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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. SE Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 497/2023 R.G.A.C., promosso da
ZA SE (c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
), (c.f. , C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
), (c.f. , C.F._5 Parte_5 CodiceFiscale_6
(c.f. ), (c.f. Parte_6 CodiceFiscale_7 Parte_7 [...]
), (c.f. ), C.F._8 Parte_8 CodiceFiscale_9 Parte_9
(c.f. , gli ultimi quattro n.q. di eredi di C.F._10 Persona_1
(c.f. ), elettiv.te domiciliati in Via San SE 51, CodiceFiscale_11
Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cinnera
Martino che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_12 CP_2
(c.f. ), elettiv.te domiciliate in Via Dogali 1/A is. 222, CodiceFiscale_13
Messina, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Librizzi che le rappresenta e difende per procura in atti, appellate,
(c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_14
1 (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_12
(c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_13
(c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_15
(c.f. ), CP_5 CodiceFiscale_16
(c.f. ), Controparte_6 CodiceFiscale_17
(c.f. ), Controparte_7 CodiceFiscale_18
(c.f. ), CP_8 CodiceFiscale_19
(c.f. ), CP_9 CodiceFiscale_20
(c.f. ), CP_10 CodiceFiscale_21
(c.f. ) e Controparte_11 CodiceFiscale_22 Controparte_12
(c.f. ), n.q. di eredi di (c.f.
[...] CodiceFiscale_23 CP_1 [...]
), C.F._24
(c.f. ), Parte_10 CodiceFiscale_25 Parte_11
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_26 Parte_12 C.F._27
), (c.f. ), tutti n.q. di
[...] Parte_13 CodiceFiscale_28 eredi di (c.f. ), Persona_2 C.F._29
(c.d. ), n.q. di erede di CP_13 CodiceFiscale_30 [...]
(c.f. ); Per_3 CodiceFiscale_31 appellati contumaci, avente ad oggetto: usucapione (appello avverso la sentenza n. 902/22 R.S. del
Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2023 SE ZA,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
gli ultimi quattro quali eredi di hanno proposto appello
[...] Persona_1 avverso la sentenza n. 902/22 R.S. con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione, in favore degli odierni appellanti, della servitù di passaggio sulla stradella privata di località Manazza –
Capo d'Orlando, in catasto al foglio di mappa 5 di proprietà dei convenuti, odierni appellati. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la
2 sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che non vi fosse certezza sulla esatta collocazione della stradella in questione, senza considerare che la stradella era stata ben individuata dai convenuti, odierni appellati, e sul tracciato della stessa non vi era contestazione.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il
Tribunale non aveva riconosciuto l'esistenza di una servitù di passaggio di uso pubblico, omettendo di considerare che la stradella in questione collega due strade pubbliche (la SS 116 e la strada comunale dei ) e che numerosi testimoni CP_1 avevano dichiarato che sulla stradella poteva passare chiunque;
ne derivava che gli appellanti erano comunque titolari di una servitù di passaggio sulla stradella uti cives.
Con il terzo motivo hanno dedotto che erroneamente il Tribunale di Patti non aveva ritenuto dimostrato il possesso ultraventennale in capo agli attori della vantata servitù di passaggio, non avendo valutato che era stata data prova del possesso della servitù anche in capo ai danti causa degli odierni appellanti.
Con il quarto motivo, infine, hanno censurato la condanna al pagamento delle spese processuali posta a loro carico.
e , costituendosi, hanno dato atto Controparte_1 CP_2 dell'intervenuto decesso di , , e Persona_2 CP_1 CP_8
hanno poi eccepito la non integrità del contraddittorio, non Persona_3 essendo stati citati in primo grado, benché comproprietari della stradella in questione, (fu SE), nata a [...], il [...], CP_4
nato a [...], il [...], gli eredi di CP_14 Per_4
, nato a [...], il [...], gli eredi di fu
[...] Persona_4 CP_7
e nato a [...], il [...]. CP_15
Nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e hanno chiesto il rigetto del gravame.
Interrotto il giudizio, lo stesso è stato riassunto su istanza degli appellanti.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalle appellate e . Controparte_1 CP_2
La S.C. ha affermato che l'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in
3 sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio (Cass. Civ. Sez. 2, 5 aprile 2022 n. 11043); anche nel giudizio di appello il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, non viene meno, nè subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio sia denunciata da uno dei convenuti. Difatti, l'onere della controparte, che eccepisca l'incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., rientrando nell'ambito dell'espletamento di tale compito anche l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti (Cass. Civ. Sez. 1, 14 maggio 2005 n. 10130).
Nel caso di specie le appellate, dopo aver eccepito la non integrità del contraddittorio ed indicato nominativamente gli asseriti litisconsorti pretermessi, non hanno in alcun modo fornito prova dei titoli di proprietà che legittimerebbero la partecipazione di tali soggetti al presente giudizio sicché l'eccezione deve ritenersi infondata.
