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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 497/2023 R.G. promossa da: e rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I ricorrenti, e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
09.06.2023 chiedevano l'annullamento di due avvisi di addebito emessi per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, a seguito di accertamento fiscale nei confronti della società e dei relativi soci. Controparte_2
L'Agenzia delle Entrate aveva avviato una verifica fiscale per gli anni 2014 e 2015 nei confronti della società, titolare di uno stabilimento balneare. L'Ufficio, dopo aver rilevato le attrezzature presenti e acquisito documentazione (tra cui una piantina e il tariffario),
pagina 1 di 5 ricostruiva analiticamente e induttivamente i ricavi, distinguendo tra clientela stagionale e non stagionale. Per l'anno 2015, l' determinava i ricavi presunti sulla base di CP_3
presunzioni relative al numero e alla tipologia di abbonamenti, ai prezzi e alle percentuali di utilizzo delle attrezzature, anche sulla scorta di dati riferiti ad annualità diverse (ad esempio, la piantina del 2018 e percentuali di utilizzo degli anni 2005-2007). Da tale ricostruzione emergevano ricavi e redditi d'impresa superiori a quelli dichiarati, con conseguente notifica di avvisi di accertamento e, infine, di avvisi di addebito per maggiori contributi CP_1
previdenziali.
I ricorrenti, dopo aver richiesto inutilmente l'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito, proponevano opposizione, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs.
46/1999, in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta in pendenza di impugnazione innanzi al giudice tributario, degli accertamenti fiscali e in assenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Nel merito contestavano la pretesa contributiva, ritenendola fondata su dati errati e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare: o L'Ufficio avrebbe presunto, senza fondamento, che ogni abbonamento stagionale comprendesse un ombrellone e due lettini, mentre la documentazione fiscale dimostrava combinazioni diverse e prezzi inferiori.
o La ripartizione degli abbonamenti stagionali per zone di spiaggia sarebbe stata arbitrariamente desunta dalla piantina del 2018, annualità diversa e non pertinente al 2015. o Il calcolo dei ricavi sarebbe stato effettuato applicando i prezzi di listino senza considerare sconti e abbuoni, nonostante la posizione svantaggiata dello stabilimento e la prassi di applicare riduzioni ai clienti abituali.
pagina 2 di 5 o Il numero delle attrezzature destinate ai non stagionali sarebbe stato determinato per differenza rispetto agli stagionali, ma il dato di partenza era già compromesso. o Le percentuali di utilizzo delle attrezzature sarebbero state tratte da dati statistici di annualità molto antecedenti e non rappresentative della realtà aziendale del 2015. o Il conteggio dei giorni di utilizzo avrebbe considerato solo i giorni di pioggia, trascurando quelli freddi, ventosi o nuvolosi, con conseguente sovrastima dei ricavi.
I ricorrenti lamentavano che la ricostruzione dell'Ufficio si fondasse su una stratificazione di presunzioni, in violazione del divieto di doppia presunzione, poiché ogni passaggio logico si basava su dati presuntivi derivati da altre presunzioni. CP_
L' contestava l'eccezione preliminare di controparte in quanto il giudizio aveva comunque ad oggetto la fondatezza della pretesa contributiva e nel merito si riportava ai motivi esposti dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario.
***
L'eccezione preliminare di parte ricorrente è infondata. L'impugnativa del verbale di accertamento presso il giudice tributario integra la contestazione in base alla quale l'art. 24 del d.lgs. 46/1999 esclude l'emissione dell'avviso di addebito e dunque, se egualmente emesso e notificato, giustifica la sospensione della sua efficacia. Resta il fatto che la contestazione davanti al giudice della pretesa contributiva impone a quest'ultimo di valutarne la fondatezza nel merito. E' ormai consolidata la massima per la quale “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto
pagina 3 di 5 previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo> (in tal senso
Cass. n. 14149 del 06/08/2012, conforme Cass. n. 774 del 19/01/2015 e id., 17858/2018).
Nel merito il ricorso è fondato. CP_ Il calcolo della contribuzione pretesa dall' si fonda sull'accertamento tributario del maggior reddito percepito dall'istante nell'anno 2015, derivante dall'attività di gestione di uno stabilmente balneare.
La contestazione del ricorrente si appunta in particolare sul rilievo che gli ispettori hanno ritenuto che ognuno degli abbonamenti stagionali dichiarati dalla parte ai fini degli studi di settore includesse necessariamente un ombrellone e due lettini e quindi la formula di abbonamento in assoluto più costosa tra quelle a tariffario.
