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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 400 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE RI Presidente
Dott. OL de IO Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 400 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. NNrosa
Ammirati elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Via Lungonera Savoia, 76 Pt_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. NN UC, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio del procuratore, in , Via Angeloni, 16 Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l
[...] ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. rep. 850/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 431/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l Controparte_2 in ragione dell'erronea esecuzione dell'intervento di
[...] osteosintesi del 18.02.2017 sulla paziente, NN UC, nonché della lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) del 30.03.217 in occasione dell'intervento di artoprotesi e, per l'effetto, condannata la pagina 1 di 18 convenuta al risarcimento del danno da invalidità transitoria e Pt_2 permanente sofferto dalla medesima paziente – deceduta nelle more del giudizio di primo grado – in favore della riassumente sorella,
[...]
. Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così CP_1 statuito: “Condanna l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento per i fatti di cui in narrativa a favore della attrice/ricorrente della somma di
€ 146.281,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla somma anno per anno rivalutata dalla data del fatto (primo intervento) alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea acquisizione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., inammissibile in ragione dell'omesso esperimento di tentativo di conciliazione delle parti;
2) dell'accertamento ultra petita della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione Pt_2 all'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi femorale del
18.02.2017, nonostante la ricorrente abbia omesso di dedurre siffatto profilo di inadempimento ed abbia, al contrario, unicamente dedotto l'erroneità della scelta dell'intervento, esplicitamente riconoscendo che l'intervento si sarebbe senz'altro rivelato fallimentare in ragione della grave osteoporosi sofferta dalla paziente;
3) dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale svolta nel giudizio di
, dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici CP_3 di parte convenuta, e del conseguente erroneo accertamento del negligente inadempimento dei sanitari preposti presso l in relazione Pt_2 all'intervento di osteosintesi femorale del 18.02.2017, il cui fallimento dovrebbe essere al contrario ascritto, quale conseguenza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente 92enne; 4) dell'erroneo accertamento della responsabilità della medesima in Pt_2 relazione alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno in occasione del successivo intervento di artoprotesi del 30.03.2017, che non sarebbe provata e non potrebbe, in ogni caso, ascriversi ad una condotta negligente dei chirurghi;
5) nonché dell'erronea autonoma liquidazione del danno da pagina 2 di 18 allettamento della paziente, asseritamente verificatosi contestualmente alla lesione del nervo sciatico, in quanto non provato, costituente duplicazione risarcitoria rispetto al danno da invalidità permanente e, in ogni caso, non rapportato alla durata effettiva della vita della paziente, deceduta in data 22.03.2020; 6) dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale in ragione dell'omessa valutazione dei postumi invalidanti derivanti dalla pregressa condizione del paziente e segnatamente, dalla frattura femorale, alla quale sarebbe stata, in ogni caso, correlata un'invalidità permanente pari ad almeno 30 punti percentuali, avuto riguardo all'età molto avanzata della paziente ed alla complessità della frattura femorale e del suo trattamento.
3. In data 08.11.2023 si è costituito l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e proponendo appello incidentale, dolendosi, con unico motivo d'impugnazione, dell'erronea liquidazione del danno biologico differenziale, da parametrarsi ad una presunta invalidità complessiva pari a 90 punti percentuali, asseritamente raggiunta dalla paziente in seguito ad “allettamento” e parzialmente ascrivibile alla lesione del nervo SPE.
4.Con ordinanza del 20.12.2023 la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata limitatamente ad importi superiori ad
€ 80.000,00 e con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 01.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione principale è infondato e deve essere rigettato. Come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure il codice di rito impone esclusivamente che, in materia di responsabilità medica, la domanda giudiziale sia preceduta dalla proposizione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ovvero, alternativamente, da una domanda di mediazione ex art 5. comma 1-bis,
d.lgs. n. 28/2010. Ne consegue che il mancato esperimento di tentativo di conciliazione non costituisce condizione di ammissibilità della consulenza espletata nel giudizio di A.T.P., che, in quanto correttamente assunta nel contraddittorio processuale fra le medesime parti di cui al giudizio di prime cure, può essere validamente assunta nel giudizio di merito. pagina 3 di 18 6. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla negligente esecuzione di Pt_2 intervento di osteosintesi femorale del 18.02.2017, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Ciò in quanto, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente avrebbe omesso di dedurre siffatto profilo di inadempimento ed avrebbe, al contrario, unicamente dedotto l'erroneità della scelta dell'intervento, specificatamente asserendo che la grave osteoporosi sofferta dalla paziente costitutiva controindicazione all'intervento. Nondimeno, in tema di responsabilità della struttura sanitaria “il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Cass. n. 32143/2019; Cass. n.
6850/2018). Né la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Peraltro, a fondamento dell'azione di responsabilità contrattuale promossa, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Sig.ra UC ha complessivamente richiamato gli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P., correttamente allegata agli atti, con ciò specificatamente deducendo la responsabilità dei sanitari non solo in ragione della (non accertata) erroneità dell'indicazione al trattamento chirurgico di osteosintesi femorale, ma anche della accertata erronea esecuzione del medesimo intervento chirurgico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha correttamente pagina 4 di 18 disposto le dovute integrazioni ed all'esito dei chiarimenti resi dai
Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. sono stati meglio chiarite le condotte negligenti dei sanitari dell Ne consegue il rigetto del Pt_2 motivo.
7. Il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione principale – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della
Consulenza tecnica medico-legale svolta nel giudizio di dell'omessa CP_3 valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta, e del conseguente erroneo accertamento del negligente inadempimento dei sanitari preposti presso l in relazione all'intervento di Pt_2 osteosintesi femorale del 18.02.2017, il cui fallimento dovrebbe essere al contrario ascritto, quale conseguenza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente 92enne, nonché in relazione alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno verificatasi in occasione del successivo intervento di artoprotesi del 30.03.2017, che non sarebbe provata e non potrebbe, in ogni caso, ascriversi ad una condotta negligente dei chirurghi -, sono infondati e devono essere rigettati.
7.1 Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della
C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di A.T.P. - composto dal dott. medico specialista in Persona_2
Ortopedia e Traumatologia, e dal dott. medico Persona_3 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva. Le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati - anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del giudizio di primo grado -, segnatamente riguardo all'an della responsabilità dell' risultano, infatti, Pt_2 complessivamente aderenti alle risultanze istruttorie e condivisibili. I
Consulenti nominati hanno, inoltre, già debitamente e correttamente risposto alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, Prof. Medicina Legale e delle Assicurazioni, e Persona_4 dott. medico specialista in Ortopedia e Traumatologia - come Persona_5 pedissequamente reiterate nell'atto di appello -, e, pertanto, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi femorale in data 18.02.1017, la lesione del nervo sciatico polipteo esterno in occasione dell'intervento di pagina 5 di 18 artoprotesi del 30.03.2017 e l'invalidità transitoria e permanente sofferta dalla paziente, . Persona_1
Al contrario, per le ragioni che meglio si diranno nella trattazione del quinto motivo d'impugnazione principale, non possono in alcun modo condividersi le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati in tema di presunto danno da cd. allettamento, trattandosi di ordinaria conseguenza pregiudizievole della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente, inidonea ad assurgere ad autonoma categoria di danno, non suscettibile di autonoma liquidazione, già ricompresa nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale differenziale da lesione della salute della paziente, stante la generale unicità ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, già ricomprensivo di tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, determinandosi altrimenti un'indebita duplicazione delle medesime poste risarcitorie ed una conseguente indebita locupletazione del danneggiato. Tutte le valutazioni compiute in termini di presunto danno da allettamento ovvero con riguardo alla concorrenza dello stesso nell'invalidità permanente complessivamente sofferta dalla paziente devono essere, dunque, radicalmente disattese, in quanto sprovviste di qualsivoglia fondamento medico-legale.
