Ordinanza cautelare 8 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Carla Mancarella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa n. 20250057558/N.060.100 in data 17 luglio 2025, con cui è stato espresso diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica formulata dall’azienda ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa IN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa n. 20250057558/N.060.100 in data 17 luglio 2025, con cui l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dall’azienda ricorrente; b) ove occorra, il preavviso di parere contrario n. 20250052020 in data 20 giugno 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente opera nel settore ortofrutticolo biologico ed è stata ammessa, a seguito del decreto n. 0673777 in data 22 dicembre 2021 e dell’avviso n. 0182458 in data 22 aprile 2022, ad un contributo in conto capitale di € 403.376,63, ad un finanziamento agevolato di € 86.437,84 e ad un finanziamento bancario di € 86.437,84 per un progetto comprendente un impianto poliennale a servizio dell’attività agricola, un impianto fotovoltaico e l’acquisto di macchinari, da realizzare in Contrada Perrone, nel territorio di Ragusa; b) poiché il fondo ricade in ambito paesaggisticamente tutelato, la società ha presentato istanza per acquisire la relativa autorizzazione, necessaria anche ai fini della contrattualizzazione e dell’erogazione dei benefici, da depositare entro centoventi giorni dalla sottoscrizione - in data 22 luglio 2025 - del contratto di filiera; c) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha comunicato il preavviso di rigetto in data 20 giugno 2025 e la ricorrente ha depositato controdeduzioni in data 25 giugno 2025; d) con il provvedimento in data 17 luglio 2025 è stata negata l’autorizzazione sul rilievo dell’alterazione del paesaggio, del contrasto con la disciplina di tutela, della necessità di varianti agli strumenti urbanistici e del divieto di movimenti di terra; e) è intervenuto un sopralluogo in data 30 luglio 2025 ad opera dei Carabinieri e della Soprintendenza, con relativo verbale in cui si fa riferimento ad interventi in corso sul fondo, dovendo peraltro precisarsi al riguardo che si trattava di operazioni agronomiche e di contenimento idrico senza alcuna trasformazione morfologica; f) occorre osservare che il progetto è interamente collocato in area con livello di tutela 2, non con livello di tutela 3, come affermato nel provvedimento, ciò risultando dalla cartografia del Piano Paesaggistico (l’area d’intervento dista circa 70-80 metri dalla zona con livello di tutela 3); g) l’Amministrazione, inoltre, non ha valutato le controdeduzioni e gli elaborati depositati dalla parte; h) non risponde al vero che l’intervento richieda varianti urbanistiche, poiché il Piano Regolatore Generale qualifica l’area come agricola e consente la realizzazione di fabbricati a servizio dell’attività agricola; i) si contesta altresì la motivazione relativa all’impatto delle opere infrastrutturali, in quanto i percorsi interni sono previsti in terra battuta e l’impianto irriguo è interrato in conformità al punto A.15 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017, senza emergenze superiori a quaranta centimetri; l) lo spostamento delle alberature risulta poi autorizzato giusta determina n. 21 del 6-8 novembre 2024 e comunque rientra nella fattispecie di cui al punto 14 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017; m) quanto all’impianto fotovoltaico, esso è destinato all’autoconsumo ed è architettonicamente integrato con la copertura del fabbricato, rientrando tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.6 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017; n) risulta, altresì, il vizio di difetto di motivazione, poiché l’atto, richiamando in via generale finalità e obiettivi di tutela paesaggistica, ammette in linea di principio la realizzazione di nuovi fabbricati rurali a bassa densità e, al contempo, si esprime negativamente quanto al progetto in questione senza specificare in che modo le opere altererebbero il paesaggio; o) la decisione appare anche contraddittoria nella parte in cui il provvedimento richiama il divieto di impianti per la produzione di energia elettrica, pur riconoscendosi la deroga per gli impianti destinati all’autoconsumo e integrati, come nel caso di specie; p) sussiste anche la violazione degli artt. 143, 146, 142 e 135 del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto l’Amministrazione ha applicato la disciplina propria delle aree con livello di tutela 3 senza tener conto della collocazione del progetto in area con livello di tutela 2 e senza correlare le prescrizioni del Piano Paesaggistico alle concrete caratteristiche dell’intervento.
