peraltro in una fase della vita (quella adolescenziale) in cui la personalità di è in piena formazione ed esige Per_1 viepiù l'accrescimento ed il rispetto delle sue autonomie (anche nella maturazione di idee, pensieri e volontà).
Deve del resto rammentarsi che la natura giuridica dell'istituto dell'ascolto del minore è “il riconoscimento del diritto fondamentale dello stesso ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento” (CASS. n. 6129/2015), trattandosi di un diritto soggettivo che si applica a tutti i procedimenti in cui il minore, pur non essendo parte in senso formale, è tuttavia da considerarsi “parte in senso sostanziale (in quanto portatore di propri interessi, diversi e persino contrastanti con quelli delle altre parti)”.
Sebbene ciò non comporti l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, è tuttavia in tal caso imposto al giudicante un più stringente onere motivazionale della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore, direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore stesso (tra le altre, CASS., n. 13241/2011; n. 7773/2012, n.
16658/2014, n. 19007/2014, n. 21101/2014).
Nel caso di specie, essendo (come detto) apparsa la minore ormai tredicenne, dotata Per_1
di indubbia capacità di discernimento, di adeguate risorse cognitive ed emotive e di buona capacità riflessiva, non sussistono ragioni idonee a poter giustificare una decisione di segno contrario alla volontà dalla stessa così risolutamente ed autenticamente espressa, apparendo quindi il collocamento presso la madre maggiormente rispondente alla serenità e all'equilibrio psico-fisico della ragazzina, consentendole peraltro di ricongiungersi al fratello maggiore,
pagina 5 di 14 costituendo anche l'unità tra fratelli un valore che merita di essere il più possibile preservato nell'ottica della tutela dell'interesse della prole minorenne.
Quanto al figlio , infatti, la domanda del resistente di collocamento del medesimo presso Per_2
di sé appare già sul piano assertivo sfornita di adeguata motivazione, sol che si consideri come nessuna apprezzabile sopravvenienza sia stata posta dal a fondamento della richiesta CP_1
di mutare il collocamento del figlio primogenito.
In primo luogo, del tutto inconferente appare, al riguardo, la difficoltà logistica lamentata dal resistente connessa alla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, in relazione ai frequenti viaggi ed alla concreta impossibilità per il padre di essere adeguatamente partecipe della quotidianità del figlio: in disparte il fatto che tale problematica era ben prevedibile e ponderabile già all'epoca del divorzio, quando il nulla oppose al trasferimento di CP_1
a Campagnano con la madre, assume in ogni caso dirimente rilievo il dato oggettivo Per_2
della significativa distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, che costituisce un fatto ineludibile comportante di per sé, in ogni caso, che uno dei genitori (quello non collocatario) sia necessariamente privo della quotidiana vicinanza con il figlio (è ovvio quindi che, laddove i figli fossero collocati dal padre, le medesime problematiche lamentate dal si porrebbero per la madre); ciò non toglie, tuttavia, che – ferma l'insindacabilità CP_1
della volontà materna di vivere a Campagnano, a cui del resto il nulla oppose al CP_1
momento del trasferimento, in sede divorzile – un genitore collocatario debba pur sempre individuarsi, in funzione della tutela dell'interesse superiore dei figli minori, non essendo in siffatte situazioni neppure astrattamente configurabili tempi paritari di frequentazione dei genitori, pur dovendosi al contempo garantire il mantenimento di adeguati rapporti anche con l'altro genitore.
In questa ottica, non si profila alcuna plausibile ragione che possa giustificare il collocamento di presso il padre: il ragazzo, sedicenne, in sede di ascolto ha chiaramente dichiarato di Per_2
stare bene a Campagnano con la madre e di non avere mai pensato di trasferirsi dal padre, avendo ormai dal 2020 sviluppato un radicamento sociale ed affettivo nella sua nuova realtà di vita, dove frequenta le scuola, pratica con soddisfazione il basket ed ha stretto nuove amicizie, avendo instaurato un buon rapporto anche con il compagno della madre, nella relazione con la quale non sono del resto emerse criticità di sorta.
pagina 6 di 14 Pur avendo evidenziato l'intenzione di continuare a recarsi a Cingoli per coltivare il Per_2 rapporto con il padre, a cui è anch'egli sinceramente legato, il minore non ha manifestato alcuna intenzione di modificare il suo collocamento abitativo, di tal ché, a maggior ragione nel suo caso di “grande minore”, il rispetto della sua volontà appare ragione sufficiente per respingere la domanda svolta dal resistente, come detto peraltro non suffragata da valide argomentazioni.
