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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4255 del R.G. dell'anno 2022 tra
), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ), ( ) e CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
( , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_6 CodiceFiscale_6
Alessandro Trinchi
- appellanti
e
( ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
dalla mandataria difesa dall'avvocato Claudio Dragone Controparte_2
- appellata
e – contumace Controparte_3
- altra appellata avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 836 dell'anno 2022 oggetto opposizione a precetto
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e si opponevano, agendo avanti il Tribunale Parte_5 Parte_6
di Velletri, al precetto loro notificato da . Controparte_3
Il precetto in questione era fondato sul titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo di credito fondiario, stipulato in data 29 maggio 2008 per rogito notaio , rep. n. 5717, racc. n. 3897, con il quale la Banca aveva mutuato Per_1
alla società Shoot Bowling s.r.l. la somma di un milione di euro;
al suddetto atto di mutuo avevano partecipato gli attuali appellanti in qualità di fideiussori.
Non avendo la società mutuataria adempiuto al pagamento delle rate la aveva preannunciato l'esecuzione forzata con l'impugnato atto di precetto. CP_3
Gli allora opponenti lamentavano l'illegittimità del precetto per difetto di legittimazione attiva dell'Istituto di credito precettante, la mancanza di un titolo esecutivo e l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Si costituiva per resistere uale Controparte_1
cessionaria del credito di MPS in forza di atto di scissione parziale e per essa la mandataria dando atto della avvenuta scissione, e quindi della Controparte_2 cessione del credito, prima della notifica dell'atto di precetto ratificando comunque l'attività compiuta dal creditore,
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione compensando le spese.
Avverso la detta sentenza insorgevano , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e .
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Si costituiva per sentire rigettare l'appello la società CP_4
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della CP_5
per avere quest'ultima – prima di notificare il precetto agli odierni appellanti
[...]
– già ceduto il credito alla società CP_4
Sostengono gli appellanti che abbia errato il Tribunale laddove ha osservato che la cessione di un credito si perfeziona tra il cedente ed il cessionario al momento della stipula dell'atto di cessione mentre diventa efficace nei confronti del debitore ceduto al momento della notifica dell'atto a quest'ultimo. Quindi, poiché al momento della notifica dell'atto di precetto non era stata ancora data notizia al debitore dell'avvenuta cessione, sebbene l'atto di cessione fosse stato concluso anteriormente, il motivo di opposizione articolato e cioè l'eccepito difetto di legittimazione del creditore doveva ritenersi infondato in CP_5
quanto pur non essendo quest'ultimo istituto più titolare del credito ceduto, gli effetti della cessione non si erano ancora perfezionati nei confronti del debitore.
Il motivo è fondato per due ordini di ragioni. In primo luogo vale osservare che deve ritenersi privo di legittimazione a preannunciare l'espropriazione forzata il creditore che abbia ceduto il credito.
Come infatti afferma la giurisprudenza “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art.
1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (da ultimo, Cass. 19 febbraio 2019, n. 4713; analogamente, Cass. 13 luglio 2011, n. 15364).
In questo quadro, il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare – peraltro con motivazione non congruente – il motivo di opposizione ma, in accoglimento dello stesso, dichiarare inefficace il precetto opposto per avere, colui che notifica il precetto, in precedenza perduto la qualità di creditore.
Il motivo è fondato anche per un'altra ragione.
Come osservano gli appellanti, la decisione del Tribunale è errata anche perché “il creditore opposto aveva dato atto nella seconda memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c. del 23 giugno 2021 della sua carenza di legittimazione ad agire aderendo pienamente all'eccezione proposta (cit. "aderisce alla richiesta degli
Opponenti relativamente alla carenza di legittimazione attiva") chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate. A fronte della eccezione proposta correttamente interpretata nella sua portata nonchè a fronte dell'adesione del creditore all'eccezione, il giudice non poteva più pronunciarsi sul fondamento della relativa eccezione”. La propria carenza di legittimazione ad agire, dunque, era stata ammessa dalla stessa per cui il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi CP_5
affermando quella legittimazione che la Banca opposta aveva riconosciuto come inesistente.
Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere riformata.
Stante l'inefficacia del precetto gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
In effetti, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice che ha ritenuto che le contestazioni relative al rapporto giuridico sottostante al titolo esecutivo fossero da considerarsi assorbite dall'accoglimento della denuncia di invalidità formale dello stesso (Cass. 2 febbraio 2019, n. 3967).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri 836 dell'anno 2022, Parte_6
così decide in riforma della stessa:
a) dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
b) condanna le appellate in solido tra loro alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese processuali del grado che liquida in complessivi euro
9.256,00, oltre a rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge
Roma, li 9 luglio 2025 Il presidente estensore
Silvia Di Matteo