Art. 6. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione:
1) elegge il vice presidente;
2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;
3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;
4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuita' delle prestazioni obbligatorie e facoltative;
5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennita' di buonuscita;
6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonche' quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;
7) vigila sull'attivita' e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;
8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;
9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;
10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;
11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;
12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;
13) delibera l'accettazione di eredita' o di legati a favore dell'Opera;
14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.
Il consiglio di amministrazione:
1) elegge il vice presidente;
2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;
3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;
4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuita' delle prestazioni obbligatorie e facoltative;
5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennita' di buonuscita;
6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonche' quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;
7) vigila sull'attivita' e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;
8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;
9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;
10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;
11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;
12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;
13) delibera l'accettazione di eredita' o di legati a favore dell'Opera;
14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.