Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 521/2023 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Maurizio FALANGA e dell'avv. Cristina SERAFINO appellante contro con il patrocinio degli avvocati Fabio CAPPELLETTI FABIO, Sara CP_1 SIMONI e Ginevra PERICOLI appellata
Controparte_2 appellata contumace
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 30.6.2021, conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, le società
e esponendo: Parte_1 Controparte_2
- di essere stata assunta dalla , in data 6.07.2018, Parte_1 con contratto di lavoro a termine, con scadenza il 31.10.2018, con inquadramento al V livello Ccnl Autotrasporto Merci e con orario di lavoro part-time a 24 ore settimanali;
[RGA 521/2023] pag. 1 di 5
- che il rapporto di lavoro era terminato in data 01-02-2021 in forza di dimissioni volontarie rese dalla stessa ricorrente;
- che in realtà, diversamente da quanto indicato nel contratto, essa ricorrente, dal 6.7.2018 sino alla cessazione del rapporto, aveva lavorato dalle ore 09.00 alle ore 18.30/19.00 con un'ora di pausa;
- di essere stata adibita in modo esclusivo e continuativo allo svolgimento delle attività di magazzino e logistica appaltate dalla alla Controparte_2
attività che quest'ultima aveva svolto/organizzato con i propri Parte_1 dipendenti nei propri magazzini siti in Argelato (Bologna) in Via delle Arti Minori e in Via Fabbri;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, essa ricorrente aveva sempre percepito la somma netta di euro 800,00 fino ad aprile 2019 e poi la somma netta di euro 1000,00, come emergeva dalle buste paga allegate al ricorso, salvo percepire la somma netta di euro 1.061,00 nel mese di aprile 2020 e la somma netta di euro 500,00 nel mese di luglio 2019;
- che la convenuta aveva omesso la consegna della busta paga di dicembre 2020, gennaio, febbraio 2021 e quella relativa alle competenze di fine rapporto e TFR;
- che, durante tutto il corso del rapporto di lavoro, la società datrice di lavoro aveva controllato a distanza l'attività lavorativa della ricorrente, in quanto aveva installato delle telecamere senza idonea autorizzazione e senza informare o far sottoscrivere alcunchè ai lavoratori. Tutto ciò premesso la ricorrente assumeva di essere rimasta creditrice delle differenze retributive maturate per il maggior orario di lavoro effettivamente svolto, rispetto a quello indicato in contratto, pari ad euro 28.618,62 (comprensive del TFR non corrisposto dalla convenuta alla cessazione del rapporto di lavoro;
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, permessi e ferie non godute, festività, ratei 13 e 14^ mensilità, malattia a carico datore di lavoro), come da conteggio che allegava. Eccepiva poi l'illegittimità del contratto di lavoro in questione, posto che nello stesso e nelle proroghe non era stata indicata l'articolazione dell'orario di lavoro asseritamente parziale. Affermava la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 e/o dell'art. 1676 c.c., della committente società che Parte_3 aveva appaltato alla tutte le attività di gestione Parte_1 magazzino, logistica e trasporto conto terzi cui essa ricorrente era stata adibita nel corso del rapporto. Lamentava la violazione dell'art.4 SL per avere la società convenuta installato delle telecamere all'interno dei locali aziendali – nello specifico, all'ingresso, nelle celle del magazzino, nei corridoi del magazzino e, circostanza ancor più grave, nella zona relax ove erano presenti le macchinette per il break - che consentivano di registrare
[RGA 521/2023] pag. 2 di 5 e visionare in tempo reale, attraverso un'applicazione che il direttore di filiale e la responsabile operativa della convenuta avevano installata sul Persona_1 cellulare e sul pc aziendale, l'attività lavorativa espletata dai vari addetti, compresa la ricorrente, quando era dipendente della Parte_1
Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, premesso l'accertamento circa la nullità/illegittimità del contratto part time intercorso tra le parti, accertasse e dichiarasse che tra le parti dal 6.7.2018 al 1.2.2021 era intercorso un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e condannasse le società convenute al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Chiedeva altresì la condanna della società convenuta al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015, come quantificato in atti, nonché al risarcimento del danno quantificato equitativamente, per avere sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio”. Nel contraddittorio con la sola società Parte_1
– che eccepiva innanzi tutto la nullità del ricorso per difetto di causa petendi e contestava comunque la rispondenza al vero di quanto dedotto ex adverso – e nella contumacia della il primo giudice, assunte prove Controparte_2 anche orali (tra cui il non prestato interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute), ha ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e la prestazione da parte della lavoratrice di attività di magazzino e logistica appaltate dalla alla e, in Controparte_2 Parte_1 applicazione dell'art. 29, co.2, D. Lgs. 276/2003, ha ritenuto solidalmente tenute entrambe le società, committente e appaltatrice, al pagamento in favore della
[...]
di quanto dovuto a titolo di differenze retributive (liquidate sulla base dei Pt_2 conteggi offerti dalla ricorrente e non contestati ex adverso). Il Tribunale ha poi condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno ex art. 10 comma II d.lgs. 81/2015, per la mancanza di qualsiasi indicazione oraria nel contratto part-tine, liquidandolo nella misura del 10% della retribuzione, respingendo invece quella riferita all'asserito utilizzo di illegittimi controlli a distanza. Il primo giudice ha respinto altresì la domanda riconvenzionale svolta dalla società
per asserito abuso del diritto da parte Parte_1 della lavoratrice e ha regolamentato le spese di quel grado secondo soccombenza –
“sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (cause di lavoro, valore indeterminabile, valori medi per ogni fase)”.