7.2 L'appellante asserisce nello specifico che le immagini radiografiche successive all'intervento chirurgico di osteosintesi del 18.02.2017 comproverebbero la corretta esecuzione tecnica dello stesso e che il fallimento del medesimo intervento dovrebbe essere ascritto, quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente in ragione dell'età avanzata (92 anni). Nondimeno,
i Consulenti nominati hanno già risposto alle analoghe osservazioni dei
Consulenti tecnici di parte convenuta, chiarendo che: “Tutte le donne in età avanzata vanno incontro alla patologia nota come osteoporosi. Nella scala di riferimento dell'esame densitometrico (figura 1) si può vedere come tra i 60 e i 70 anni tutte le donne sono osteopeniche e come dagli 80 anni in sù risultano tutte osteoporotiche. La frattura pertrocanterica - tipica dell'età avanzata e del sesso femminile - rappresenta una delle più frequenti cause di morbilità associata all'osteoporosi assieme alle fratture vertebrali e alla frattura del polso. […] Il trattamento chirurgico per queste fratture include l'uso di impianti extra midollari o intramidollari. I dispositivi intramidollari sembrano avere alcuni vantaggi pagina 6 di 18 rispetto ai dispositivi extramidollari, perché biomeccanicamente più stabili sotto carico, perché il loro inserimento è meno invasivo ed inoltre perché garantiscono un carico immediato ed una bassa morbilità post- operatoria. Ma, come tutti i mezzi di sintesi, anche tali dispositivi possono comportare problematiche tecniche. Quelle più comuni riguardano la lesione della testa femorale da parte della vite cefalica (cut-out) e la frattura del femore all'estremità distale del chiodo. Le complicanze legate alla vite cefalica includono la migrazione pelvica mediale e la migrazione laterale. Dalla letteratura medica a riguardo si evince che la migrazione pelvica della vite cefalica è una rara evenienza che può diventare grave in termini clinici in caso di lesione degli organi intrapelvici (arterie e/o vene della pelvi, vescica, tratto dell'intestino). Il chiodo “gamma” (mezzo di sintesi intramidollare attualmente più utilizzato) venne ideato verso la metà degli anni '80 dalla scuola di Strasburgo. È formato da una componente endomidollare che si inserisce nella porzione prossimale del femore e da una vite cefalica che si inserisce, attraverso il chiodo, nel collo del femore. Le due componenti vengono bloccate tra di loro con una piccola vite di blocco che viene inserita all'interno del chiodo sino ad incontrare la vite cefalica. Tale accorgimento permette di bloccare la vite cefalica impedendone di fatto la migrazione mediale. Il chiodo gamma è costruito biomeccanicamente in modo che la compressione controllata della frattura associata al carico faciliti la guarigione, permettendo alla vite cefalica di scivolare in direzione laterale. La possibilità che la vite cefalica migri medialmente superando la testa del femore e la parete mediale dell'acetabolo, come nel caso in oggetto, dimostra che la stessa vite non era controllata in direzione mediale e quindi non era tecnicamente stata inserita. Escludendo difetti di fabbricazione (che sarebbe stato necessario indagare una volta rimosso l'impianto), la migrazione mediale della vite è sicuramente il risultato di un errore tecnico intra operatorio nel posizionamento dell'impianto stesso. Per quanto, quindi, l'intervento chirurgico eseguito in data 18.02.2017 risultasse correttamente eseguito in base alle immagini radiografiche intraoperatorie allegate alle note di parte convenuta, a distanza di circa un mese si verificò la problematica appena descritta, prevedibile e prevenibile”. I Consulenti nominati hanno, dunque, chiarito che l'osteoporosi, in quanto causa principale di qualsivoglia rottura femorale, non può ritenersi automaticamente causa prevedibile ma non prevenibile di fallimento del trattamento chirurgico di pagina 7 di 18 osteosintesi;
che, nel singolo caso di specie, ancorché le indagini strumentali successive all'intervento mostrino che l'impianto era stato nel suo complesso correttamente inserito, una migrazione della vite cefalica quale quella verificatasi, con superamento della testa del femore e della parete mediale dell'acetabolo, non può per ciò solo imputarsi alla grave osteoporosi sofferta dalla paziente e comprova, al contrario, l'omesso controllo della vita in direzione mediale e, conseguentemente, l'erronea esecuzione dell'intervento. Ne consegue la conferma della condanna al risarcimento della maggior invalidità transitoria conseguita al fallimento dell'intervento di osteosintesi, pari a 35 giorni, come già liquidati dal
Giudice di prime cure in € 3.456,00.
7.3 L'appellante si duole, altresì, dell'erroneo accertamento della lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) in occasione dell'intervento di artoprotesi del 30.03.2017, asserendo che la lesione non sarebbe neppure strumentalmente comprovata, in quanto l'unico esame che attesta la lesione del nervo SPE è l'EMG dell'11.05.2017, effettuata a distanza di soli 51 giorni dall'intervento di artoprotesi, dovendosi al contrario attendere almeno 18 mesi dalla comparsa del deficit nervoso per decretare l'irreversibilità della lesione;
che le linee guida in materia non prevedono l'isolamento del nervo sciatico durante gli interventi chirurgici di artoprotesi con accesso postero-laterale; che, conseguentemente, la predetta lesione dovrebbe ritenersi conseguenza non prevedibile e non prevenibile. Con riguardo all'omessa diagnosi certa della lesione del nervo
SPE, i Consulenti nominati hanno già chiarito che “all'atto del ricovero non erano segnalate lesioni a carattere neurologico che, evidentemente, state la eclatanza del quadro clinico ad esse correlate sarebbero state certamente indicate se presenti” e che “Il fatto che tale lesione sia stata diagnosticata a 24 ore dall'intervento depone, con certezza, per una conseguenza diretta con l'intervento chirurgico stesso”, osservando che “La lesione dello SPE caratterizza un quadro clinico ben definito con impossibilità alla attiva dorsiflessione del piede e con ipoanestesia della superficie laterale di gamba e dorsale mediale di piede, elementi questi presenti nella paziente all'atto della visita” di talché “la esecuzione di esami strumentali risulta, quindi, non necessaria, per chiarirla”. I
Consulenti nominati hanno, dunque, condivisibilmente ritenuto che “la eclatanza del quadro clinico in atto [a distanza di ampio lasso di tempo], correlato alla lesione dello SPE che si ribadisce è insorta nel post pagina 8 di 18 operatorio in forma grave ed in forma altrettanto grave è stata evidenziata in corso di visita diretta presso la abitazione della paziente“ ha consentito di raggiungere una diagnosi certa di lesione del nervo SPE, basata sull'osservazione clinica della paziente, in uno con il pregresso riscontro strumentale di cui all'EMG del 11.05.2017, e reso superflua l'esecuzione di ulteriori indagini strumentali. Con riguardo all'erronea esecuzione dell'intervento, i Consulenti nominati hanno, inoltre, soggiunto che “È vero che l'intervento di artroprotesi non obbliga all'isolamento del nervo sciatico però è anche vero che anatomicamente il nervo sciatico decorre posteriormente alla cavità acetabolare per cui è di comune conoscenza la necessità di doverlo proteggere (anche senza isolarlo) durante tutto l'intervento chirurgico. È d'obbligo specificare, inoltre, che l'intervento di artroprotesi del 30.03.2017 non era assimilabile a un intervento di artroprotesi d'anca standard essendo di fatto un reintervento in un'area anatomica interessata da poco tempo dall'intervento di osteosintesi, con una grave lesione dell'acetabolo - causata dalla migrazione della vite cefalica - e quindi chirurgicamente più impegnativo e
a maggior rischio di lesioni iatrogene. Si specifica, inoltre, che il decorso di una lesione neurologica ha durata intorno a 10-12 mesi per cui la stabilizzazione della stessa si verificata in tale lasso di tempo;
il periodo di 18 mesi è improprio”. La eclatanza del quadro clinico manifestato dalla paziente successivamente all'intervento di artoprotesi del 30.03.2007 e perdurante alla visita dei Consulenti medico-legali rivela, dunque, con certezza la lesione del nervo SPE in occasione del medesimo intervento. Del pari, la mera circostanze che le linee guida non prevedano espressamente l'isolamento del nervo SPE non comprova affatto che si tratti di complicanza non prevedibile e non prevenibile ma, al contrario, che, in caso di corretta esecuzione dell'intervento, neppure dovrebbe insorgere un rischio di lesione del nervo SPE, di talché la lesione concretamente verificatasi, nel difetto di particolari e documentate difficoltà del caso di specie idonee ad integrare impossibilità sopravvenuta della prestazione, deve essere ascritta a negligente inadempimento della prestazione sanitaria. Correttamente, dunque, il
Giudice di prime cure ha accertato la responsabilità da inadempimento della struttura sanitaria nei confronti della paziente, in Persona_1 relazione all'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi del
18.02.2017 ed alla lesione del nervo SPE in occasione dell'intervento di pagina 9 di 18 artoprotesi del 30.03.2017 in ragione della negligente condotta dei suoi preposti.
