TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3713/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARZANO ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARTICELLI PAOLA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
titolare del “Centro Agrituristico Kalena” sito in Peschici C.da Calena, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro CP_1
10.383,55 stimata in sede di a.t.p. – oltre ai danni diretti ed indiretti da mancato utilizzo della piscina quantificati in ulteriori euro 10.000,00 -, a titolo di indennizzo dei danni provocati dall'allagamento del locale tecnico della piscina aziendale verificatosi in data 6.7.2018, in forza della “Polizza “Professione Albergatore” n. 731077850 stipulata tra le parti.
La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando sotto il profilo dell'an l'operatività della garanzia assicurativa ed eccependo sotto il profilo del quantum la vincolatività dell'accertamento conservativo di danno compiuto nella fase stragiudiziale e, in ogni caso, l'applicazione dello scoperto di polizza.
pagina 1 di 3 Orbene, l'art.
3.4 delle Condizioni di Polizza, nella sezione “Garanzia Bagnamento”, così delimita l'oggetto della copertura assicurativa:
“I danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, sono indennizzati solo se la fuoriuscita è avvenuta in seguito a:
‐ rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;
‐ rottura accidentale degli impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata e relativi allacciamenti;
‐ rigurgito di fognature;
‐ trabocco di acqua piovana.”
Ora, dal verbale di sopralluogo eseguito nella fase stragiudiziale nel contradditorio tra la ed il Pt_1 perito fiduciario dell'assicurazione, nonché dalla relazione peritale depositata nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. esperita ante causam dalla si rileva che in data 6.7.2018 si è verificato Pt_1 l'allagamento del vano tecnico ove sono allocati gli impianti (idrico ed elettrico) a servizio della piscina dell'azienda agrituristica. In particolare, è accaduto che la condotta di alimentazione di una delle pompe si è “sfilata” dal giunto che la collega alla pompa medesima, con la conseguente fuoriuscita di acqua che ha allagato l'intero locale tecnico e danneggiato gli impianti.
Il perito fiduciario dell'assicurazione, all'esito del sopralluogo effettuato nella fase stragiudiziale alla presenza della ha osservato: “La condotta di alimentazione della pompa, al termine della Pt_1 quale è presente una filettatura, è collegata alla pompa medesima grazie ad un giunto, anch'esso dotato di filettatura…In data 06/07/2018, per cause sconosciute, la condotta di alimentazione di pertinenza di una pompa si sfilava dal giunto;
l'acqua fuoriuscita allagava il locale tecnico..”.
Anche il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha ricondotto causalmente l'allagamento “al distaccamento (disgiunzione), del raccordo filettato del tubo di mandata immediatamente a valle della pompa n° 2 e non ad una rottura dei componenti”.
Si tratta di una circostanza obiettivamente accertata, ben rappresentata nei rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo stragiudiziale ed alla relazione di a.t.p.
La fuoriuscita di acqua non è stata dunque determinata dalla “rottura” della pompa o della condotta idrica, ma dal distacco del raccordo filettato della condotta dal giunto di collegamento alla pompa, distacco avvenuto per cause rimaste ignote, in relazione alle quali il c.t.u. si è limitato a formulare mere ipotesi alternative.
Pertanto, l'evento dannoso non rientra nell'ambito oggettivo di operatività della garanzia assicurativa come delineato dalla sopra richiamata norma negoziale.
Le spese della procedura di a.t.p. e del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese della fase di a.t.p. e del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 3000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 2 di 3 pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3713/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARZANO ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARTICELLI PAOLA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
titolare del “Centro Agrituristico Kalena” sito in Peschici C.da Calena, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro CP_1
10.383,55 stimata in sede di a.t.p. – oltre ai danni diretti ed indiretti da mancato utilizzo della piscina quantificati in ulteriori euro 10.000,00 -, a titolo di indennizzo dei danni provocati dall'allagamento del locale tecnico della piscina aziendale verificatosi in data 6.7.2018, in forza della “Polizza “Professione Albergatore” n. 731077850 stipulata tra le parti.
La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando sotto il profilo dell'an l'operatività della garanzia assicurativa ed eccependo sotto il profilo del quantum la vincolatività dell'accertamento conservativo di danno compiuto nella fase stragiudiziale e, in ogni caso, l'applicazione dello scoperto di polizza.
pagina 1 di 3 Orbene, l'art.
3.4 delle Condizioni di Polizza, nella sezione “Garanzia Bagnamento”, così delimita l'oggetto della copertura assicurativa:
“I danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, sono indennizzati solo se la fuoriuscita è avvenuta in seguito a:
‐ rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;
‐ rottura accidentale degli impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata e relativi allacciamenti;
‐ rigurgito di fognature;
‐ trabocco di acqua piovana.”
Ora, dal verbale di sopralluogo eseguito nella fase stragiudiziale nel contradditorio tra la ed il Pt_1 perito fiduciario dell'assicurazione, nonché dalla relazione peritale depositata nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. esperita ante causam dalla si rileva che in data 6.7.2018 si è verificato Pt_1 l'allagamento del vano tecnico ove sono allocati gli impianti (idrico ed elettrico) a servizio della piscina dell'azienda agrituristica. In particolare, è accaduto che la condotta di alimentazione di una delle pompe si è “sfilata” dal giunto che la collega alla pompa medesima, con la conseguente fuoriuscita di acqua che ha allagato l'intero locale tecnico e danneggiato gli impianti.
Il perito fiduciario dell'assicurazione, all'esito del sopralluogo effettuato nella fase stragiudiziale alla presenza della ha osservato: “La condotta di alimentazione della pompa, al termine della Pt_1 quale è presente una filettatura, è collegata alla pompa medesima grazie ad un giunto, anch'esso dotato di filettatura…In data 06/07/2018, per cause sconosciute, la condotta di alimentazione di pertinenza di una pompa si sfilava dal giunto;
l'acqua fuoriuscita allagava il locale tecnico..”.
Anche il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha ricondotto causalmente l'allagamento “al distaccamento (disgiunzione), del raccordo filettato del tubo di mandata immediatamente a valle della pompa n° 2 e non ad una rottura dei componenti”.
Si tratta di una circostanza obiettivamente accertata, ben rappresentata nei rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo stragiudiziale ed alla relazione di a.t.p.
La fuoriuscita di acqua non è stata dunque determinata dalla “rottura” della pompa o della condotta idrica, ma dal distacco del raccordo filettato della condotta dal giunto di collegamento alla pompa, distacco avvenuto per cause rimaste ignote, in relazione alle quali il c.t.u. si è limitato a formulare mere ipotesi alternative.
Pertanto, l'evento dannoso non rientra nell'ambito oggettivo di operatività della garanzia assicurativa come delineato dalla sopra richiamata norma negoziale.
Le spese della procedura di a.t.p. e del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese della fase di a.t.p. e del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 3000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 2 di 3 pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3