Articolo 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 4 bisArticolo 7
Versione
2 febbraio 2013
Art. 6. Segreto professionale 1. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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