Con memoria in data 14 ottobre 2025 le Amministrazioni intimate hanno svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) a seguito di segnalazioni, sono stati eseguiti sopralluoghi congiunti, da cui sono emersi lavori in corso e installazioni serricole su circa metri quadri 43.894 in assenza di permesso di costruire e di nulla-osta paesaggistico, con conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria e adozione di un’ordinanza del Comune di sospensione dei lavori in data 11 agosto 2025; b) indipendentemente dall’area (livello di tutela 2 e 3 del Piano Paesaggistico) su cui ricade l’intervento, trattasi di aree di pregio comunque limitrofe e la realizzazione di un impianto produttivo serricolo di estensione di mq 43.894 circa e di un fabbricato rurale per l’attività produttiva rappresenta un imponente detrattore visivo che modifica pesantemente la percezione del paesaggio in zona vincolata e la naturalità dei luoghi interessati; c) ancorché il contesto paesaggistico 9c consenta la realizzazione di fabbricati destinati alla conduzione del fondo e la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo integrati nella copertura dei fabbricati esistenti, va rilevato che le norme di attuazione del Piano Paesaggistico lasciano un ampio ambito di valutazione in capo all’Ente di tutela nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica; d) gli indirizzi di tutela del paesaggio agrario, e in particolare delle colture in serra, cui l’Amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità, prevedono la mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva; e) il diniego è adeguatamente motivato e dà conto delle deduzioni della parte, le quali sono state ritenute inidonee a superare le criticità sull’impatto percettivo e sulla coerenza con gli obiettivi di rinaturalizzazione e conservazione; f) la decisione assunta è conforme alla disciplina di tutela applicabile in base alle norme del Piano Paesaggistico, anche alla luce dei sopravvenuti accertamenti sui lavori, che sono stati avviati nonostante il diniego.
Con memoria in data 20 ottobre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si contestano le risultanze dei sopralluoghi che hanno indotto a ritenere che gli interventi sono stati eseguiti in assenza di permesso di costruire e di nulla-osta paesaggistico; b) le strutture di cui si tratta sono serre temporanee realizzate con tubolari metallici e film plastici, prive di fondazioni fisse, facilmente smontabili e rimovibili, e come tali rientrano tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del regolamento edilizio comunale (art. 46), rinviandosi sul punto alla normativa in materia di semplificazione edilizia di cui al decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; c) l’asserita abusività, quindi, deriva solo dall’assenza del nulla-osta paesaggistico oggetto del presente giudizio; d) la presenza di detrattori visivi e l’impatto percettivo sono stati affermati in modo generico e non puntuale, oltre ad essere contraddetti dalla documentazione versata in atti; e) vanno richiamate le norme del Piano Paesaggistico relative al paesaggio delle colture in serra, orientate alla mitigazione dell’impatto, alla preferenza per strutture precarie e smontabili, al rispetto degli allineamenti e alla creazione di barriere vegetali, e si afferma la conformità del progetto a tali indirizzi e la compatibilità con gli obiettivi di conservazione, anche alla luce della certificazione di agricoltura biologica dell’azienda che è stata prodotta in atti; f) la discrezionalità tecnica in materia paesaggistica non può andare oltre i limiti della normativa e delle regole tecniche applicabili; g) si contesta, infine, che l’intervento comporti alterazioni morfologiche stabili del suolo, ribadendosi il carattere temporaneo e reversibile delle serre.
In data 21 ottobre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato l’ordinanza del Comune di Ragusa con cui sono stati sospesi i lavori.
Con ordinanza n. 371 in data 8 novembre 2025 il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza cautelare per carenza di interesse, essendo intervenuta l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare la parte ha presentato apposita istanza al Comune di Ragusa e l’Amministrazione ha riscontrato la richiesta affermando che le serre temporanee e i tunnel stagionali rientrano tra gli interventi non soggetti a titoli autorizzativi; b) l’impresa ha quindi chiesto il riesame dell’ordinanza di sospensione e, a seguito di sopralluogo in data 8 gennaio 2026, il Comune, con atto del 9 gennaio 2026, ha riconosciuto che gli impianti erano temporanei e stagionali e pertanto soggetti al regime della cosiddetta edilizia libera; c) permane l’interesse all’annullamento dell’impugnato diniego, a prescindere dalla perdita del finanziamento; d) il diniego richiama presunte varianti urbanistiche e movimenti di terra inammissibili in ambito di tutela 2, ma ciò è smentito dalle attestazioni del Comune e dall’esito del sopralluogo in data 8 gennaio 2026, oltre che dal rilascio di un precedente nulla-osta in fattispecie analoga.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
In fattispecie analoga alla presente, di recente il Collegio ha avuto modo di censurare il difetto di motivazione di un provvedimento emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa con il quale era stata negata l’autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto per la realizzazione di un impianto serricolo in contrada Fossa Stabile nel Comune di Scicli, ricadente nel medesimo paesaggio locale 9 “ NI ” e sotto paesaggio 9c “ Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume NI e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese ” (cfr. T.A.R. Catania, Sez. II, 27 aprile 2026, n. 1237).