8. Tanto premesso in punto di an, il quinto motivo d'impugnazione principale – a mente del quale l'appellante si duole dell'erroneo accertamento e liquidazione di un presunto danno da cd. allettamento - è fondato e deve essere accolto. L'unico motivo d'impugnazione incidentale, involgente l'omesso risarcimento del cd. danno da allettamento congiuntamente all'invalidità permanente totale sofferta dalla paziente e la conseguente erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, è, per converso, infondato e deve essere rigettato.
In disparte la circostanza per cui i Consulenti hanno, dapprima, discorso di un presunto cd. rischio di allettamento e successivamente di un presunto cd. danno da allettamento, di talché neppure è dato ravvedersi con chiarezza se sia stato riconosciuto un danno effettivo ovvero un danno meramente potenziale, a partire dalle celebri Sezioni Unite del 2008, n.
26972/ 26973/ 26974, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno è, dunque, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre. A partire da tali
Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico-relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e pagina 10 di 18 provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno. La legge n. 124/ 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 C.d.A. discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, i quali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, di talché non può accordarsi “alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Corte di Cass., sez. III, sent. n.
25164/ 2020).
Nel caso di specie, dunque, in cui la CTU medico-legale ha già riconosciuto che alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) corrisponde un'invalidità permanente quantificabile in 25 punti percentuali, la perdita della funzionalità motoria derivante da tale lesione dell'integrità psicofisica ed ogni altra ordinaria conseguenza dinamico-esistenziale correlata alla medesima lesione, sono già integralmente ricomprese entro tale percentuale di invalidità. Il danno alla salute, infatti, è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, posto il ripudio che il nostro ordinamento fa della categoria di danno- evento e la sola risarcibilità del danno-conseguenza, “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/ 2018). Non può, dunque, ristorarsi più volte il medesimo pregiudizio, accertando e ristorando la medesima lesione dell'integrità psicofisica dapprima quale fosse un danno in re ipsa e, successivamente, in relazione alle ordinarie conseguenze dinamico-esistenziali che ne siano derivate. Né può operarsi alcuna personalizzazione in ragione della perdita della capacità motoria della paziente, trattandosi di pregiudizio ordinariamente conseguente, secondo l'id quod plerumque accidit, a qualunque lesione del nervo sciatico del medesimo tipo, la cui gravità in relazione al singolo caso di specie è stata, peraltro, già valutata operando una liquidazione del danno iatrogeno differenziale. A tal proposito, infatti, - pur dovendosi apportare talune correzioni alla quantificazione operata dal Giudice di prime cure, in pagina 11 di 18 accoglimento del sesto motivo d'impugnazione principale - il Giudice di prime cure ha già valutato la specifica incidenza della lesione del nervo sciatico polipteo rispetto all'età della paziente (assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, per l'appunto fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età) nonché la frattura femorale dalla medesima sofferta (della quale si è tenuto conto ai fini della valutazione dell'invalidità complessivamente sofferta dalla paziente), inopinatamente individuati dai CC.TT.UU. quali presunti “fattori di rischio” di un inesistente “danno da allettamento”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, già valutato la concorrenza dell'invalidità correlata alla lesione del nervo sciatico rispetto all'invalidità correlata alla sola lesione femorale, che sarebbe derivata alla paziente anche in caso di diligente adempimento della prestazione sanitaria, non liquidando seccamente la sola invalidità correlata alla lesione del nervo SPE, ma operando una liquidazione incrementale e differenziale del grado di invalidità complessivamente raggiunto dalla paziente e del grado di invalidità che le sarebbe comunque derivato in ragione della pregressa rottura femorale. Ciò in ragione del carattere incrementale del cd. punto variabile assunto a fondamento del sistema tabellare e della conseguente difformità di una liquidazione secca della sola percentuale di invalidità ascrivibile ad errore medico ovvero di una liquidazione pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta e quella che sarebbe comunque residuata al paziente. Allorché, infatti, un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un trattamento diagnostico che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento diagnostico stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cassazione civile, sez. III, 27/09/2021, n. 26117; Cassazione civile sez. pagina 12 di 18 III, 19/03/2014, n. 6341) dovendosi, dunque, accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato dal trattamento terapeutico correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell'errore professionale, cd. danno differenziale iatrogeno (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n.
28990). L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione del trattamento sanitario, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico. Ne consegue che l'eventuale perdita della capacità motoria che sia derivata dalla lesione del nervo sciatico risulta già integralmente ristorata, né si ravvede, altrimenti, quali pregiudizi dinamico-esistenziali sarebbero stati liquidati mediante il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale da invalidità permanente. Tanto premesso, dunque, la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente è già integralmente idonea a ricomprendere la perdita della funzionalità motoria cui la lesione del nervo sciatico ha contribuito, trattandosi di pregiudizio ordinariamente conseguente alla lesione invalidante, già considerato dal parametro tabellare, anche nel suo carattere incrementale rispetto all'invalidità pregressa. Né sono stati allegati o provati pregiudizi ulteriori ed eccezionali che abbiano inciso sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della paziente idonei a fondare una personalizzazione del parametro equitativo tabellare.
8.1 Nel merito, peraltro, devono condividersi, in quanto contraddistinte da maggior rigore logico, le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, i quali hanno evidenziato che “l'età molto avanzata della paziente [che all'epoca aveva già 92 anni] e la complessa rottura femorale pertrocranterica sinistra rappresentano fattori di assoluta e massima rilevanza in quanto la loro ricorrenza (anche in forma singola) può determinare allettamento di un paziente, rispetto alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno, che solitamente non determina mai allettamento del paziente qualora attiva in forma singola, ma soltanto quando interviene in concorso con altri fattori di rischio: a riprova della sua minima azione immobilizzante”. Pertanto, nel caso di specie, avuto riguardo all'età avanzata della stessa ed alla grave osteoporosi ad essa correlata nonché pagina 13 di 18 alla complessa frattura femorale pertocranterica sinistra sofferta, deve ritenersi che la paziente avrebbe in ogni caso, più probabilmente che non, perso la propria funzionalità motoria, di talché neppure può ritenersi provato che, nel difetto di lesione del nervo SPE, la paziente avrebbe recuperato integralmente la propria funzionalità motoria.
