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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 887/2024, cui
è riunito il fascicolo r.g. n.904/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'AVV. RAFFAELA BUSINI
APPELLANTE
nonché
quale società incorporante Controparte_1 CP_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'AVV. DIEGO
[...] P.IVA_1
AR LE AR
APPELLANTI
contro
1 (C.F. , CP_3 C.F._2 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._3 Controparte_5
), in proprio e quale esercente la responsabilità C.F._4 genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3
), (C.F. C.F._6 Parte_4
), (C.F. CodiceFiscale_7 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'AVV. CodiceFiscale_8
GABRIELE ROSSINI
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1381/2024 emessa in data
16.07.2024 dal Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI
Della parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis IN VIA
PRELIMINARE e CAUTELARE: in accoglimento dell'istanza di inibitoria come formulata in premessa ai sensi degli artt. 283-351 c.p.c., anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'impugnata sentenza. NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti riformare integralmente la sentenza impugnata come emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Ancona in data
16.07.2024 n. 1381/2024 in quanto errata ed illegittima e, per l'effetto, accogliere le domande come svolte in prima istanza dall'odierno appellante nei confronti degli odierni appellati come precisate e di seguito ritrascritte: In via principale e nel merito: rigettare la domanda attrice e dei terzi intervenuti poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale, dichiarare la Compagnia di
2 Assicurazioni , in forza del contratto assicurativo, Controparte_2 tenuta a manlevare il Signor e, per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti degli attori e dei terzi intervenuti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”;
Della parte appellante Parte_6
:
[...]
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: - In via pregiudiziale e cautelare: In accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 1381/2014, pronunciata dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, Giudice Dott.
RO LE, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2184/2021, depositata in Cancelleria in data 16.07.2024, ed ex adverso notificata in data
17/07/2024, disporre, ex art. 351 e 283 c.p.c., l'immediata sospensione – anche inaudita altera parte – dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, risultando l'appello proposto manifestatamente fondato.
Riservata l'istanza ex art. 351, II comma, cpc. - In via principale e nel merito: In accoglimento del proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata n.
1381/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, Giudice
Dott. RO LE, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2184/2021, emessa in data 16.07.2024, depositata in pari data, e notificata il giorno 17/07/2024, poiché erronea ed illegittima, e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni, ovvero tutte le domande ed eccezioni, così come formulate nel giudizio di primo grado, dalla Parte_7 odierna appellante, nei confronti degli odierni appellati, così come qui di seguito trascritte: Nel merito: In via principale: Rigettare tutte le domande e pretese formulate da ciascuno degli attori, nonché dei terzi intervenuti, a qualsivoglia titolo dedotto in giudizio, nei confronti degli odierni convenuti, e dell'intervenuta, signor e Parte_1 [...]
, già Controparte_6 CP_7
[...
[...] in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti
[...]
i motivi dedotti in atti. In ogni caso, assolversi i convenuti, e dell'intervenuta, e Parte_1 [...]
, già rigettata Controparte_6 Controparte_2 ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i tutti motivi esposti in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui, nonostante quanto dedotto ed eccepito in atti, si dovesse comunque ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità del convenuto signor anche solo parziale e/o concorsuale, Parte_1 nel sinistro di cui al presente giudizio, solo in tale denegata ipotesi dichiarare gli odierni convenuti, e Parte_1 [...]
, già Controparte_6 Controparte_2 tenuti al risarcimento dei soli danni effettivamente subiti e risarcibili, ai sensi di polizza, da ciascuno degli attori e dei terzi intervenuti in giudizio, casualmente determinati e conseguenti alla perdita del rapporto parentale, come quantificati nella Tabella del Tribunale di
Milano, e per i soli soggetti indicati in tale Tabella, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità ascrivibile al signor Parte_1 escluso comunque ogni altro e diverso danno, ovvero, comunque, per
i soli danni rispettivamente risarcibili ai sensi di polizza, nonché entro non oltre i limiti delle condizioni contrattuali tutte richiamate in polizza, ivi compreso il limite del massimale di polizza, nonché delle specifiche condizioni contrattuali, generali e particolari, tutte richiamate, nonché tenuto conto dell'eventuale franchigia e/o dello scoperto, ove applicabili, anche in via di regresso. B) In Via Istruttoria: - Ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli: 1)
Vero che pochi mesi prima del decesso della signora era Parte_3 avvenuto, per altre cause estranee al giudizio, il decesso di Per_2
rispettivamente figlio di e della stessa signora
[...] CP_3
nonché fratello dei signori e Parte_3 CP_4 Controparte_5
e zio della minore 2) Vero che alla data del decesso Persona_1 della signora erano già intervenuti, ed in corso di cura, i Parte_3
4 sintomi sui suddetti signori e Parte_8 CP_5
indicati nella certificazione medica a cura della D.ssa
[...] Per_3 prodotta nel fascicolo attoreo (sub. doc. 77, 78 e 79). 3) Vero che la minore era in cura psicologica con psicoterapia presso Persona_1 la D.ssa già dal 2008, come da certificazione che mi si CP_8 rammostra, prodotta nel fascicolo attoreo (sub. doc. 82). Inoltre, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 4) Vero che in data 17.08.2019 alle ore 19,00 avveniva un incidente stradale in
Senigallia, lungo la Via del Campetto. 5) Vero che mi recavo sul luogo del sinistro dove potevo accertare le circostanze descritte nel rapporto di sinistro che mi rammostra (doc. 2), sullo stato dei luoghi. 6) Vero che la strada in questione è una via di campagna, senza linea di mezzeria e senza linea di demarcazione laterale della carreggiata. 7)
Vero che la signora veniva a contatto con il veicolo del signor Parte_3 solamente con lo specchietto retrovisore destro. 8) Vero che i Pt_1 danni riscontrati sulla vettura del signor in seguito al contatto Pt_1 con la signora erano ubicati in corrispondenza dello Parte_3 specchietto retrovisore destro, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 3). 9) Vero che la signora al momento del Parte_3 sinistro, indossava abiti neri o comunque scuri. 10) Vero che all'orario
e nel periodo della stagione in cui è avvenuto il sinistro, il sole è in posizione quasi orizzontale e frontale rispetto alla Via del Campetto con direzione Ancona-Senigallia nel tratto di strada interessato dal sinistro.