Inconferente è anche la questione (accennata dal a sostegno della asserita CP_1
inadeguatezza delle condizioni di vita del figlio) relativa al rendimento scolastico di , Per_2
non rinvenendosi alcun elemento dal quale desumere o anche solo ipotizzare che la bocciatura occorsa nello scorso anno scolastico possa essere collegata al suo trasferimento a Campagnano ed alle biasimevoli abitudini di vita ivi asseritamente acquisite e non potendosi escludere con certezza che tale esito negativo del primo anno della scuola superiore si sarebbe potuto verificare anche a Cingoli, laddove fosse rimasto con il padre. Per_2
Dovendosi quindi respingere la domanda del di mutamento del collocamento di CP_1
ed accogliere quella della ricorrente di collocamento di presso di sé, va Per_2 Per_1
comunque tenuto conto del buon rapporto affettivo che lega entrambi i minori al padre, di tal ché vanno garantiti (come del resto richiesto anche dalla ricorrente) adeguati tempi di frequentazione padre-figli, in continuità con quelli adottati dai tempi del divorzio.
Posto che negli ultimi mesi le parti si erano accordare nel senso di vedere il figlio con ciascuno non collocato ogni due settimane, per evitare di dover compiere viaggi troppo frequenti, appare opportuno mantenere tale concordata tempistica prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé i due figli minori a Cingoli a finesettimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, recandosi fino a Spoleto, ove entro le ore 15 (o altro orario concordato tra i genitori) preleverà i ragazzi, ivi condotti dalla madre o da persona di sua fiducia, ed ove li ricondurrà la domenica entro le ore 18 (o altro orario concordato tra i genitori) per riconsegnarli alla madre (o a persona di sua fiducia).
Per le festività natalizie e pasquali e per il periodo estivo, nonché per la disciplina dei compleanni e dei contatti telefonici, appare opportuno mantenere la disciplina concordata dalle parti in sede divorzile, che prevede nei periodi estivi e festivi un periodo di più giorni consecutivi deputati al trattenimento dei minori presso il padre.
pagina 7 di 14 Appare opportuno prevedere che il trasferimento di presso la madre avvenga quando Per_1
la minore lo vorrà (previo accordo con la madre), a condizione tuttavia che il trasferimento dalla scuola di Cingoli a quella di Campagnano possa avvenire ad anno in corso (laddove le due scuole lo consentano), onde non pregiudicarne l'esito; in caso contrario, il trasferimento avverrà al termine del corrente anno scolastico.
Il collocamento di entrambi i figli presso la madre rende altresì necessaria una modifica delle vigenti disposizioni divorzili in ordine alla modalità di mantenimento della prole da parte dei genitori: se, infatti, con le pattuizioni del divorzio era stato concordato il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio con sé convivente, diviene ora imprescindibile prevedere l'obbligo per il di contribuire al mantenimento ordinario di entrambi i figli, collocati CP_1
presso la madre, mediante la corresponsione di un assegno mensile, che appare equo determinare in € 200,00 per ciascun figlio, tenuto conto delle modeste condizioni economiche del resistente e del fatto che entrambe le parti hanno quantificato nella predetta somma l'assegno da ciascuna domandato in caso di collocamento dei figli presso di sé, reputando evidentemente tale importo adeguato al soddisfacimento delle esigenze dei figli stessi.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambi i genitori dovranno continuare a contribuire in pari quota al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, come concordato in sede di divorzio, dovendosi tuttavia per la relativa disciplina farsi riferimento al protocollo in vigore presso il distretto di Corte di
Appello delle Marche, come riportato in parte dispositiva.
La ricorrente ha inoltre chiesto che le sia attribuito l'intero importo dell'assegno unico universale per i figli minori.
