TRIB
Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 407/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025 nel procedimento d'urgenza promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 verificata la regolarità della notifica, avvenuta il 24.02.2024, del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza in trattazione scritta a che ha preferito non costituirsi e restare Controparte_1 contumace;
dato atto che ha insistito in udienza nell'accoglimento del ricorso finalizzato a conoscere Pt_1
i dati anagrafici completi dei titolari dei conti correnti bancari indicati ai numeri da 1 a 10 del ricorso introduttivo e aperti presso la convenuta, nonché nella adozione della misura coercitiva prevista dall'art. 614 bis c.p.c.; esaminato il ricorso d'urgenza e la documentazione a corredo;
ritenuto sussistente il fumus boni iuris della cautela urgente, individuato nella documentata esecuzione dei bonifici bancari da parte di nei giorni del 20, 21, 24, 25, 26 settembre Parte_1
2024 e del 10 ottobre 2022 (allegato n. 2) a seguito dei fatti oggetto della articolata denuncia penale presentata il 09.01.2025 e relativi allegati, in cui si legge che, nel mese di agosto 2024, la ricorrente era contattata telefonicamente da un individuo che promuoveva una peculiare forma di lavoro flessibile in cui venivano promessi vantaggiosi guadagni;
il lavoro consisteva nello svolgere diciassette compiti giornalieri in cambio di alcune commissioni;
in particolare, tredici di queste mansioni consistevano nel “salvare gli hotel tra i preferiti” inviati via chat, mentre le restanti quattro mansioni consistevano in investimenti sulla piattaforma HTXCOIN-AZ.COM., che avrebbero garantito maggiori margini di guadagno al lavoratore;
seguivano contatti con gli interlocutori sulla piattaforma Telegram e verifiche dell'assolvimento delle mansioni da parte di i truffatori risultavano particolarmente affidabili in quanto, dopo essersi accertati della Pt_1 prima attività, provvedevano ad accreditare piccole somme alla ricorrente e nel prosieguo, attraverso apposita piattaforma fasulla, facevano figurare grossi guadagni per lei una volta effettuati i bonifici su conti correnti di sconosciuti, indicati dai truffatori, il tutto per il CP_1 complessivo importo di 35.000,00 Euro. aveva compreso di essere caduta in una Parte_1 truffa poiché, ogniqualvolta cercava di prelevare il capitale, i truffatori la costringevano a versare altro denaro, definitivamente uscito dal proprio conto personale acceso presso Intesa San Paolo La richiesta di accesso ai dati qui chiesti, rivolta per iscritto a non aveva sortito Controparte_1 esito positivo, come reso palese dalla risposta della convenuta del 04.02.2025 (doc. 4), contenente indicazione a rivolgersi al beneficiario in via esclusiva. Ciò premesso, va subito osservato che, per effetto del rapporto fattuale instauratosi tra Pt_1
e l'odierna resistente, sussiste, avuto riguardo ai generali principi di solidarietà e di buona
[...] fede, l'obbligo di di fornire alla controparte (che, nel dedurre di esser stata vittima Controparte_1 di una presunta truffa, ha pure documentato di essersi attivata presentando querela) i dati dei titolari dei conti sui quali sono state accreditate le somme oggetto dei bonifici del settembre- ottobre 2024. In proposito, occorre rilevare, in conformità a quanto dedotto dalla stessa ricorrente, che l'art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali consente l'ostensione dei dati sensibili solo qualora vi sia il consenso dell'interessato (ossia del soggetto titolare del dato sensibile) ovvero, qualora manchi il consenso, nelle sole ulteriori ipotesi indicate dalla norma cit. tra le quali rileva – ai fini che interessano – la lett. f), che consente l'ostensione di dati sensibili a terzi qualora “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore2: nella fattispecie l'interesse di si identifica Parte_1 nel diritto di difesa della stessa, avente rango costituzionale, atteso che la ricorrente ha palesato la propria successiva iniziativa giudiziale di tipo conservativo ex art. 671 c.p.c. e quella ordinaria di natura restitutoria ex art. 2033 cod. civ. nei confronti dei truffatori, quali ragioni del proprio qualificato interesse conoscitivo. Così riconosciuto il necessario fumus boni iuris della pretesa, anche il presupposto periculum in mora appare evidente: la ritardata comunicazione dei dati è infatti idonea a pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di agire tempestivamente nei confronti degli autori della truffa e di recuperare le somme, ancor più per la particolare destrezza mostrata da tali soggetti nel condurre l'inganno attuato ai danni della Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e il rifiuto opposto in fase preprocessuale da nel febbraio scorso deve dirsi non sostenuto da valida Controparte_1 giustificazione: tale rifiuto ha costretto a promuovere il presente procedimento, con Pt_1 inevitabili conseguente in punto di spese. Merita accoglimento anche l'istanza formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. che, in tema di attuazione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo. Tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, si stima equo fissare l'importo di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore della controversia, parametrate ai minimi di fase per introduzione e decisione, stante la concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso d'urgenza proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
1. Ordina a di consegnare a i dati anagrafici (completi di Codice Controparte_1 Parte_1
Fiscale e Partita Iva , sede legale e/o residenza a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica) dei titolari dei c/c bancari di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicati a pag.