11) Vero che provenendo da Ancona e con direzione verso Senigallia, sul lato destro della carreggiata, oltre il bordo asfaltato, vi è un tratto di quasi due metri pianeggiante e percorribile. 12) Vero che nessuna contravvenzione veniva elevata nel rapporto di sinistro a carico del signor a causa ed in conseguenza del sinistro di cui si tratta. Pt_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova dedotti: agenti verbalizzanti
App. , c/o Compagnia Carabinieri di Testimone_1
Senigallia. Si chiede inoltre, solo ove occorra, prova per testi sul seguente ulteriore capitolo: 13) Vero che ho redatto la consulenza
5 tecnica che mi si rammostra (sub. doc. 1 fascicolo e di cui Pt_1 confermo integralmente il contenuto e gli allegati. Si indica a teste sul capitolo: P.I. P.le San Giovanni n. 2 Ostra (AN). C) In Testimone_2 ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA,
CPA e spese generali. - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali per entrambi i gradi di giudizio”
Delle parti appellate , CP_5 Pt_2 Parte_3
“Voglia l'Ill. ma Autorità adita, contrariis reiectis, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed in rito, ACCERTARE e
DICHIARARE la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 335 c. p. c. e, per l'effetto, DISPORRE la riunione alla presente impugnazione del
Procedimento rubricato al N. 904/2024 R. G.; nel merito, ACCERTARE
e DICHIARARE la infondatezza delle censure mosse dall'appellante e, per l'effetto, RESPINGERE l'appello, così come proposto e
CONFERMARE la Sentenza oggetto di gravame, con specifico riguardo alle parti impugnate. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario spese generali del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, del presente giudizio e di quello di primo grado”
FATTI DI CAUSA
A seguito del sinistro stradale occorso in data 17 agosto 2019, nel quale decedeva la signora i prossimi congiunti Persona_4 CP_3
(marito), (figlia) e (figlio), in
[...] CP_4 Controparte_5 proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore (nipote), nonché (nipote), Persona_1 Parte_2 convenivano in giudizio il signor e la Parte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità di proprietario e conducente del mezzo e di compagnia assicuratrice del veicolo Citroen C4, targato DJ478JT, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
6 Successivamente, intervenivano in giudizio, Parte_3
e fratelli di Parte_4 Parte_5 Persona_4 proponendo anch'essi domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva contestando la sussistenza di qualsiasi Parte_1 responsabilità nella causazione del sinistro, come desumibile dalle risultanze del filmato della telecamera montata sulla propria vettura e dei rilievi dell'autorità intervenuta;
contestava il diritto al risarcimento del danno iure proprio da parte degli attori ed, in particolare, delle nipoti e degli altri intervenuti ed, in denegata ipotesi, chiedeva la manleva da parte della Controparte_2
Si costituiva anche la la quale contestava tutte le Controparte_2 domande e pretese formulate dagli attori e dagli intervenuti sia nell'an che nel quantum debeatur.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona, ritenuta la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento, Parte_1 condannava i convenuti in solido a pagare al marito di Persona_4 euro 363.396,00, a ciascuno dei figli euro 266.869,53, alla nipote euro 141.951,88, alla nipote euro 147.629,45, a Pt_2 Per_1 ciascuno dei fratelli euro 62.458,83, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il chiedendo, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti.
Con distinto atto proponeva appello incidentale anche la
[...]
, negando la Parte_6 sussistenza di responsabilità del proprio assicurato e contestando la quantificazione dei danni liquidati agli attori ed ai terzi intervenuti.
Gli appellati, costituitisi, concludevano per il rigetto dell'appello.
Successivamente, interveniva in giudizio , Controparte_6 evidenziando che in data 1.11.2024 è cessata la
[...]
, facendo proprie tutte le conclusioni già formulate Controparte_6 da . Controparte_6
7 Indi, disposta la riunione dei distinti procedimenti, la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logica, vanno preliminarmente esaminati la censura, sollevata da entrambi gli appellanti, di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli intervenuti , Parte_3
e , quali fratelli della de cuius Parte_4 Parte_5 nonché di titolarità del diritto fatto valere in capo alle nipoti Per_1
e .
[...] Parte_2
Ed invero secondo la prospettazione degli appellanti, pur avendo tutti gli attori agito in qualità di eredi, le nipoti e Persona_1 Parte_2
non hanno tale qualità
[...]
Gli appellanti deducono inoltre che il danno da perdita del rapporto parentale non è un danno iure hereditatis ma un danno non patrimoniale iure proprio e dunque un pregiudizio del tutto differente ed incompatibile rispetto al danno iure hereditatis.
I motivi sono infondati.
Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio risulta evidente che gli attori hanno inteso far valere il loro diritto iure proprio al risarcimento del danno parentale.
Infatti, a parte l'indicazione contenuta nella premessa dell'atto di citazione, in cui gli attori si definiscono eredi della vittima, il contenuto del medesimo atto introduttivo evidenzia in modo univoco che essi agiscono iure proprio, per far valere un pregiudizio proprio , quali prossimi congiunti (oltre che eredi) della defunta chiedendo Parte_3 il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non già un danno (biologico o di qualsiasi altra natura del de cuius).