Al riguardo, il Tribunale non può assumere alcuna statuizione, dovendo il diritto alla percezione dell'assegno unico universale essere regolamentato conformemente alle vigenti disposizioni normative.
Infatti, l'art. 6, comma 4, D. Lgs. 230/2021 prevede che l'assegno unico sia erogato “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
pagina 8 di 14 La regola generale imposta dalla citata disposizione normativa è pertanto quella della percezione in pari misura dell'assegno unico da parte dei genitori, salve le ipotesi di un diverso accordo tra le parti o della sussistenza di una fattispecie di affido esclusivo, nel qual caso l'assegno spetta (in difetto di accordo) al genitore affidatario, non avendo la normativa in materia di assegno unico universale conferito rilievo alla convivenza prevalente dei figli con uno solo dei genitori, differentemente dalla previgente disciplina in tema di assegni familiari.
La questione del riconoscimento dell'assegno unico ai genitori separati o divorziati è stata CP_ anche chiarita dall' che con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 ha specificato che “il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”, salvo il caso di un diverso accordo tra essi o dell'affido esclusivo dei figli ad un solo genitore;
inoltre, l'assegno unico è erogato ad un solo genitore laddove il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione o il divorzio dei genitori, abbia disposto che dei contributi pubblici (quindi dei previgenti assegni familiari) usufruisca uno solo dei genitori.
Non può quindi che farsi applicazione della citata previsione normativa, salvo diverso accordo delle parti.
Non sussiste infine interesse della ricorrente a richiedere (come fatto nelle conclusioni rassegnate in ricorso) il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del a fronte della venuta ad esistenza in questa sede del titolo giudiziale legittimante la CP_1
percezione da parte della del predetto assegno mensile, trova infatti applicazione la Pt_1 disposizione di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., che prevede una procedura stragiudiziale per ottenere il versamento dell'assegno da parte del datore di lavoro dell'obbligato; la domanda svolta a tal fine dalla ricorrente va, quindi, dichiarata inammissibile.
La soccombenza del resistente comporta necessariamente la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da liquidarsi come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, ridotti rispetto ai parametri medi tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa avente R.G. n. 792/2024, così provvede:
1) rigetta la domanda del resistente di mutamento del collocamento del figlio minore;
Per_2
pagina 9 di 14 2) a modifica della sentenza n. 512/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 26.6.2020, fermo l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, a Campagnano di Roma, ove la minore potrà trasferirsi Per_1
quando vorrà, previo accordo con la madre e purché la scuola di appartenenza e quella di nuova iscrizione acconsentano al cambiamento di istituto scolastico ad anno in corso;
in caso contrario, il trasferimento di avverrà appena terminato il corrente anno scolastico, Per_1
restando sino a quel momento ferme le condizioni di divorzio vigenti;
3) dispone che, una volta attuato il trasferimento di presso la madre, il padre possa Per_1
vedere e tenere con sé i due figli minori a Cingoli a finesettimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, recandosi fino a Spoleto, ove entro le ore 15 (o altro orario concordato tra i genitori) preleverà i ragazzi, ivi condotti dalla madre o da persona di sua fiducia, ed ove li ricondurrà la domenica entro le ore 18 (o altro orario concordato tra i genitori) per riconsegnarli alla madre (o a persona di sua fiducia);
4) dispone che, una volta attuato il trasferimento di presso la madre, Per_1 Controparte_1 versi ad , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 400,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di
Ancona:
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 10 di 14 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
pagina 11 di 14 - cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 12 di 14 - master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
pagina 13 di 14 - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
6) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di ordine al datore di lavoro del resistente di pagamento diretto dell'assegno da questi dovuto;
7) condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 12,41 per esborsi documentati ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al
15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente
dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.)
dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 792/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Sara Scalpelli, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Cingoli;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Giancarlo Savi, in virtù Controparte_1 C.F._2
di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE;
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2024.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
ha chiesto, a modifica delle condizioni del divorzio da Parte_1 [...]
