Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2011, n. 23809
CASS
Sentenza 14 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diritto all'equo compenso previsto dall'art. 23 del r.d. 26 giugno 1939, n. 1127, non costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., l'occultamento, da parte del datore di lavoro, della notizia della concessione di brevetto per l'ideazione di macchina destinata ad attività industriali, cui abbia proceduto un dipendente, in quanto la mera consultazione del registro dei brevetti è idonea, per lo speciale regime di pubblicità che regola la materia, a consentire, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di tale avvenuto riconoscimento, dovendosi conseguentemente escludere la configurabilità, in danno del creditore, di una vera e propria impossibilità di agire o comunque di un impedimento non sormontabile con normali controlli.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2011, n. 23809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23809
    Data del deposito : 14 novembre 2011

    Testo completo