2-3 del ricorso, quivi da intendersi per riportati e trascritti, aperti presso Controparte_1
2.Condanna al pagamento in favore di della somma di 100,00 Euro Controparte_1 Parte_1 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al punto 1., ritardo da calcolare a partire dalla notifica della presente ordinanza e fino alla completa consegna dei dati;
3.Condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che Controparte_1 Parte_1 si liquidato in 2.200,00 Euro per compensi professionali e Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Parma, 29 marzo 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025 nel procedimento d'urgenza promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 verificata la regolarità della notifica, avvenuta il 24.02.2024, del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza in trattazione scritta a che ha preferito non costituirsi e restare Controparte_1 contumace;
dato atto che ha insistito in udienza nell'accoglimento del ricorso finalizzato a conoscere Pt_1
i dati anagrafici completi dei titolari dei conti correnti bancari indicati ai numeri da 1 a 10 del ricorso introduttivo e aperti presso la convenuta, nonché nella adozione della misura coercitiva prevista dall'art. 614 bis c.p.c.; esaminato il ricorso d'urgenza e la documentazione a corredo;
ritenuto sussistente il fumus boni iuris della cautela urgente, individuato nella documentata esecuzione dei bonifici bancari da parte di nei giorni del 20, 21, 24, 25, 26 settembre Parte_1
2024 e del 10 ottobre 2022 (allegato n. 2) a seguito dei fatti oggetto della articolata denuncia penale presentata il 09.01.2025 e relativi allegati, in cui si legge che, nel mese di agosto 2024, la ricorrente era contattata telefonicamente da un individuo che promuoveva una peculiare forma di lavoro flessibile in cui venivano promessi vantaggiosi guadagni;
il lavoro consisteva nello svolgere diciassette compiti giornalieri in cambio di alcune commissioni;
in particolare, tredici di queste mansioni consistevano nel “salvare gli hotel tra i preferiti” inviati via chat, mentre le restanti quattro mansioni consistevano in investimenti sulla piattaforma HTXCOIN-AZ.COM., che avrebbero garantito maggiori margini di guadagno al lavoratore;
seguivano contatti con gli interlocutori sulla piattaforma Telegram e verifiche dell'assolvimento delle mansioni da parte di i truffatori risultavano particolarmente affidabili in quanto, dopo essersi accertati della Pt_1 prima attività, provvedevano ad accreditare piccole somme alla ricorrente e nel prosieguo, attraverso apposita piattaforma fasulla, facevano figurare grossi guadagni per lei una volta effettuati i bonifici su conti correnti di sconosciuti, indicati dai truffatori, il tutto per il CP_1 complessivo importo di 35.000,00 Euro. aveva compreso di essere caduta in una Parte_1 truffa poiché, ogniqualvolta cercava di prelevare il capitale, i truffatori la costringevano a versare altro denaro, definitivamente uscito dal proprio conto personale acceso presso Intesa San Paolo La richiesta di accesso ai dati qui chiesti, rivolta per iscritto a non aveva sortito Controparte_1 esito positivo, come reso palese dalla risposta della convenuta del 04.02.2025 (doc. 4), contenente indicazione a rivolgersi al beneficiario in via esclusiva. Ciò premesso, va subito osservato che, per effetto del rapporto fattuale instauratosi tra Pt_1
e l'odierna resistente, sussiste, avuto riguardo ai generali principi di solidarietà e di buona
[...] fede, l'obbligo di di fornire alla controparte (che, nel dedurre di esser stata vittima Controparte_1 di una presunta truffa, ha pure documentato di essersi attivata presentando querela) i dati dei titolari dei conti sui quali sono state accreditate le somme oggetto dei bonifici del settembre- ottobre 2024. In proposito, occorre rilevare, in conformità a quanto dedotto dalla stessa ricorrente, che l'art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali consente l'ostensione dei dati sensibili solo qualora vi sia il consenso dell'interessato (ossia del soggetto titolare del dato sensibile) ovvero, qualora manchi il consenso, nelle sole ulteriori ipotesi indicate dalla norma cit. tra le quali rileva – ai fini che interessano – la lett. f), che consente l'ostensione di dati sensibili a terzi qualora “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore2: nella fattispecie l'interesse di si identifica Parte_1 nel diritto di difesa della stessa, avente rango costituzionale, atteso che la ricorrente ha palesato la propria successiva iniziativa giudiziale di tipo conservativo ex art. 671 c.p.c. e quella ordinaria di natura restitutoria ex art. 2033 cod. civ. nei confronti dei truffatori, quali ragioni del proprio qualificato interesse conoscitivo. Così riconosciuto il necessario fumus boni iuris della pretesa, anche il presupposto periculum in mora appare evidente: la ritardata comunicazione dei dati è infatti idonea a pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di agire tempestivamente nei confronti degli autori della truffa e di recuperare le somme, ancor più per la particolare destrezza mostrata da tali soggetti nel condurre l'inganno attuato ai danni della Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e il rifiuto opposto in fase preprocessuale da nel febbraio scorso deve dirsi non sostenuto da valida Controparte_1 giustificazione: tale rifiuto ha costretto a promuovere il presente procedimento, con Pt_1 inevitabili conseguente in punto di spese. Merita accoglimento anche l'istanza formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. che, in tema di attuazione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo. Tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, si stima equo fissare l'importo di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore della controversia, parametrate ai minimi di fase per introduzione e decisione, stante la concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso d'urgenza proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
1. Ordina a di consegnare a i dati anagrafici (completi di Codice Controparte_1 Parte_1
Fiscale e Partita Iva , sede legale e/o residenza a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica) dei titolari dei c/c bancari di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicati a pag.
2-3 del ricorso, quivi da intendersi per riportati e trascritti, aperti presso Controparte_1
2.Condanna al pagamento in favore di della somma di 100,00 Euro Controparte_1 Parte_1 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al punto 1., ritardo da calcolare a partire dalla notifica della presente ordinanza e fino alla completa consegna dei dati;
3.Condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che Controparte_1 Parte_1 si liquidato in 2.200,00 Euro per compensi professionali e Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Parma, 29 marzo 2025 Il Giudice Cristina Ferrari