8.2. L'appellante incidentale propone bizzarra formula matematica asserendo che “Il danno biologico totale è pari al 90 % di cui 20 % causato dalla rottura del femore, 25 % rottura del nervo SPE e restante 45% costituito dal cd. danno da allettamento (danno conseguenza). I CCTTUU in più punti specificano che solo 1/3 del danno conseguenza è ascrivibile alla lesione dello SPE, quindi solo il 15%. A scopo esemplificativo, esprimendo il concetto con un'equazione numerica, il calcolo del danno cd. da allettamento ascrivibile alla lesione neurologica correttamente indicato dai CCTTUU è il seguente: [90% – (20%+25%)] / 3 = 15%]. Ne deriva che il danno biologico risarcibile è un danno differenziale pari al 40% e dovrà partire dal 21° punto fino ad arrivare al 60° (25% danno differenziale da rottura dello SPE + 15% danno differenziala da allettamento)”. Nondimeno, si è già chiarito che non è lecito discorrersi di danno da cd. allettamento, trattandosi di mera conseguenza dinamico-relazionale della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente, cumulativamente ascrivibile alla pregressa rottura femorale ed alla lesione del nervo SPE, già ricompresa nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale differenziale da lesione della salute della paziente e non suscettibile di autonoma liquidazione. La liquidazione del cd. danno da allettamento costituirebbe, dunque, una duplicazione risarcitoria del danno biologico differenziale. Ne consegue il rigetto dell'unico motivo d'impugnazione incidentale.
9. Il sesto motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato e deve essere accolto. L'appellante si duole dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, dell'invalidità che sarebbe comunque residuata alla paziente anche in caso di corretto adempimento della prestazione sanitaria, erroneamente sottostimato dai Consulenti nominati, i quali hanno omesso di vagliare le precipue circostanze del caso concreto. Peculiarmente, i Consulenti nominati hanno ritenuto che, anche in caso di corretta esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi ed omessa lesione del nervo SPE, in conseguenza della pregressa rottura femorale alla paziente sarebbe comunque derivata un'invalidità pari a 20 pagina 14 di 18 punti percentuali. Nondimeno, i Consulenti tecnici di parte hanno condivisibilmente osservato che “il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato in assenza della lesione nervosa è in realtà superiore alla quota del 20% assegnata dai CC.TT.UU.: quota che solitamente corrisponde ad una protesizzazione d'anca discretamente efficiente e in un soggetto di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Pertanto, si ritiene che nel caso di specie il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato in assenza della lesione nervosa deve essere apprezzato in misura superiore, almeno nella misura del 30% (vista l'età molto avanzata della paziente e la complessità della frattura femorale e del suo trattamento, che comportano un risultato inferiore in termini di efficienza biomeccanica deambulatoria)”. Fermo che i baremes medico-legali correlati a ciascuna lesione invalidante possono subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione in ragione delle precipue circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla complessità della frattura femorale sofferta dalla Sig.ra
UC ed all'età avanzata della stessa, cui risultava correlata una gravissima osteoporosi – come pacifico fra le parti – nonché, ordinariamente, una minor capacità di recupero motorio, deve ritenersi che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la paziente avrebbe comunque riportato un'invalidità totale pari a 30 punti percentuali. Nondimeno, nel difetto di corretta valutazione dell'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente a cura dei Consulenti nominati,
l'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente deve essere stimata sommando l'invalidità che le sarebbe comunque derivata e quella sofferta in seguito alla lesione del nervo SPE, pari a 25 punti percentuali e liquidando una somma pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta (55 punti percentuali) e quella che le sarebbe comunque derivata
(30 punti percentuali), come peraltro invocato dalla medesima ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la quale ha espressamente affermato che “la percentuale complessiva di danno è dunque pari al 55%”.
Tanto premesso, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della premorienza della danneggiata per causa indipendente dall'evento lesivo. In caso di decesso del danneggiato per causa esterna non imputabile, infatti, la voce di danno biologico liquidabile agli eredi “iure successionis” deve essere parametrata non più alla durata probabile della vita futura per la quale il soggetto leso subirà le conseguenze della lesione, ma alla sua pagina 15 di 18 durata effettiva (ex multis, Corte di Cass., sent. N. 13331/ 2015).
Considerato il superamento dell'aspettativa di vita media da parte della paziente e l'impossibilità di avvalersi del criterio proporzionale puro – del quale deve peraltro evidenziarsi la grave iniquità in ragione delle gravi distorsioni prodotte a seconda che il medesimo grado di invalidità sia sofferto da un soggetto giovane ovvero da uno anziano per il medesimo lasso di tempo -, la liquidazione deve essere effettuata assumendo quale parametro di valutazione equitativa del danno le Tabelle di Milano in materia di danno definito da premorienza per cause indipendenti, come da ultimo aggiornate. Ciò, in quanto, le Tabelle di Milano consentono di valorizzare in modo uniforme il lasso di tempo intercorso tra evento lesivo e morte ed il grado di invalidità misurato in sede medico-legale, pervengono a liquidazioni analoghe in caso di soggetti, anche di età differenti, che abbiano sofferto la medesima invalidità per lo stesso periodo di tempo in ossequio al principio per cui “la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica,
e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica” (Corte di
Cass., sez. III, sent. N. 4551/ 2019), e consentono al giudice di modulare l'importo risarcitorio mediante la dovuta personalizzazione, con ciò valorizzando e ristorando i pregiudizi morali e dinamico-esistenziali concretamente allegati e comprovati, singolarmente sofferti dal danneggiato anche in ragione delle abitudini di vita connesse alla propria età anagrafica – non provati nel caso di specie.
Pertanto, considerato che la paziente aveva 92 anni all'epoca dell'evento lesivo ed ha sofferto le conseguenze invalidanti morali e dinamico- relazionali dello stesso sino a 95 anni, essendo deceduta in data
28.03.2020, occorre procedere alla liquidazione del danno iatrogeno differenziale sottraendo alla somma astrattamente liquidabile a ristoro di
55 punti di invalidità permanente sofferti per 3 anni di vita, pari ad €
91.557,00, la somma astrattamente liquidabile a ristoro dei 30 punti di invalidità permanente che le sarebbero comunque derivati, anche in caso di corretto adempimento della prestazione sanitaria, per il medesimo lasso di tempo, pari ad € 30.650,00. Conclusivamente, dunque, l Parte_1 pagina 16 di 18 deve essere condannata al pagamento di € 60.907,00, Parte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di iure hereditatis, a ristoro CP_1 del danno non patrimoniale da invalidità permanente sofferto dalla sorella,
nella duplice componente biologica e morale, in Persona_1 conseguenza dell'inadempimento della prestazione sanitaria a cura dei suoi preposti. A tale somma devono aggiungersi € 3.456,00, come già liquidati dal Giudice di prime cure a ristoro dei 35 giorni di maggior invalidità transitoria sofferti dalla Sig.ra UC in conseguenza del fallimento dell'intervento di osteosintesi, con condanna dell al pagamento di Pt_2 complessivi € 64.363,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
10. Tanto premesso, l'appello principale è fondato limitatamente all'erronea liquidazione di un inesistente danno cd. da allettamento ed all'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
11. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado,
l'accoglimento dell'appello principale in relazione alla mera quantificazione del danno e la conferma della decisione del primo giudice riguardo all'an non giustifica la riforma delle stesse (cfr. Cass. S.U.
32061/2022; Cass. 25444/2024).
12. Rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che, nondimeno, l'appellante incidentale è risultata integralmente soccombente, le spese di lite del presente grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, n. rep. 850/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 431/2020:
1. Condanna al pagamento di € Parte_1
64.363,00 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di iure CP_1
pagina 17 di 18 hereditatis, a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità permanente e transitoria sofferto dalla sorella, ; Persona_1
2. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . CP_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL de IO NE RI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE RI Presidente
Dott. OL de IO Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 400 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. NNrosa
Ammirati elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Via Lungonera Savoia, 76 Pt_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. NN UC, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio del procuratore, in , Via Angeloni, 16 Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l
[...] ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. rep. 850/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 431/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l Controparte_2 in ragione dell'erronea esecuzione dell'intervento di
[...] osteosintesi del 18.02.2017 sulla paziente, NN UC, nonché della lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) del 30.03.217 in occasione dell'intervento di artoprotesi e, per l'effetto, condannata la pagina 1 di 18 convenuta al risarcimento del danno da invalidità transitoria e Pt_2 permanente sofferto dalla medesima paziente – deceduta nelle more del giudizio di primo grado – in favore della riassumente sorella,
[...]
. Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così CP_1 statuito: “Condanna l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento per i fatti di cui in narrativa a favore della attrice/ricorrente della somma di
€ 146.281,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla somma anno per anno rivalutata dalla data del fatto (primo intervento) alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea acquisizione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., inammissibile in ragione dell'omesso esperimento di tentativo di conciliazione delle parti;
2) dell'accertamento ultra petita della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione Pt_2 all'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi femorale del
18.02.2017, nonostante la ricorrente abbia omesso di dedurre siffatto profilo di inadempimento ed abbia, al contrario, unicamente dedotto l'erroneità della scelta dell'intervento, esplicitamente riconoscendo che l'intervento si sarebbe senz'altro rivelato fallimentare in ragione della grave osteoporosi sofferta dalla paziente;
3) dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale svolta nel giudizio di
, dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici CP_3 di parte convenuta, e del conseguente erroneo accertamento del negligente inadempimento dei sanitari preposti presso l in relazione Pt_2 all'intervento di osteosintesi femorale del 18.02.2017, il cui fallimento dovrebbe essere al contrario ascritto, quale conseguenza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente 92enne; 4) dell'erroneo accertamento della responsabilità della medesima in Pt_2 relazione alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno in occasione del successivo intervento di artoprotesi del 30.03.2017, che non sarebbe provata e non potrebbe, in ogni caso, ascriversi ad una condotta negligente dei chirurghi;
5) nonché dell'erronea autonoma liquidazione del danno da pagina 2 di 18 allettamento della paziente, asseritamente verificatosi contestualmente alla lesione del nervo sciatico, in quanto non provato, costituente duplicazione risarcitoria rispetto al danno da invalidità permanente e, in ogni caso, non rapportato alla durata effettiva della vita della paziente, deceduta in data 22.03.2020; 6) dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale in ragione dell'omessa valutazione dei postumi invalidanti derivanti dalla pregressa condizione del paziente e segnatamente, dalla frattura femorale, alla quale sarebbe stata, in ogni caso, correlata un'invalidità permanente pari ad almeno 30 punti percentuali, avuto riguardo all'età molto avanzata della paziente ed alla complessità della frattura femorale e del suo trattamento.
3. In data 08.11.2023 si è costituito l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e proponendo appello incidentale, dolendosi, con unico motivo d'impugnazione, dell'erronea liquidazione del danno biologico differenziale, da parametrarsi ad una presunta invalidità complessiva pari a 90 punti percentuali, asseritamente raggiunta dalla paziente in seguito ad “allettamento” e parzialmente ascrivibile alla lesione del nervo SPE.
4.Con ordinanza del 20.12.2023 la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata limitatamente ad importi superiori ad
€ 80.000,00 e con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 01.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione principale è infondato e deve essere rigettato. Come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure il codice di rito impone esclusivamente che, in materia di responsabilità medica, la domanda giudiziale sia preceduta dalla proposizione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ovvero, alternativamente, da una domanda di mediazione ex art 5. comma 1-bis,
d.lgs. n. 28/2010. Ne consegue che il mancato esperimento di tentativo di conciliazione non costituisce condizione di ammissibilità della consulenza espletata nel giudizio di A.T.P., che, in quanto correttamente assunta nel contraddittorio processuale fra le medesime parti di cui al giudizio di prime cure, può essere validamente assunta nel giudizio di merito. pagina 3 di 18 6. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla negligente esecuzione di Pt_2 intervento di osteosintesi femorale del 18.02.2017, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Ciò in quanto, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente avrebbe omesso di dedurre siffatto profilo di inadempimento ed avrebbe, al contrario, unicamente dedotto l'erroneità della scelta dell'intervento, specificatamente asserendo che la grave osteoporosi sofferta dalla paziente costitutiva controindicazione all'intervento. Nondimeno, in tema di responsabilità della struttura sanitaria “il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Cass. n. 32143/2019; Cass. n.
6850/2018). Né la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Peraltro, a fondamento dell'azione di responsabilità contrattuale promossa, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Sig.ra UC ha complessivamente richiamato gli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P., correttamente allegata agli atti, con ciò specificatamente deducendo la responsabilità dei sanitari non solo in ragione della (non accertata) erroneità dell'indicazione al trattamento chirurgico di osteosintesi femorale, ma anche della accertata erronea esecuzione del medesimo intervento chirurgico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha correttamente pagina 4 di 18 disposto le dovute integrazioni ed all'esito dei chiarimenti resi dai
Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. sono stati meglio chiarite le condotte negligenti dei sanitari dell Ne consegue il rigetto del Pt_2 motivo.
7. Il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione principale – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della
Consulenza tecnica medico-legale svolta nel giudizio di dell'omessa CP_3 valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta, e del conseguente erroneo accertamento del negligente inadempimento dei sanitari preposti presso l in relazione all'intervento di Pt_2 osteosintesi femorale del 18.02.2017, il cui fallimento dovrebbe essere al contrario ascritto, quale conseguenza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente 92enne, nonché in relazione alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno verificatasi in occasione del successivo intervento di artoprotesi del 30.03.2017, che non sarebbe provata e non potrebbe, in ogni caso, ascriversi ad una condotta negligente dei chirurghi -, sono infondati e devono essere rigettati.
7.1 Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della
C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di A.T.P. - composto dal dott. medico specialista in Persona_2
Ortopedia e Traumatologia, e dal dott. medico Persona_3 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva. Le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati - anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del giudizio di primo grado -, segnatamente riguardo all'an della responsabilità dell' risultano, infatti, Pt_2 complessivamente aderenti alle risultanze istruttorie e condivisibili. I
Consulenti nominati hanno, inoltre, già debitamente e correttamente risposto alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, Prof. Medicina Legale e delle Assicurazioni, e Persona_4 dott. medico specialista in Ortopedia e Traumatologia - come Persona_5 pedissequamente reiterate nell'atto di appello -, e, pertanto, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi femorale in data 18.02.1017, la lesione del nervo sciatico polipteo esterno in occasione dell'intervento di pagina 5 di 18 artoprotesi del 30.03.2017 e l'invalidità transitoria e permanente sofferta dalla paziente, . Persona_1
Al contrario, per le ragioni che meglio si diranno nella trattazione del quinto motivo d'impugnazione principale, non possono in alcun modo condividersi le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati in tema di presunto danno da cd. allettamento, trattandosi di ordinaria conseguenza pregiudizievole della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente, inidonea ad assurgere ad autonoma categoria di danno, non suscettibile di autonoma liquidazione, già ricompresa nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale differenziale da lesione della salute della paziente, stante la generale unicità ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, già ricomprensivo di tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, determinandosi altrimenti un'indebita duplicazione delle medesime poste risarcitorie ed una conseguente indebita locupletazione del danneggiato. Tutte le valutazioni compiute in termini di presunto danno da allettamento ovvero con riguardo alla concorrenza dello stesso nell'invalidità permanente complessivamente sofferta dalla paziente devono essere, dunque, radicalmente disattese, in quanto sprovviste di qualsivoglia fondamento medico-legale.