Il riferimento alla qualifica di eredi, che, come correttamente rilevato dagli appellanti, tra l'altro non è attribuibile a tutti gli attori, non appare idoneo a qualificare l'azione ed il titolo in forza del quale la stessa viene
8 proposta, dovendo piuttosto farsi riferimento al complessivo contenuto dell'atto ed alla natura del pregiudizio fatto valere.
Orbene, come già rilevato dal complessivo contenuto e dalle conclusioni dell'atto di citazione gli attori fondano la domanda sullo sconvolgimento della propria vita derivante del decesso del congiunto e dalla perdita del rapporto parentale, in termini di dolore e sofferenza soggettiva, tenuto conto della qualità e della intensità della relazione affettiva con la vittima, nonché dell'età e dello stato di salute della stessa e chiedono di dichiarare “la sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto”.
Da ciò discende che non può affermarsi la carenza di legittimazione di e , che, per l'appunto, non è fondata Persona_1 Parte_2 sulla qualifica di eredi, ma sul rapporto affettivo con la de cuius.
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione degli appellanti secondo cui le nipoti e non rientrerebbero nella Persona_1 Parte_2 nozione di “prossimi congiunti”.
Anche i nipoti rientrano infatti, per costante giurisprudenza, tra i prossimi congiunti, fermo l'onere di provare la effettività e la consistenza della relazione parentale (Cass. n. 21230 del 2016).
E' stato ancora di recente affermato che “a seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare” (Cass. sent. n.16019 del 7 giugno
2024; Cass., III Sez. Civ., ord. 26140/23).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo ai fratelli della de cuius, intervenuti autonomamente nel giudizio di primo grado, per aver omesso la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa.
9 I signori nell'atto di intervento, hanno esposto le ragioni da Parte_3 cui è scaturita la responsabilità civile del e della compagnia Pt_1 assicuratrice fonte del loro diritto al risarcimento del danno per la perdita della sorella, determinando con chiarezza l'oggetto della domanda: il loro intervento risulta, pertanto, ammissibile in conformità ai requisiti di cui all'art.105 c.p.c.
Gli intervenuti rientrano invero nella nozione di “prossimi congiunti” titolari di autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della sorella, avendo provato in giudizio anche l'intensità del rapporto di parentela, senza che controparte abbia smentito tali legami affettivi, nè provato la sussistenza di situazioni di contrasto o di mancanza di affettività tra la vittima ed i fratelli.
I motivi di gravame proposti dal dalla , Pt_1 Controparte_6 concernenti l'accertamento della dinamica del sinistro e la valutazione della condotta del pedone, in quanto strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Il e la compagnia assicuratrice denunciano l'errata valutazione Pt_1 dei mezzi di prova avuto riguardo in particolare alla espletata ctu ed alle dichiarazioni del teste . Tes_3
Dette censure sono infondate.
Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di legittimità, la presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. può essere superata soltanto qualora, dall'accertamento dei fatti, si pervenga ad escludere che il conducente abbia violato le norme della circolazione, comprese quelle di diligenza, prudenza e perizia, acclarando che lo stesso abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno, avuto riguardo alla situazione concreta
(cfr. Cass. Civ. n. 36809/2017, Cass. Civ. n. 30388/2017, Cass. Civ.
n. 2241/2019 ).
In caso di investimento di pedone inoltre, si è affermato che “…l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.” (Cfr. Cass.
10 Sentenza n. 337/2025 Cass. Pen. n. 29272/2019, Cass. Pen. n.
34406/2019; Cass. Pen. n. 40810/2019, Cass. Pen. n. 36178/2019,
Cass. Pen. n. 29361/2022).
Orbene, nel caso di specie, valutate le risultanze istruttorie e l'espletata
Ctu, il sinistro appare imputabile al il quale, in violazione dell' Pt_1 dell'art.141 CdS, comma 1, ha tenuto una velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi.
Ed invero la ctu, dopo aver inizialmente calcolato una velocità di circa
50 Km orari, nel rispondere ai chiarimenti del Ctp, ricostruisce la velocità del in circa 58 Km/h (“si ricava una velocità di marcia Pt_1 media del pari a 58,10 Km/h e non 70,0 Km/h come indicato Pt_1 dal C.T.P. Dott. Ing. Tale velocità è quella media Persona_5 percorsa nel tratto di strada e soggetta a variabili nello spazio temporale considerato” cfr. CTU). Come si evince dalla stessa ctu, peraltro, le circostanze di tempo, luogo e visibilità imponevano una velocità nettamente inferiore a quella adottata, e che può essere stimata in 30 Km orari (“Infine si evidenzia quale poteva essere la velocità di marcia tale da consentire al Sig. di sterzare verso Pt_1 sinistra una volta percepito il pericolo. Indicata in 10m (S) la distanza di percezione del pericolo e 1,2 secondi il tempo psicotecnico di reazione (ti) avremmo una velocità di marcia riferita alla evitabilità inferiore a: V = S / ti = 8,33 m/sec = 30 Km/h” cfr. ctu).
Il non ha dunque adeguato l'andatura dell'autovettura alle Pt_1 effettive condizioni di tempo e luogo (eventuale incrocio con altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia), della strada (strada stretta e senza segnaletica di delimitazione della carreggiata o segnaletica di mezzaria) e, soprattutto, di visibilità (posizione sfavorevole del conducente rispetto alla luce solare).
Lo stesso in sede di dichiarazioni agli agenti accertatori ha Pt_9 dichiarato di essere stato abbagliato dalla luce solare;
sulla base delle risultanze processuali - dichiarazioni rese alle autorità intervenute, consulenza tecnica esperita, deposizioni testimoniali, immagini tratte
11 della telecamere montate sull'autovettura - deve dunque ritenersi che la situazione di scarsa visibilità per intensità ed inclinazione della luce solare, lungi dall'essere una circostanza improvvisa e imprevedibile, era chiaramente percepibile dal che avrebbe pertanto dovuto Pt_1 adeguare la propria condotta di guida.
A fronte di tale incontroversa mancanza di visibilità egli avrebbe dovuto dunque moderare particolarmente l'andatura, non apparendo conforme a prudenza la prosecuzione ad andatura di marcia regolare.
Ed invero ai sensi dell'art.141 CdS “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, … nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
il conducente deve, altresì, ridurre la velocità
e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli … e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'abbagliamento non può essere considerato come caso fortuito onde l'abbagliamento non può essere addotta come esimente della responsabilità civile (Cass.
Pen. sent. n.4155/23).
Infine, per quanto riguarda l'attendibilità del teste , contestata Tes_3 dagli appellanti, si evidenzia che la sua deposizione risulta precisa, coerente ed univoca, e del tutto conforme a quanto dichiarato agli agenti in prossimità del sinistro.
D'altro canto, le autovetture che sopraggiungevano nell'opposto senso di marcia, citate dal testimone, sono visibili nelle immagini tratte dal filmato della telecamera contenute nella consulenza di parte dell'appellante e costituiscono conferma delle sue dichiarazioni.
Del pari infondato l'altro profilo di censura, relativo alla condotta della signora Parte_3
Gli appellanti sostengono che la signora non vada esente da Parte_3 responsabilità in quanto ella camminava a margine di una strada, posta
12 al di fuori del centro abitato, vestita di scuro, contro sole e coperta dal cono d'ombra di un grande albero posto ai lati della carreggiata, omettendo di spostarsi sulla banchina erbosa per evitare l'impatto con l'autovettura.
Tali motivi non hanno pregio.
La ha rispettato le cautele imposte dal Codice della Strada;
Parte_3 ella circolava sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Lo stesso conducente, come già evidenziato, ha ammesso di essere stato accecato dalla luce del sole e di non essersi avveduto del pedone se non al momento dell'impatto, tanto che egli non ha neppure tentato una frenata, come risulta dai rilievi sul luogo del sinistro.
Alla vittima non può essere imputata la mancata reazione, non potendo ritenersi prevedibile che, stante il tratto rettilineo, la vettura che la stessa vide sopraggiungere avrebbe proseguito radente al margine destro senza rallentare, non riuscendo pertanto ad evitarla.
Dai fotogrammi – tratti dalla telecamera collocata sul veicolo – allegati alla consulenza tecnica di parte può inoltre rilevarsi che la Parte_3 pochi istanti prima dell'urto, ha cercato di scostarsi e posizionarsi di profilo, per evitare la vettura il cui specchietto retrovisore veniva divelto per la forza dell'urto, non avendo il tempo di effettuare uno spostamento più efficace.
Neppure si può ipotizzare, come fanno gli appellanti, che la Parte_3 fosse distratta dal cellulare, in quanto dai fotogrammi è ben visibile che la vittima aveva le braccia perpendicolari al corpo ed il telefonino era tenuto semplicemente in mano e rivolto verso la gamba: ella non aveva il viso rivolto al telefonino.
Va dunque confermata la sentenza di primo grado che ha escluso un concorso di colpa della signora nella determinazione del Parte_3 sinistro.
L'appellante quale ultimo motivo di appello, censura la Pt_1 statuizione che ne ha disposto la condanna in solido con l'assicurazione,
13 nonostante la propria domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione medesima.
Il motivo è infondato.
Il proprietario e l'assicuratore sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato in termini di solidarietà c.d. atipica, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa (Cass. 12928 del 2024).
Tale responsabilità solidale è fondata sull'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", che impone l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima (Cass. 23621 del 2019), mentre la domanda di manleva da parte dell'assicurato o quella di regresso dell'assicurazione operano unicamente nei rapporti interni tra condebitori.
La compagnia di assicurazione, con il quarto motivo, contesta la quantificazione dei danni liquidati agli attori ed ai terzi intervenuti, sostenendo che, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione di cui all'art.112 c.p.c. pronunciandosi ultra petitum, posto che tutte le parti avevano invocato l'applicazione dei criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano le quali, peraltro, non contemplerebbero la risarcibilità del danno parentale in capo ai nipoti della vittima.
Il motivo è infondato. ll potere discrezionale di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in via equitativa è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. 16 settembre
2022, n. 27282).
Non può al riguardo assumere rilievo la circostanza che nel giudizio di primo grado gli appellati avessero fatto richiesta di applicazione delle
14 Tabelle di , atteso che l'utilizzo da parte del giudice dei criteri di Pt_10 liquidazione rientra nel potere di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 cod. civ. e non può essere rimesso alla volontà della parte.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma poiché ritenute più adeguate al caso particolare, senza che ciò possa costituire violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., atteso che le somme liquidate in sentenza non risultano superiori né alla domanda attorea complessivamente valutata, né a quella degli intervenuti.
Va poi evidenziato che le Tabelle del Tribunale di Roma non impongono la decurtazione della metà degli importi in caso di congiunti non conviventi, ma semplicemente prevedono la facoltà per il giudice di operare una diminuzione fino ad ½ dell'importo. Nel caso di specie gli importi liquidati con la sentenza di primo grado risultano congrui anche tenendo conto del fattore della “non convivenza” per i soggetti diversi dal coniuge convivente.
