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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3164/2023 tra
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A Pt_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 11:33 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_2 l'avv. ABATI MANLIO ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
oggi C.F._1 sostituito dall'avv. CLAUDIA BACCETTI
Per l'avv. CONTE ANDREA ( ) PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 CP_1 C.F._2
; Pt_2
L'avv. Baccetti discute riportandosi alle conclusioni contenute nel ricorso e nell'atto riassunzione. Fa presente che la società ricorrente ha presentato domanda ex art 44 del CCII e delle misure protettive e cautelari autorizzate dal tribunale, chiedendo di poter depositare nel fascicolo telematico il relativo provvedimento. L'avv. Conte conclude come in atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO ( ) VIA C.F._1
GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANNUCCI
LUIGI
Parte ricorrente contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 ; C.F._2 Pt_2
( ) CORSO RE UMBERTO 30 10121 TORINO;
, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. VENTURA SILVIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 4 agosto 2023, ha chiesto emettersi CP_1
ingiunzione ai danni del , per il pagamento della Parte_2 somma di €. 14.407,35 lordi, oltre accessori e spese a titolo TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la odierna convenuta e cessato in data 21 aprile 2023.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 857/23 emesso in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione , deducendo di aver richiesto al Parte_2
Fondo di Tesoreria INPS la corresponsione diretta al lavoratore della somma di € 17.445,66. ai sensi del comma 4 dell'art 2 del DM Ministero Lavoro e Previdenza sociale del 30 gennaio 2007.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio, affermando di aver ricevuto dal fondo di tesoreria in data CP_1
11.10.2023 (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di opposizione) la somma netta di € 9820,36 ( corrispondente alla somma lorda di €12.830,49) a titolo di tfr e di essere quindi rimasto creditore della somma lorda di €. 1576,86.
La causa, interrottasi a seguito di istanza di ricusazione presentata dalla società opponente, veniva
1 riassunta dalla suddetta società ed è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
Il Diritto azionato in decreto
I seguenti fatti risultano dalla documentazione acquisita :
- Alla data del 31.12.2022 il TFR maturato dal lavoratore e rimasto in azienda ammontava a €.
14.407, 35 lordi ( cfr dichiarazione confessoria contenuta nel CUD 2023 in atti)
- il Fondo di Tesoreria dell'INPS ha provveduto al pagamento della minor somma di
€12.830,49 lordi .
Residuano dunque €. 1576,86
Parte datoriale assume di non essere debitrice in quanto l'unico soggetto obbligato al pagamento sarebbe il Fondo gestito dall'INPS.
L'assunto non è condivisibile. Si osserva, infatti, che secondo il consolidato orientamento della
Cassazione nell'ambito del sistema della previdenza complementare il datore non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.
Ed in effetti l'art. 1, commi 755 – 757, legge n. 296/2006 e il d.m. 30 gennaio 2007 delineano un quadro in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali ( cfr da ultimo Cass
Sez. L, Ordinanza n. 25044 del 2023, conf Cass Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022).
E' inoltre consolidato il principio per il quale deve essere escluso l'obbligo di pagamento a carico del Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps, ove il datore di lavoro (appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege), non provi(no) l'avvenuto versamento al Fondo delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, che deve provare chi lo eccepisca (Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass.
2 maggio 2019, n. 11536).
Nel caso che ci occupa il datore di lavoro opponente, pur negando la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento del TFR, non ha allegato e provato l'avvenuto regolare versamento delle quote all'INPS, il che non consente di ritenere estinta l'obbligazione azionata
2 dal lavoratore, nella parte non soddisfatta dal Fondo pari ad €. 1576,86..
Tanto basta a motivare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del debitore opponente al pagamento della quota di credito non soddisfatta dal fondo.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese della presente opposizione, liquidate per l'intero come da dispositivo, si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico dell'opponente debitore
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 857 del 2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 7 agosto 2023 , e condanna al pagamento nei confronti di della complessiva somma di € Pt_2 CP_1
1576,86. oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di cessazione del rapporto, al saldo.
