Articolo 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 169
Articolo 2
Versione
5 aprile 1958
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 157 milioni e 500.000 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per compensi per lavoro straordinario al personale della Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1955-56.
Entrata in vigore il 5 aprile 1958