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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 102 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alghero, via E. Vanoni
4 nello studio dell'Avv. Fulvio Marras, che la rappresenta e difende per delega in atti;
opponente contro
(p.i. c.f. , con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP);
opposta pagina 1 di 7 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 11.01.2022, nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 24.06.2022, come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere destinataria del D.I. n. 548/2021 emesso il 23.06.2021 e notificato il
22.11.2022, per l'importo di €. 25.648,23 oltre interessi e spese legali, in forza del mancato pagamento da parte della sig.ra di rate scadute di un prestito personale stipulato con Pt_1
OS TO s.p.a. il cui credito veniva in seguito ceduto a Ha eccepito CP_1
l'inefficacia del decreto opposto, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia e il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova del CP_1
perfezionamento della cessione. Ha lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza della prova scritta prescritta dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e ha disconosciuto la conformità della documentazione prodotta all'originale. Nel merito, ha lamentato che in occasione della stipulazione del contratto con OS non sarebbe stata consegnata una copia scritta alla sig.ra e nemmeno un piano di ammortamento in violazione dell'art. 117 Pt_1
T.U.B., nonché la mancata indicazione dei costi e dei relativi TAN e TAEG, la pretesa di interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, l'“imprecisata presenza di clausole
vessatorie”, mai accettate e sottoscritte. Ha lamentato, inoltre, che l'opposta non avrebbe correttamente rendicontato i versamenti effettuati negli anni dall'ingiunta. Ha concluso per l'inefficacia del decreto opposto e/o la sua revoca e per la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto dall'opponente e ha spiegato domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme eventualmente versate e non dovute. Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'opponente. Ha CP_1
esposto:
- di essere titolare del credito vantato in forza di cessione di credito tramite cartolarizzazione regolarmente perfezionatasi;
- che l'eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo non impedirebbe al Giudice del procedimento di opposizione di statuire sull'esistenza o meno del credito azionato in via monitoria;
- che il decreto monitorio sarebbe correttamente stato emesso sulla base della certificazione ex art. 50
T.U.B.;
- che la contestazione della conformità all'originale dei documenti prodotti in giudizio sarebbe generica;
- sull'(inammissibile) eccezione della mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti, che l'opponente non avrebbe, comunque, fornito prova dei pagamenti eseguiti non contabilizzati e che i pagamenti asseritamente eseguiti sarebbero, invece, stati contabilizzati;
- che nel contratto sottoscritto in data 22/05/2006, il TAN (7,90%) e il TAEG (8,39%) contrattualmente pattuiti risulterebbero inferiori al tasso soglia - pari al 18,735% e che anche gli interessi di mora sarebbero legittimi (formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5);
- per i costi assicurativi, che trattandosi di obbligazione facoltativa il relativo costo sarebbe escluso dal calcolo del T.A.E.G.;
- che tutte le altre censure sulla conformità del contratto di finanziamento alla legge sarebbero generiche e, comunque, infondate. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta e per il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine per la condanna al pagamento di quanto dovuto. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali e la causa tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
*** pagina 3 di 7 In fatto e diritto si osserva quanto segue.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, che “il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo si fonda su una scelta processuale di emissione di un provvedimento a
cognizione sommaria senza contraddittorio, cui può seguire, nel caso di tempestiva
opposizione, un giudizio di merito a cognizione piena ove il convenuto in senso formale è
attore in senso sostanziale. Ne deriva pacificamente che l'opposta ha l'onere di provare gli
elementi costitutivi del diritto di credito azionato” (Tribunale Ferrara, 14/03/2025, n.270). In
particolare, nel caso di contratto di mutuo rimasto inadempiuto, “il creditore ingiungente
assolve all'onere probatorio su di sé gravante allegando l'altrui inadempimento e
producendo in giudizio il contratto recante l'importo mutuato, il tasso di interesse praticato
e la decorrenza delle rate per la restituzione. A fronte di ciò, spetta al debitore ingiunto
(mutuatario) contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'avvenuto adempimento oppure
altre cause di estinzione dell'obbligazione” (Tribunale Ancona sez. II, 03/05/2025, n.796).
Ebbene, l'opposta ha, innanzitutto, dato prova dell'effettiva titolarità in giudizio del diritto di credito fatto valere, dimostrando la regolare cessione del credito in suo favore. Giova
premettere, sul punto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di cessione
in blocco di crediti in sofferenza ex art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'elenco di quelli
rientranti nell'operazione di cartolarizzazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova
dell'avvenuta cessione, se tali indicazioni sono sufficientemente precise e consentono di
ricondurre il credito nel novero di quelli compresi nell'operazione di trasferimento in
blocco” (Tribunale Ravenna sez. I, 01/08/2024, n. 777).