2. Ha proposto appello la società Parte_1 sulla scorta di cinque motivi: con il primo ricorda le ragioni per le quali non si è a suo tempo presentato il proprio legale rappresentante, inidonee a permettere di ricavare dalla sua assenza qualsiasi elemento di prova;
con il secondo e con il terzo contesta la fondatezza, nel merito, della domanda della lavoratrice, che afferma indimostrata per la mancanza di attendibilità dei testi escussi al riguardo;
con il quarto evidenzia
[RGA 521/2023] pag. 3 di 5 di aver contestato in memoria i conteggi che, erroneamente, il primo giudice ha dato per non contestati;
con il quinto si duole, in via consequenziale, della condanna alle spese. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e contestato comunque la sua fondatezza, sulla scorta delle ragioni vittoriosamente addotte in prime cure.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello – bensì ammissibile, perchè idoneo a veicolare con chiarezza le ragioni di censura – è infondato e deve essere respinto. Nulla questio in merito al primo motivo: l'assenza del legale rappresentante della società qui appellante è risultata giustificata solo alla prima udienza (del 1°/6/2022) fissata per l'incombente, non anche alla seconda (del 29/9/2022), alla quale lo stesso è stato, appunto, rinviato – con la corretta conseguenza probatoria indicata dal primo giudice. I testi ascoltati hanno riferito dell'orario lavorativo della circostanze Parte_2 coerenti e sovrapponibili, con attendibili dettagli e non è dato di ravvisare alcuna delle contraddizioni lamentate dalla società datrice di lavoro. Appare pretestuoso quanto dedotto a pag. 9 dell'appello, ove si legge: “La teste non ha affermato Tes_1 che si lavorasse il sabato, ha affermato che lei fosse la responsabile della ricorrente alla quale impartiva le mansioni, e che la ricorrente nel primo mese di lavoro fosse addetta al blocco 38, diverso da quella della teste, per poi affermare testualmente, contraddicendosi, “Nel bocco 40 io ero la sua responsabile e le davo le direttive. Lei era in grado di svolgere da sola il suo lavoro, io le indicavo solo le cose da fare”; è del tutto evidente, infatti, la differenza tra competenza nello svolgimento dei compiti e autonomia nella scelta di quelli da svolgere. Di più, lo stesso teste dalla medesima indotto, , ha affermato di non Testimone_2 avere personalmente visto la ricorrente al lavoro e di non ricordare quale orario svolgesse – salvo confermare, invero poco spiegabilmente, che fosse proprio quello indicato in contratto1. Quanto detto determina il rigetto dei motivi secondo e terzo, dedicati alla contestata sussistenza di prova del maggiore orario di lavoro. Il quarto motivo è parimenti infondato, perchè la pag. 5 di memoria, richiamata dalla società appellante, non contiene alcuna contestazione contabile, ma solo quella riferita allo stesso an debeatur: “Pertanto, se da un lato si conferma il periodo temporale, dall'altro va contestata fermamente la circostanza che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori ovvero con orari diversi, da quelli contrattualmente previsti. Difatti la ricorrente ha prestato lavoro così come risulta dal contratto di lavoro sottoscritto, secondo le modalità e gli orari ivi contenuti e soprattutto svolgendo le
[RGA 521/2023] pag. 4 di 5 mansioni per le quali era stata assunta, ricevendo il corrispondente trattamento economico proporzionale alla qualità e quantità di lavoro svolto. Dunque, va contestato, conseguenzialmente ed espressamente, la richiesta di pagamento di somme a titolo di differenze retributive. E parimenti va contestata la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e “full time”. Invero il contratto sottoscritto e poi prorogato ha tutte le caratteristiche che la norma prevede in tema di contratti di lavoro a tempo determinato”. Va peraltro precisato che i conteggi in questione (doc. 10 parte ricorrente/appellata) sono riferiti al livello di inquadramento (il 5°). Il quinto motivo è evidentemente assorbito.
4. La sentenza impugnata merita integrale conferma e le spese del grado – da liquidarsi sulla base di un valore di causa di circa €.30mila, diversamente da quanto indicato da parte appellante – seguono la soccombenza.
5. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 239/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 4/4/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.5.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 30/1/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 521/2023] pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “... Non ricordo che orario di lavoro svolgesse, era quello indicato in contratto. Non ero io che mi occupavo della ricorrente, non la vedevo lavorare....” (verb. ud. 1°/6/2022)