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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10157/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv.te Sabrina Favali - Monica Parte_1 C.F._1
Tabacco, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
in persona del Direttore regionale pro-tempore del ass. avv. CP_1 CP_2
Cristina Giordanino, domiciliato come da memoria
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: il ricorrente agisce in giudizio contestando la quantificazione del danno biologico permanente, conseguente all'infortunio sul lavoro subito in data 22.11.2021, indicata dall' dapprima nella misura del 2 % ed, a seguito di opposizione, nella CP_1 misura del 3 %.
Resiste l' . CP_1
La causa è stata istruita mediante conferimento di C.T.U.
Rilevato: la relazione depositata dalla C.T.U. nominata, immune da vizi, non è stata in alcun modo contestata dalle parti e, pertanto, deve essere condivisa e richiamata;
la
C.T.U. ha concluso che i postumi dell'infortunio stabilizzati in danno biologico
1 vanno valutati nella misura del 3 % secondo le tabelle del danno biologico permanente allegate al D.L. 38/2000. CP_1
In conclusione, domanda deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere compensate in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali;
le spese di ctu, liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
Torino, 11.9.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
2
c.f. , ass. Avv.te Sabrina Favali - Monica Parte_1 C.F._1
Tabacco, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
in persona del Direttore regionale pro-tempore del ass. avv. CP_1 CP_2
Cristina Giordanino, domiciliato come da memoria
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: il ricorrente agisce in giudizio contestando la quantificazione del danno biologico permanente, conseguente all'infortunio sul lavoro subito in data 22.11.2021, indicata dall' dapprima nella misura del 2 % ed, a seguito di opposizione, nella CP_1 misura del 3 %.
Resiste l' . CP_1
La causa è stata istruita mediante conferimento di C.T.U.
Rilevato: la relazione depositata dalla C.T.U. nominata, immune da vizi, non è stata in alcun modo contestata dalle parti e, pertanto, deve essere condivisa e richiamata;
la
C.T.U. ha concluso che i postumi dell'infortunio stabilizzati in danno biologico
1 vanno valutati nella misura del 3 % secondo le tabelle del danno biologico permanente allegate al D.L. 38/2000. CP_1
In conclusione, domanda deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere compensate in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali;
le spese di ctu, liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
Torino, 11.9.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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