di cui alla sentenza n. 512/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 26.6.2020, la CP_1
modifica del collocamento della figlia minore chiedendone il trasferimento presso di Per_1 sé, a Campagnano di Roma, con previsione dell'obbligo del padre di versare l'importo mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento di ciascuno dei figli minori (essendo anche il figlio primogenito collocato presso la madre, sin dall'epoca del divorzio). Per_2
A fondamento della domanda ha dedotto che la figlia la quale per accordo tra i Per_1 genitori all'epoca del divorzio era stata collocata presso il padre a Cingoli (ove aveva sempre vissuto), avrebbe dall'anno 2023 ripetutamente manifestato la sua volontà di andare a vivere presso l'abitazione materna, a Campagnano di Roma, così ricongiungendosi ai due fratelli (il maggiore, , ed il più piccolo, , nato dalla relazione della madre con il nuovo Per_2 Per_3
compagno e convivente, ; avendo ella nel tempo mantenuto ferma la sua Persona_4
determinazione, si imporrebbe – secondo la prospettiva della ricorrente – il recepimento della sua volontà, essendo il cambio di collocamento (fermo il regime di affido condiviso) rispondente al suo interesse, pur nel mantenimento di una regolare ed adeguata frequentazione paterna.
costituendosi in giudizio, ha contrastato l'avversa domanda, sostenendo che Controparte_1 avrebbe all'improvviso manifestato un cambiamento della sua volontà, chiedendo di Per_1
andare a vivere dalla madre, in un contesto connotato da un rapporto padre – figlia da sempre molto positivo, in cui, per contro, sino al febbraio 2024 la minore avrebbe talvolta espresso resistenze a relazionarsi con la madre, sicché la sua volontà sarebbe stata verosimilmente condizionata da pressioni materne;
inoltre, il mutamento del suo collocamento, con la conseguente distanza geografica che verrebbe ad intercorrere tra il suo luogo di residenza e quello paterno, pregiudicherebbe il diritto alla bigenitorialità, presupponente il contributo relazionale e la vicinanza abituale con entrambe le figure genitoriali.
Egli ha quindi chiesto il rigetto della domanda della ricorrente ed ha a sua volta al contempo instato per il collocamento anche del figlio presso di sé, a Cingoli, con previsione Per_2 dell'obbligo in capo alla madre di versare € 200,00 al mese quale contributo al mantenimento di ciascun figlio.
Nel corso del procedimento, è stato disposto l'ascolto di entrambi i minori ultradodicenni, espletato dal giudice relatore all'udienza del 5.9.2024. pagina 2 di 14 Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente di mutamento del collocamento della figlia debba essere accolta. Per_1
Infatti, le allegazioni contenute nel ricorso in ordine alla volontà, manifestata dalla minore, di andare a vivere dalla madre, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da Per_1
durante il suo ascolto.
La ragazzina, apparsa dotata di indubbia capacità di discernimento (essendo peraltro, al momento dell'ascolto, prossima al compimento dei 13 anni), ha risolutamente espresso il suo desiderio di trasferirsi presso l'abitazione materna, a Campagnano di Roma, per vivere ivi con la madre, il suo compagno, il fratello maggiore ed il fratello minore : ha Per_2 Per_3 Per_1
dapprima ricordato la decisione presa in occasione del divorzio tra i genitori, quando (peraltro ancora bambina, non avendo nemmeno compiuto nove anni) decise di rimanere a Cingoli con il padre, a cui ha dichiarato di essere “molto attaccata”, ed ha poi senza esitazione riferito di aver iniziato a provare il desiderio di trasferirsi dalla madre negli ultimi due anni, essendosi nel tempo tale decisione rafforzata.
La minore è apparsa dotata di adeguata capacità riflessiva, avendo lucidamente e con trasporto descritto le diverse sensazioni che connotano il suo rapporto con ciascuno dei genitori: ella ha parlato di un “disagio” che ha iniziato a sperimentare nel rapporto con il padre verosimilmente con il progredire della crescita, dovuto alla difficoltà di aprirsi con lui, di esprimergli i suoi più profondi stati d'animo, ed anche al timore di essere giudicata dal genitore o, comunque, non approvata nelle sue idee e nel suo modo di essere, nonché, da ultimo, nel suo desiderio di andare a vivere dalla madre;
trapela chiaramente dall'ascolto della ragazzina lo stato di tensione che ella vive nella relazione con il padre, che (a prescindere dalla causa scatenante, che non può con certezza ricondursi a comportamenti incongrui del al quale peraltro CP_1
è apparsa sinceramente legata) merita in ogni caso di essere preso in considerazione e Per_1
non può essere trascurato, essendo sfociato anche in episodi di agitazione affini ad attacchi di panico.
