Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5605/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA
, Partita Iva n. Parte_1
,con sede legale in Ercolano, alla Via Trentola n. 211, in persona dell'Avv. P.IVA_1
Mario Percuoco, nato a [...] lo [...], codice fiscale C.F._1 all'uopo autorizzato, nell'interesse dell'Ente, alla costituzione in giudizio, in virtù di procura speciale rilasciata in data 28.10.2014 dall'Amministratore delegato della società Ing. per atto del dottor notaio in Piano di Controparte_1 Persona_1
Sorrento (NA) con Rep. N. 68501 Racc. n. 17620, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Ferrara (C.F.: ) in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis APPELLANTE E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
03/04/1950, elettivamente domiciliato in VIA FLEMING 49 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. VISCIANO RAFFAELLA (C.F. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato a , la Controparte_2 [...]
, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1255/19, depositata il 15/03/19, con cui il Giudice di pace di Nocera Inferiore che accoglieva la domanda proposta da , dichiarando la Controparte_2 non legittimata alla richiesta di pagamento della somma di € 292,00 per il Pt_1 presunto consumo di acqua per gli anni 2015-2016 e per l'effetto dichiarava non dovute
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
(SA), in virtù dell'affidamento diretto da parte dell' ,
[...] Controparte_3 di cui fa parte il Parte_2
Evidenziava che, in attuazione della Legge n. 36/1994 (oggi sostituita dal d.lgs. n. 152/2005) e della Legge n. 14/1997, è stato costituito l' Controparte_4 [...]
" (“ ) nel cui territorio ricade Controparte_5 CP_6 anche il Comune di Angri;
i Comuni ricadenti nell'ATO n. 3 (e, quindi, anche l'Amministrazione comunale di Angri) unitamente alla Provincia di Napoli, hanno costituito, ai sensi della citata Legge Regionale n. 14/1997, un consorzio obbligatorio di funzioni - l' - che, per l'effetto, ha acquisito Controparte_3
(sostituendosi) tutte le competenze degli Enti locali (Comuni e Provincia) in materia di S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) e, cioè, <<...l'insieme dei servizi pubblici del captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue...>> (cfr. art. 141, comma 2 del d.lgs. n. 152/06). A mente della richiamata normativa, l ha affidato la Controparte_3 gestione del S.I.I. dell'ATO 3 alla in modo che i reciproci rapporti venissero
Pt_1 disciplinati dalla Convenzione di Gestione del S.I.I. e dal relativo Disciplinare Tecnico, i cui schemi sono allegati alla Legge Regionale n. 14/97. Pertanto, la a avviato
Pt_1 la gestione del S.I.I. nel territorio dell'ATO n. 3 secondo un graduale programma di acquisizione delle precedenti gestioni comunali;
in particolare, la a avviato la
Pt_1 gestione del S.I.I. nel territorio del Comune di Angri a far data dal 01/06/2004 così come, del resto, confermato anche dalle disposizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 13/02/2004 tra l'Ente d'Ambito, la ed il Il
Pt_1 Parte_2 non è più titolare delle funzioni relative ai servizi idrici (acquedotto, Parte_2 fognatura, depurazione) che, invece, sono in titolarità del soggetto gestore del S.I.I.; di conseguenza ed in ragione delle previsioni della normativa di cui sopra, è
Pt_1 subentrata in tutti i rapporti di utenza precedentemente in capo al precedente gestore ( , inclusi quelli non formalizzati (c.d. rapporti di fatto), attesa Parte_2 comunque l'avvenuta erogazione e fruizione del servizio. Pertanto, detti rapporti sono disciplinati dalla Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, sempre nella qualità di gestore di un servizio pubblico, la legittimata a trattare, conformemente alla normativa
Pt_1 in materia di privacy, i dati personali per finalità connesse alla gestione del S.I.I. (invio fatture, rilevazione letture, solleciti di pagamento, etc;
in ogni caso, la medesima
Pt_1 ha provveduto e provvede a comunicare agli utenti l'informativa di cui al d.lgs. n. 196/03). Ne consegue che ra ed è tutt'ora pienamente legittimata alla gestione
Pt_1 del servizio di fornitura idrica ed all'attuazione di tutte le misure e le attività connesse
