Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04112/2025REG.PROV.COLL.
N. 03424/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2022, proposto dai signori SS TO LU e EL IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 1212/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per gli appellanti l’avvocato Ferdinando Genovesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori TO LU e EL IN chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione del comune di Carrara n. 603/2013, relativa a un’addizione volumetrica al fabbricato principale di proprietà dei ricorrenti.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-in data 31 dicembre 2010 il signor LU presentava un’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 77 comma 1 e dell’art. 78 l.r. 1/2005 per l’ampliamento dell’immobile di proprietà;
-l’istanza veniva riscontrata con comunicazione prot. n. 17/33 del 5 gennaio 2011 dal comune che la qualificava come DIA per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 79 l.r. 1/2005;
-con ordinanza n. 218 del 9 maggio 2012 veniva disposta la sospensione dei lavori in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire ex art. 78 l.r. 1/2005;
-con istanza del 30 agosto 2012 l’interessato chiedeva l’accertamento di conformità dei lavori sopra indicati qualificandoli come “ristrutturazione urbanistica” per ampliamento;
- con provvedimento prot. 5NA/2013 del 19 gennaio 2013 l’istanza veniva respinta, sulla base del parere contrario del nucleo di valutazione, in quanto l’intervento abusivamente realizzato risultava in contrasto con l’art. 9 NTA del regolamento edilizio che per gli edifici classificati A3, quale quello in questione, consente esclusivamente l’ampliamento igienico- funzionale;
- al diniego di sanatoria faceva seguito l’ordinanza n. 603 del 11 settembre 2013 con cui il comune ingiungeva la demolizione dell’addizione volumetrica illegittimamente realizzata.
3. I signori LU e IN impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 603/2013 con ricorso al T.a.r. per la Toscana, articolando i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione di legge con riferimento all'art. 23 d.p.r. 380/2001, eccesso di potere per emissione di atti amministrativi fra loro contraddittori .
II) Violazione 21 quinquies e nonies l. 241/90 .
I ricorrenti non impugnavano il diniego di sanatoria prot. 5NA/2013 del 19 gennaio 2013.
4. Il T.a.r. adito con sentenza n. 1212 del 27 settembre 2021 respingeva il ricorso rilevando che:
a) l’istanza, qualificata dallo stesso comune come DIA, non poteva esserlo, sia perché carente di ogni tipo di documentazione (circostanza incontestata) sia perché erroneamente classificata come una manutenzione straordinaria ai sensi della l.r. 1/2005, non essendovi traccia, da nessuna parte, dell’intenzione di procedere col cd. piano casa (articolo 3 della l.r. 24/2009 - Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi), che consentiva l’ampliamento volumetrico ma comunque necessitava di permesso di costruire;
b) è meritevole di accoglimento la difesa del comune, che ha giustamente collegato il provvedimento di demolizione al diniego dell’istanza di accertamento di conformità, presentata dai ricorrenti dopo la sospensione dei lavori, e non alla c.d. DIA;
c) le prospettazioni dei ricorrenti (supportate anche dal deposito di una perizia a firma dell’arch. Bergamini, depositata solamente nel 2021) sulla pretesa illegittimità delle motivazioni a supporto del diniego e della successiva ingiunzione di demolizione sono irrilevanti ai fini del decidere perché non formulate coi motivi di ricorso;
d) nel diniego di accertamento di conformità, che è presupposto della demolizione, si tiene espressamente conto del parere contrario del nucleo di valutazione edilizia, il quale ha ritenuto l’intervento “ abusivamente realizzato ” e “ in contrasto con l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico trattandosi di edificio classificato A3 per il quale è ammesso esclusivamente l'ampliamento igienico-funzionale ”. A fronte di tale bocciatura così netta dell’operato del comune, i ricorrenti non hanno sollevato censure specifiche nel ricorso introduttivo (coerentemente con la tesi da essi sostenuta circa la bocciatura della DIA, non dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria) e hanno ripiegato sulla tesi della sostanziale erroneità, nel merito, della decisione comunale solamente negli scritti difensivi di merito.
5. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando un unico motivo di gravame sostanzialmente riproduttivo delle censure di primo grado.
6. Si è costituito per resistere il Comune di Carrara.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato istanza di rinvio dell’udienza, avendo presentato una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis l. 69/2024 (c.d. salva casa), evidenziando che con il nuovo P.O.C. è venuta meno la classificazione storica del fabbricato.
8. All’udienza di smaltimento del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’istanza di rinvio non può essere accolta per le seguenti autonome ragioni:
a) stante l’indole eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (da ultimo Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2024, sez. IV, n. 5872 del 2022, n. 2108 del 2022), circostanze straordinarie non ricorrenti nel caso di specie;
b) tenuto conto dell’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo, tanto più che la causa è pendente da oltre dieci anni, essendo stato il ricorso introduttivo notificato in data 18 novembre 2013;
c) considerata l’irrilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, del nuovo procedimento di sanatoria avviato dal privato che si fonda su una disciplina urbanistica e normativa sopravvenuta.
10. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
11. Con un unico motivo di appello i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per le seguenti ragioni:
a) i lavori sono stati realizzati sulla base di un titolo edilizio qualificato come DIA dallo stesso comune, pienamente valido ed efficace in quanto la successiva richiesta di integrazione documentale non è mai stata comunicata ai ricorrenti;
b) il dirigente avrebbe dovuto prima annullare in autotutela la precedente D.I.A. e solo dopo avrebbe potuto emettere una valida ingiunzione di demolizione;
c) il fabbricato in oggetto non ha alcuna valenza storica in quanto non esistente fino al secondo dopoguerra.
12. Le censure, riproduttive di quelle di primo grado, sono infondate.
13. Sul punto è sufficiente osservare che:
a) l’ordinanza di demolizione è conseguente al diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. 5NA/2013 e non alla DIA n. 4/2011. Per tale ragione, tutte le doglianze prospettate in appello con riguardo all’omesso annullamento in autotutela della DIA e alla lesione dell’affidamento nella legittimità della medesima non evidenziano alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato;
b) il diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. 5NA/2013, fondato sull’impossibilità di ampliamento dell’edificio in quanto classificato A3, non è stato impugnato dai ricorrenti, sicché non è possibile, mediante l’impugnazione dell’ordine di demolizione, rimettere in discussione le ragioni del diniego. Di qui l’inammissibilità delle censure relative al difetto di storicità del manufatto, peraltro proposte in primo grado solo mediante il deposito della perizia di parte a ridosso della trattazione del merito del ricorso, come rilevato al capo n. 3 della sentenza, non specificatamente impugnato dagli appellanti;
c) la DIA n. 4/2011 ha ad oggetto opere di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 79 l.r. 1/2005 (intervento intrinsecamente incompatibile con qualunque aumento volumetrico: art. 79 comma 2 lett. b) l.r. 1/2005) e non può assentire una ristrutturazione edilizia con ampliamento che richiede, invece, il permesso di costruire ai sensi dell’art. 78 comma 1 lett. f) della medesima legge. Anche siffatti profili sono stati posti in luce dalla sentenza di primo grado ai capi 2, 2.1 e 2.2, non specificatamente impugnati;
d) in ogni caso, la DIA non avrebbe potuto consolidare i propri effetti, stante l’oggettiva incompletezza documentale della stessa, la quale osta sul piano oggettivo all’integrazione della fattispecie di cui all’art. 19 l. 241/1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato sez. V, n. 5444 del 2024 e sez. VI n. 9125 del 2022), indipendentemente dalla mancata conoscenza della richiesta di integrazione documentale da parte del privato (il quale ha, comunque, l’onere di presentare una segnalazione completa sul piano documentale, oltre che vera sul piano dichiarativo, ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, indipendentemente dal soccorso istruttorio dell’amministrazione).
14. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
15. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO