Art. 1. Articolo unico.
Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240 .
Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240 .