In conclusione, gli appelli proposti rispettivamente da e Parte_1 dalla vanno entrambi respinti e gli appellanti vanno Controparte_2 condannati in solido alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
In ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante non sussistono i presupposti per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater,
d.P.R. n.115/2002.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo, a titolo di Controparte_6 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
15 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale della
[...] Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1381/2024 emessa in data 16.07.2024, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, che si liquidano in complessivi euro 12.500,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, CP_6 in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 887/2024, cui
è riunito il fascicolo r.g. n.904/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'AVV. RAFFAELA BUSINI
APPELLANTE
nonché
quale società incorporante Controparte_1 CP_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'AVV. DIEGO
[...] P.IVA_1
AR LE AR
APPELLANTI
contro
1 (C.F. , CP_3 C.F._2 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._3 Controparte_5
), in proprio e quale esercente la responsabilità C.F._4 genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3
), (C.F. C.F._6 Parte_4
), (C.F. CodiceFiscale_7 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'AVV. CodiceFiscale_8
GABRIELE ROSSINI
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1381/2024 emessa in data
16.07.2024 dal Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI
Della parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis IN VIA
PRELIMINARE e CAUTELARE: in accoglimento dell'istanza di inibitoria come formulata in premessa ai sensi degli artt. 283-351 c.p.c., anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'impugnata sentenza. NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti riformare integralmente la sentenza impugnata come emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Ancona in data
16.07.2024 n. 1381/2024 in quanto errata ed illegittima e, per l'effetto, accogliere le domande come svolte in prima istanza dall'odierno appellante nei confronti degli odierni appellati come precisate e di seguito ritrascritte: In via principale e nel merito: rigettare la domanda attrice e dei terzi intervenuti poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale, dichiarare la Compagnia di
2 Assicurazioni , in forza del contratto assicurativo, Controparte_2 tenuta a manlevare il Signor e, per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti degli attori e dei terzi intervenuti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”;
Della parte appellante Parte_6
:
[...]
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: - In via pregiudiziale e cautelare: In accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 1381/2014, pronunciata dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, Giudice Dott.
RO LE, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2184/2021, depositata in Cancelleria in data 16.07.2024, ed ex adverso notificata in data
17/07/2024, disporre, ex art. 351 e 283 c.p.c., l'immediata sospensione – anche inaudita altera parte – dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, risultando l'appello proposto manifestatamente fondato.
Riservata l'istanza ex art. 351, II comma, cpc. - In via principale e nel merito: In accoglimento del proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata n.
1381/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, Giudice
Dott. RO LE, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2184/2021, emessa in data 16.07.2024, depositata in pari data, e notificata il giorno 17/07/2024, poiché erronea ed illegittima, e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni, ovvero tutte le domande ed eccezioni, così come formulate nel giudizio di primo grado, dalla Parte_7 odierna appellante, nei confronti degli odierni appellati, così come qui di seguito trascritte: Nel merito: In via principale: Rigettare tutte le domande e pretese formulate da ciascuno degli attori, nonché dei terzi intervenuti, a qualsivoglia titolo dedotto in giudizio, nei confronti degli odierni convenuti, e dell'intervenuta, signor e Parte_1 [...]
, già Controparte_6 CP_7
[...
[...] in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti
[...]
i motivi dedotti in atti. In ogni caso, assolversi i convenuti, e dell'intervenuta, e Parte_1 [...]
, già rigettata Controparte_6 Controparte_2 ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i tutti motivi esposti in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui, nonostante quanto dedotto ed eccepito in atti, si dovesse comunque ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità del convenuto signor anche solo parziale e/o concorsuale, Parte_1 nel sinistro di cui al presente giudizio, solo in tale denegata ipotesi dichiarare gli odierni convenuti, e Parte_1 [...]
, già Controparte_6 Controparte_2 tenuti al risarcimento dei soli danni effettivamente subiti e risarcibili, ai sensi di polizza, da ciascuno degli attori e dei terzi intervenuti in giudizio, casualmente determinati e conseguenti alla perdita del rapporto parentale, come quantificati nella Tabella del Tribunale di
Milano, e per i soli soggetti indicati in tale Tabella, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità ascrivibile al signor Parte_1 escluso comunque ogni altro e diverso danno, ovvero, comunque, per
i soli danni rispettivamente risarcibili ai sensi di polizza, nonché entro non oltre i limiti delle condizioni contrattuali tutte richiamate in polizza, ivi compreso il limite del massimale di polizza, nonché delle specifiche condizioni contrattuali, generali e particolari, tutte richiamate, nonché tenuto conto dell'eventuale franchigia e/o dello scoperto, ove applicabili, anche in via di regresso. B) In Via Istruttoria: - Ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli: 1)
Vero che pochi mesi prima del decesso della signora era Parte_3 avvenuto, per altre cause estranee al giudizio, il decesso di Per_2
rispettivamente figlio di e della stessa signora
[...] CP_3
nonché fratello dei signori e Parte_3 CP_4 Controparte_5
e zio della minore 2) Vero che alla data del decesso Persona_1 della signora erano già intervenuti, ed in corso di cura, i Parte_3
4 sintomi sui suddetti signori e Parte_8 CP_5
indicati nella certificazione medica a cura della D.ssa
[...] Per_3 prodotta nel fascicolo attoreo (sub. doc. 77, 78 e 79). 3) Vero che la minore era in cura psicologica con psicoterapia presso Persona_1 la D.ssa già dal 2008, come da certificazione che mi si CP_8 rammostra, prodotta nel fascicolo attoreo (sub. doc. 82). Inoltre, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 4) Vero che in data 17.08.2019 alle ore 19,00 avveniva un incidente stradale in
Senigallia, lungo la Via del Campetto. 5) Vero che mi recavo sul luogo del sinistro dove potevo accertare le circostanze descritte nel rapporto di sinistro che mi rammostra (doc. 2), sullo stato dei luoghi. 6) Vero che la strada in questione è una via di campagna, senza linea di mezzeria e senza linea di demarcazione laterale della carreggiata. 7)
Vero che la signora veniva a contatto con il veicolo del signor Parte_3 solamente con lo specchietto retrovisore destro. 8) Vero che i Pt_1 danni riscontrati sulla vettura del signor in seguito al contatto Pt_1 con la signora erano ubicati in corrispondenza dello Parte_3 specchietto retrovisore destro, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 3). 9) Vero che la signora al momento del Parte_3 sinistro, indossava abiti neri o comunque scuri. 10) Vero che all'orario
e nel periodo della stagione in cui è avvenuto il sinistro, il sole è in posizione quasi orizzontale e frontale rispetto alla Via del Campetto con direzione Ancona-Senigallia nel tratto di strada interessato dal sinistro.
