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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1650/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . , con il patrocinio dell'avv. AURORA LUCIA Parte_1 C.F._1
CORAZZINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
CONVENUTA
(C.F. (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA Controparte_2 C.F._2
D'ALBERTO, giusta procura in atti,
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. AURORA LUCIA Controparte_3 C.F._3
CORAZZINI, giusta procura in atti,
INTERVENUTI
OGGETTO: cancellazione iscrizione ipoteca legale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha, in data 28.4.2023, presentando ricorso qualificato ai sensi dell'art.281 decies Parte_1
c.p.c., agito nei confronti dell formulando, per le ragioni che si stanno Controparte_4
per esaminare, le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la fondatezza del presente ricorso, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'iscrizione dell'ipoteca legale, dal momento che non è stata utilizzata la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca legale sui beni in questione ovvero aver violato il diritto del contraddittorio, ritenuto principio fondamentale del processo civile, nonché, nella fattispecie in esame, manca la preventiva comunicazione ai suddetti debitori e stante l'avvenuto adempimento del debitore in data antecedente alla contestata iscrizione.
PER L'EFFETTO: ordinare al Conservatore territorialmente competente e, quindi, di , quindi CP_4 quale ufficio di Conservatoria di di procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca CP_4 legale, in quanto i debitori, quali il IG. e la IG.ra adempivano, Controparte_3 Controparte_2
tempestivamente, in favore della IG.ra , mediante rilascio di prescritta quietanza, Parte_1 antecedentemente all'avviso di liquidazione;
e condannare l'odierno resistente al risarcimento dei danni della somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra , per aver Parte_1 eseguito l'iscrizione di ipoteca in mancanza delle condizioni e delle qualità richieste dalla legge per il conferimento della validità giuridica, tale da ledere un diritto soggettivo e generare effetti pregiudizievoli, nonché, compromettere l'interesse della IG.ra ”. Parte_1
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta nella quale ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Dopo la prima udienza sono intervenuti volontariamente in giudizio e Controparte_3 CP_2
aderendo alle domande di parte attrice.
[...]
All'udienza del 26.9.2023 parte attrice ha insistito per l'accoglimento della sola domanda di ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, rinunciando alla restante domanda risarcitoria.
La parte convenuta e quelle intervenute hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle rese precedentemente.
La ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“ l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Pescara adito, per le causali rappresentate nel ricorso introduttivo,
Voglia pagina 2 di 7 NEL MERITO: accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'iscrizione dell'ipoteca legale, dal momento che non è stata utilizzata la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca legale sui beni in questione.
PER L'EFFETTO: ordinare al Conservatore territorialmente competente e, quindi, di , quindi CP_4
quale ufficio di Conservatoria di di procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca CP_4 legale, in quanto i debitori, quali il IG. e la IG.ra adempivano, Controparte_3 Controparte_2
tempestivamente, in favore della IG.ra , mediante rilascio di prescritta quietanza, Parte_1 antecedentemente all'avviso di liquidazione.
INFINE:
- dando atto del comportamento collaborativo del cittadino (ricorrente) che rinunciava in udienza alla propria richiesta risarcitoria, in favore della IG.ra , per aver eseguito l'iscrizione di Parte_1
ipoteca in mancanza delle condizioni e delle qualità richieste dalla legge per il conferimento della validità giuridica, tale da ledere un diritto soggettivo e generare effetti pregiudizievoli, nonchè, compromettere l'interesse della IG.ra ; Parte_1
- tenuto conto che nonostante L'agenzia resistente abbia, nel separato giudizio tributario (instaurato parallelamente avverso l'gli avvisi di liquidazione dell'imposta ipotecaria, dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria), aderito alla mediazione obbligatoria e accolto integralmente il reclamo;
- considerato che, nonostante tale circostanza sia stata resa nota nel presente procedimento avendo la scrivente difesa provveduto al deposito telematico del ricorso e pedissequo accoglimento in data
31.07.2023, l' rimaneva interessata nel coltivare il presente giudizio insistendo Controparte_1
nelle proprie posizioni,
Voglia condannarsi L' in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore, alle spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi secondo giustizia, avendo, la stessa resistente, con il proprio comportamento processuale aggravato la posizione della ricorrente con l'onere del presente giudizio. “.
…………..