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 al relativo rapporto. Aggiungeva che i rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi pubblici sono caratterizzati dalla coesistenza della normativa civilistica con la regolamentazione pubblicistica, che si sovrappone alla prima, condizionando sia il profilo soggettivo sia il profilo oggettivo del rapporto. Sotto il profilo soggettivo, il contratto non viene concluso dall'utente con un soggetto da lui prescelto, come in una libera contrattazione, ma con l'(unico) ente ex lege abilitato, nel caso in specie e nel contesto territoriale che ci occupa, ad erogare il servizio medesimo. E non vi è dubbio che l'individuazione del soggetto fornitore del pubblico servizio è avvenuta sulla base di atti normativi e di provvedimenti amministrativi, e, comunque, in virtù di determinazioni che non sono rimesse alla volontà delle parti contrattuali. Nel caso in specie l , ha affidato la gestione del Controparte_3
“Servizio Idrico Integrato” dell'ATO n. 3, alla mediante stipula di apposita Pt_1
Convenzione di Gestione con allegato Disciplinare Tecnico, sulla base di quanto disposto dalla L.R. Campania 14/97. La legge n. 36/94 ha previsto, all'art. 8, la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati (cd ATO), assegnando alle singole regioni il compito di provvedere all'individuazioni degli stessi. Tale legge ha stabilito poi all'art.9 che i comuni e le provincie di ciascun ATO, entro sei mesi dalla delimitazione dello stesso, organizzino il servizio idrico integrato e provvedano alla gestione dello stesso mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 142/90. In attuazione delle previsioni da questa previste, la Legge della n. 14/97 ha delimitato Controparte_4 gli ATO e ha stabilito che i comuni e le provincie rientranti nel medesimo ATO provvedano alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Con Ente mbito. Ciascun Ente D'Ambito, ha il compito poi, sulla base dell'art.9 della stessa legge, di individuare il soggetto gestore del servizio idrico integrato, che nel caso di specie è la Gori S.p.A. Orbene, alla luce di quanto previsto dalla Legge 36/94, l'art. 12 della Legge Regionale Campania n. 14/97 ha previsto che “dal momento della costituzione dell' , tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni CP_3
e delle provincie consorziati, sono esercitati dall'Ente medesimo”. Il CP_3 trasferimento della gestione del servizio idrico è dunque attuato per espressa volontà di legge, e in forza di legge, la subentrata al in tutti i rapporti Pt_1 Parte_2 attivi e passivi, ivi compresi quelli con l'utenza. Trattasi dunque di un subentro ex lege del gestore del S.I.I. nel servizio e nei relativi rapporti con l'utenza, con la conseguenza che la variazione del soggetto abilitato alla fornitura del servizio non comporta ex se il venir meno del rapporto precedente, né la necessità di stipulare un nuovo contratto, né infine determina l'applicabilità degli artt. 1406 e ss del c.c. che richiedono, per l'efficacia della cessione del contratto, la notificazione della cessione o il consenso del soggetto ceduto. Evidenziava che si trattava di una vicenda assimilabile sul piano civilistico ad una cessione di azienda ex art. 2558 c.c., con cui mira a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda oggetto di trasferimento, prevedendo un
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 meccanismo di “attrazione” dei contratti nella circolazione dell'azienda quale effetto naturale del contratto di trasferimento stesso;
effetto traslativo del rapporto contrattuale che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti (Cass. N. 7652/2007) e che giustifica l'utilizzazione da parte della ei dati anagrafici degli Pt_1 utenti che erano nella disponibilità del precedente gestore del servizio. Pt_2
Pertanto, “per espressa volontà di legge nella gestione del servizio idrico è da ritenersi avvenuto il passaggio dal all e da questi successivamente al soggetto Pt_2 CP_6 individuato per l'affidamento e cioè la ed ancora “la legittimità della ad Pt_1 Pt_1 esigere il credito può ritenersi sussistente in quanto, la il soggetto che, ex lege, Pt_1
è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito dell' ea CP_6 riscuoterne i corrispettivi”. (Trib. Nocera Inf., Sent. N. 150/13, Dott. ; Trib. Per_2
Nocera Inf. Sent. 1154/14, Dott.ssa ; Trib. Nocera Inf., Sent. N. 1463/14, Per_3
Dott.ssa ; Trib. Nocera Inf., Sent. N. 380/16, Dott. . Per_3 Per_4