11) Vero che provenendo da Ancona e con direzione verso Senigallia, sul lato destro della carreggiata, oltre il bordo asfaltato, vi è un tratto di quasi due metri pianeggiante e percorribile. 12) Vero che nessuna contravvenzione veniva elevata nel rapporto di sinistro a carico del signor a causa ed in conseguenza del sinistro di cui si tratta. Pt_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova dedotti: agenti verbalizzanti
App. , c/o Compagnia Carabinieri di Testimone_1
Senigallia. Si chiede inoltre, solo ove occorra, prova per testi sul seguente ulteriore capitolo: 13) Vero che ho redatto la consulenza
5 tecnica che mi si rammostra (sub. doc. 1 fascicolo e di cui Pt_1 confermo integralmente il contenuto e gli allegati. Si indica a teste sul capitolo: P.I. P.le San Giovanni n. 2 Ostra (AN). C) In Testimone_2 ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA,
CPA e spese generali. - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali per entrambi i gradi di giudizio”
Delle parti appellate , CP_5 Pt_2 Parte_3
“Voglia l'Ill. ma Autorità adita, contrariis reiectis, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed in rito, ACCERTARE e
DICHIARARE la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 335 c. p. c. e, per l'effetto, DISPORRE la riunione alla presente impugnazione del
Procedimento rubricato al N. 904/2024 R. G.; nel merito, ACCERTARE
e DICHIARARE la infondatezza delle censure mosse dall'appellante e, per l'effetto, RESPINGERE l'appello, così come proposto e
CONFERMARE la Sentenza oggetto di gravame, con specifico riguardo alle parti impugnate. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario spese generali del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, del presente giudizio e di quello di primo grado”
FATTI DI CAUSA
A seguito del sinistro stradale occorso in data 17 agosto 2019, nel quale decedeva la signora i prossimi congiunti Persona_4 CP_3
(marito), (figlia) e (figlio), in
[...] CP_4 Controparte_5 proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore (nipote), nonché (nipote), Persona_1 Parte_2 convenivano in giudizio il signor e la Parte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità di proprietario e conducente del mezzo e di compagnia assicuratrice del veicolo Citroen C4, targato DJ478JT, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
6 Successivamente, intervenivano in giudizio, Parte_3
e fratelli di Parte_4 Parte_5 Persona_4 proponendo anch'essi domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva contestando la sussistenza di qualsiasi Parte_1 responsabilità nella causazione del sinistro, come desumibile dalle risultanze del filmato della telecamera montata sulla propria vettura e dei rilievi dell'autorità intervenuta;
contestava il diritto al risarcimento del danno iure proprio da parte degli attori ed, in particolare, delle nipoti e degli altri intervenuti ed, in denegata ipotesi, chiedeva la manleva da parte della Controparte_2
Si costituiva anche la la quale contestava tutte le Controparte_2 domande e pretese formulate dagli attori e dagli intervenuti sia nell'an che nel quantum debeatur.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona, ritenuta la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento, Parte_1 condannava i convenuti in solido a pagare al marito di Persona_4 euro 363.396,00, a ciascuno dei figli euro 266.869,53, alla nipote euro 141.951,88, alla nipote euro 147.629,45, a Pt_2 Per_1 ciascuno dei fratelli euro 62.458,83, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il chiedendo, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti.
Con distinto atto proponeva appello incidentale anche la
[...]
, negando la Parte_6 sussistenza di responsabilità del proprio assicurato e contestando la quantificazione dei danni liquidati agli attori ed ai terzi intervenuti.
Gli appellati, costituitisi, concludevano per il rigetto dell'appello.
Successivamente, interveniva in giudizio , Controparte_6 evidenziando che in data 1.11.2024 è cessata la
[...]
, facendo proprie tutte le conclusioni già formulate Controparte_6 da . Controparte_6
7 Indi, disposta la riunione dei distinti procedimenti, la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di priorità logica, vanno preliminarmente esaminati la censura, sollevata da entrambi gli appellanti, di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli intervenuti , Parte_3
e , quali fratelli della de cuius Parte_4 Parte_5 nonché di titolarità del diritto fatto valere in capo alle nipoti Per_1
e .
[...] Parte_2
Ed invero secondo la prospettazione degli appellanti, pur avendo tutti gli attori agito in qualità di eredi, le nipoti e Persona_1 Parte_2
non hanno tale qualità
[...]
Gli appellanti deducono inoltre che il danno da perdita del rapporto parentale non è un danno iure hereditatis ma un danno non patrimoniale iure proprio e dunque un pregiudizio del tutto differente ed incompatibile rispetto al danno iure hereditatis.
I motivi sono infondati.
Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio risulta evidente che gli attori hanno inteso far valere il loro diritto iure proprio al risarcimento del danno parentale.
Infatti, a parte l'indicazione contenuta nella premessa dell'atto di citazione, in cui gli attori si definiscono eredi della vittima, il contenuto del medesimo atto introduttivo evidenzia in modo univoco che essi agiscono iure proprio, per far valere un pregiudizio proprio , quali prossimi congiunti (oltre che eredi) della defunta chiedendo Parte_3 il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non già un danno (biologico o di qualsiasi altra natura del de cuius).