Nel merito, il primo motivo di gravame appare fondato.
I convenuti, costituendosi nel primo grado di giudizio, hanno depositato una perizia nella quale vi è una dettagliata descrizione della stradella ed alla quale è stata allegata una planimetria catastale in cui la stradella viene ben rappresentata con indicazione di tutte le particelle sulle quali la stessa insiste.
Non v'è dubbio, pertanto, che, ancorché la descrizione della stradella contenuta nell'atto di citazione non fosse particolarmente precisa, non può condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui “non vi è certezza sulla esatta
4 collocazione della stradella in questione”, essendo stato il percorso della stessa ben rappresentato dai convenuti e non contestato dagli attori.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile.
Gli appellanti hanno evidenziato, anche sulla scorta dell'istruttoria svolta,
l'esistenza di una servitù di uso pubblico gravante sulla stradella in questione acquisita per usucapione chiedendo quindi che la Corte riconoscesse la loro titolarità di una servitù di passaggio uti cives.
Secondo la S.C., perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;
3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione (Cass. Civ. Sez. 2, 29 novembre 2017 n. 28632).
La S.C. ha altresì precisato che non esiste incompatibilità tra l'esistenza di una servitù di passaggio di uso pubblico e una servitù di passaggio prediale in riferimento al medesimo fondo servente e a vantaggio di un fondo preteso dominante poiché questa ha il tratto individualizzante per eccellenza dell'essere esercitata dal proprietario fundi nomine… vale a dire per l'utilità del fondo a favore del quale si acquisterà la servitù (Cass. Civ. Sez. 2, 24 novembre 2000 n.
15171).
Appare quindi evidente che l'accertamento dell'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla stradella in questione esercitata dagli appellanti uti cives costituisce una domanda diversa da quella formulata nel primo grado di giudizio, avente ad oggetto la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla stradella da parte degli appellanti quali proprietari di fondi contigui (ed a vantaggio di tali fondi).
Tale domanda, trattandosi di domanda nuova, non può che ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 13 giugno 2019 n. 15931).
5 Il terzo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti hanno evidenziato che i testi hanno tutti confermato il pacifico passaggio sulla stradella in questione senza alcuna opposizione da parte dei proprietari;
hanno tutti escluso la presenza di cancelli che ostruissero il passaggio.
Il teste ha dichiarato di utilizzare anche lui la stradella in questione Testimone_1 trattandosi di una scorciatoia che.. consente di raggiungere la località Catutè e di avere visto passare altre persone sulla strada e anche il postino, trattandosi di una strada liberamente accessibile da chiunque.
Anche il teste ha dichiarato di utilizzare egli stesso la strada Testimone_2 da oltre venti anni e di vedere transitare anche altre macchine nonché mezzi pubblici quali Polizia, i Vigili Urbani del Comune ed anche il mezzo delle poste, essendo liberamente accessibile da chiunque. Tali circostanze sono state confermate dal teste che ha riferito di avere visto altre macchine Testimone_3
(oltre a quelle degli attori) transitare sulla stradella, anche la macchina dei
Carabinieri e talvolta il postino. Anche e , oggi Pt_13 Parte_12 parti del giudizio n.q. di figli ed eredi di , originaria convenuta, Persona_2 escussi quali testimoni, pur riferendo di una contrarietà dei al passaggio su CP_1 tale stradella da parte di terzi (e anche degli attori), hanno confermato l'assenza di cancelli che impedissero il libero accesso.
Ritiene la Corte che dall'istruttoria svolta sia emerso un passaggio sulla stradella da parte di una collettività indeterminata piuttosto che da parte degli odierni appellanti nella qualità di proprietari dei fondi limitrofi e non semplicemente uti cives. In questi termini, deve condividersi l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la strada de qua non risulta realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, anche tenuto conto, in relazione ad alcuni appellanti, della notevole distanza esistente tra i fondi asseritamente dominanti e la strada (cfr. partt. 19, 29,
35 e 42 di proprietà , partt. 12, 14 e 105 di proprietà di SE ZA e Pt_1 partt. 541, 866, 867 e 870 di proprietà peraltro confinanti con la strada Pt_2 comunale Catutè).
6 Gli appellanti non hanno assolto all'onere, sugli stessi gravante, di provare il necessario collegamento tra il passaggio sulla stradella e l'accesso ai loro fondi, anche mediante una chiara rappresentazione dei luoghi.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
Come chiarito dalla S.C., infatti, in tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze (Cass. Civ. Sez. lav., 17 maggio 2018 n.
12103, secondo cui la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 902/22 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'eccezione preliminare di difetto del contraddittorio sollevata dalle appellate;
rigetta l'appello;
7 condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore delle appellate costituite, e , in € Controparte_1 CP_2
2.915,00 per compensi (valori medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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