7.2 L'appellante asserisce nello specifico che le immagini radiografiche successive all'intervento chirurgico di osteosintesi del 18.02.2017 comproverebbero la corretta esecuzione tecnica dello stesso e che il fallimento del medesimo intervento dovrebbe essere ascritto, quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, alla gravissima osteoporosi sofferta dalla paziente in ragione dell'età avanzata (92 anni). Nondimeno,
i Consulenti nominati hanno già risposto alle analoghe osservazioni dei
Consulenti tecnici di parte convenuta, chiarendo che: “Tutte le donne in età avanzata vanno incontro alla patologia nota come osteoporosi. Nella scala di riferimento dell'esame densitometrico (figura 1) si può vedere come tra i 60 e i 70 anni tutte le donne sono osteopeniche e come dagli 80 anni in sù risultano tutte osteoporotiche. La frattura pertrocanterica - tipica dell'età avanzata e del sesso femminile - rappresenta una delle più frequenti cause di morbilità associata all'osteoporosi assieme alle fratture vertebrali e alla frattura del polso. […] Il trattamento chirurgico per queste fratture include l'uso di impianti extra midollari o intramidollari. I dispositivi intramidollari sembrano avere alcuni vantaggi pagina 6 di 18 rispetto ai dispositivi extramidollari, perché biomeccanicamente più stabili sotto carico, perché il loro inserimento è meno invasivo ed inoltre perché garantiscono un carico immediato ed una bassa morbilità post- operatoria. Ma, come tutti i mezzi di sintesi, anche tali dispositivi possono comportare problematiche tecniche. Quelle più comuni riguardano la lesione della testa femorale da parte della vite cefalica (cut-out) e la frattura del femore all'estremità distale del chiodo. Le complicanze legate alla vite cefalica includono la migrazione pelvica mediale e la migrazione laterale. Dalla letteratura medica a riguardo si evince che la migrazione pelvica della vite cefalica è una rara evenienza che può diventare grave in termini clinici in caso di lesione degli organi intrapelvici (arterie e/o vene della pelvi, vescica, tratto dell'intestino). Il chiodo “gamma” (mezzo di sintesi intramidollare attualmente più utilizzato) venne ideato verso la metà degli anni '80 dalla scuola di Strasburgo. È formato da una componente endomidollare che si inserisce nella porzione prossimale del femore e da una vite cefalica che si inserisce, attraverso il chiodo, nel collo del femore. Le due componenti vengono bloccate tra di loro con una piccola vite di blocco che viene inserita all'interno del chiodo sino ad incontrare la vite cefalica. Tale accorgimento permette di bloccare la vite cefalica impedendone di fatto la migrazione mediale. Il chiodo gamma è costruito biomeccanicamente in modo che la compressione controllata della frattura associata al carico faciliti la guarigione, permettendo alla vite cefalica di scivolare in direzione laterale. La possibilità che la vite cefalica migri medialmente superando la testa del femore e la parete mediale dell'acetabolo, come nel caso in oggetto, dimostra che la stessa vite non era controllata in direzione mediale e quindi non era tecnicamente stata inserita. Escludendo difetti di fabbricazione (che sarebbe stato necessario indagare una volta rimosso l'impianto), la migrazione mediale della vite è sicuramente il risultato di un errore tecnico intra operatorio nel posizionamento dell'impianto stesso. Per quanto, quindi, l'intervento chirurgico eseguito in data 18.02.2017 risultasse correttamente eseguito in base alle immagini radiografiche intraoperatorie allegate alle note di parte convenuta, a distanza di circa un mese si verificò la problematica appena descritta, prevedibile e prevenibile”. I Consulenti nominati hanno, dunque, chiarito che l'osteoporosi, in quanto causa principale di qualsivoglia rottura femorale, non può ritenersi automaticamente causa prevedibile ma non prevenibile di fallimento del trattamento chirurgico di pagina 7 di 18 osteosintesi;
che, nel singolo caso di specie, ancorché le indagini strumentali successive all'intervento mostrino che l'impianto era stato nel suo complesso correttamente inserito, una migrazione della vite cefalica quale quella verificatasi, con superamento della testa del femore e della parete mediale dell'acetabolo, non può per ciò solo imputarsi alla grave osteoporosi sofferta dalla paziente e comprova, al contrario, l'omesso controllo della vita in direzione mediale e, conseguentemente, l'erronea esecuzione dell'intervento. Ne consegue la conferma della condanna al risarcimento della maggior invalidità transitoria conseguita al fallimento dell'intervento di osteosintesi, pari a 35 giorni, come già liquidati dal
Giudice di prime cure in € 3.456,00.
7.3 L'appellante si duole, altresì, dell'erroneo accertamento della lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) in occasione dell'intervento di artoprotesi del 30.03.2017, asserendo che la lesione non sarebbe neppure strumentalmente comprovata, in quanto l'unico esame che attesta la lesione del nervo SPE è l'EMG dell'11.05.2017, effettuata a distanza di soli 51 giorni dall'intervento di artoprotesi, dovendosi al contrario attendere almeno 18 mesi dalla comparsa del deficit nervoso per decretare l'irreversibilità della lesione;
che le linee guida in materia non prevedono l'isolamento del nervo sciatico durante gli interventi chirurgici di artoprotesi con accesso postero-laterale; che, conseguentemente, la predetta lesione dovrebbe ritenersi conseguenza non prevedibile e non prevenibile. Con riguardo all'omessa diagnosi certa della lesione del nervo
SPE, i Consulenti nominati hanno già chiarito che “all'atto del ricovero non erano segnalate lesioni a carattere neurologico che, evidentemente, state la eclatanza del quadro clinico ad esse correlate sarebbero state certamente indicate se presenti” e che “Il fatto che tale lesione sia stata diagnosticata a 24 ore dall'intervento depone, con certezza, per una conseguenza diretta con l'intervento chirurgico stesso”, osservando che “La lesione dello SPE caratterizza un quadro clinico ben definito con impossibilità alla attiva dorsiflessione del piede e con ipoanestesia della superficie laterale di gamba e dorsale mediale di piede, elementi questi presenti nella paziente all'atto della visita” di talché “la esecuzione di esami strumentali risulta, quindi, non necessaria, per chiarirla”. I
Consulenti nominati hanno, dunque, condivisibilmente ritenuto che “la eclatanza del quadro clinico in atto [a distanza di ampio lasso di tempo], correlato alla lesione dello SPE che si ribadisce è insorta nel post pagina 8 di 18 operatorio in forma grave ed in forma altrettanto grave è stata evidenziata in corso di visita diretta presso la abitazione della paziente“ ha consentito di raggiungere una diagnosi certa di lesione del nervo SPE, basata sull'osservazione clinica della paziente, in uno con il pregresso riscontro strumentale di cui all'EMG del 11.05.2017, e reso superflua l'esecuzione di ulteriori indagini strumentali. Con riguardo all'erronea esecuzione dell'intervento, i Consulenti nominati hanno, inoltre, soggiunto che “È vero che l'intervento di artroprotesi non obbliga all'isolamento del nervo sciatico però è anche vero che anatomicamente il nervo sciatico decorre posteriormente alla cavità acetabolare per cui è di comune conoscenza la necessità di doverlo proteggere (anche senza isolarlo) durante tutto l'intervento chirurgico. È d'obbligo specificare, inoltre, che l'intervento di artroprotesi del 30.03.2017 non era assimilabile a un intervento di artroprotesi d'anca standard essendo di fatto un reintervento in un'area anatomica interessata da poco tempo dall'intervento di osteosintesi, con una grave lesione dell'acetabolo - causata dalla migrazione della vite cefalica - e quindi chirurgicamente più impegnativo e
a maggior rischio di lesioni iatrogene. Si specifica, inoltre, che il decorso di una lesione neurologica ha durata intorno a 10-12 mesi per cui la stabilizzazione della stessa si verificata in tale lasso di tempo;
il periodo di 18 mesi è improprio”. La eclatanza del quadro clinico manifestato dalla paziente successivamente all'intervento di artoprotesi del 30.03.2007 e perdurante alla visita dei Consulenti medico-legali rivela, dunque, con certezza la lesione del nervo SPE in occasione del medesimo intervento. Del pari, la mera circostanze che le linee guida non prevedano espressamente l'isolamento del nervo SPE non comprova affatto che si tratti di complicanza non prevedibile e non prevenibile ma, al contrario, che, in caso di corretta esecuzione dell'intervento, neppure dovrebbe insorgere un rischio di lesione del nervo SPE, di talché la lesione concretamente verificatasi, nel difetto di particolari e documentate difficoltà del caso di specie idonee ad integrare impossibilità sopravvenuta della prestazione, deve essere ascritta a negligente inadempimento della prestazione sanitaria. Correttamente, dunque, il
Giudice di prime cure ha accertato la responsabilità da inadempimento della struttura sanitaria nei confronti della paziente, in Persona_1 relazione all'erronea esecuzione di intervento di osteosintesi del
18.02.2017 ed alla lesione del nervo SPE in occasione dell'intervento di pagina 9 di 18 artoprotesi del 30.03.2017 in ragione della negligente condotta dei suoi preposti.
