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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1783/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Disanti Vincenzo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00015410 61 000, notificato il 16.01.2024, dell'importo di €.4.559,10, a titolo di
“Gestione Commercianti”, relativo al periodo dal 01.2021 al 12.2022, chiedendone l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver sgravato totalmente l'avviso di addebito opposto, CP_1
dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
pagina 1 di 2 n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata
CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' , e CP_1 sono poste integralmente a carico dell' , essendo lo sgravio intervenuto dopo il deposito CP_1
(22.2.2024) e la notifica del ricorso introduttivo (11.11.2024), come evincibile dalla missiva dell CP_1
datata 14.2.2025.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€.1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.
Disanti Vincenzo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1783/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Disanti Vincenzo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00015410 61 000, notificato il 16.01.2024, dell'importo di €.4.559,10, a titolo di
“Gestione Commercianti”, relativo al periodo dal 01.2021 al 12.2022, chiedendone l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver sgravato totalmente l'avviso di addebito opposto, CP_1
dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
pagina 1 di 2 n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata
CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' , e CP_1 sono poste integralmente a carico dell' , essendo lo sgravio intervenuto dopo il deposito CP_1
(22.2.2024) e la notifica del ricorso introduttivo (11.11.2024), come evincibile dalla missiva dell CP_1
datata 14.2.2025.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€.1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.
Disanti Vincenzo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2