Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6458/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024 tra:
c.f. in proprio assistito Parte_1 C.F._1 dall'amministratore di sostegno Avv. Carlo Affinito c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Silvano De Angelis c.f. C.F._3 giusta delega in calce all'atto di appello, revocato - rinunciante e domiciliato nel suo studio in Velletri via S.Salvatore n. 18
- APPELLANTE -
CONTRO
[...]
, iscritta al Registro delle Imprese di , codice fiscale , Parte_2 CP_1 P.IVA_1 iscritta con lo stesso numero presso il registro delle Imprese di Arezzo , Gruppo IVA CP_1
MP – partita iva aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al P.IVA_2
Fondo Nazionale di Garanzia, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario , codice 1030.6 codice Gruppo 1030.6 in Controparte_1 CP_1 persona del dott. (c.f. ) nato il [...] a CP_2 C.F._4
CATANZARO (CZ) con il ruolo di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Credito Problematico", con livello di procura: D5 (doc. 1) della suddetta
[...]
e rappresentante della medesima giusta procura speciale del Controparte_1
17.04.2023 a rogito Notaio Dott. , Notaio in (Repertorio n. 42423 – Persona_1 CP_1
Raccolta n. 21712) (doc.2), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ranchino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Cristoforo C.F._5
Colombo n. 177, Roma , come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATA –
(CF. Controparte_3 PartitaIVA_3
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2189/23 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per esso il suo Parte_1
Amministratore di sostegno Avv.to Affinito, ha impugnato la sentenza n. 2189/2023 con cui il Tribunale di Velletri, pronunciando sulle domande dal medesimo proposte nei confronti di , ha così statuito: Controparte_4
pag. 2/8 “Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_3
[...]
3) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta che si liquidano in € 2.356,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
4) Compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e la terza intervenuta.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Errata valutazione della documentazione offerta in atti che comprova, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, la fondatezza della richiesta di pagamento e risarcitoria avanzata dall'Ing. nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
B) Conseguente errata ricostruzione dei fatti con conseguente infondato rigetto delle conclusioni formulate.
C) Omessa ammissione della richiesta consulenza tecnica di ufficio con conseguente lesione del diritto di difesa.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata essendo evidente il pregiudizio sofferto dall'appellante;
in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2189/23 emessa dal Tribunale di Velletri,
Giudice Dott.ssa Ferreri, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e conseguentemente, previa CTU. condannare l'appellata in Controparte_1 persona del l.r. p.t. al risarcimento dei danni sofferti dall'appellante nella misura che sarà pag. 3/8 determinata, previa ctu. Con vittoria di spese e compensi come per legge, per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed in particolare della CTU. contabile”.
Non si è costituita di cui va dichiarata la contumacia. CP_3
Si è, invece, ritualmente costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile per genericità e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“In via preliminare, cautelare rigettare l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
In via principale, rigettare integralmente l'avverso appello, con conferma della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di ammissione ctu.
Con vittoria di spese”.
Attesa la revoca e la contestuale rinuncia al mandato del difensore, la causa è stata rinviata ad altra udienza al fine, comunque, di consentire all'appellante di munirsi di altro difensore.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, la Corte, preso atto della mancata comparizione di altro difensore per l'appellante, ha riservato la decisione sulle sole conclusioni della difesa della appellata, previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352
c.p.c.
Va premesso che inammissibilmente, solo dopo che il Collegio ha riservato la causa a sentenza e precisamente in data 14.12.2024, si è costituito per il il proprio Pt_1 amministratore di sostegno il quale ha, comunque, concluso riportandosi ai precedenti scritti dell'originario difensore.
Va premesso che l'appello è certamente di difficile lettura ma, in ogni caso, è da ritenersi ammissibile, avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le motivazioni a sostegno del gravame, pur difficilmente individuabili.
pag. 4/8 Le domande sono state correttamente individuate dal Primo Giudice in quella di ripetizione di indebito della somma di € 70.000,00 presumibilmente, secondo la ricostruzione del
[...]
mai a lui restituite benchè ne avesse fatto tempestiva richiesta e in quella Pt_1 risarcitoria derivante da un blocco informatico operato dall'istituto di credito che gli avrebbe impedito di prendere contezza dei suoi reali rapporti con la banca e per la contestata perdita del suo brevetto.
Ciò premesso, il Tribunale avrebbe male valutato le risultanze documentali da lui offerte in giudizio ed avrebbe omesso ingiustamente di ammettere una ctu. che avrebbe consentito di verificare la fondatezza delle sue tesi nonché di quantificare il danno da lui asseritamente patito.
Orbene, il Tribunale, quanto alla questione della presunta omessa restituzione della somma di € 70.000,00, dopo aver naturalmente richiamato in punto di diritto i principi relativi alla distribuzione dell'onere probatorio, ha ritenuto non provate e, quindi infondate, le domande attoree sia perché in parte del tutto sfornite di prova, sia perché addirittura contraddette dalla stessa produzione documentale del Parte_1
In particolare, quanto alla allegata mancata restituzione della somma sopra indicata, il
Giudicante ha correttamente ritenuto provata, anche perché ammessa dallo stesso appellante, l'investimento da parte sua della stessa in un Fondo di investimento, così come altrettanto ha ritenuto provata la restituzione della stessa somma, maggiorata, di €
70.872,43 in data 4.12.2007 con la causale “rimborso n. 13508,975 quote oicvm titolo
8422690 br oak fix liquid b sicavcol”.
Peraltro, ha ritenuto non provata la richiesta di restituzione che il avrebbe Parte_1 formulato addirittura il giorno immediatamente successivo alla autorizzazione alla banca per l'investimento.
Resta il fatto, che a fronte di tale accertamento, avvenuto come detto sulla base del documento prodotto in giudizio proprio dall'attore appellante, in sede di gravame egli ritiene che tale documento, mai contestato in precedenza, non costituirebbe la prova della avvenuta restituzione.
pag. 5/8 La censura è palesemente infondata, essendo peraltro pacifico che sempre dalla medesima documentazione, come opportunamente segnalato in motivazione dal Giudice di prime cure, risulta l'avvenuto acquisto da parte dell'appellante di assegni circolari per il pari importo di € 70.000,00. Tali annotazioni non risultano essere state mai contestate dall'appellante, sicchè devono ritenersi essere state tacitamente approvate.
Solo tardivamente, peraltro, risulta essere stata eccepita la mancata prova dell'invio da parte della banca degli e/c, laddove non sarebbe comunque possibile rimettere ad un ctu.
l'accertamento della reale esecuzione delle operazioni sopra descritte e, tanto meno, dei beneficiari dei predetti assegni circolari.
Nel presente grado alcuna ulteriore circostanza rilevante che possa portare ad una diversa conclusione rispetto a quella adottata dal Tribunale è stata prospettata concretamente, se non attraverso richiami a fatti che esulano dalle domande proposte e del tutto rimasti privi della benchè minima prova soprattutto su presunti accordi tra i fratelli dello stesso appellante ed il responsabile della filiale della banca.
Analogamente, è a dirsi con riferimento alla ulteriore doglianza relativa alla domanda risarcitoria pure correttamente respinta.
Non risulta provato che la banca abbia di fatto mai operato alcun blocco informatico nei confronti del il quale avrebbe avuto il preciso onere di fornire adeguata prova, Parte_1 non demandabile ancora una volta tanto meno ad una ctu. che si sarebbe rivelata meramente esplorativa.
Ben avrebbe potuto, del resto, il fornire la prova documentale necessaria anche Parte_1 attraverso la richiesta di ogni documentazione bancaria ex art. 119 TUB.
Ma, a riprova dell'esatto contrario, è documentato e non è smentito, che proprio il 3.6.2010 il ebbe anche a smobilizzare in modo parziale la polizza sulla vita per l'importo Parte_1 pari ad € 12.000,00 senza alcuna contestazione e ostacolo frapposti dalla banca.
In ogni caso e a tutto voler concedere, non risulta neanche fornita alcuna prova in relazione all'eventuale e non provato danno lamentato, del nesso di causalità con le illecite condotte poste in essere dalla banca, per cui anche sotto tale profilo la domanda è stata opportunamente rigettata ed analoga sorte non può che seguire anche il presente gravame che, sul punto, è stato ancora una volta assolutamente generico.
pag. 6/8 A maggior ragione, deve ritenersi del tutto generica la censura relativa anche alla perdita del suo brevetto.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento (indeterminabilità bassa).
Quanto alla le spese vanno interamente compensate. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2189/23 del Tribunale di Velletri proposto da e per esso Parte_1 dal suo Amministratore di sostegno, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese così provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_3
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante alla refusione in favore della appellata costituita delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle competenze, in € 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese relativamente alla CP_3
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/8 pag. 8/8