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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2657/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Controparte_1
Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29 giugno 2002, in Fidenza Controparte_1
(PR), ad un tempo formulando domande afferenti all'affidamento delle figlie e , alla loro Per_1 Per_2
collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario e al loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza pubblicata il 7 novembre 2023, questo Tribunale aveva precedentemente emesso sentenza non definitiva dichiarativa della separazione dei coniugi (sent. n. 130/2023 pubblicata il 31 gennaio 2023), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Con comparsa depositata il 25 gennaio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia articolando Controparte_1 domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie e al loro mantenimento.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 25 marzo 2025 le parti hanno escluso volontà di riconciliarsi e i rispettivi difensori hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza del 31 gennaio 2023 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), il 29 giugno
2002, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Fidenza (PR) al N. 13, Parte II, Serie C, Anno 2002.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), il 29 giugno 2002, tra Pt_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Fidenza (PR) al N. 13, Parte II, Serie C, Anno 2002.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza. Così deciso in Parma il 7 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2657/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Controparte_1
Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29 giugno 2002, in Fidenza Controparte_1
(PR), ad un tempo formulando domande afferenti all'affidamento delle figlie e , alla loro Per_1 Per_2
collocazione preferenziale, alle frequentazioni con il genitore non collocatario e al loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza pubblicata il 7 novembre 2023, questo Tribunale aveva precedentemente emesso sentenza non definitiva dichiarativa della separazione dei coniugi (sent. n. 130/2023 pubblicata il 31 gennaio 2023), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Con comparsa depositata il 25 gennaio 2025 si è costituita tempestivamente e ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia articolando Controparte_1 domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie e al loro mantenimento.
Depositata da parte ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 25 marzo 2025 le parti hanno escluso volontà di riconciliarsi e i rispettivi difensori hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza del 31 gennaio 2023 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), il 29 giugno
2002, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Fidenza (PR) al N. 13, Parte II, Serie C, Anno 2002.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), il 29 giugno 2002, tra Pt_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Fidenza (PR) al N. 13, Parte II, Serie C, Anno 2002.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza. Così deciso in Parma il 7 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto