Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 1725/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 09/04/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. CARLO CANNIZZO per delega dell'avv. FEDERICO
COMBA;
Per la parte convenuta è comparsa l'avv. MANUELA CONDORELLI per delega dell'avv.
SANTI PIERPAOLO GIACONA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. CANNIZZO precisa le conclusioni riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26.6.2024;
L'avv. CONDORELLI precisa le conclusioni come da comparsa, si riporta alle note conclusive e insiste nella richiesta di supplemento di CTU.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO COMBA per procura in atti attrice
e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTI PIERPAOLO
GIACONA per procura in atti convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.2.2021 conveniva in giudizio la banca Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto ad ottenere la Controparte_1 ripetizione delle somme percepite dalla Banca senza titolo, in dipendenza del rapporto di pagina 2 di 11 conto corrente n. 1127716, previa declaratoria di invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, peraltro computati in misura ultra legale, in mancanza di idonea pattuizione scritta, nonché di applicazione della commissione di massimo scoperto, ovvero di illegittimità dell'addebito di oneri mai convenuti.
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione del saldo e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito, quantificato in € 25.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'azione, in costanza di apertura del conto corrente, e chiedendo il rigetto delle domande.
Instaurato il contraddittorio, e rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione, per la mancata partecipazione della convenuta, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c.. Con provvedimento reso all'udienza del 28.2.2022 veniva disposta CTU e all'udienza del 27.2.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
9.10.2023. Seguivano taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.4.2025, alla quale viene decisa.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda in costanza del rapporto di conto corrente.
Dall'esame dei documenti prodotti si evince che il conto corrente è stato chiuso in data
4.11.2019, dunque non era più operativo alla data di introduzione del giudizio.
In ogni caso, la Suprema Corte, nella sentenza n. 4214 del 15.02.2024 - richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ha chiarito che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla
pagina 3 di 11 banca”. In applicazione del superiore principio, avendo l'attrice lamentato l'applicazione dell'anatocismo, di commissioni di massimo scoperto non pattuite, di interessi ultra legali, di spese di gestione del conto non pattuite, la sua domanda sarebbe risultata ammissibile.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sulle condizioni applicate al conto corrente oggetto di causa è stata disposta apposita CTU.
Il CTU nominato, dott.ssa ha rilevato che il conto corrente Persona_1 originariamente acceso è stato successivamente ricodificato e che i relativi estratti conto si susseguono senza soluzione di continuità a decorrere dal 31.10.2002.
Il contratto dell'8.11.1995 riporta le seguenti condizioni: Primo tasso debitore entro i limiti di affidamento p.r. 1%; Secondo tasso entro i limiti di affidamento p.r. + 1% Cms 0,125%;
Tasso oltre i limiti di affidamento p.r. +4 Cms 0,250%; tasso creditore 1%; capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
Spese di chiusura Lit. 50.000; Nessuno affidamento concesso.
Il Consulente, innanzitutto, ha verificato l'effettivo tasso di interesse applicato, così come stabilito dalla L. 108/96, e l'eventuale usurarietà, tenendo conto di tutti i costi effettivi connessi all'affidamento.
Ha precisato che per il periodo anteriore al 31.12.2009, la CMS è stata valutata separatamente in relazione alla soglia prevista dalle rilevazioni trimestrali vigenti.
Quanto all'individuazione dei tassi applicati, ha considerato due segmenti temporali, dall'accensione del conto fino al 31.12.2009 e dall'1.01.2010 alla chiusura del conto. Per il primo periodo ha applicato il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 16303 del 20.06.2018 e per il secondo periodo le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti nel tempo, rilevando che non vi è stato alcuno sforamento del tasso applicato rispetto alla soglia così come disposto dalla L. 108/96.
Ha individuato le rimesse solutorie prescritte considerando il decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (11.02.2021), includendo tutti i movimenti contabili indicati negli estratti conto ed applicando esclusivamente le condizioni contrattualmente stabilite o, laddove esistenti, quelle più favorevoli al correntista.
pagina 4 di 11 Ha ricostruito i rapporti di dare e avere a decorrere dal 31.10.2002, con riconoscimento del saldo debitore comprensivo degli interessi e competenze addebitati fino a tale data.
La commissione di massimo scoperto è stata applicata, così come in estratto conto, fino al secondo trimestre 2009. Ha precisato di avere rielaborato il conto, applicando il tasso di interesse come sopra indicato, con la capitalizzazione trimestrale in quanto l'istituto di credito ha poi rispettato la delibera CICR del 9.02.2000.
Il CTU ha quindi individuato, alla data del 5.11.2019, un saldo positivo a favore del correntista di € 14.177,58.
Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate, e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ciò posto, occorre innanzitutto considerare che la mancata produzione di tutta la documentazione concernente il rapporto in esame determina l'applicazione del seguente, condiviso, principio, elaborato dalla Suprema Corte: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali) (C. Cass., n.
37800/2022; n. 10293/23).
Dunque, il CTU ha legittimamente operato elaborando i conteggi dal primo estratto conto depositato, comprensivo degli interessi e competenze addebitati fino a tale data.
Per il periodo successivo il CTU ha operato sul saldo conto rettificato, in applicazione del seguente, ulteriore, principio condiviso, affermato dalla Suprema Corte: ove venga dedotta la
pagina 5 di 11 nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (C. Cass., n. 3858/2021; n. 24418/2010).
Dunque, respingendo in tal modo la richiesta di richiamo del Consulente formulata dalla banca, risulta corretta la modalità di calcolo utilizzata dal CTU, che ha determinato il saldo del conto corrente espungendo gli addebiti operati sulla base di clausole nulle, come di seguito esposto.
In merito al tasso applicato il CTU ha chiarito che è stato applicato quello praticato dalla banca più favorevole al prime rate di riferimento, mentre il tasso extrafido non è stato applicato per mancanza di indicazione di fido concesso. A seguito della cessazione della rilevazione del prime rate (31.12.2004) non risulta prodotta in atti alcuna contrattazione tra le parti della determinazione del tasso di interesse da applicare, né analoga traccia è stato possibile rinvenire in comunicazioni relative negli estratti conto. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stato applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il CTU ha constatato che non è stato superato il tasso soglia e che è stato applicato il tasso più favorevole al cliente, pertanto sul punto va rigettata la domanda dell'attrice.
Risulta, invece, documentalmente provata l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente.
La relativa clausola va dichiarata nulla, in applicazione del principio elaborato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21095/2004, dove si è evidenziato come gli
“usi contrari”, di cui all'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi (previsti dagli articoli
1, 4 e 8 delle disp. prel. c.c.), che costituiscono fonte del diritto, e vanno distinti dagli usi negoziali, di cui all' art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti all'interno di specifici rapporti contrattuali, indipendentemente dall'operatività sia dell'elemento psicologico sia del requisito della generalità.
pagina 6 di 11 La Suprema Corte, com'è noto, ha escluso che le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) avessero natura normativa ex art. 1283
c.c. e che fosse ipotizzabile, prima del 1942, l'esistenza di un uso normativo idoneo a giustificare l'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti degli istituti di credito, essendo stata detta capitalizzazione riportata per la prima volta nelle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952.
Né la legittimità di una tale clausola poteva giustificarsi in virtù dell'operatività degli artt.
1823, 1825, 1831 c.c., in quanto trattasi di norme disciplinanti il conto corrente ordinario, non richiamate dall'art. 1857 c.c., e ciò per la specifica ratio del solo conto corrente ordinario, che richiede l'esigibilità del saldo, ottenuta solo con la chiusura del conto;
diversamente, nel conto corrente bancario il saldo è sempre immediatamente disponibile (art. 1852 c. c.), senza che occorrano chiusure contabili trimestrali, se non al solo fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In seguito alle pronunce della Suprema Corte il legislatore è intervenuto con l'art. 25 del d. lgs. n. 342/99, che ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.; tali ultime disposizioni hanno conferito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
È stata, quindi, adottata la delibera CICR del 9.02.2000, in virtù della quale deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418/2010, hanno affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista pagina 7 di 11 debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera CICR.
Tenuto conto di quanto sopra, rilevato che il contratto oggetto di causa è stato concluso l'8.11.1995 e riporta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la relativa clausola va dichiarata nulla e deve, conseguentemente, escludersi la capitalizzazione degli interessi fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000, adeguamento poi riscontrato dal
CTU.
La commissione di massimo scoperto nel caso di specie è stata contrattualmente stabilita ma non è stata indicata la modalità di calcolo, né la periodicità (cfr. C. Cass., Sez. I, n.
24806/2017), dunque correttamente il CTU l'ha espunta, come anche le spese non pattuite.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non pagina 8 di 11 hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
Il CTU, in difetto di una formale apertura di credito, ha considerato il conto come non affidato e ha, quindi, individuato le rimesse solutorie.
Occorre a questo punto richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella pronuncia n. 15895/19: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”, C.
Cass., n. 2660/19 (conf. n. 15895/19). Ed ancora, più recentemente, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n. 34997/2023; cfr. C. Cass., n. 2338/2024).
pagina 9 di 11 In applicazione dei superiori principi, non avendo l'attore fatto valere la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma, è possibile il ricorso alle presunzioni. Al riguardo la Consulente nominata in giudizio non ha riscontrato l'effettiva operatività di un'apertura di credito sul conto corrente in esame e ha ritenuto la prescrizione delle rimesse solutorie, quantificate in € 32.240,06, ricalcolando il saldo del conto corrente, come chiarito, in
€ 14.177,58.
La parte attrice sul punto nulla ha osservato e, anzi, ha precisato le conclusioni chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma. Pertanto sul punto è assorbita ogni ulteriore considerazione.
In conclusione, dichiarata la nullità delle clausole che hanno stabilito la capitalizzazione degli interessi, nonché l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non pattuite, riconosciuta l'operatività della prescrizione, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato in € 14.177,58 e, in accoglimento della domanda dell'attrice, la banca convenuta va condannata al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti, cfr. C. Cass., n. 15895/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.000,00, oltre € 264,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
La convenuta deve, infine, essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010, non essendo comparsa dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1725/2021
R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 14.177,58 oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Federico Comba;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
- condanna la convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 09/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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