Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 agosto 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 agosto 2003 |
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Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26367 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12682/2014 proposto da: L.M.S., in proprio e quale avente causa da M.B., in quanto assuntrice del suo fallimento, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Maresciallo Diaz 22, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Valenzi, recapito professionale dell'avvocato …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica). 1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121 , e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 , e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorita' ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 :
«2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, puo' essere affidato dall'autorita' scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilita' prima dell'inizio dell'anno scolastico». - Art. 2. (Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. - Art. 3. (Accesso ai ruoli). 1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con possibilita' di svolgimento in piu' sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneita' di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e puo' concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianita', titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validita' del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall' articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneita' da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purche' non si fruisca della mobilita' professionale o della diversa utilizzazione o mobilita' collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 :
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall' art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».
- Si riporta il testo del punto 4 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 :
«4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalita' della scuola, deve avere dignita' formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformita' alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolta' approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un'istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica puo' essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso puo' essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facolta' e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonche' delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, gia' in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato a chi non e' ancora in possesso dei titoli richiesti, purche' abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facolta' o agli istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilita', fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani».
- Si riporta il testo del numero 5, lettera a) del protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 :
«5. In relazione all'art. 9:
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 6, del testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 :
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami).
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6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti».
- Si riporta il testo del punto 2.5 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 :
«2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della normativa statale».
- Si riporta il testo dell' art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 :
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
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3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».