Articolo 3 della Legge 13 agosto 1984, n. 476
Articolo 2Articolo 4
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5 settembre 1984
Art. 3.
I consorzi di universita' per il dottorato di ricerca, di cui all' articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le universita' sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.
Entrata in vigore il 5 settembre 1984