Compensa per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in complessivi € 2350 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della rimanente quota.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3164/2023 tra
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A Pt_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 11:33 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_2 l'avv. ABATI MANLIO ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
oggi C.F._1 sostituito dall'avv. CLAUDIA BACCETTI
Per l'avv. CONTE ANDREA ( ) PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 CP_1 C.F._2
; Pt_2
L'avv. Baccetti discute riportandosi alle conclusioni contenute nel ricorso e nell'atto riassunzione. Fa presente che la società ricorrente ha presentato domanda ex art 44 del CCII e delle misure protettive e cautelari autorizzate dal tribunale, chiedendo di poter depositare nel fascicolo telematico il relativo provvedimento. L'avv. Conte conclude come in atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO ( ) VIA C.F._1
GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANNUCCI
LUIGI
Parte ricorrente contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 ; C.F._2 Pt_2
( ) CORSO RE UMBERTO 30 10121 TORINO;
, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. VENTURA SILVIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 4 agosto 2023, ha chiesto emettersi CP_1
ingiunzione ai danni del , per il pagamento della Parte_2 somma di €. 14.407,35 lordi, oltre accessori e spese a titolo TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la odierna convenuta e cessato in data 21 aprile 2023.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 857/23 emesso in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione , deducendo di aver richiesto al Parte_2
Fondo di Tesoreria INPS la corresponsione diretta al lavoratore della somma di € 17.445,66. ai sensi del comma 4 dell'art 2 del DM Ministero Lavoro e Previdenza sociale del 30 gennaio 2007.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio, affermando di aver ricevuto dal fondo di tesoreria in data CP_1
11.10.2023 (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di opposizione) la somma netta di € 9820,36 ( corrispondente alla somma lorda di €12.830,49) a titolo di tfr e di essere quindi rimasto creditore della somma lorda di €. 1576,86.
La causa, interrottasi a seguito di istanza di ricusazione presentata dalla società opponente, veniva
1 riassunta dalla suddetta società ed è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
Il Diritto azionato in decreto
I seguenti fatti risultano dalla documentazione acquisita :
- Alla data del 31.12.2022 il TFR maturato dal lavoratore e rimasto in azienda ammontava a €.
14.407, 35 lordi ( cfr dichiarazione confessoria contenuta nel CUD 2023 in atti)
- il Fondo di Tesoreria dell'INPS ha provveduto al pagamento della minor somma di
€12.830,49 lordi .
Residuano dunque €. 1576,86
Parte datoriale assume di non essere debitrice in quanto l'unico soggetto obbligato al pagamento sarebbe il Fondo gestito dall'INPS.
L'assunto non è condivisibile. Si osserva, infatti, che secondo il consolidato orientamento della
Cassazione nell'ambito del sistema della previdenza complementare il datore non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.
Ed in effetti l'art. 1, commi 755 – 757, legge n. 296/2006 e il d.m. 30 gennaio 2007 delineano un quadro in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali ( cfr da ultimo Cass
Sez. L, Ordinanza n. 25044 del 2023, conf Cass Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022).
E' inoltre consolidato il principio per il quale deve essere escluso l'obbligo di pagamento a carico del Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps, ove il datore di lavoro (appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege), non provi(no) l'avvenuto versamento al Fondo delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, che deve provare chi lo eccepisca (Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass.
2 maggio 2019, n. 11536).
Nel caso che ci occupa il datore di lavoro opponente, pur negando la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento del TFR, non ha allegato e provato l'avvenuto regolare versamento delle quote all'INPS, il che non consente di ritenere estinta l'obbligazione azionata
2 dal lavoratore, nella parte non soddisfatta dal Fondo pari ad €. 1576,86..
Tanto basta a motivare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del debitore opponente al pagamento della quota di credito non soddisfatta dal fondo.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese della presente opposizione, liquidate per l'intero come da dispositivo, si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico dell'opponente debitore
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 857 del 2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 7 agosto 2023 , e condanna al pagamento nei confronti di della complessiva somma di € Pt_2 CP_1
1576,86. oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di cessazione del rapporto, al saldo.
Compensa per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in complessivi € 2350 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della rimanente quota.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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