Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 151/2023 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Curcurù, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 06 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2021 ha impugnato innanzi Parte_1 al Tribunale di Palermo la nota del 29.01.2020, con la quale gli era stato CP_1 comunicato che per il periodo 01.01.2019-31.12.2019 – in seguito a rideterminazione della pensione n. 04044900 categoria AS di cui era titolare – era stata indebitamente erogata, benché egli avesse superato i limiti di reddito, la somma di € 5.725,07, a titolo di maggiorazione sociale;
importo del quale l'Istituto chiedeva la restituzione.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza n. 2802/2022 del 12.09.2022, rigettava il ricorso osservando che “…Come correttamente rilevato dall' la "maggiorazione sociale" sui trattamenti pensionistici (l. 388/2000 – l. CP_1
Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 23 febbraio 2023, dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per aver ritenuto ripetibili le somme in contestazione, omettendo di considerare che la buona fede del ricevente escludeva in radice la configurabilità di una condotta dolosa del pensionato quale imprescindibile condizione soggettiva per la ripetizione di un indebito previdenziale.
A tal fine ha invocato l' applicazione dell'art. 52 della L. n. 88/89 nonché del
“…principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimi comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…”.
Precisava, all'uopo, che il superamento dei limiti reddituali (fatto incontestato tra le parti) era riconducibile all'erogazione (nel 2019) “della pensione di vecchiaia concessa a distanza di anni dalla relativa domanda e pertanto in virtù della corresponsione dei relativi arretrati …”. Ha resistito al gravame l' con memoria depositata il 9 gennaio 2025, CP_1 chiedendone il rigetto e sostenendo la legittimità dell'azione di recupero intrapresa in conformità alle regole comportamentali introdotte in materia da una consolidata giurisprudenza di legittimità, precisando a tal fine che:
- nella fattispecie in esame, stante la natura assistenziale della prestazione, non può farsi applicazione della disciplina dell'indebito previdenziale ex adverso invocata;
- il diritto all'assegno sociale nonché alla correlata maggiorazione necessita “… di quei requisiti costitutivi -produzione di redditi sino ad una determinata soglia-senza i quali perderebbe tout court la sua precipua funzione”;
- l'erogazione della prestazione in parola, liquidata in via provvisoria, è effettuata salvo conguaglio entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.02.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello non merita accoglimento.
Occorre, preliminarmente, dare (e prendere) atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui
“le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_1 della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull restando le altre a carico CP_1 del Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì CP_1 di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, la tempestività dell'azione di recupero posta in essere dall' con la nota del 29.01.2020. CP_1
Va, infatti, osservato che il superamento dei limiti di legge - in virtù del quale è scaturito l'indebito in contestazione - relativo ai redditi conseguiti dal all'anno Pt_1
2019 era conoscibile dall' a partire dal 2020 (avuto riguardo alla scadenza prevista CP_1 per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019), di talché il termine di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 era destinato a scadere il 31.07.2021, data, quest'ultima, ampiamente rispettata, come documentato dall' con la nota di ripetizione del 29 gennaio 2020. CP_1
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite avendo egli presentato regolare dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2802/2022, emessa il 12 settembre 2022 dal Tribunale di Palermo. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente Maria G. Di Marco