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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2017 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(P.IVA Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. ELISA CAPUCCINI
ATTORI contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. GIOVANNI DI IORIO
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE GRILLO CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12.02.2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
-e quest'ultimo anche personalmente- hanno proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n
.1060/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto nei loro confronti, in solido tra loro, per il pagamento della complessiva somma di euro 29.174,41 (oltre spese ed interessi), a titolo di residuo impagato del contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 16.04.2014 con . CP_1
I motivi dell'opposizione sono i seguenti:
- mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- mancata prova del credito per essere stata, in particolare, la somma mutuata contestualmente costituita in deposito cauzionale senza la dimostrazione del relativo svincolo;
- responsabilità contrattuale della banca per avere concesso ulteriore credito agli opponenti in una situazione di crisi finanziaria, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni dell'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Sospesa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e ritenuta matura per la decisione previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente.
2 Con comparsa di intervento ex articolo 111 c.p.c. del 8.4.2019 si è costituita in giudizio quale cessionario del credito di nell'ambito CP_2 CP_1
di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 TUB (cfr. avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in atti del 27.9.2018, allegato alla comparsa di intervento).
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Sull'eccezione preliminare è sufficiente rilevare che le disposizioni sulla mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 4 d.lvo 29 /2010 applicabile ratione temporis).
Nel presente giudizio il tentativo di mediazione obbligatoria è stato ritualmente disposto ed esperito con esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti del 9.3.2018 prodotto dalla convenuta opposta con nota di deposito del
4.6.2018).
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve osservarsi che con la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 06 marzo 2025, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., a composizione del precedente contrasto interpretativo la Corte ha stabilito che “ il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
3 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Ed in particolare, prosegue la Corte “ una volta disposto della somma mutuata anche solo con suo utilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare, non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove- come nella specie, non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione ( se del caso alla scadenza) della somma mutuata”
In tali casi si è dunque certamente al cospetto di un credito certo, liquido ed esigibile che -se è idoneo ad integrare i presupposti di un titolo esecutivo autonomamente azionabile- deve ritenersi a maggior ragione idoneo a costituire prova del credito nell'ambito di un procedimento monitorio, ivi compreso il giudizio oppositivo a cognizione piena, laddove l'opponente non fornisca la prova di eventuali fatti negativi, estintivi od anche solo modificativi del credito.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che la banca convenuta opposta (ed attore in senso sostanziale nell'ambito del presente giudizio oppositivo), ha fornito la prova del credito relativa al contratto di finanziamento in contestazione producendo il contratto
(regolarmente sottoscritto dalle parti e completo di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e il relativo piano di ammortamento e allegando l'inadempimento degli opponenti, i quali non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
4 Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle deduzioni difensive degli opponenti in relazione alla mancata prova del credito azionato dalla banca.
Emerge infatti con evidenza dalla lettura delle pattuizioni contrattuali inter- partes che la somma è stata erogata alla parte mutuataria e che l'obbligazione restitutoria dalla stessa assunta è divenuta attuale ed esigibile sin dal momento della stipula del finanziamento stesso e non è stata affatto condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze.
La parte mutuataria, dunque, proprio e solo in forza della disponibilità effettiva della somma mutuata, si è obbligata alla sua restituzione al contempo impiegando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi accessori posti in capo alla stessa, avvalendosi perciò di tale ulteriore cautela contrattuale quale negozio giuridico logicamente distinto rispetto al primo.
Ed in particolare, nel contratto di mutuo del 16.04.2014, all'articolo 1.2, la parte mutuataria dà atto di aver ricevuto la somma mutuata rilasciandone quietanza, mentre al successivo articolo 1.3 si obbliga a rimborsare la somma mutuata mediante rate mensili posticipate secondo l'allegato piano di ammortamento, comprensiva di quota capitale ed interessi.
In un coevo ma separato atto, poi, la stessa parte mutuataria, confermando espressamente l'avvenuta erogazione della somma mutuata, riconsegna la stessa somma alla banca affinché sia costituita in deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni ivi dedotte (cfr., doc n.2 di parte opponente).
Conclusivamente, dunque, in applicazione dei suindicati principi, deve ritenersi che l'obbligazione restitutoria in capo agli opponenti sia validamente sorta in conseguenza e per effetto della stipula del solo atto di mutuo, non
5 avendo invece i medesimi dimostrato di avere estinto il debito nei confronti dell'istituto mutuante.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni in ordine ad un'asserita responsabilità contrattuale della banca e alla relativa richiesta risarcitoria.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese alla luce del contrasto interpretativo sulla questione di cui in parte motiva, solo recentemente composto dalle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel proc. n. rg
2207/2017, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il D.I. n. .1060/2017.
- compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto 18.7.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2017 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(P.IVA Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. ELISA CAPUCCINI
ATTORI contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. GIOVANNI DI IORIO
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE GRILLO CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12.02.2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
-e quest'ultimo anche personalmente- hanno proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n
.1060/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto nei loro confronti, in solido tra loro, per il pagamento della complessiva somma di euro 29.174,41 (oltre spese ed interessi), a titolo di residuo impagato del contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 16.04.2014 con . CP_1
I motivi dell'opposizione sono i seguenti:
- mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- mancata prova del credito per essere stata, in particolare, la somma mutuata contestualmente costituita in deposito cauzionale senza la dimostrazione del relativo svincolo;
- responsabilità contrattuale della banca per avere concesso ulteriore credito agli opponenti in una situazione di crisi finanziaria, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni dell'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Sospesa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e ritenuta matura per la decisione previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente.
2 Con comparsa di intervento ex articolo 111 c.p.c. del 8.4.2019 si è costituita in giudizio quale cessionario del credito di nell'ambito CP_2 CP_1
di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 TUB (cfr. avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in atti del 27.9.2018, allegato alla comparsa di intervento).
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Sull'eccezione preliminare è sufficiente rilevare che le disposizioni sulla mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 4 d.lvo 29 /2010 applicabile ratione temporis).
Nel presente giudizio il tentativo di mediazione obbligatoria è stato ritualmente disposto ed esperito con esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti del 9.3.2018 prodotto dalla convenuta opposta con nota di deposito del
4.6.2018).
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve osservarsi che con la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 06 marzo 2025, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., a composizione del precedente contrasto interpretativo la Corte ha stabilito che “ il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
3 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Ed in particolare, prosegue la Corte “ una volta disposto della somma mutuata anche solo con suo utilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare, non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove- come nella specie, non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione ( se del caso alla scadenza) della somma mutuata”
In tali casi si è dunque certamente al cospetto di un credito certo, liquido ed esigibile che -se è idoneo ad integrare i presupposti di un titolo esecutivo autonomamente azionabile- deve ritenersi a maggior ragione idoneo a costituire prova del credito nell'ambito di un procedimento monitorio, ivi compreso il giudizio oppositivo a cognizione piena, laddove l'opponente non fornisca la prova di eventuali fatti negativi, estintivi od anche solo modificativi del credito.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che la banca convenuta opposta (ed attore in senso sostanziale nell'ambito del presente giudizio oppositivo), ha fornito la prova del credito relativa al contratto di finanziamento in contestazione producendo il contratto
(regolarmente sottoscritto dalle parti e completo di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e il relativo piano di ammortamento e allegando l'inadempimento degli opponenti, i quali non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
4 Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle deduzioni difensive degli opponenti in relazione alla mancata prova del credito azionato dalla banca.
Emerge infatti con evidenza dalla lettura delle pattuizioni contrattuali inter- partes che la somma è stata erogata alla parte mutuataria e che l'obbligazione restitutoria dalla stessa assunta è divenuta attuale ed esigibile sin dal momento della stipula del finanziamento stesso e non è stata affatto condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze.
La parte mutuataria, dunque, proprio e solo in forza della disponibilità effettiva della somma mutuata, si è obbligata alla sua restituzione al contempo impiegando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi accessori posti in capo alla stessa, avvalendosi perciò di tale ulteriore cautela contrattuale quale negozio giuridico logicamente distinto rispetto al primo.
Ed in particolare, nel contratto di mutuo del 16.04.2014, all'articolo 1.2, la parte mutuataria dà atto di aver ricevuto la somma mutuata rilasciandone quietanza, mentre al successivo articolo 1.3 si obbliga a rimborsare la somma mutuata mediante rate mensili posticipate secondo l'allegato piano di ammortamento, comprensiva di quota capitale ed interessi.
In un coevo ma separato atto, poi, la stessa parte mutuataria, confermando espressamente l'avvenuta erogazione della somma mutuata, riconsegna la stessa somma alla banca affinché sia costituita in deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni ivi dedotte (cfr., doc n.2 di parte opponente).
Conclusivamente, dunque, in applicazione dei suindicati principi, deve ritenersi che l'obbligazione restitutoria in capo agli opponenti sia validamente sorta in conseguenza e per effetto della stipula del solo atto di mutuo, non
5 avendo invece i medesimi dimostrato di avere estinto il debito nei confronti dell'istituto mutuante.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni in ordine ad un'asserita responsabilità contrattuale della banca e alla relativa richiesta risarcitoria.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese alla luce del contrasto interpretativo sulla questione di cui in parte motiva, solo recentemente composto dalle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel proc. n. rg
2207/2017, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il D.I. n. .1060/2017.
- compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto 18.7.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
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