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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Prima Civile
riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE
Dott.ssa Prisca Picalarga GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Sonia Piccinni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 2851/2024, promosso da e con Parte_1 Parte_2
l'Avv. Luca Mastronardi
PARTE RICORRENTE
letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025, in cui le parti, su invito del giudice, hanno precisato i giustificati motivi sopraggiunti che sorreggono la modifica richiesta e viste le precedenti integrazioni documentali disposte dal giudice;
ritenuto che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti;
ritenuto che la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Letto l'art. 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone, a parziale modifica del Decreto del 16.06.2021 RG. N. 1951/2021 che resta fermo per il resto, in conformità alle condizioni del ricorso e pertanto “ 1) Il Sig. si impegna a Parte_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data dal mese di agosto 2024, secondo la variazione degli indici ISTAT, mentre l'assegno pagina 1 di 2 unico verrà percepito, nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Il succitato importo dovrà
essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c postale intestato alla
Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Quanto alle spese ordinarie Pt_2
e straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di
Velletri che si allega al presente ricorso e ne forma parte integrante dello stesso”;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 17 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Prima Civile
riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE
Dott.ssa Prisca Picalarga GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Sonia Piccinni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 2851/2024, promosso da e con Parte_1 Parte_2
l'Avv. Luca Mastronardi
PARTE RICORRENTE
letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025, in cui le parti, su invito del giudice, hanno precisato i giustificati motivi sopraggiunti che sorreggono la modifica richiesta e viste le precedenti integrazioni documentali disposte dal giudice;
ritenuto che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti;
ritenuto che la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Letto l'art. 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone, a parziale modifica del Decreto del 16.06.2021 RG. N. 1951/2021 che resta fermo per il resto, in conformità alle condizioni del ricorso e pertanto “ 1) Il Sig. si impegna a Parte_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data dal mese di agosto 2024, secondo la variazione degli indici ISTAT, mentre l'assegno pagina 1 di 2 unico verrà percepito, nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Il succitato importo dovrà
essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c postale intestato alla
Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Quanto alle spese ordinarie Pt_2
e straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di
Velletri che si allega al presente ricorso e ne forma parte integrante dello stesso”;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 17 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
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