Questa presunzione appare effettivamente fallace poichè non supportata da evidenze istruttorie univoche e contraddetta da alcune ricevute emesse dalla società per la disponibilità ad. es. di un ombrellone e un lettino, un ombrellone e uno sdraio, ecc.. Questa fallacia si riflette anche sul calcolo del reddito derivante dagli abbonamenti non stagionali, sulla base delle attrezzature residue. Che gli abbonamenti non sempre prevedessero questa composizione delle attrezzature si evince anche dal verbale di accertamento, ove si dà atto che, al momento dell'accesso, nella maggior parte dei casi (e non in tutti) la disposizione delle attrezzature in spiaggia vedeva accoppiati due lettini per ogni ombrellone.
La difficoltà di individuare un criterio univoco di determinazione del reddito avrebbe dovuto indurre gli ispettori a stime più prudenti ciò che spiega la decisione della Corte di giustizia tributaria che ha rideterminato i ricavi complessivi conseguiti dalla società dei ricorrenti nell'anno 2015 da € 113.912,46 (a fronte di € 57.246,00 contabilizzati) ad € 89.790,00.
La stima più prudenziale dell'imponibile così determinata, che si ritiene di dover condividere, CP_ non determina alcun credito contributivo per l' (v. il doc. depositato dal ricorrente in CP_ data 17.11.2023 e ritenuto contabilmente esatto dall' . Ripartiti i maggiori ricavi determinati dal giudice tributario secondo le quote societarie per il 25% al signor Parte_1
pagina 4 di 5 € 8.136,00 e per il 25% alla signora € 8.136,00, sommati a quelli già Pt_2 Parte_1
dichiarati da entrambi € 5.390,00 si ha come reddito complessivo imponibile ai fini previdenziali € 13.526,00.
Considerato che
per l'anno 2015 il reddito minimo annuo coperto dai contributi IVS fissi è di € 15.548,00, i Sig.ri e non sono Parte_1 Parte_2
assoggettabili ad imposta previdenziale eccedente il minimale visto che il reddito di entrambi rideterminato per l'anno 2015 è di € 13.526,00.).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite sostenute parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00 sono poste in capo a parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il
CP_ ricorso e dichiara che i ricorrenti nulla debbono all in relazione agli avvisi di addebito opposti.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pesaro, 07/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 497/2023 R.G. promossa da: e rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I ricorrenti, e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
09.06.2023 chiedevano l'annullamento di due avvisi di addebito emessi per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, a seguito di accertamento fiscale nei confronti della società e dei relativi soci. Controparte_2
L'Agenzia delle Entrate aveva avviato una verifica fiscale per gli anni 2014 e 2015 nei confronti della società, titolare di uno stabilimento balneare. L'Ufficio, dopo aver rilevato le attrezzature presenti e acquisito documentazione (tra cui una piantina e il tariffario),
pagina 1 di 5 ricostruiva analiticamente e induttivamente i ricavi, distinguendo tra clientela stagionale e non stagionale. Per l'anno 2015, l' determinava i ricavi presunti sulla base di CP_3
presunzioni relative al numero e alla tipologia di abbonamenti, ai prezzi e alle percentuali di utilizzo delle attrezzature, anche sulla scorta di dati riferiti ad annualità diverse (ad esempio, la piantina del 2018 e percentuali di utilizzo degli anni 2005-2007). Da tale ricostruzione emergevano ricavi e redditi d'impresa superiori a quelli dichiarati, con conseguente notifica di avvisi di accertamento e, infine, di avvisi di addebito per maggiori contributi CP_1
previdenziali.
I ricorrenti, dopo aver richiesto inutilmente l'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito, proponevano opposizione, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs.
46/1999, in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta in pendenza di impugnazione innanzi al giudice tributario, degli accertamenti fiscali e in assenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Nel merito contestavano la pretesa contributiva, ritenendola fondata su dati errati e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare: o L'Ufficio avrebbe presunto, senza fondamento, che ogni abbonamento stagionale comprendesse un ombrellone e due lettini, mentre la documentazione fiscale dimostrava combinazioni diverse e prezzi inferiori.
o La ripartizione degli abbonamenti stagionali per zone di spiaggia sarebbe stata arbitrariamente desunta dalla piantina del 2018, annualità diversa e non pertinente al 2015. o Il calcolo dei ricavi sarebbe stato effettuato applicando i prezzi di listino senza considerare sconti e abbuoni, nonostante la posizione svantaggiata dello stabilimento e la prassi di applicare riduzioni ai clienti abituali.
pagina 2 di 5 o Il numero delle attrezzature destinate ai non stagionali sarebbe stato determinato per differenza rispetto agli stagionali, ma il dato di partenza era già compromesso. o Le percentuali di utilizzo delle attrezzature sarebbero state tratte da dati statistici di annualità molto antecedenti e non rappresentative della realtà aziendale del 2015. o Il conteggio dei giorni di utilizzo avrebbe considerato solo i giorni di pioggia, trascurando quelli freddi, ventosi o nuvolosi, con conseguente sovrastima dei ricavi.
