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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/09/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOCITA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dall'avv. PELLEGRINO FABIO elettivamente domiciliato in P.LE C.A. DALLA
CHIESA 105 SANTA SEVERINA presso lo studio dell'avv. NOCITA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TERRAGLIO N.63 VENEZIA-MESTRE presso lo studio dell'avv.
ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore di Controparte_1 il pagamento della somma di euro 61.337,47 oltre interessi e spese del monitorio.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione del difetto di prova dell'importo preteso, del difetto di notifica dell'atto di cessione del credito e dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della documentazione in atti e dei fatti rimasti incontestati.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In via pregiudiziale, deve ritenersi priva di pregio la doglianza in punto di asserita mancata prova della notifica e/o comunicazione dell'intervenuta cessione del credito ai sensi dell'art 1264 co. 1 c.c.
Nel caso di specie parte opposta ha fornito prova, già con ricorso monitorio, della notifica ai sensi dell'art 1264 c.c. al debitore ceduto del credito ingiunto (cfr. doc.
5-6 del fasc. monitorio).
Tale notifica è da ritenersi valida in quanto compiuta all'indirizzo indicato dallo stesso debitore in sede contrattuale.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, tale adempimento è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito.
Da ciò consegue, da un lato, che, in virtù del principio del consenso traslativo, “il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione […] pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art 1264 c.c.” posto che “le conseguenze dell'omessa notifica al debitore ceduto sul diritto del cessionario […] non sono né possono essere quella c.d. legittimazione condizionata (dipendente, cioè, dalla notificazione/comunicazione della cessione ovvero dall'accettazione ex latere debitori” (ex multis C. 23463/2009; C. 4713/2019; C. 15364/2011).
Dall'altro lato, consegue altresì che l'adempimento di tale onere non è subordinato a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (nel caso di specie, quindi, con ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo) ovvero nel corso del giudizio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi infondata l'eccezione proposta sia per quel che concerne la sua incidenza sotto il profilo della legittimazione attiva sia per quel che concerne la sua inidoneità a ritenere perfezionato il titolo alla base del credito azionato.
Nel merito della presente opposizione, si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione pagina 2 di 5 contrattuale (come nel caso di specie), deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento e/o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione delle prestazione resa (ex multis C. 13533/2001; C. 10261/2000).
Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avendo parte opposta prodotto copia dei contratti con cui è stato concesso il finanziamento in oggetto.
Sotto questo profilo, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta da parte opponente a supporto del ricorso monitorio al fine di ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto in relazione all'importo di cui ai contratti in oggetto.
Si evidenzia, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in caso di contratto di finanziamento, è sufficiente, a tal fine, unitamente al contratto di finanziamento, la produzione del piano di ammortamento o della scheda contabile o di documentazione equivalente (ex multis Tribunale Cassino, 18.07.2018, Tribunale Bari, sez IV, 22.03.2012).
Tale documentazione è ritenuta sufficiente in quanto, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, la stessa è ritenuta necessaria e sufficiente ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (ex multis C. 23972/2010; Tribunale Foggia, 339/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto, a supporto delle proprie pretese, oltre al contratto di finanziamento anche l'estratto conto della situazione debitoria relativa al finanziamento in oggetto.
Ne consegue che la deduzione di parte opponente è destituita del benché minimo fondamento logico e giuridico.
Inoltre l'odierno opponente non ha contestato l'effettiva sussistenza di un rapporto di finanziamento con l'istituto cedente né che quest'ultima abbia effettivamente erogato la somma oggetto di affidamento né tantomeno il versamento parziale delle rate in oggetto.
Ne consegue che, a prescindere dalla produzione documentale in atti, deve ritenersi formata la prova circa la sussistenza del titolo costitutivo alla base della pretesa in atti e dell'effettiva pagina 3 di 5 esecuzione della prestazione posta a carico di parte opposta, non avendo parte opponente in alcun modo allegato deduzioni idonee ad assurgere a estintivi e/o impeditivi dell'inadempimento oggetto del contendere.
Sotto questo profilo, invero, priva di pregio si appalesa l'ulteriore eccezione concernente l'asserita copertura assicurativa vigente a favore dell'odierno opponente in caso di inadempimento da perdita di lavoro, per come riscontrato nel caso di specie.
Sul punto invero è sufficiente evidenziare che l'odierno opposto, parte cessionaria del rapporto di finanziamento originariamente sottoscritto dall'odierno opponente con l'istituto cedente, non risulta affatto parte contrattuale del rapporto assicurativo asseritamente sottoscritto da parte opponente.
Ne consegue che, in difetto di chiamata in causa del terzo per essere manlevato dall'accoglimento di eventuali pretese economiche , la suddetta copertura non è in alcun modo opponibile al terzo, soggetto creditore.
Per quel che concerne il quantum della pretesa azionata nel presente giudizio, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate” (ex multis C. 11626/2011; C. 30000/2018).
Nel caso di specie parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione a fronte delle evidenze contabili risultanti dall'estratto conto analitico in atti, di talché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi provato il saldo attivo in favore del creditore.
Sempre sotto tale profilo, priva di pregio appare la censura in tema di errata quantificazione degli interessi applicati così come in punto di illegittima applicazione degli interessi anatocistici in quanto genericamente formulata.
Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, che “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). pagina 4 di 5 Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita applicazione degli interessi e/o del credito residuo, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 737/2022, di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 2127,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Crotone, 11 settembre 2024
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOCITA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dall'avv. PELLEGRINO FABIO elettivamente domiciliato in P.LE C.A. DALLA
CHIESA 105 SANTA SEVERINA presso lo studio dell'avv. NOCITA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TERRAGLIO N.63 VENEZIA-MESTRE presso lo studio dell'avv.
ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore di Controparte_1 il pagamento della somma di euro 61.337,47 oltre interessi e spese del monitorio.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione del difetto di prova dell'importo preteso, del difetto di notifica dell'atto di cessione del credito e dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della documentazione in atti e dei fatti rimasti incontestati.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In via pregiudiziale, deve ritenersi priva di pregio la doglianza in punto di asserita mancata prova della notifica e/o comunicazione dell'intervenuta cessione del credito ai sensi dell'art 1264 co. 1 c.c.
Nel caso di specie parte opposta ha fornito prova, già con ricorso monitorio, della notifica ai sensi dell'art 1264 c.c. al debitore ceduto del credito ingiunto (cfr. doc.
5-6 del fasc. monitorio).
Tale notifica è da ritenersi valida in quanto compiuta all'indirizzo indicato dallo stesso debitore in sede contrattuale.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, tale adempimento è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito.
Da ciò consegue, da un lato, che, in virtù del principio del consenso traslativo, “il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione […] pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art 1264 c.c.” posto che “le conseguenze dell'omessa notifica al debitore ceduto sul diritto del cessionario […] non sono né possono essere quella c.d. legittimazione condizionata (dipendente, cioè, dalla notificazione/comunicazione della cessione ovvero dall'accettazione ex latere debitori” (ex multis C. 23463/2009; C. 4713/2019; C. 15364/2011).
Dall'altro lato, consegue altresì che l'adempimento di tale onere non è subordinato a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (nel caso di specie, quindi, con ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo) ovvero nel corso del giudizio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi infondata l'eccezione proposta sia per quel che concerne la sua incidenza sotto il profilo della legittimazione attiva sia per quel che concerne la sua inidoneità a ritenere perfezionato il titolo alla base del credito azionato.
Nel merito della presente opposizione, si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione pagina 2 di 5 contrattuale (come nel caso di specie), deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento e/o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione delle prestazione resa (ex multis C. 13533/2001; C. 10261/2000).
Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avendo parte opposta prodotto copia dei contratti con cui è stato concesso il finanziamento in oggetto.
Sotto questo profilo, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta da parte opponente a supporto del ricorso monitorio al fine di ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto in relazione all'importo di cui ai contratti in oggetto.
Si evidenzia, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in caso di contratto di finanziamento, è sufficiente, a tal fine, unitamente al contratto di finanziamento, la produzione del piano di ammortamento o della scheda contabile o di documentazione equivalente (ex multis Tribunale Cassino, 18.07.2018, Tribunale Bari, sez IV, 22.03.2012).
Tale documentazione è ritenuta sufficiente in quanto, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, la stessa è ritenuta necessaria e sufficiente ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (ex multis C. 23972/2010; Tribunale Foggia, 339/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto, a supporto delle proprie pretese, oltre al contratto di finanziamento anche l'estratto conto della situazione debitoria relativa al finanziamento in oggetto.
Ne consegue che la deduzione di parte opponente è destituita del benché minimo fondamento logico e giuridico.
Inoltre l'odierno opponente non ha contestato l'effettiva sussistenza di un rapporto di finanziamento con l'istituto cedente né che quest'ultima abbia effettivamente erogato la somma oggetto di affidamento né tantomeno il versamento parziale delle rate in oggetto.
Ne consegue che, a prescindere dalla produzione documentale in atti, deve ritenersi formata la prova circa la sussistenza del titolo costitutivo alla base della pretesa in atti e dell'effettiva pagina 3 di 5 esecuzione della prestazione posta a carico di parte opposta, non avendo parte opponente in alcun modo allegato deduzioni idonee ad assurgere a estintivi e/o impeditivi dell'inadempimento oggetto del contendere.
Sotto questo profilo, invero, priva di pregio si appalesa l'ulteriore eccezione concernente l'asserita copertura assicurativa vigente a favore dell'odierno opponente in caso di inadempimento da perdita di lavoro, per come riscontrato nel caso di specie.
Sul punto invero è sufficiente evidenziare che l'odierno opposto, parte cessionaria del rapporto di finanziamento originariamente sottoscritto dall'odierno opponente con l'istituto cedente, non risulta affatto parte contrattuale del rapporto assicurativo asseritamente sottoscritto da parte opponente.
Ne consegue che, in difetto di chiamata in causa del terzo per essere manlevato dall'accoglimento di eventuali pretese economiche , la suddetta copertura non è in alcun modo opponibile al terzo, soggetto creditore.
Per quel che concerne il quantum della pretesa azionata nel presente giudizio, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate” (ex multis C. 11626/2011; C. 30000/2018).
Nel caso di specie parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione a fronte delle evidenze contabili risultanti dall'estratto conto analitico in atti, di talché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi provato il saldo attivo in favore del creditore.
Sempre sotto tale profilo, priva di pregio appare la censura in tema di errata quantificazione degli interessi applicati così come in punto di illegittima applicazione degli interessi anatocistici in quanto genericamente formulata.
Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, che “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). pagina 4 di 5 Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita applicazione degli interessi e/o del credito residuo, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 737/2022, di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 2127,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Crotone, 11 settembre 2024
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5