Nel rapporto con la madre, la minore ha espresso il suo sentirsi maggiormente accolta e capita, percependo con la una intimità in virtù della quale si sente libera di parlare di Pt_1 Per_1
tutto, a fronte di una percezione di maggiore distacco ed inibizione che avverte nel relazionarsi al padre (verosimilmente spiegabile anche alla luce dell'età che la minore sta attraversando, connotata dallo sviluppo puberale e dalla maggiore presa di coscienza della parte femminile della propria identità). pagina 3 di 14 La ragazzina ha peraltro evidenziato come il più lungo periodo trascorso a Campagnano durante la scorsa estate abbia invero rafforzato la sua decisione, essendosi ella sentita bene ed a suo agio, nutrendo peraltro rapporti sereni e soddisfacenti anche con tutti gli altri membri del nucleo familiare materno (il fratello maggiore , il compagno della ed il fratellino Per_2 Pt_1
nato dalla nuova relazione materna). Per_3
L'ascolto di – come del resto si evince anche dal contegno avuto dalla ragazzina Per_1
descritto dal giudice relatore, apparso composto, adeguato al contesto, disinvolto, connotato da eloquio fluido, scorrevole e senza esitazioni – ha lasciato a ben vedere emergere una adeguata ponderazione da parte della minore della sua decisione di mutare collocamento abitativo, essendo la sua volontà apparsa autentica e frutto di intimo convincimento;
non si rinvengono, invero, nella decisione di segni obiettivamente apprezzabili di un condizionamento Per_1
materno, come per contro reiteratamente sostenuto dalla difesa del è verosimile che, CP_1 dopo la manifestazione da parte della minore del suo desiderio di trasferimento e l'opposizione espressa dal padre alla sua concretizzazione (almeno, nei tempi prospettati dalla ragazzina), si sia venuta a creare una triangolazione nel rapporto della minore con i genitori tale per cui la ragazzina nella sua maturata decisione possa essersi sentita appoggiata dalla madre ed osteggiata dal padre, finendo direttamente coinvolta nel conflitto venutosi a creare tra le parti e sfociato nel presente procedimento (tanto da essere giunta a registrare alcuni colloqui avuti sull'argomento con il padre, trasmessi poi alla madre e confluiti negli atti processuali); pare trattarsi, tuttavia, di una presa di posizione della (schieratasi dalla parte della figlia) Pt_1
successiva al maturare del desiderio di di trasferirsi dalla madre, non quindi tale da Per_1
aver costituito essa stessa causa (in virtù di effetto manipolativo) della venuta ad esistenza della volontà della ragazzina.
In altri termini, non si rinvengono condotte materne intenzionalmente volte ad incidere, condizionandola, sulla volontà della minore nel momento stesso della sua formazione, avendo verosimilmente la accolto il desiderio della figlia e deciso di assecondarlo dopo che Pt_1
esso si è venuto a delineare e le è stato esteriorizzato dalla minore stessa, la quale del resto ha fornito motivazioni razionali e plausibili (nonché umanamente comprensibili) per giustificare la sua decisione, che ha saputo ben argomentare (laddove, generalmente, decisioni frutto di condizionamento sono connotate da motivazioni fumose, o incerte, o sfuggenti ad una lucida esternazione verbale), avendo al contempo manifestato il desiderio di continuare a coltivare il rapporto con il padre, a cui è bensì apparsa autenticamente affezionata.