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
1. con Sentenza n. 518/2022, pubblicata il 12.04.2022, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato lo scioglimento della comunione tra , e Parte_2 Controparte_3 Controparte_2
sulle unità immobiliari individuate e descritte nella consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio del geom. , come da relazione depositata il 31.03.2016, da Controparte_5 pagina 3 di 7 considerarsi parte integrante della sentenza, ed aveva attribuito a , Parte_2
e rispettivamente, i beni immobili Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
come individuati e descritti nella citata consulenza tecnica d'ufficio, “progetto di divisione ipotesi 3”; tale ipotesi divisionale 3 aveva previsto anche un conguaglio finale di € 62.126,24 a carico di in favore di , a sua volta onerato di un Parte_2 Controparte_3
Par conguaglio di € 29.570,34 in favore di nei confronti della quale anche Parte_1
Con
era stata obbligata ad un conguaglio di € 57.975,67; CP_2
2. a seguito del deposito della sentenza n. 518/2022 del Tribunale di Pescara, il cancelliere Dott. aveva comunicato ai difensori delle parti, mediante PEC del 29.4.2022, che allo CP_6
scopo di trascrivere la sentenza in questione, occorreva depositare presso il Suo ufficio il frazionamento dei terreni, la ricevuta di pagamento dell'F24 allegato nella PEC e le quietanze notarili del pagamento dei conguagli;
3. e si erano attivati al fine di adempiere a quanto stabilito Controparte_3 Controparte_2
in sentenza, procedendo anche al tempestivo pagamento del Mod. F24, inoltrato dal Dott.
[...]
in data 22.06.2022, e al conguaglio dovuto in favore di con rilascio CP_6 Parte_1
della prescritta quietanza notarile, dinanzi al notaio Dott.ssa , giusto atto Persona_1
registrato a il 11.08.2022 al n. 10282 Serie 1T; CP_4
4. di seguito, sia la quietanza notarile che la ricevuta del suddetto modello F24 erano state depositate (come richiesto dalla cancelleria) al CORPO C4 piano, stanza 427 al Dott. CP_6
5. in data 06.12.2022, il Dott. preso atto della documentazione depositata, era tornato a CP_6
sollecitare il solo frazionamento dei terreni;
6. in data 14.03.2023 il Tribunale di Pescara, in persona del Cancelliere Dott. aveva CP_6
trasmesso alla Conservatoria di la detta sentenza per la trascrizione, omettendo tuttavia CP_4 di specificare l'avvenuto adempimento da parte di e e Controparte_3 CP_2
l'inadempimento del conguaglio del solo;
Parte_2
7. successivamente e senza alcun preavviso di iscrizione,, con atto n. 0022230, del 20.03.2023,
l' aveva emesso a carico della IG.ra ( creditrice, Controparte_1 Parte_1 appunto dei congiunti e l'avviso di liquidazione delle Controparte_3 Controparte_2 imposte relative all'iscrizione dell'ipoteca legale per la somma complessiva di € 693,75, relativa al conguaglio previsto per la stessa da parte di e con atto n. Controparte_3
0022219, del 20.03.2023, l'avviso di liquidazione delle imposte relative all'iscrizione pagina 4 di 7 dell'ipoteca legale per la somma complessiva di € 1262,75, relativa al conguaglio previsto per la stessa da parte di;
Controparte_2
8. stante l'illegittimità di avvenuta iscrizione dell'ipoteca legale, atteso l'adempimento da parte dei debitori, e dell'obbligazione di conguaglio prevista in Controparte_3 Controparte_2
sentenza, in data antecedente alla trasmissione degli atti in conservatoria, giusta quietanza notarile del 11.08.2022, Rep. N. 10282 serie 1T, l'odierna ricorrente aveva chiesto la cancellazione e l'annullamento dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, ma il conservatore, a norma dell'art. 2884 c.c., si era dichiarava impossibilitato a provvedere in assenza di ordine del giudice;
ed ha quindi sostenuto che fossero illegittime l'iscrizione ipotecaria e l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria in quanto:
a) vi era stato l'adempimento da parte dei debitori, e in Controparte_3 Controparte_2
data antecedente all'emissione dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta ipotecaria e imposta di bollo;
b) secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 19667 del 2014, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria comporta la nullità della stessa per violazioni del diritto alla partecipazione al procedimento.