8. Tanto premesso in punto di an, il quinto motivo d'impugnazione principale – a mente del quale l'appellante si duole dell'erroneo accertamento e liquidazione di un presunto danno da cd. allettamento - è fondato e deve essere accolto. L'unico motivo d'impugnazione incidentale, involgente l'omesso risarcimento del cd. danno da allettamento congiuntamente all'invalidità permanente totale sofferta dalla paziente e la conseguente erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, è, per converso, infondato e deve essere rigettato.
In disparte la circostanza per cui i Consulenti hanno, dapprima, discorso di un presunto cd. rischio di allettamento e successivamente di un presunto cd. danno da allettamento, di talché neppure è dato ravvedersi con chiarezza se sia stato riconosciuto un danno effettivo ovvero un danno meramente potenziale, a partire dalle celebri Sezioni Unite del 2008, n.
26972/ 26973/ 26974, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno è, dunque, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre. A partire da tali
Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico-relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e pagina 10 di 18 provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno. La legge n. 124/ 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 C.d.A. discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, i quali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, di talché non può accordarsi “alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Corte di Cass., sez. III, sent. n.
25164/ 2020).
Nel caso di specie, dunque, in cui la CTU medico-legale ha già riconosciuto che alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno (SPE) corrisponde un'invalidità permanente quantificabile in 25 punti percentuali, la perdita della funzionalità motoria derivante da tale lesione dell'integrità psicofisica ed ogni altra ordinaria conseguenza dinamico-esistenziale correlata alla medesima lesione, sono già integralmente ricomprese entro tale percentuale di invalidità. Il danno alla salute, infatti, è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, posto il ripudio che il nostro ordinamento fa della categoria di danno- evento e la sola risarcibilità del danno-conseguenza, “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/ 2018). Non può, dunque, ristorarsi più volte il medesimo pregiudizio, accertando e ristorando la medesima lesione dell'integrità psicofisica dapprima quale fosse un danno in re ipsa e, successivamente, in relazione alle ordinarie conseguenze dinamico-esistenziali che ne siano derivate. Né può operarsi alcuna personalizzazione in ragione della perdita della capacità motoria della paziente, trattandosi di pregiudizio ordinariamente conseguente, secondo l'id quod plerumque accidit, a qualunque lesione del nervo sciatico del medesimo tipo, la cui gravità in relazione al singolo caso di specie è stata, peraltro, già valutata operando una liquidazione del danno iatrogeno differenziale. A tal proposito, infatti, - pur dovendosi apportare talune correzioni alla quantificazione operata dal Giudice di prime cure, in pagina 11 di 18 accoglimento del sesto motivo d'impugnazione principale - il Giudice di prime cure ha già valutato la specifica incidenza della lesione del nervo sciatico polipteo rispetto all'età della paziente (assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, per l'appunto fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età) nonché la frattura femorale dalla medesima sofferta (della quale si è tenuto conto ai fini della valutazione dell'invalidità complessivamente sofferta dalla paziente), inopinatamente individuati dai CC.TT.UU. quali presunti “fattori di rischio” di un inesistente “danno da allettamento”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, già valutato la concorrenza dell'invalidità correlata alla lesione del nervo sciatico rispetto all'invalidità correlata alla sola lesione femorale, che sarebbe derivata alla paziente anche in caso di diligente adempimento della prestazione sanitaria, non liquidando seccamente la sola invalidità correlata alla lesione del nervo SPE, ma operando una liquidazione incrementale e differenziale del grado di invalidità complessivamente raggiunto dalla paziente e del grado di invalidità che le sarebbe comunque derivato in ragione della pregressa rottura femorale. Ciò in ragione del carattere incrementale del cd. punto variabile assunto a fondamento del sistema tabellare e della conseguente difformità di una liquidazione secca della sola percentuale di invalidità ascrivibile ad errore medico ovvero di una liquidazione pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta e quella che sarebbe comunque residuata al paziente. Allorché, infatti, un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un trattamento diagnostico che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento diagnostico stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cassazione civile, sez. III, 27/09/2021, n. 26117; Cassazione civile sez. pagina 12 di 18 III, 19/03/2014, n. 6341) dovendosi, dunque, accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato dal trattamento terapeutico correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell'errore professionale, cd. danno differenziale iatrogeno (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n.
28990). L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione del trattamento sanitario, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico. Ne consegue che l'eventuale perdita della capacità motoria che sia derivata dalla lesione del nervo sciatico risulta già integralmente ristorata, né si ravvede, altrimenti, quali pregiudizi dinamico-esistenziali sarebbero stati liquidati mediante il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale da invalidità permanente. Tanto premesso, dunque, la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente è già integralmente idonea a ricomprendere la perdita della funzionalità motoria cui la lesione del nervo sciatico ha contribuito, trattandosi di pregiudizio ordinariamente conseguente alla lesione invalidante, già considerato dal parametro tabellare, anche nel suo carattere incrementale rispetto all'invalidità pregressa. Né sono stati allegati o provati pregiudizi ulteriori ed eccezionali che abbiano inciso sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della paziente idonei a fondare una personalizzazione del parametro equitativo tabellare.
8.1 Nel merito, peraltro, devono condividersi, in quanto contraddistinte da maggior rigore logico, le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, i quali hanno evidenziato che “l'età molto avanzata della paziente [che all'epoca aveva già 92 anni] e la complessa rottura femorale pertrocranterica sinistra rappresentano fattori di assoluta e massima rilevanza in quanto la loro ricorrenza (anche in forma singola) può determinare allettamento di un paziente, rispetto alla lesione del nervo sciatico polipteo esterno, che solitamente non determina mai allettamento del paziente qualora attiva in forma singola, ma soltanto quando interviene in concorso con altri fattori di rischio: a riprova della sua minima azione immobilizzante”. Pertanto, nel caso di specie, avuto riguardo all'età avanzata della stessa ed alla grave osteoporosi ad essa correlata nonché pagina 13 di 18 alla complessa frattura femorale pertocranterica sinistra sofferta, deve ritenersi che la paziente avrebbe in ogni caso, più probabilmente che non, perso la propria funzionalità motoria, di talché neppure può ritenersi provato che, nel difetto di lesione del nervo SPE, la paziente avrebbe recuperato integralmente la propria funzionalità motoria.