pagina 4 di 14 Pertanto, non essendo emersi dal compendio processuale elementi di inidoneità genitoriale materna, non sussistono obiettive ragioni tali da poter condurre a disattendere la volontà espressa dalla minore, apparendo conforme al suo superiore interesse il rispetto della sua decisione (apparsa, come detto, autenticamente e liberamente venutasi a formare), profilandosi del resto, in caso contrario, una situazione di forzato mantenimento del collocamento a Cingoli presso il padre che, essendo inevitabilmente invisa alla ragazzina, la esporrebbe al concreto rischio di sperimentare una condizione di tensione, disagio e (verosimilmente) rabbia potenzialmente pregiudizievole per una sua serena crescita psicofisica, peraltro in una fase della vita (quella adolescenziale) in cui la personalità di è in piena formazione ed esige Per_1 viepiù l'accrescimento ed il rispetto delle sue autonomie (anche nella maturazione di idee, pensieri e volontà).
Deve del resto rammentarsi che la natura giuridica dell'istituto dell'ascolto del minore è “il riconoscimento del diritto fondamentale dello stesso ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento” (CASS. n. 6129/2015), trattandosi di un diritto soggettivo che si applica a tutti i procedimenti in cui il minore, pur non essendo parte in senso formale, è tuttavia da considerarsi “parte in senso sostanziale (in quanto portatore di propri interessi, diversi e persino contrastanti con quelli delle altre parti)”.
Sebbene ciò non comporti l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, è tuttavia in tal caso imposto al giudicante un più stringente onere motivazionale della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore, direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore stesso (tra le altre, CASS., n. 13241/2011; n. 7773/2012, n.
16658/2014, n. 19007/2014, n. 21101/2014).
Nel caso di specie, essendo (come detto) apparsa la minore ormai tredicenne, dotata Per_1
di indubbia capacità di discernimento, di adeguate risorse cognitive ed emotive e di buona capacità riflessiva, non sussistono ragioni idonee a poter giustificare una decisione di segno contrario alla volontà dalla stessa così risolutamente ed autenticamente espressa, apparendo quindi il collocamento presso la madre maggiormente rispondente alla serenità e all'equilibrio psico-fisico della ragazzina, consentendole peraltro di ricongiungersi al fratello maggiore,
pagina 5 di 14 costituendo anche l'unità tra fratelli un valore che merita di essere il più possibile preservato nell'ottica della tutela dell'interesse della prole minorenne.
Quanto al figlio , infatti, la domanda del resistente di collocamento del medesimo presso Per_2
di sé appare già sul piano assertivo sfornita di adeguata motivazione, sol che si consideri come nessuna apprezzabile sopravvenienza sia stata posta dal a fondamento della richiesta CP_1
di mutare il collocamento del figlio primogenito.
In primo luogo, del tutto inconferente appare, al riguardo, la difficoltà logistica lamentata dal resistente connessa alla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, in relazione ai frequenti viaggi ed alla concreta impossibilità per il padre di essere adeguatamente partecipe della quotidianità del figlio: in disparte il fatto che tale problematica era ben prevedibile e ponderabile già all'epoca del divorzio, quando il nulla oppose al trasferimento di CP_1
a Campagnano con la madre, assume in ogni caso dirimente rilievo il dato oggettivo Per_2
della significativa distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, che costituisce un fatto ineludibile comportante di per sé, in ogni caso, che uno dei genitori (quello non collocatario) sia necessariamente privo della quotidiana vicinanza con il figlio (è ovvio quindi che, laddove i figli fossero collocati dal padre, le medesime problematiche lamentate dal si porrebbero per la madre); ciò non toglie, tuttavia, che – ferma l'insindacabilità CP_1
della volontà materna di vivere a Campagnano, a cui del resto il nulla oppose al CP_1
momento del trasferimento, in sede divorzile – un genitore collocatario debba pur sempre individuarsi, in funzione della tutela dell'interesse superiore dei figli minori, non essendo in siffatte situazioni neppure astrattamente configurabili tempi paritari di frequentazione dei genitori, pur dovendosi al contempo garantire il mantenimento di adeguati rapporti anche con l'altro genitore.