Parte convenuta ha replicato quanto segue:
1. secondo quanto previsto dall'art. 2834 c.c. per evitare l'iscrizione dell'ipoteca legale al momento della trascrizione di una divisione, ria non è sufficiente l'esistenza di un atto di quietanza, ma occorre che lo stesso venga prodotto al Conservatore contestualmente alla richiesta di trascrizione;
2. nel caso di specie il cancelliere del Tribunale di Pescara aveva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.lgs. 347/1990, inviato la richiesta di trascrizione della sentenza di divisione con conguaglio pronunciata dal Tribunale di Pescara, senza alcuna quietanza allegata;
3. pertanto l' aveva provveduto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Controparte_1
legge, alla trascrizione del titolo, con conseguente iscrizione di ipoteca legale ai sensi del richiamato art. 2834 c.c.;
pagina 5 di 7 4. quanto al preteso avviso di iscrizione, lo stesso non sarebbe assolutamente previsto, né applicabile nell'ipotesi prevista dall'art. 2834 c.c., trattandosi di di ipoteca legale obbligatoria e non ipoteca giudiziale, a discrezione di parte.
Va anzitutto rilevato il difetto di interesse ad agire della ricorrente, atteso che a seguito della sentenza di scioglimento della comunione di cui trattasi, i beni sui quali è stata iscritta l'ipoteca legale di cui trattasi ex art.2834 c.c. sono divenuti di proprietà degli intervenuti e Controparte_3 CP_2
sicchè sono questi ad avere interesse all'eliminazione dell'iscrizione pregiudizievole, mentre la
[...]
, al contrario, è il soggetto in favore del quale l'ipoteca legale è stata iscritta. Mentre non ha Parte_1
alcuna rilevanza in questo giudizio l'avviso di liquidazione delle imposte relative all'iscrizione dell'ipoteca legale, trattandosi di materia appartenente alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso, poi, - ciò che rileva ai fini della pronuncia sulle spese di lite – non è dimostrata alcuna condotta colposa del Conservatore dei Registri Immobiliari e, quindi, dell Controparte_4
, atteso che non risulta dedotto, né provato in alcun modo che siano state presentate al
[...]
medesimo Conservatore le quietanze con sottoscrizioni autenticate concernenti il pagamento dei conguagli sopraindicati (doc.5 fascicolo ricorrente) in epoca precedente o contestuale alla richiesta di trascrizione della sentenza di divisione (per la verità non appare dimostrato nemmeno che siano state tempestivamente presentate al cancelliere del Tribunale di Pescara, ma ovviamente, anche ove ciò fosse avvenuto, la relativa responsabilità non sarebbe certo addebitabile all ). Controparte_1
Quanto all'asserito obbligo di preventiva comunicazione di iscrizione dell'ipoteca, con concessione del termine per l'attivazione del contraddittorio, si tratta di adempimento previsto per l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e, dunque, nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte, mentre nulla ha a che fare con l'ipoteca legale qui in discussione.
Infine va rilevato che effettivamente il Conservatore non può procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca in difetto di ordine del giudice ex art.2884 c.c. o di consenso del creditore ex art.2882 c.c.; consenso che ben avrebbe potuto manifestare la ricorrente al conservatore per ottenere la cancellazione, anziché introdurre il presente giudizio.
Quanto alle domande degli intervenuti volte ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale, esse possono accogliersi proprio ai sensi dell'art.2884 c.c. perché comunque dagli atti di causa risulta che hanno adempiuto al pagamento dei conguagli, giusta atto di quietanza registrato a in data CP_4
pagina 6 di 7 11.8.2022 al n. 10282 Serie 1T, con sottoscrizioni autenticate dal notaio Dott.ssa Persona_1
(doc. n. 5 parte ricorrente).
Ai sensi degli artt.91 e 92 c.p.c. le spese di lite di parte convenuta vanno poste a carico di parte ricorrente, totalmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto delle limitate attività difensive compiute e del valore della controversia ( pari a quello dei crediti garantiti dalle due ipoteche legali – complessivi € 87.528,01), mentre tra gli intervenuti e la convenuta vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
2) Accoglie le domande proposte dagli intervenuti e, per l'effetto, ordina all , Controparte_1
Direzione Provinciale di . CP_4 Organizzazione_1
di cancellare le iscrizioni ipotecarie oggetto di causa di cui alla nota di iscrizione Registro
[...]
generale n. 4076, Registro particolare n. 381, Presentazione n. 14 del 14/03/2023 e di cui alla nota di iscrizione Registro generale n. 4077, Registro particolare n. 382, Presentazione n. 15 del 14/03/2023;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra gli intervenuti e la convenuta;
4) condanna la ricorrente a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
4.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, ove dovuti.