Va rilevato che il provvedimento gravato nel presente procedimento si fonda su motivazioni in larga parte coincidenti con quelle del diniego annullato da questo Tribunale con la richiamata sentenza, così espresse: “ Considerato che, nell’area oggetto dell’intervento i processi di degrado non hanno ancora alterato le caratteristiche paesaggistiche del territorio; Considerato che il progetto presentato, altera il luogo recando notevole danno al paesaggio e ai luoghi attraverso l’inserimento di imponenti detrattori visivi che modificano pesantemente la percezione del paesaggio e la naturalità dei luoghi che verrebbero interessati oltre che dallo scavo per la realizzazione del fabbricato per attività produttiva anche dalle infrastrutture quali strade di accesso, impianti irrigui ecc., necessari al funzionamento delle serre, in contrasto con le norme di attuazione del P.P. che vietano l’alterazione del paesaggio dei luoghi tutelati e favoriscono la riconversione verso l’agricoltura tradizionale… considerato che lo stesso altera notevolmente il paesaggio, con strutture fortemente impattanti che richiedono anche opere infrastrutturali quali percorsi, impianti irrigui ecc.; considerato che quanto progettato non è in linea con le prescrizione dettate dalle su richiamate norme anche per quanto riguarda l'obbiettivo di favorire la riconversione di eventuali impianti esistenti verso l’agricoltura tradizionale, per la riqualificazione ambientale, per la rinaturalizzazione ed il potenziamento della biodiversità ecc. Per di più, lo stesso, destabilizza le esigenze di tutela di quell’area in rapporto alle peculiari valenze paesaggistiche, naturalistiche e scenografiche della stessa ”.
Il Collegio ritiene, quindi, di dovere richiamare le motivazioni della citata sentenza in data 27 aprile 2026, n. 1237, evidenziando, sul piano generale, che l’autorizzazione paesaggistica è finalizzata alla verifica della compatibilità tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici, tutelati da uno specifico vincolo, espressi dal territorio di riferimento (cfr. Corte Cost., 5 aprile 2018, n. 68).
Come puntualmente rimarcato dalla giurisprudenza in materia di determinazioni paesaggistiche, “ l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto ”, per cui “ al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655; cfr., in senso conforme, Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 853).
Si è, altresì, precisato che, “ Del resto, la maggiore intensità dell’onere motivazionale è insita nei limiti di cui soffre il sindacato del giudice amministrativo in caso di giudizi di compatibilità di opere edilizie con i valori tutelati. Si osserva, infatti, in giurisprudenza che “Poiché il parere è espressione di un potere ampiamente discrezionale, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655, cit.; cfr., inoltre, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5909; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 70).
Questo Tribunale ha, quindi, affermato – con motivazioni dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi in questo processo – che “ Il provvedimento in questa sede gravato, sindacabile sotto il profilo della adeguatezza della motivazione alla luce dei canoni interpretativi sopra indicati, appare censurabile in ragione dell’omesso dettagliato riferimento alle caratteristiche concrete dell’intervento progettato, anche alla luce delle opere di mitigazione proposte, e della omessa valutazione delle stesse in relazione al contesto paesaggistico (cfr., tra le numerose, T.A.R. Catania, Sez. V. 16 febbraio 2026, n. 495).