Ebbene, con missiva del 05.04.2017 ha comunicato a Controparte_1 Parte_1
l'avvenuta cessione da parte di CA IF, in data 16.01.2017, del rapporto individuato dai pagina 4 di 7 seguenti estremi: “Rif.: 0324221333 - Numero Contratto originario: 2457 – Ndg: 2482796”,
con l'indicazione che “il relativo avviso é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, codice redazionale TX17AAB1646”.
Ripercorrendo la catena di cessioni del credito scaturito dal contratto stipulato dalla sig.ra con OS TO del 23.05.2006 di cui al presente giudizio, si rileva che esse sono Pt_1
avvenute tutte correttamente, come di seguito riassunto:
a) , in G.U. del 28.12.2013, ha comunicato di aver acquisito da OS TO CP_3
s.p.a., in data 10 dicembre 2013 un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari sottoscritti da
OS TO nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012
(incluso);
b) nella G.U. del 05.12.2015 ha comunicato di aver ceduto a ai CP_3 Controparte_4
sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto il 27.11.2015, un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. costituito da tutti i crediti dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui
G.U. n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data
10.12.2013, con OS TO s.p.a.;
c) CA IF, a sua volta, ha acquistato da , ai sensi di un contratto di cessione CP_3
di crediti sottoscritto il 27.11.2015 ed avente effetto dal 30.11.2015, un portafoglio di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. costituito da quelli di cui la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui G.U. n. 152 del
28.12.2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 10.12.2013, con OS
TO s.p.a.;
d) ha reso noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il Controparte_1
16.01.2017 si era resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in pagina 5 di 7 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., costituito da crediti di titolarità di Controparte_4
derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da OS TO e acquistati da CP_4
mediante i seguenti contratti di cessione: Rubidio SPV: 30/11/2015. Vi è, inoltre, in
[...]
atti il contratto di cessione del 10.11.2021 con cui ha acquistato da CA IF Controparte_1
i predetti crediti.
Venendo al contratto di finanziamento, va rilevato che le censure mosse dall'opponente circa i costi del finanziamento, gli obblighi informativi, l'“imprecisata presenza di clausole
vessatorie”, gli interessi usurari sono estremamente generiche. Non è, infatti, indicata alcuna clausola di cui si precisa in cosa consiste la vessatorietà, non è indicato né il tasso nominativo e nemmeno l'effettivo tasso di interesse applicato con l'(eventuale) superamento del tasso soglia e le modalità di calcolo, non sono precisati i costi nominali ed effettivi del finanziamento, il che svela la natura dilatoria dell'opposizione e impedisce al Giudice di effettuare un vaglio sul punto. In ogni caso, dalla lettura del contratto è agevole ricavare i tassi e i costi applicati anche rispetto al tasso soglia e il piano di ammortamento è indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto all'asserita mancata contabilizzazione dei pagamenti, deve rilevarsi che “i crediti
oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto
a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di
cartolarizzazione. Tale patrimonio è destinato in modo esclusivo al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento
dei costi dell'operazione. In sostanza l'incasso dei crediti va finalizzato al rimborso dei titoli
emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi
dell'operazione. Ciò comporta che non è possibile consentire ai debitori ceduti di opporre in
compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati verso il cedente e addirittura
consentire la proposizione di domande riconvenzionali, posto che simile possibilità pagina 6 di 7 significherebbe andare ad incidere sul patrimonio a destinazione vincolata, scaricandone le
conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il
valore del medesimo” (da ultimo Tribunale Novara sez. I, 24/03/2023, n.213), per cui la domanda riconvenzionale avente ad oggetto gli eventuali pregressi pagamenti spiegata, in questa sede, nei confronti di è inammissibile e infondata. Controparte_1
Fondata è, invece, l'eccezione relativa all'inefficacia del decreto monitorio per tardiva notifica all'ingiunto (emesso il 23.06.2021 e notificato il 22.11.2021), il che determina, da un lato, la revoca dell'ingiunzione, non ostacolando però l'accertamento del credito vantato dall'opposta, come emerso nel giudizio, cui segue la condanna della sig.ra al Pt_1
pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
somma di €. 25.648,23 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte opposta, liquidate in Parte_1
complessivi €. 5.077, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa,
oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 11.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 102 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alghero, via E. Vanoni
4 nello studio dell'Avv. Fulvio Marras, che la rappresenta e difende per delega in atti;
opponente contro
(p.i. c.f. , con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP);