Pertanto, tutti i contratti di utenza, stipulati con i precedenti gestori (Comuni), sono stati trasferiti, automaticamente, ai sensi di legge, al soggetto gestore senza Pt_1 necessità di stipula di un nuovo contratto oppure di notifica all'utente dell'avvenuta cessione. Con riguardo al metodo di fatturazione, parte appellante evidenziava che la ha Pt_1 sempre provveduto ad effettuare regolare lettura del contatore di. , Controparte_2 così come provato dalla documentazione prodotta in primo grado, in cui erano depositati lo storico delle letture rilevate, le fatture emesse e i rilievi fotografici raffiguranti il contatore dell'acqua, dai quali si evince piena corrispondenza tra i dati forniti dal contatore e quelli contenuti nelle fatture. Su tale punto la ha Pt_1 pienamente assolto il suo onere probatorio. In merito al metodo di fatturazione si precisava che le fatture erano emesse tanto sulla base delle letture quanto sulla base di consumi rilevati, ma, in ottemperanza del Regolamento del SII, anche sulla base di consumi “a conguaglio”, così come espressamente previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento, il quale, difatti, espressamente prevede che “la fatturazione del servizio idrico integrato può avvenire sulla base dei consumi: presunti, come determinati dal Soggetto gestore sulla base dei consumi del corrispondente;
conguagliati di norma, con la prima fatturazione utile successiva alla rilevazione o comunicazione della lettura”. Evidenziava che l'art. 38 del Regolamento del SII espressamente stabilisce che: “In carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura, il Soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi”. Precisava che, dunque, sono le norme del Regolamento del SII che legittimano la Pt_1
a fatturare sulla base di consumi presunti o “a conguaglio”, con conseguente rispetto delle norme e dei Regolamenti suddetti. Aggiungeva ancora che ai sensi dell'art. 117 D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 13 comma 2 della legge n. 36/1994: “la tariffa (del S.I.I.) è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Poiché le Co tariffe vengono determinate dall'Ente mbito ed applicate dalla Parte_1 della questione relativa ai criteri di determinazione di esse non può essere investita la Co (mera esecutrice), bensì l'Ente mbito, le cui delibere afferenti le tariffe Pt_1 hanno natura di atto amministrativo ed in quanto tali possono e devono essere impugnate soltanto innanzi al TAR. Concludeva dunque chiedendo la riforma della sentenza appellata con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado dal sig. e conseguente sua CP_2 condanna al pagamento della somma di € 292,00 per la fornitura ed il consumo di acqua, oltre interessi legali dal di' del fatto. Si costituiva parte appellata evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, dal momento che, a fronte di una cessione del contratto, stante la natura privatistica del rapporto, deve ritenersi illegittima la cessione nella rapporto contrattuale tra il
[...]
e la enza una comunicazione all'utente, non potendosi configurare una Pt_2 Pt_1 cessione per facta concludentia, stante l'obbligatorietà voi della forma scritta dei contratti stipulati jure privatorum dalla pubblica amministrazione. Evidenziava che, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto l'inesistenza di un contratto di somministrazione tra e la che la lettura del Controparte_2 Pt_1 misuratore non era stata effettuata, addebitando consumi di sconosciuti dall'utente. Concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, l'appello va ritenuto ammissibile, dal momento che l'art. 113 c.p.c., comma 2, stabilisce che “il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente Euro 2.500,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.” Le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità ex art. 113 c.p.c. secondo comma sono appellabili ma, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 3, “esclusivamente per violazione delle norne sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” . Costante giurisprudenza ha affermato l'insussistenza di detti limiti dell'appello quando la causa sarebbe da ricondurre alla fattispecie dei contratti di massa di cui all'art. 113 c.p.c., comma 2. La testuale esclusione dei rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo la predisposizione di moduli o formulari determina, come logica conseguenza, la previsione per questi giudizi del grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c.) anche nel caso di specie, laddove si controverte sull'esistenza di un regolamento contrattuale,
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 unilateralmente predisposto dal gestore del servizio e più a monte dalle autorità competenti, relativo all'erogazione di un servizio pubblico, ossia all'erogazione di prestazioni destinate a raggiungere una serie indefinita e indeterminata di utenti.