In questa ottica, non si profila alcuna plausibile ragione che possa giustificare il collocamento di presso il padre: il ragazzo, sedicenne, in sede di ascolto ha chiaramente dichiarato di Per_2
stare bene a Campagnano con la madre e di non avere mai pensato di trasferirsi dal padre, avendo ormai dal 2020 sviluppato un radicamento sociale ed affettivo nella sua nuova realtà di vita, dove frequenta le scuola, pratica con soddisfazione il basket ed ha stretto nuove amicizie, avendo instaurato un buon rapporto anche con il compagno della madre, nella relazione con la quale non sono del resto emerse criticità di sorta.
pagina 6 di 14 Pur avendo evidenziato l'intenzione di continuare a recarsi a Cingoli per coltivare il Per_2 rapporto con il padre, a cui è anch'egli sinceramente legato, il minore non ha manifestato alcuna intenzione di modificare il suo collocamento abitativo, di tal ché, a maggior ragione nel suo caso di “grande minore”, il rispetto della sua volontà appare ragione sufficiente per respingere la domanda svolta dal resistente, come detto peraltro non suffragata da valide argomentazioni.
Inconferente è anche la questione (accennata dal a sostegno della asserita CP_1
inadeguatezza delle condizioni di vita del figlio) relativa al rendimento scolastico di , Per_2
non rinvenendosi alcun elemento dal quale desumere o anche solo ipotizzare che la bocciatura occorsa nello scorso anno scolastico possa essere collegata al suo trasferimento a Campagnano ed alle biasimevoli abitudini di vita ivi asseritamente acquisite e non potendosi escludere con certezza che tale esito negativo del primo anno della scuola superiore si sarebbe potuto verificare anche a Cingoli, laddove fosse rimasto con il padre. Per_2
Dovendosi quindi respingere la domanda del di mutamento del collocamento di CP_1
ed accogliere quella della ricorrente di collocamento di presso di sé, va Per_2 Per_1
comunque tenuto conto del buon rapporto affettivo che lega entrambi i minori al padre, di tal ché vanno garantiti (come del resto richiesto anche dalla ricorrente) adeguati tempi di frequentazione padre-figli, in continuità con quelli adottati dai tempi del divorzio.
Posto che negli ultimi mesi le parti si erano accordare nel senso di vedere il figlio con ciascuno non collocato ogni due settimane, per evitare di dover compiere viaggi troppo frequenti, appare opportuno mantenere tale concordata tempistica prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé i due figli minori a Cingoli a finesettimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, recandosi fino a Spoleto, ove entro le ore 15 (o altro orario concordato tra i genitori) preleverà i ragazzi, ivi condotti dalla madre o da persona di sua fiducia, ed ove li ricondurrà la domenica entro le ore 18 (o altro orario concordato tra i genitori) per riconsegnarli alla madre (o a persona di sua fiducia).
Per le festività natalizie e pasquali e per il periodo estivo, nonché per la disciplina dei compleanni e dei contatti telefonici, appare opportuno mantenere la disciplina concordata dalle parti in sede divorzile, che prevede nei periodi estivi e festivi un periodo di più giorni consecutivi deputati al trattenimento dei minori presso il padre.
pagina 7 di 14 Appare opportuno prevedere che il trasferimento di presso la madre avvenga quando Per_1
la minore lo vorrà (previo accordo con la madre), a condizione tuttavia che il trasferimento dalla scuola di Cingoli a quella di Campagnano possa avvenire ad anno in corso (laddove le due scuole lo consentano), onde non pregiudicarne l'esito; in caso contrario, il trasferimento avverrà al termine del corrente anno scolastico.
Il collocamento di entrambi i figli presso la madre rende altresì necessaria una modifica delle vigenti disposizioni divorzili in ordine alla modalità di mantenimento della prole da parte dei genitori: se, infatti, con le pattuizioni del divorzio era stato concordato il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio con sé convivente, diviene ora imprescindibile prevedere l'obbligo per il di contribuire al mantenimento ordinario di entrambi i figli, collocati CP_1
presso la madre, mediante la corresponsione di un assegno mensile, che appare equo determinare in € 200,00 per ciascun figlio, tenuto conto delle modeste condizioni economiche del resistente e del fatto che entrambe le parti hanno quantificato nella predetta somma l'assegno da ciascuna domandato in caso di collocamento dei figli presso di sé, reputando evidentemente tale importo adeguato al soddisfacimento delle esigenze dei figli stessi.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambi i genitori dovranno continuare a contribuire in pari quota al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, come concordato in sede di divorzio, dovendosi tuttavia per la relativa disciplina farsi riferimento al protocollo in vigore presso il distretto di Corte di
Appello delle Marche, come riportato in parte dispositiva.
La ricorrente ha inoltre chiesto che le sia attribuito l'intero importo dell'assegno unico universale per i figli minori.
Al riguardo, il Tribunale non può assumere alcuna statuizione, dovendo il diritto alla percezione dell'assegno unico universale essere regolamentato conformemente alle vigenti disposizioni normative.
Infatti, l'art. 6, comma 4, D. Lgs. 230/2021 prevede che l'assegno unico sia erogato “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
pagina 8 di 14 La regola generale imposta dalla citata disposizione normativa è pertanto quella della percezione in pari misura dell'assegno unico da parte dei genitori, salve le ipotesi di un diverso accordo tra le parti o della sussistenza di una fattispecie di affido esclusivo, nel qual caso l'assegno spetta (in difetto di accordo) al genitore affidatario, non avendo la normativa in materia di assegno unico universale conferito rilievo alla convivenza prevalente dei figli con uno solo dei genitori, differentemente dalla previgente disciplina in tema di assegni familiari.
La questione del riconoscimento dell'assegno unico ai genitori separati o divorziati è stata CP_ anche chiarita dall' che con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 ha specificato che “il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”, salvo il caso di un diverso accordo tra essi o dell'affido esclusivo dei figli ad un solo genitore;
inoltre, l'assegno unico è erogato ad un solo genitore laddove il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione o il divorzio dei genitori, abbia disposto che dei contributi pubblici (quindi dei previgenti assegni familiari) usufruisca uno solo dei genitori.
Non può quindi che farsi applicazione della citata previsione normativa, salvo diverso accordo delle parti.
Non sussiste infine interesse della ricorrente a richiedere (come fatto nelle conclusioni rassegnate in ricorso) il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del a fronte della venuta ad esistenza in questa sede del titolo giudiziale legittimante la CP_1
percezione da parte della del predetto assegno mensile, trova infatti applicazione la Pt_1 disposizione di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., che prevede una procedura stragiudiziale per ottenere il versamento dell'assegno da parte del datore di lavoro dell'obbligato; la domanda svolta a tal fine dalla ricorrente va, quindi, dichiarata inammissibile.
La soccombenza del resistente comporta necessariamente la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da liquidarsi come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, ridotti rispetto ai parametri medi tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa avente R.G. n. 792/2024, così provvede:
1) rigetta la domanda del resistente di mutamento del collocamento del figlio minore;
Per_2
pagina 9 di 14 2) a modifica della sentenza n. 512/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 26.6.2020, fermo l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, a Campagnano di Roma, ove la minore potrà trasferirsi Per_1
quando vorrà, previo accordo con la madre e purché la scuola di appartenenza e quella di nuova iscrizione acconsentano al cambiamento di istituto scolastico ad anno in corso;
in caso contrario, il trasferimento di avverrà appena terminato il corrente anno scolastico, Per_1
restando sino a quel momento ferme le condizioni di divorzio vigenti;
3) dispone che, una volta attuato il trasferimento di presso la madre, il padre possa Per_1
vedere e tenere con sé i due figli minori a Cingoli a finesettimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, recandosi fino a Spoleto, ove entro le ore 15 (o altro orario concordato tra i genitori) preleverà i ragazzi, ivi condotti dalla madre o da persona di sua fiducia, ed ove li ricondurrà la domenica entro le ore 18 (o altro orario concordato tra i genitori) per riconsegnarli alla madre (o a persona di sua fiducia);
4) dispone che, una volta attuato il trasferimento di presso la madre, Per_1 Controparte_1 versi ad , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 400,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di
Ancona:
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 10 di 14 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
pagina 11 di 14 - cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 12 di 14 - master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
pagina 13 di 14 - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
6) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di ordine al datore di lavoro del resistente di pagamento diretto dell'assegno da questi dovuto;
7) condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 12,41 per esborsi documentati ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al
15% del compenso, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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