opposta pagina 1 di 7 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 11.01.2022, nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 24.06.2022, come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere destinataria del D.I. n. 548/2021 emesso il 23.06.2021 e notificato il
22.11.2022, per l'importo di €. 25.648,23 oltre interessi e spese legali, in forza del mancato pagamento da parte della sig.ra di rate scadute di un prestito personale stipulato con Pt_1
OS TO s.p.a. il cui credito veniva in seguito ceduto a Ha eccepito CP_1
l'inefficacia del decreto opposto, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia e il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova del CP_1
perfezionamento della cessione. Ha lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza della prova scritta prescritta dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e ha disconosciuto la conformità della documentazione prodotta all'originale. Nel merito, ha lamentato che in occasione della stipulazione del contratto con OS non sarebbe stata consegnata una copia scritta alla sig.ra e nemmeno un piano di ammortamento in violazione dell'art. 117 Pt_1
T.U.B., nonché la mancata indicazione dei costi e dei relativi TAN e TAEG, la pretesa di interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, l'“imprecisata presenza di clausole
vessatorie”, mai accettate e sottoscritte. Ha lamentato, inoltre, che l'opposta non avrebbe correttamente rendicontato i versamenti effettuati negli anni dall'ingiunta. Ha concluso per l'inefficacia del decreto opposto e/o la sua revoca e per la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto dall'opponente e ha spiegato domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme eventualmente versate e non dovute. Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'opponente. Ha CP_1
esposto:
- di essere titolare del credito vantato in forza di cessione di credito tramite cartolarizzazione regolarmente perfezionatasi;
- che l'eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo non impedirebbe al Giudice del procedimento di opposizione di statuire sull'esistenza o meno del credito azionato in via monitoria;
- che il decreto monitorio sarebbe correttamente stato emesso sulla base della certificazione ex art. 50
T.U.B.;
- che la contestazione della conformità all'originale dei documenti prodotti in giudizio sarebbe generica;
- sull'(inammissibile) eccezione della mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti, che l'opponente non avrebbe, comunque, fornito prova dei pagamenti eseguiti non contabilizzati e che i pagamenti asseritamente eseguiti sarebbero, invece, stati contabilizzati;
- che nel contratto sottoscritto in data 22/05/2006, il TAN (7,90%) e il TAEG (8,39%) contrattualmente pattuiti risulterebbero inferiori al tasso soglia - pari al 18,735% e che anche gli interessi di mora sarebbero legittimi (formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5);
- per i costi assicurativi, che trattandosi di obbligazione facoltativa il relativo costo sarebbe escluso dal calcolo del T.A.E.G.;
- che tutte le altre censure sulla conformità del contratto di finanziamento alla legge sarebbero generiche e, comunque, infondate. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta e per il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine per la condanna al pagamento di quanto dovuto. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali e la causa tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
*** pagina 3 di 7 In fatto e diritto si osserva quanto segue.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, che “il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo si fonda su una scelta processuale di emissione di un provvedimento a
cognizione sommaria senza contraddittorio, cui può seguire, nel caso di tempestiva
opposizione, un giudizio di merito a cognizione piena ove il convenuto in senso formale è
attore in senso sostanziale. Ne deriva pacificamente che l'opposta ha l'onere di provare gli
elementi costitutivi del diritto di credito azionato” (Tribunale Ferrara, 14/03/2025, n.270). In
particolare, nel caso di contratto di mutuo rimasto inadempiuto, “il creditore ingiungente
assolve all'onere probatorio su di sé gravante allegando l'altrui inadempimento e
producendo in giudizio il contratto recante l'importo mutuato, il tasso di interesse praticato
e la decorrenza delle rate per la restituzione. A fronte di ciò, spetta al debitore ingiunto
(mutuatario) contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'avvenuto adempimento oppure
altre cause di estinzione dell'obbligazione” (Tribunale Ancona sez. II, 03/05/2025, n.796).
Ebbene, l'opposta ha, innanzitutto, dato prova dell'effettiva titolarità in giudizio del diritto di credito fatto valere, dimostrando la regolare cessione del credito in suo favore. Giova
premettere, sul punto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di cessione
in blocco di crediti in sofferenza ex art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'elenco di quelli
rientranti nell'operazione di cartolarizzazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova
dell'avvenuta cessione, se tali indicazioni sono sufficientemente precise e consentono di
ricondurre il credito nel novero di quelli compresi nell'operazione di trasferimento in
blocco” (Tribunale Ravenna sez. I, 01/08/2024, n. 777).