2. Sul merito. Passando al merito, va rilevato che nel caso di specie si verte in tema di contratto di somministrazione, per il quale la forma è libera: si tratta di contratto consensuale che si perfeziona con il consenso anche implicito delle parti;
l'art. 1560 cc provvede a determinare i criteri di quantificazione della somministrazione, quando difetti l'accordo delle parti: ulteriore criterio suppletivo, operante in caso di mancata determinazione convenzionale del prezzo, è quello fissato dall'art. 1561 cc., mentre la modalità di pagamento, in mancanza di specifica pattuizione, è indicata dall'art. 1562 cc, Costituisce, inoltre, principio consolidato, che le condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dall'ente somministrante e destinate ai somministrati, caratterizzano il contratto anche come contratto per adesione (Cass. civ., n. 19154/2018). Ne consegue che, se il somministrante e il somministrato non hanno stipulato per iscritto un contratto di somministrazione, l'esistenza di un rapporto di fatto tra le parti, avente ad oggetto la periodica e reiterata somministrazione del predetto servizio, determina l'esistenza di un contratto per "facta concludentia", sottoposto alle condizioni generali predisposte dal somministrante, in virtù di applicazione per adesione. La regolamentazione codicistica della somministrazione deve ritenersi applicabile al rapporto tra l'azienda speciale che gestisce un pubblico servizio e l'utente, in applicazione di quanto stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite n.20684/2018, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale” Essendo, quindi, accertata la non necessità di un contratto scritto ed essendo incontestata la sussistenza di regolare e costante fornitura idrica all'appellato, va rilevato come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto “l'illegittima posizione della convenuta a richiedere le somme pretese” Non può assolutamente ritenersi che la non sarebbe titolare della posizione di Pt_1 gestore del relativo servizio, in precedenza svolto direttamente dal Pt_2
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Il trasferimento della gestione del servizio idrico deriva dalla L.36/94, che ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati (c.d. ATO) assegnando alle Regioni il compito di provvedere alla loro individuazione, ciò che è avvenuto con la , nella quale è anche stabilito che i comuni ricadenti nel medesimo ATO, provvedano alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni denominato;
a tale Ente è delegato, dalla legge citata, il compito di CP_3 scegliere la forma di gestione tra quelle previste ex art. 22 L. 142/90, individuando ed immettendo nella gestione il soggetto subentrante nell'erogazione del servizio idrico, senza necessità di adesione dei singoli Comuni. In applicazione del descritto sistema normativo, la è, quindi, subentrata al nei rapporti attivi e passivi relativi alla gestione del S.I.I. ivi compresi quelli con l'utenza, senza alcuna necessità di adempimenti formali, dovendosi escludere la necessità della stipula di singoli nuovi contratti, anche, per l'ovvia considerazione dell'inutile complicazione e ritardi che ne sarebbero derivate, non potendo essere rimesso, il contenuto di tale ipotetico contratto, alla libera volontà negoziale delle parti, essendo determinate, per legge, sia le modalità di fornitura, sia le tariffe. Peraltro, l'incontestata esistenza della continuativa fornitura idrica, con il conseguente incontestabile onere di corrispondere il corrispettivo, determinano che, quand'anche non vi fosse stato il subentro ex lege della al il rapporto di somministrazione si sarebbe perfezionato per facta concludentia, all'atto in cui la individuata come ente gestore dal soggetto preposto a tale individuazione, ovvero, dall'Ente Ambito, è di fatto, subentrata nel servizio di somministrazione all'appellato, il quale, nella propria incontestata qualità di somministrato, non può certamente pretendere di ottenere, negando la formalizzazione di un contratto, il risultato pratico di usufruire gratuitamente, per anni, dell'erogazione. Con riguardo alla quantificazione dei consumi, in relazione alle tariffe, va rilevato che l'art. 154 del D.lgs 152/2006 prevede che : "al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque eli scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) determina la tariffa di base nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto detta Convenzione e del relativo disciplinare.” La contestazione sulle tariffe, pertanto, per essere ritualmente introdotta, doveva indicare, con sufficienti e chiare argomentazioni, le pretese violazioni, da parte della nell'applicazione del corrispettivo, come previsto, ratione
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 temporis, dalla normativa citata. Ad ogni modo, in merito al metodo di fatturazione si precisa che le fatture sono emesse tanto sulla base delle letture quanto sulla base di consumi rilevati (avendo parte appellante depositato in primo grado lo storico delle letture rilevate, le fatture emesse e i rilievi fotografici raffiguranti il contatore dell'acqua) ma, in ottemperanza del Regolamento del SII, anche sulla base di consumi “a conguaglio”, così come espressamente previsto dall'art. 10 del Regolamento del servizio Idrico Integrato. L'appello è pertanto fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5605/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra , , Pt_1 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'appello, con conseguente rigetto della domanda proposta dall'attore in primo grado;
2. condanna , al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Pt_1 del primo grado di giudizio che si liquidano in € 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
3. condanna , al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Pt_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5605/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8