Tale lacuna si rende ancor più evidente in considerazione della circostanza, documentata dal ricorrente, che con provvedimento prot. n. 1005, adottato nell’anno 2019, la Soprintendenza ha autorizzato la realizzazione di “serre multitunnel in ferro zincato”, oltre a stradelle interpoderali e scasso e livellamento di terreno, in area di proprietà del ricorrente, sita in C.da Timperosse del Comune di Scicli, parimenti disciplinata dal Piano Paesaggistico per gli ambiti 15, 16, e 17 e dell’art. 29 delle Norme di Attuazione e ricadente nel medesimo paesaggio locale 9 “NI” e sotto paesaggio 9c “Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume NI e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese livello di tutela 2”, richiamati nel provvedimento autorizzatorio.
Invero, la diversa determinazione adottata dall’Amministrazione in fattispecie analoga alla presente, circa la compatibilità dell’impianto di insediamenti serricoli con i valori tutelati nell’area paesaggistica di cui si tratta - in contrasto con quanto, invece, sostenuto nel provvedimento in questa sede gravato - rende evidenza della necessità che l’Amministrazione riesamini l’istanza dell’odierno ricorrente, in considerazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento e tenendo in adeguato conto le determinazioni già assunte con riferimento al medesimo paesaggio locale 9c ”.
Va, altresì, osservato che con il provvedimento in questa sede impugnato l’Amministrazione ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, rilevando che “ nel sito non sono consentite attività che comportano eventuali varianti agli strumenti urbanistici ed effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico ”.
Tuttavia, il provvedimento non chiarisce sotto quale profilo si renderebbero necessarie varianti agli strumenti urbanistici, anche in considerazione della circostanza, dedotta in ricorso (e non specificamente contestata), che il realizzando deposito agricolo ricade in “Zona E – Agricola produttiva con muri a secco ” e “ Zona 3 – Le aree dell’agricoltura tradizionale tutelata ” del Piano Regolatore Generale e che lo stesso Comune ha ritenuto che gli impianti serricoli di cui si tratta rientrino nella “ casistica della temporaneità e stagionalità per i quali non occorre alcun titolo abilitativo ” (edilizio).
Il provvedimento gravato appare viziato da insufficiente motivazione anche nella parte in cui ha ritenuto il progetto “ in contrasto con la prescrizione relativa al divieto di realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati ”.
Sul punto, invero, la ricorrente, a seguito di preavviso di diniego, aveva evidenziato che l’impianto fotovoltaico da realizzare, come descritto graficamente negli elaborati progettuali allegati all’istanza di autorizzazione paesaggistica, si pone in linea con le norme di tutela in quanto “ è destinato all’autoconsumo dell’attività ” ed “ architettonicamente integrato alla copertura del fabbricato ”.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, sussiste un obbligo di motivazione rafforzata da parte dell’Amministrazione (non assolto nel caso di specie), prevedendosi che, “ Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Sul punto, il provvedimento di diniego impugnato è meramente ripetitivo delle ragioni esposte nel preavviso di rigetto (il quale appare in contrasto con le previsioni di tutela che ammettono la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati) e non tiene conto delle osservazioni e controdeduzioni formulate dal privato.
La contraddittorietà o, quantomeno, l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato appare manifestarsi anche in riferimento all’asserito divieto nella zona di “movimenti di terra”, ove si tenga conto del diverso avviso espresso dalla Soprintendenza nel già richiamato provvedimento prot. n. 1005, adottato nell’anno 2019, con il quale sono stati autorizzati “ lavori di scasso e livellamento terreno, costruzione di serre multitunnel in ferro zincato e la realizzazione di stradelle interpoderali ”.
Va soggiunto che la stessa Amministrazione, nella memoria difensiva, ha rilevato che il contesto paesaggistico 9c consente la realizzazione di fabbricati destinati alla conduzione del fondo e la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo integrati nella copertura dei fabbricati esistenti, al contempo precisando che le norme di attuazione del Piano Paesaggistico lasciano un ampio ambito di valutazione in capo all’Ente di tutela nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
Va rilevato, al riguardo, nondimeno, che all’esercizio della discrezionalità in questione fa da contrappeso un onere di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo, tale da consentire la verifica del rispetto dei criteri di logicità, congruità e corretto apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, per le ragioni esposte, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo in considerazione della non complessità delle questioni esaminate ed esclusa la fase cautelare (stante il rigetto della relativa istanza), sono poste a carico dell’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; 2) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 3.600,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IN ON, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IN ON | LE ZI |
IL SEGRETARIO