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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Caudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1514 del 2022 R. G., promossa
DA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuela Provenzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Maddalena, via Ilva 44,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
Resistente – contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 24.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2022, , premesso che in data 20.6.1996 Parte_1 aveva contratto matrimonio civile in La Maddalena con , che dall'unione non Controparte_1 erano nati figli, che dopo due mesi il coniuge si era reso irreperibile e che, con la sentenza n. 379 del
2002 il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la separazione tra i coniugi alle condizioni ivi indicate, riferiva che da allora erano trascorsi oltre tre anni senza che si fosse ricostituita la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, per cui chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con la sentenza parziale del 31.1.2024, il Collegio dichiarava lo scioglimento del matrimonio e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.1.2025 sulle conclusioni di cui alle note in atti.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, l'oggetto della presente decisione è limitato alla sola pronuncia sulle spese, non essendovi ulteriori domande avanzate dalla ricorrente in ordine alle quali provvedere.
Ritiene in proposito il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 5.2.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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