I ricorrenti lamentavano che la ricostruzione dell'Ufficio si fondasse su una stratificazione di presunzioni, in violazione del divieto di doppia presunzione, poiché ogni passaggio logico si basava su dati presuntivi derivati da altre presunzioni. CP_
L' contestava l'eccezione preliminare di controparte in quanto il giudizio aveva comunque ad oggetto la fondatezza della pretesa contributiva e nel merito si riportava ai motivi esposti dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario.
***
L'eccezione preliminare di parte ricorrente è infondata. L'impugnativa del verbale di accertamento presso il giudice tributario integra la contestazione in base alla quale l'art. 24 del d.lgs. 46/1999 esclude l'emissione dell'avviso di addebito e dunque, se egualmente emesso e notificato, giustifica la sospensione della sua efficacia. Resta il fatto che la contestazione davanti al giudice della pretesa contributiva impone a quest'ultimo di valutarne la fondatezza nel merito. E' ormai consolidata la massima per la quale “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto
pagina 3 di 5 previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo> (in tal senso
Cass. n. 14149 del 06/08/2012, conforme Cass. n. 774 del 19/01/2015 e id., 17858/2018).
Nel merito il ricorso è fondato. CP_ Il calcolo della contribuzione pretesa dall' si fonda sull'accertamento tributario del maggior reddito percepito dall'istante nell'anno 2015, derivante dall'attività di gestione di uno stabilmente balneare.
La contestazione del ricorrente si appunta in particolare sul rilievo che gli ispettori hanno ritenuto che ognuno degli abbonamenti stagionali dichiarati dalla parte ai fini degli studi di settore includesse necessariamente un ombrellone e due lettini e quindi la formula di abbonamento in assoluto più costosa tra quelle a tariffario.
Questa presunzione appare effettivamente fallace poichè non supportata da evidenze istruttorie univoche e contraddetta da alcune ricevute emesse dalla società per la disponibilità ad. es. di un ombrellone e un lettino, un ombrellone e uno sdraio, ecc.. Questa fallacia si riflette anche sul calcolo del reddito derivante dagli abbonamenti non stagionali, sulla base delle attrezzature residue. Che gli abbonamenti non sempre prevedessero questa composizione delle attrezzature si evince anche dal verbale di accertamento, ove si dà atto che, al momento dell'accesso, nella maggior parte dei casi (e non in tutti) la disposizione delle attrezzature in spiaggia vedeva accoppiati due lettini per ogni ombrellone.
La difficoltà di individuare un criterio univoco di determinazione del reddito avrebbe dovuto indurre gli ispettori a stime più prudenti ciò che spiega la decisione della Corte di giustizia tributaria che ha rideterminato i ricavi complessivi conseguiti dalla società dei ricorrenti nell'anno 2015 da € 113.912,46 (a fronte di € 57.246,00 contabilizzati) ad € 89.790,00.
La stima più prudenziale dell'imponibile così determinata, che si ritiene di dover condividere, CP_ non determina alcun credito contributivo per l' (v. il doc. depositato dal ricorrente in CP_ data 17.11.2023 e ritenuto contabilmente esatto dall' . Ripartiti i maggiori ricavi determinati dal giudice tributario secondo le quote societarie per il 25% al signor Parte_1
pagina 4 di 5 € 8.136,00 e per il 25% alla signora € 8.136,00, sommati a quelli già Pt_2 Parte_1
dichiarati da entrambi € 5.390,00 si ha come reddito complessivo imponibile ai fini previdenziali € 13.526,00.
Considerato che
per l'anno 2015 il reddito minimo annuo coperto dai contributi IVS fissi è di € 15.548,00, i Sig.ri e non sono Parte_1 Parte_2
assoggettabili ad imposta previdenziale eccedente il minimale visto che il reddito di entrambi rideterminato per l'anno 2015 è di € 13.526,00.).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite sostenute parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00 sono poste in capo a parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il
CP_ ricorso e dichiara che i ricorrenti nulla debbono all in relazione agli avvisi di addebito opposti.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pesaro, 07/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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