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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11031/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. GRASSO CHIARA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/08/2005 CP_1
(ROMANIA), con atto trascritto presso il Comune di POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
[...]
al numero 41, parte 2, serie C, anno 2023;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 02/07/2010) e Persona_1 Per_2
(il 28/08/2013), entrambe minori;
[...]
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e il Parte_1 Parte_2
cui matrimonio è stato celebrato in data 18/08/2005, in OMANIA), con CP_1
atto trascritto presso il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (UD) al n. 41, Parte 2, Serie C, anno 2023, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) dispone che le figlie e rimangano affidate in via condivisa Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti le minori;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (perlopiù afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà le figlie con sé.
3) dispone che le figlie minori siano collocate in maniera prevalente presso la residenza del padre, in Zugliano (UD) Pietro Zorutti n. 1, assegnata in via esclusiva a quest'ultimo.
4) dispone che la madre veda e tenga con sé le figlie, nel rispetto degli impegni scolastici e del tempo libero delle stesse, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, secondo il seguente piano di visite:
● a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
● un pomeriggio a settimana fino all'ora di cena, con rientro presso la casa paterna a cura della madre;
● le vacanze natalizie verranno equamente divise, con alternanza Natale / Capodanno, di modo che le figlie trascorrano, ove possibile, il medesimo numero di giorni con ciascun genitore;
● durante le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive da concordarsi con almeno due mesi di anticipo.
2 5) le parti convengono che la Sig.ra nulla verserà al Sig. a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori;
i genitori convengono che la somma riconosciuta a titolo di assegno unico per le figlie minori verrà percepita interamente dal padre.
6) pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie della prole secondo lo schema previsto dal Protocollo del Tribunale di Udine;
il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute scontrini, ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire entro il mese successivo.
L'informazione sulla spesa, la risposta/consenso dell'altro genitore e l'invio dei giustificativi avverranno a mezzo WhatsApp ovvero posta elettronica, con celerità.
7) Dà atto che il criterio decisionale per qualunque altra spesa di natura straordinaria riguardante le figlie (non prevista nel Protocollo sopra menzionato) sarà l'accordo preventivo tra i genitori nel rispetto della suindicata attribuzione del 50%.
8) Nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto autosufficienti.
9) Dà atto che i coniugi si rilasciano, reciprocamente, l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per loro stessi e per le figlie minori, con cui potranno recarsi all'estero.
10) Dà atto che, a definizione dei propri rapporti economici e patrimoniali, la Sig.ra
[...]
si impegna a cedere, senza nulla pretendere a titolo di corrispettivo, al Sig. Pt_2 [...]
, la propria quota di proprietà dell'immobile sito a Zugliano (UD) in Via Pietro Pt_1
Zorutti n.1 accatastato al Foglio al foglio 1, mappale 443, subalterno 3, piano T-1, categoria A/7, classe 1, vani 8,5, entro la fine dell'anno corrente. Dà atto, inoltre, che con il trasferimento della quota dell'immobile, sito a Zugliano (UD), Via Pietro Zorutti n. 1, dalla Sig.ra al Sig. il Sig. dichiara di rinunciare a Parte_2 Parte_1 Parte_1
qualsiasi pretesa nei confronti della Sig.ra Dà atto, infine, che lo stesso si Parte_2
accollerà l'intera rata del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile suddetto, svincolando la Sig.ra e facendosi carico di tutte le spese previste per il Parte_2
trasferimento di proprietà dell'immobile.
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 41, parte 2, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2023.
Udine, li 06/02/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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