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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 6. Segreto professionale 1. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.
Commentari • 9
- 1. Il cliente può sollevare l’avvocato dal segreto professionaleAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 29 luglio 2025 · 26.334667
Giurisprudenza • 88
- 1. Trib. Genova, sentenza 29/09/2021, n. 702Provvedimento: […] Egli sostiene che il credito sarebbe prescritto, invocando la disciplina di cui all'art 3 comma 9 della l. 335/1995 e contestando che la disciplina speciale di cui alla legge CP_1247/2012, applicata invece da possa prevedere un termine prescrizionale più ampio , nella specie dieci anni . Ha osservato infatti che, essendo la legge 335/1995 una disciplina generale, contenente i principi fondamentali della materia, non possa essere derogata, specialmente da legge che non ha natura di riforma pensionistica.. In subordine , ha chiesto sollevarsi questione di illegittimità costituzionale dell'art 6 della legge 247/2012 per violazione degli art 3 e 38 comma 2 Cost, , nella parte in cui tale norma prevede espressamente che il termine di prescrizione di cui all'art 3 comma 9Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- art. 66 legge 247/2012·
- prescrizione contributi previdenziali·
- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- art. 3 comma 9 l. 335/1995·
- autonomia gestionale enti previdenziali·
- legittimità costituzionale·
- prescrizione decennale