Il riferimento alla qualifica di eredi, che, come correttamente rilevato dagli appellanti, tra l'altro non è attribuibile a tutti gli attori, non appare idoneo a qualificare l'azione ed il titolo in forza del quale la stessa viene
8 proposta, dovendo piuttosto farsi riferimento al complessivo contenuto dell'atto ed alla natura del pregiudizio fatto valere.
Orbene, come già rilevato dal complessivo contenuto e dalle conclusioni dell'atto di citazione gli attori fondano la domanda sullo sconvolgimento della propria vita derivante del decesso del congiunto e dalla perdita del rapporto parentale, in termini di dolore e sofferenza soggettiva, tenuto conto della qualità e della intensità della relazione affettiva con la vittima, nonché dell'età e dello stato di salute della stessa e chiedono di dichiarare “la sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto”.
Da ciò discende che non può affermarsi la carenza di legittimazione di e , che, per l'appunto, non è fondata Persona_1 Parte_2 sulla qualifica di eredi, ma sul rapporto affettivo con la de cuius.
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione degli appellanti secondo cui le nipoti e non rientrerebbero nella Persona_1 Parte_2 nozione di “prossimi congiunti”.
Anche i nipoti rientrano infatti, per costante giurisprudenza, tra i prossimi congiunti, fermo l'onere di provare la effettività e la consistenza della relazione parentale (Cass. n. 21230 del 2016).
E' stato ancora di recente affermato che “a seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare” (Cass. sent. n.16019 del 7 giugno
2024; Cass., III Sez. Civ., ord. 26140/23).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo ai fratelli della de cuius, intervenuti autonomamente nel giudizio di primo grado, per aver omesso la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa.
9 I signori nell'atto di intervento, hanno esposto le ragioni da Parte_3 cui è scaturita la responsabilità civile del e della compagnia Pt_1 assicuratrice fonte del loro diritto al risarcimento del danno per la perdita della sorella, determinando con chiarezza l'oggetto della domanda: il loro intervento risulta, pertanto, ammissibile in conformità ai requisiti di cui all'art.105 c.p.c.
Gli intervenuti rientrano invero nella nozione di “prossimi congiunti” titolari di autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della sorella, avendo provato in giudizio anche l'intensità del rapporto di parentela, senza che controparte abbia smentito tali legami affettivi, nè provato la sussistenza di situazioni di contrasto o di mancanza di affettività tra la vittima ed i fratelli.
I motivi di gravame proposti dal dalla , Pt_1 Controparte_6 concernenti l'accertamento della dinamica del sinistro e la valutazione della condotta del pedone, in quanto strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Il e la compagnia assicuratrice denunciano l'errata valutazione Pt_1 dei mezzi di prova avuto riguardo in particolare alla espletata ctu ed alle dichiarazioni del teste . Tes_3
Dette censure sono infondate.
Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di legittimità, la presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. può essere superata soltanto qualora, dall'accertamento dei fatti, si pervenga ad escludere che il conducente abbia violato le norme della circolazione, comprese quelle di diligenza, prudenza e perizia, acclarando che lo stesso abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno, avuto riguardo alla situazione concreta
(cfr. Cass. Civ. n. 36809/2017, Cass. Civ. n. 30388/2017, Cass. Civ.
n. 2241/2019 ).
In caso di investimento di pedone inoltre, si è affermato che “…l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.” (Cfr. Cass.
10 Sentenza n. 337/2025 Cass. Pen. n. 29272/2019, Cass. Pen. n.
34406/2019; Cass. Pen. n. 40810/2019, Cass. Pen. n. 36178/2019,
Cass. Pen. n. 29361/2022).
Orbene, nel caso di specie, valutate le risultanze istruttorie e l'espletata
Ctu, il sinistro appare imputabile al il quale, in violazione dell' Pt_1 dell'art.141 CdS, comma 1, ha tenuto una velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi.
Ed invero la ctu, dopo aver inizialmente calcolato una velocità di circa
50 Km orari, nel rispondere ai chiarimenti del Ctp, ricostruisce la velocità del in circa 58 Km/h (“si ricava una velocità di marcia Pt_1 media del pari a 58,10 Km/h e non 70,0 Km/h come indicato Pt_1 dal C.T.P. Dott. Ing. Tale velocità è quella media Persona_5 percorsa nel tratto di strada e soggetta a variabili nello spazio temporale considerato” cfr. CTU). Come si evince dalla stessa ctu, peraltro, le circostanze di tempo, luogo e visibilità imponevano una velocità nettamente inferiore a quella adottata, e che può essere stimata in 30 Km orari (“Infine si evidenzia quale poteva essere la velocità di marcia tale da consentire al Sig. di sterzare verso Pt_1 sinistra una volta percepito il pericolo. Indicata in 10m (S) la distanza di percezione del pericolo e 1,2 secondi il tempo psicotecnico di reazione (ti) avremmo una velocità di marcia riferita alla evitabilità inferiore a: V = S / ti = 8,33 m/sec = 30 Km/h” cfr. ctu).
Il non ha dunque adeguato l'andatura dell'autovettura alle Pt_1 effettive condizioni di tempo e luogo (eventuale incrocio con altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia), della strada (strada stretta e senza segnaletica di delimitazione della carreggiata o segnaletica di mezzaria) e, soprattutto, di visibilità (posizione sfavorevole del conducente rispetto alla luce solare).
Lo stesso in sede di dichiarazioni agli agenti accertatori ha Pt_9 dichiarato di essere stato abbagliato dalla luce solare;
sulla base delle risultanze processuali - dichiarazioni rese alle autorità intervenute, consulenza tecnica esperita, deposizioni testimoniali, immagini tratte
11 della telecamere montate sull'autovettura - deve dunque ritenersi che la situazione di scarsa visibilità per intensità ed inclinazione della luce solare, lungi dall'essere una circostanza improvvisa e imprevedibile, era chiaramente percepibile dal che avrebbe pertanto dovuto Pt_1 adeguare la propria condotta di guida.