Ebbene, con missiva del 05.04.2017 ha comunicato a Controparte_1 Parte_1
l'avvenuta cessione da parte di CA IF, in data 16.01.2017, del rapporto individuato dai pagina 4 di 7 seguenti estremi: “Rif.: 0324221333 - Numero Contratto originario: 2457 – Ndg: 2482796”,
con l'indicazione che “il relativo avviso é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, codice redazionale TX17AAB1646”.
Ripercorrendo la catena di cessioni del credito scaturito dal contratto stipulato dalla sig.ra con OS TO del 23.05.2006 di cui al presente giudizio, si rileva che esse sono Pt_1
avvenute tutte correttamente, come di seguito riassunto:
a) , in G.U. del 28.12.2013, ha comunicato di aver acquisito da OS TO CP_3
s.p.a., in data 10 dicembre 2013 un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari sottoscritti da
OS TO nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012
(incluso);
b) nella G.U. del 05.12.2015 ha comunicato di aver ceduto a ai CP_3 Controparte_4
sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto il 27.11.2015, un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. costituito da tutti i crediti dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui
G.U. n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data
10.12.2013, con OS TO s.p.a.;
c) CA IF, a sua volta, ha acquistato da , ai sensi di un contratto di cessione CP_3
di crediti sottoscritto il 27.11.2015 ed avente effetto dal 30.11.2015, un portafoglio di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. costituito da quelli di cui la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui G.U. n. 152 del
28.12.2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 10.12.2013, con OS
TO s.p.a.;
d) ha reso noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il Controparte_1
16.01.2017 si era resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in pagina 5 di 7 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., costituito da crediti di titolarità di Controparte_4
derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da OS TO e acquistati da CP_4
mediante i seguenti contratti di cessione: Rubidio SPV: 30/11/2015. Vi è, inoltre, in
[...]
atti il contratto di cessione del 10.11.2021 con cui ha acquistato da CA IF Controparte_1
i predetti crediti.
Venendo al contratto di finanziamento, va rilevato che le censure mosse dall'opponente circa i costi del finanziamento, gli obblighi informativi, l'“imprecisata presenza di clausole
vessatorie”, gli interessi usurari sono estremamente generiche. Non è, infatti, indicata alcuna clausola di cui si precisa in cosa consiste la vessatorietà, non è indicato né il tasso nominativo e nemmeno l'effettivo tasso di interesse applicato con l'(eventuale) superamento del tasso soglia e le modalità di calcolo, non sono precisati i costi nominali ed effettivi del finanziamento, il che svela la natura dilatoria dell'opposizione e impedisce al Giudice di effettuare un vaglio sul punto. In ogni caso, dalla lettura del contratto è agevole ricavare i tassi e i costi applicati anche rispetto al tasso soglia e il piano di ammortamento è indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto all'asserita mancata contabilizzazione dei pagamenti, deve rilevarsi che “i crediti
oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto
a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di
cartolarizzazione. Tale patrimonio è destinato in modo esclusivo al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento
dei costi dell'operazione. In sostanza l'incasso dei crediti va finalizzato al rimborso dei titoli
emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi
dell'operazione. Ciò comporta che non è possibile consentire ai debitori ceduti di opporre in
compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati verso il cedente e addirittura
consentire la proposizione di domande riconvenzionali, posto che simile possibilità pagina 6 di 7 significherebbe andare ad incidere sul patrimonio a destinazione vincolata, scaricandone le
conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il
valore del medesimo” (da ultimo Tribunale Novara sez. I, 24/03/2023, n.213), per cui la domanda riconvenzionale avente ad oggetto gli eventuali pregressi pagamenti spiegata, in questa sede, nei confronti di è inammissibile e infondata. Controparte_1
Fondata è, invece, l'eccezione relativa all'inefficacia del decreto monitorio per tardiva notifica all'ingiunto (emesso il 23.06.2021 e notificato il 22.11.2021), il che determina, da un lato, la revoca dell'ingiunzione, non ostacolando però l'accertamento del credito vantato dall'opposta, come emerso nel giudizio, cui segue la condanna della sig.ra al Pt_1
pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
somma di €. 25.648,23 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte opposta, liquidate in Parte_1
complessivi €. 5.077, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa,
oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 11.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7