Pescara, 17 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1650/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . , con il patrocinio dell'avv. AURORA LUCIA Parte_1 C.F._1
CORAZZINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
CONVENUTA
(C.F. (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA Controparte_2 C.F._2
D'ALBERTO, giusta procura in atti,
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. AURORA LUCIA Controparte_3 C.F._3
CORAZZINI, giusta procura in atti,
INTERVENUTI
OGGETTO: cancellazione iscrizione ipoteca legale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha, in data 28.4.2023, presentando ricorso qualificato ai sensi dell'art.281 decies Parte_1
c.p.c., agito nei confronti dell formulando, per le ragioni che si stanno Controparte_4
per esaminare, le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la fondatezza del presente ricorso, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'iscrizione dell'ipoteca legale, dal momento che non è stata utilizzata la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca legale sui beni in questione ovvero aver violato il diritto del contraddittorio, ritenuto principio fondamentale del processo civile, nonché, nella fattispecie in esame, manca la preventiva comunicazione ai suddetti debitori e stante l'avvenuto adempimento del debitore in data antecedente alla contestata iscrizione.
PER L'EFFETTO: ordinare al Conservatore territorialmente competente e, quindi, di , quindi CP_4 quale ufficio di Conservatoria di di procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca CP_4 legale, in quanto i debitori, quali il IG. e la IG.ra adempivano, Controparte_3 Controparte_2
tempestivamente, in favore della IG.ra , mediante rilascio di prescritta quietanza, Parte_1 antecedentemente all'avviso di liquidazione;
e condannare l'odierno resistente al risarcimento dei danni della somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della IG.ra , per aver Parte_1 eseguito l'iscrizione di ipoteca in mancanza delle condizioni e delle qualità richieste dalla legge per il conferimento della validità giuridica, tale da ledere un diritto soggettivo e generare effetti pregiudizievoli, nonché, compromettere l'interesse della IG.ra ”. Parte_1
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta nella quale ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Dopo la prima udienza sono intervenuti volontariamente in giudizio e Controparte_3 CP_2
aderendo alle domande di parte attrice.
[...]
All'udienza del 26.9.2023 parte attrice ha insistito per l'accoglimento della sola domanda di ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, rinunciando alla restante domanda risarcitoria.
La parte convenuta e quelle intervenute hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle rese precedentemente.
La ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“ l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Pescara adito, per le causali rappresentate nel ricorso introduttivo,
Voglia pagina 2 di 7 NEL MERITO: accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'iscrizione dell'ipoteca legale, dal momento che non è stata utilizzata la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca legale sui beni in questione.
PER L'EFFETTO: ordinare al Conservatore territorialmente competente e, quindi, di , quindi CP_4
quale ufficio di Conservatoria di di procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca CP_4 legale, in quanto i debitori, quali il IG. e la IG.ra adempivano, Controparte_3 Controparte_2
tempestivamente, in favore della IG.ra , mediante rilascio di prescritta quietanza, Parte_1 antecedentemente all'avviso di liquidazione.
INFINE:
- dando atto del comportamento collaborativo del cittadino (ricorrente) che rinunciava in udienza alla propria richiesta risarcitoria, in favore della IG.ra , per aver eseguito l'iscrizione di Parte_1
ipoteca in mancanza delle condizioni e delle qualità richieste dalla legge per il conferimento della validità giuridica, tale da ledere un diritto soggettivo e generare effetti pregiudizievoli, nonchè, compromettere l'interesse della IG.ra ; Parte_1
- tenuto conto che nonostante L'agenzia resistente abbia, nel separato giudizio tributario (instaurato parallelamente avverso l'gli avvisi di liquidazione dell'imposta ipotecaria, dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria), aderito alla mediazione obbligatoria e accolto integralmente il reclamo;
- considerato che, nonostante tale circostanza sia stata resa nota nel presente procedimento avendo la scrivente difesa provveduto al deposito telematico del ricorso e pedissequo accoglimento in data
31.07.2023, l' rimaneva interessata nel coltivare il presente giudizio insistendo Controparte_1
nelle proprie posizioni,
Voglia condannarsi L' in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore, alle spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi secondo giustizia, avendo, la stessa resistente, con il proprio comportamento processuale aggravato la posizione della ricorrente con l'onere del presente giudizio. “.
…………..