A fronte di tale incontroversa mancanza di visibilità egli avrebbe dovuto dunque moderare particolarmente l'andatura, non apparendo conforme a prudenza la prosecuzione ad andatura di marcia regolare.
Ed invero ai sensi dell'art.141 CdS “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, … nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
il conducente deve, altresì, ridurre la velocità
e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli … e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'abbagliamento non può essere considerato come caso fortuito onde l'abbagliamento non può essere addotta come esimente della responsabilità civile (Cass.
Pen. sent. n.4155/23).
Infine, per quanto riguarda l'attendibilità del teste , contestata Tes_3 dagli appellanti, si evidenzia che la sua deposizione risulta precisa, coerente ed univoca, e del tutto conforme a quanto dichiarato agli agenti in prossimità del sinistro.
D'altro canto, le autovetture che sopraggiungevano nell'opposto senso di marcia, citate dal testimone, sono visibili nelle immagini tratte dal filmato della telecamera contenute nella consulenza di parte dell'appellante e costituiscono conferma delle sue dichiarazioni.
Del pari infondato l'altro profilo di censura, relativo alla condotta della signora Parte_3
Gli appellanti sostengono che la signora non vada esente da Parte_3 responsabilità in quanto ella camminava a margine di una strada, posta
12 al di fuori del centro abitato, vestita di scuro, contro sole e coperta dal cono d'ombra di un grande albero posto ai lati della carreggiata, omettendo di spostarsi sulla banchina erbosa per evitare l'impatto con l'autovettura.
Tali motivi non hanno pregio.
La ha rispettato le cautele imposte dal Codice della Strada;
Parte_3 ella circolava sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Lo stesso conducente, come già evidenziato, ha ammesso di essere stato accecato dalla luce del sole e di non essersi avveduto del pedone se non al momento dell'impatto, tanto che egli non ha neppure tentato una frenata, come risulta dai rilievi sul luogo del sinistro.
Alla vittima non può essere imputata la mancata reazione, non potendo ritenersi prevedibile che, stante il tratto rettilineo, la vettura che la stessa vide sopraggiungere avrebbe proseguito radente al margine destro senza rallentare, non riuscendo pertanto ad evitarla.
Dai fotogrammi – tratti dalla telecamera collocata sul veicolo – allegati alla consulenza tecnica di parte può inoltre rilevarsi che la Parte_3 pochi istanti prima dell'urto, ha cercato di scostarsi e posizionarsi di profilo, per evitare la vettura il cui specchietto retrovisore veniva divelto per la forza dell'urto, non avendo il tempo di effettuare uno spostamento più efficace.
Neppure si può ipotizzare, come fanno gli appellanti, che la Parte_3 fosse distratta dal cellulare, in quanto dai fotogrammi è ben visibile che la vittima aveva le braccia perpendicolari al corpo ed il telefonino era tenuto semplicemente in mano e rivolto verso la gamba: ella non aveva il viso rivolto al telefonino.
Va dunque confermata la sentenza di primo grado che ha escluso un concorso di colpa della signora nella determinazione del Parte_3 sinistro.
L'appellante quale ultimo motivo di appello, censura la Pt_1 statuizione che ne ha disposto la condanna in solido con l'assicurazione,
13 nonostante la propria domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione medesima.
Il motivo è infondato.
Il proprietario e l'assicuratore sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato in termini di solidarietà c.d. atipica, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa (Cass. 12928 del 2024).
Tale responsabilità solidale è fondata sull'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", che impone l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima (Cass. 23621 del 2019), mentre la domanda di manleva da parte dell'assicurato o quella di regresso dell'assicurazione operano unicamente nei rapporti interni tra condebitori.
La compagnia di assicurazione, con il quarto motivo, contesta la quantificazione dei danni liquidati agli attori ed ai terzi intervenuti, sostenendo che, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione di cui all'art.112 c.p.c. pronunciandosi ultra petitum, posto che tutte le parti avevano invocato l'applicazione dei criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano le quali, peraltro, non contemplerebbero la risarcibilità del danno parentale in capo ai nipoti della vittima.
Il motivo è infondato. ll potere discrezionale di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in via equitativa è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. 16 settembre
2022, n. 27282).
Non può al riguardo assumere rilievo la circostanza che nel giudizio di primo grado gli appellati avessero fatto richiesta di applicazione delle
14 Tabelle di , atteso che l'utilizzo da parte del giudice dei criteri di Pt_10 liquidazione rientra nel potere di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 cod. civ. e non può essere rimesso alla volontà della parte.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma poiché ritenute più adeguate al caso particolare, senza che ciò possa costituire violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., atteso che le somme liquidate in sentenza non risultano superiori né alla domanda attorea complessivamente valutata, né a quella degli intervenuti.
Va poi evidenziato che le Tabelle del Tribunale di Roma non impongono la decurtazione della metà degli importi in caso di congiunti non conviventi, ma semplicemente prevedono la facoltà per il giudice di operare una diminuzione fino ad ½ dell'importo. Nel caso di specie gli importi liquidati con la sentenza di primo grado risultano congrui anche tenendo conto del fattore della “non convivenza” per i soggetti diversi dal coniuge convivente.
In conclusione, gli appelli proposti rispettivamente da e Parte_1 dalla vanno entrambi respinti e gli appellanti vanno Controparte_2 condannati in solido alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
In ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante non sussistono i presupposti per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater,
d.P.R. n.115/2002.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo, a titolo di Controparte_6 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
15 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale della
[...] Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1381/2024 emessa in data 16.07.2024, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, che si liquidano in complessivi euro 12.500,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, CP_6 in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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