TAR Catania, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 1317
TAR
Ordinanza cautelare 8 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Il provvedimento gravato è censurabile per l'omesso dettagliato riferimento alle caratteristiche concrete dell'intervento, alle opere di mitigazione proposte e alla loro valutazione in relazione al contesto paesaggistico. La diversa determinazione assunta in fattispecie analoga rende necessaria una riesamina dell'istanza.

  • Accolto
    Violazione di legge e contraddittorietà

    Il provvedimento non chiarisce sotto quale profilo si renderebbero necessarie varianti agli strumenti urbanistici, considerato che il Comune ha ritenuto gli impianti serricoli rientranti nell'edilizia libera. Inoltre, la contestazione dell'impianto fotovoltaico appare contraddittoria rispetto alle norme che ammettono impianti per l'autoconsumo integrati. Vi è stata, inoltre, una diversa determinazione in fattispecie analoga riguardo ai movimenti di terra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 1317
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1317
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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