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
1. con Sentenza n. 518/2022, pubblicata il 12.04.2022, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato lo scioglimento della comunione tra , e Parte_2 Controparte_3 Controparte_2
sulle unità immobiliari individuate e descritte nella consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio del geom. , come da relazione depositata il 31.03.2016, da Controparte_5 pagina 3 di 7 considerarsi parte integrante della sentenza, ed aveva attribuito a , Parte_2
e rispettivamente, i beni immobili Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
come individuati e descritti nella citata consulenza tecnica d'ufficio, “progetto di divisione ipotesi 3”; tale ipotesi divisionale 3 aveva previsto anche un conguaglio finale di € 62.126,24 a carico di in favore di , a sua volta onerato di un Parte_2 Controparte_3
Par conguaglio di € 29.570,34 in favore di nei confronti della quale anche Parte_1
Con
era stata obbligata ad un conguaglio di € 57.975,67; CP_2
2. a seguito del deposito della sentenza n. 518/2022 del Tribunale di Pescara, il cancelliere Dott. aveva comunicato ai difensori delle parti, mediante PEC del 29.4.2022, che allo CP_6
scopo di trascrivere la sentenza in questione, occorreva depositare presso il Suo ufficio il frazionamento dei terreni, la ricevuta di pagamento dell'F24 allegato nella PEC e le quietanze notarili del pagamento dei conguagli;
3. e si erano attivati al fine di adempiere a quanto stabilito Controparte_3 Controparte_2
in sentenza, procedendo anche al tempestivo pagamento del Mod. F24, inoltrato dal Dott.
[...]
in data 22.06.2022, e al conguaglio dovuto in favore di con rilascio CP_6 Parte_1
della prescritta quietanza notarile, dinanzi al notaio Dott.ssa , giusto atto Persona_1
registrato a il 11.08.2022 al n. 10282 Serie 1T; CP_4
4. di seguito, sia la quietanza notarile che la ricevuta del suddetto modello F24 erano state depositate (come richiesto dalla cancelleria) al CORPO C4 piano, stanza 427 al Dott. CP_6
5. in data 06.12.2022, il Dott. preso atto della documentazione depositata, era tornato a CP_6
sollecitare il solo frazionamento dei terreni;
6. in data 14.03.2023 il Tribunale di Pescara, in persona del Cancelliere Dott. aveva CP_6
trasmesso alla Conservatoria di la detta sentenza per la trascrizione, omettendo tuttavia CP_4 di specificare l'avvenuto adempimento da parte di e e Controparte_3 CP_2
l'inadempimento del conguaglio del solo;
Parte_2
7. successivamente e senza alcun preavviso di iscrizione,, con atto n. 0022230, del 20.03.2023,
l' aveva emesso a carico della IG.ra ( creditrice, Controparte_1 Parte_1 appunto dei congiunti e l'avviso di liquidazione delle Controparte_3 Controparte_2 imposte relative all'iscrizione dell'ipoteca legale per la somma complessiva di € 693,75, relativa al conguaglio previsto per la stessa da parte di e con atto n. Controparte_3
0022219, del 20.03.2023, l'avviso di liquidazione delle imposte relative all'iscrizione pagina 4 di 7 dell'ipoteca legale per la somma complessiva di € 1262,75, relativa al conguaglio previsto per la stessa da parte di;
Controparte_2
8. stante l'illegittimità di avvenuta iscrizione dell'ipoteca legale, atteso l'adempimento da parte dei debitori, e dell'obbligazione di conguaglio prevista in Controparte_3 Controparte_2
sentenza, in data antecedente alla trasmissione degli atti in conservatoria, giusta quietanza notarile del 11.08.2022, Rep. N. 10282 serie 1T, l'odierna ricorrente aveva chiesto la cancellazione e l'annullamento dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, ma il conservatore, a norma dell'art. 2884 c.c., si era dichiarava impossibilitato a provvedere in assenza di ordine del giudice;
ed ha quindi sostenuto che fossero illegittime l'iscrizione ipotecaria e l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria in quanto:
a) vi era stato l'adempimento da parte dei debitori, e in Controparte_3 Controparte_2
data antecedente all'emissione dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta ipotecaria e imposta di bollo;
b) secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 19667 del 2014, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria comporta la nullità della stessa per violazioni del diritto alla partecipazione al procedimento.