8.2. L'appellante incidentale propone bizzarra formula matematica asserendo che “Il danno biologico totale è pari al 90 % di cui 20 % causato dalla rottura del femore, 25 % rottura del nervo SPE e restante 45% costituito dal cd. danno da allettamento (danno conseguenza). I CCTTUU in più punti specificano che solo 1/3 del danno conseguenza è ascrivibile alla lesione dello SPE, quindi solo il 15%. A scopo esemplificativo, esprimendo il concetto con un'equazione numerica, il calcolo del danno cd. da allettamento ascrivibile alla lesione neurologica correttamente indicato dai CCTTUU è il seguente: [90% – (20%+25%)] / 3 = 15%]. Ne deriva che il danno biologico risarcibile è un danno differenziale pari al 40% e dovrà partire dal 21° punto fino ad arrivare al 60° (25% danno differenziale da rottura dello SPE + 15% danno differenziala da allettamento)”. Nondimeno, si è già chiarito che non è lecito discorrersi di danno da cd. allettamento, trattandosi di mera conseguenza dinamico-relazionale della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente, cumulativamente ascrivibile alla pregressa rottura femorale ed alla lesione del nervo SPE, già ricompresa nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale differenziale da lesione della salute della paziente e non suscettibile di autonoma liquidazione. La liquidazione del cd. danno da allettamento costituirebbe, dunque, una duplicazione risarcitoria del danno biologico differenziale. Ne consegue il rigetto dell'unico motivo d'impugnazione incidentale.
9. Il sesto motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato e deve essere accolto. L'appellante si duole dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, dell'invalidità che sarebbe comunque residuata alla paziente anche in caso di corretto adempimento della prestazione sanitaria, erroneamente sottostimato dai Consulenti nominati, i quali hanno omesso di vagliare le precipue circostanze del caso concreto. Peculiarmente, i Consulenti nominati hanno ritenuto che, anche in caso di corretta esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi ed omessa lesione del nervo SPE, in conseguenza della pregressa rottura femorale alla paziente sarebbe comunque derivata un'invalidità pari a 20 pagina 14 di 18 punti percentuali. Nondimeno, i Consulenti tecnici di parte hanno condivisibilmente osservato che “il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato in assenza della lesione nervosa è in realtà superiore alla quota del 20% assegnata dai CC.TT.UU.: quota che solitamente corrisponde ad una protesizzazione d'anca discretamente efficiente e in un soggetto di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Pertanto, si ritiene che nel caso di specie il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato in assenza della lesione nervosa deve essere apprezzato in misura superiore, almeno nella misura del 30% (vista l'età molto avanzata della paziente e la complessità della frattura femorale e del suo trattamento, che comportano un risultato inferiore in termini di efficienza biomeccanica deambulatoria)”. Fermo che i baremes medico-legali correlati a ciascuna lesione invalidante possono subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione in ragione delle precipue circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla complessità della frattura femorale sofferta dalla Sig.ra
UC ed all'età avanzata della stessa, cui risultava correlata una gravissima osteoporosi – come pacifico fra le parti – nonché, ordinariamente, una minor capacità di recupero motorio, deve ritenersi che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la paziente avrebbe comunque riportato un'invalidità totale pari a 30 punti percentuali. Nondimeno, nel difetto di corretta valutazione dell'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente a cura dei Consulenti nominati,
l'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente deve essere stimata sommando l'invalidità che le sarebbe comunque derivata e quella sofferta in seguito alla lesione del nervo SPE, pari a 25 punti percentuali e liquidando una somma pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta (55 punti percentuali) e quella che le sarebbe comunque derivata
(30 punti percentuali), come peraltro invocato dalla medesima ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la quale ha espressamente affermato che “la percentuale complessiva di danno è dunque pari al 55%”.
Tanto premesso, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della premorienza della danneggiata per causa indipendente dall'evento lesivo. In caso di decesso del danneggiato per causa esterna non imputabile, infatti, la voce di danno biologico liquidabile agli eredi “iure successionis” deve essere parametrata non più alla durata probabile della vita futura per la quale il soggetto leso subirà le conseguenze della lesione, ma alla sua pagina 15 di 18 durata effettiva (ex multis, Corte di Cass., sent. N. 13331/ 2015).
Considerato il superamento dell'aspettativa di vita media da parte della paziente e l'impossibilità di avvalersi del criterio proporzionale puro – del quale deve peraltro evidenziarsi la grave iniquità in ragione delle gravi distorsioni prodotte a seconda che il medesimo grado di invalidità sia sofferto da un soggetto giovane ovvero da uno anziano per il medesimo lasso di tempo -, la liquidazione deve essere effettuata assumendo quale parametro di valutazione equitativa del danno le Tabelle di Milano in materia di danno definito da premorienza per cause indipendenti, come da ultimo aggiornate. Ciò, in quanto, le Tabelle di Milano consentono di valorizzare in modo uniforme il lasso di tempo intercorso tra evento lesivo e morte ed il grado di invalidità misurato in sede medico-legale, pervengono a liquidazioni analoghe in caso di soggetti, anche di età differenti, che abbiano sofferto la medesima invalidità per lo stesso periodo di tempo in ossequio al principio per cui “la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica,
e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica” (Corte di
Cass., sez. III, sent. N. 4551/ 2019), e consentono al giudice di modulare l'importo risarcitorio mediante la dovuta personalizzazione, con ciò valorizzando e ristorando i pregiudizi morali e dinamico-esistenziali concretamente allegati e comprovati, singolarmente sofferti dal danneggiato anche in ragione delle abitudini di vita connesse alla propria età anagrafica – non provati nel caso di specie.
Pertanto, considerato che la paziente aveva 92 anni all'epoca dell'evento lesivo ed ha sofferto le conseguenze invalidanti morali e dinamico- relazionali dello stesso sino a 95 anni, essendo deceduta in data
28.03.2020, occorre procedere alla liquidazione del danno iatrogeno differenziale sottraendo alla somma astrattamente liquidabile a ristoro di
55 punti di invalidità permanente sofferti per 3 anni di vita, pari ad €
91.557,00, la somma astrattamente liquidabile a ristoro dei 30 punti di invalidità permanente che le sarebbero comunque derivati, anche in caso di corretto adempimento della prestazione sanitaria, per il medesimo lasso di tempo, pari ad € 30.650,00. Conclusivamente, dunque, l Parte_1 pagina 16 di 18 deve essere condannata al pagamento di € 60.907,00, Parte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di iure hereditatis, a ristoro CP_1 del danno non patrimoniale da invalidità permanente sofferto dalla sorella,
nella duplice componente biologica e morale, in Persona_1 conseguenza dell'inadempimento della prestazione sanitaria a cura dei suoi preposti. A tale somma devono aggiungersi € 3.456,00, come già liquidati dal Giudice di prime cure a ristoro dei 35 giorni di maggior invalidità transitoria sofferti dalla Sig.ra UC in conseguenza del fallimento dell'intervento di osteosintesi, con condanna dell al pagamento di Pt_2 complessivi € 64.363,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
10. Tanto premesso, l'appello principale è fondato limitatamente all'erronea liquidazione di un inesistente danno cd. da allettamento ed all'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
11. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado,
l'accoglimento dell'appello principale in relazione alla mera quantificazione del danno e la conferma della decisione del primo giudice riguardo all'an non giustifica la riforma delle stesse (cfr. Cass. S.U.
32061/2022; Cass. 25444/2024).
12. Rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che, nondimeno, l'appellante incidentale è risultata integralmente soccombente, le spese di lite del presente grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, n. rep. 850/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 431/2020:
1. Condanna al pagamento di € Parte_1
64.363,00 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di iure CP_1
pagina 17 di 18 hereditatis, a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità permanente e transitoria sofferto dalla sorella, ; Persona_1
2. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . CP_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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