Parte convenuta ha replicato quanto segue:
1. secondo quanto previsto dall'art. 2834 c.c. per evitare l'iscrizione dell'ipoteca legale al momento della trascrizione di una divisione, ria non è sufficiente l'esistenza di un atto di quietanza, ma occorre che lo stesso venga prodotto al Conservatore contestualmente alla richiesta di trascrizione;
2. nel caso di specie il cancelliere del Tribunale di Pescara aveva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.lgs. 347/1990, inviato la richiesta di trascrizione della sentenza di divisione con conguaglio pronunciata dal Tribunale di Pescara, senza alcuna quietanza allegata;
3. pertanto l' aveva provveduto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Controparte_1
legge, alla trascrizione del titolo, con conseguente iscrizione di ipoteca legale ai sensi del richiamato art. 2834 c.c.;
pagina 5 di 7 4. quanto al preteso avviso di iscrizione, lo stesso non sarebbe assolutamente previsto, né applicabile nell'ipotesi prevista dall'art. 2834 c.c., trattandosi di di ipoteca legale obbligatoria e non ipoteca giudiziale, a discrezione di parte.
Va anzitutto rilevato il difetto di interesse ad agire della ricorrente, atteso che a seguito della sentenza di scioglimento della comunione di cui trattasi, i beni sui quali è stata iscritta l'ipoteca legale di cui trattasi ex art.2834 c.c. sono divenuti di proprietà degli intervenuti e Controparte_3 CP_2
sicchè sono questi ad avere interesse all'eliminazione dell'iscrizione pregiudizievole, mentre la
[...]
, al contrario, è il soggetto in favore del quale l'ipoteca legale è stata iscritta. Mentre non ha Parte_1
alcuna rilevanza in questo giudizio l'avviso di liquidazione delle imposte relative all'iscrizione dell'ipoteca legale, trattandosi di materia appartenente alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso, poi, - ciò che rileva ai fini della pronuncia sulle spese di lite – non è dimostrata alcuna condotta colposa del Conservatore dei Registri Immobiliari e, quindi, dell Controparte_4
, atteso che non risulta dedotto, né provato in alcun modo che siano state presentate al
[...]
medesimo Conservatore le quietanze con sottoscrizioni autenticate concernenti il pagamento dei conguagli sopraindicati (doc.5 fascicolo ricorrente) in epoca precedente o contestuale alla richiesta di trascrizione della sentenza di divisione (per la verità non appare dimostrato nemmeno che siano state tempestivamente presentate al cancelliere del Tribunale di Pescara, ma ovviamente, anche ove ciò fosse avvenuto, la relativa responsabilità non sarebbe certo addebitabile all ). Controparte_1
Quanto all'asserito obbligo di preventiva comunicazione di iscrizione dell'ipoteca, con concessione del termine per l'attivazione del contraddittorio, si tratta di adempimento previsto per l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e, dunque, nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte, mentre nulla ha a che fare con l'ipoteca legale qui in discussione.
Infine va rilevato che effettivamente il Conservatore non può procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca in difetto di ordine del giudice ex art.2884 c.c. o di consenso del creditore ex art.2882 c.c.; consenso che ben avrebbe potuto manifestare la ricorrente al conservatore per ottenere la cancellazione, anziché introdurre il presente giudizio.
Quanto alle domande degli intervenuti volte ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale, esse possono accogliersi proprio ai sensi dell'art.2884 c.c. perché comunque dagli atti di causa risulta che hanno adempiuto al pagamento dei conguagli, giusta atto di quietanza registrato a in data CP_4
pagina 6 di 7 11.8.2022 al n. 10282 Serie 1T, con sottoscrizioni autenticate dal notaio Dott.ssa Persona_1
(doc. n. 5 parte ricorrente).
Ai sensi degli artt.91 e 92 c.p.c. le spese di lite di parte convenuta vanno poste a carico di parte ricorrente, totalmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto delle limitate attività difensive compiute e del valore della controversia ( pari a quello dei crediti garantiti dalle due ipoteche legali – complessivi € 87.528,01), mentre tra gli intervenuti e la convenuta vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
2) Accoglie le domande proposte dagli intervenuti e, per l'effetto, ordina all , Controparte_1
Direzione Provinciale di . CP_4 Organizzazione_1
di cancellare le iscrizioni ipotecarie oggetto di causa di cui alla nota di iscrizione Registro
[...]
generale n. 4076, Registro particolare n. 381, Presentazione n. 14 del 14/03/2023 e di cui alla nota di iscrizione Registro generale n. 4077, Registro particolare n. 382, Presentazione n. 15 del 14/03/2023;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra gli intervenuti e la convenuta;
4) condanna la ricorrente a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
4.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, ove dovuti.
Pescara, 17 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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