Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1176/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
( c.f. : ), (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
personalmente e quale legale rapp.te della società ( c.f. e p.i.: Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. E. Raimondi del Foro di Chieti e dall'Avv. P.IVA_1
Marco Savini del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Via Raffaello Sanzio, 45 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro c.f. : ), in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Costantino Gullì e dall'Avv. Francesco Gullì ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ascoli Piceno, Via Orsini, 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
parte attrice : “A) nel merito: in via principale:
• accertare e dichiarare la sussistenza dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e la responsabilità precontrattuale della per violazione degli artt. artt. 4 e 6, CP_1
L. 129/2004 e 1337 c.c.;
1
• altresì condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore degli attori comprensivo del danno emergente, di € 10.540,00, e del lucro cessante, non inferiore ad € 5.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
• ritenere e dichiarare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta infondata e priva di prova e, conseguentemente, rigettarla integralmente e condannare la stessa convenuta ex art. 96 I comma c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e comunque entro la fascia di valore indicata nella domanda riconvenzionale. in via subordinata:
• accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per CP_1 violazione degli artt. artt. 4 e 6, L. 129/2004 e 1337 c.c.;
• per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore degli attori comprensivo del danno emergente, di € 20.540,00, e del lucro cessante, non inferiore ad € 5.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
• ritenere e dichiarare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta infondata e priva di prova e, conseguentemente, rigettarla integralmente e condannare la stessa convenuta ex art. 96 I comma c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e comunque entro la fascia di valore indicata nella domanda riconvenzionale. in via ulteriormente subordinata:
• accertare e dichiarare la responsabilità della per inadempimento CP_1 conseguente all'accettazione tacita della proposta irrevocabile formulata dagli attori, e qualificare, sia pure in via incidentale, come caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. il deposito versato al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile;
• per l'effetto, condannare la alla restituzione del doppio della caparra, CP_1 per una somma pari ad € 20.000,00.
• ritenere e dichiarare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta infondata e priva di prova e, conseguentemente, rigettarla integralmente e condannare la stessa convenuta ex art. 96 I comma c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e comunque entro la fascia di valore indicata nella domanda riconvenzionale. in ogni caso:
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
parte convenuta :
“Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito, respingere le domande delle parti attrici in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande delle parti attrici, contenere e limitare la condanna risarcitoria per quanto esposto in atti;
In via riconvenzionale
Condannare al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_3 CP_1
18.945,84 quale prezzo della merce di cui alla fattura di vendita n. 19 del 13/01/2020, oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 I sigg.ri , , quest'ultima personalmente e per la società Parte_1 Parte_2 CP_2
convenivano in giudizio la società per sentire accogliere le conclusioni come sopra CP_1
rassegnate deducendo che:
- dopo aver chiesto ed ottenuto dalla società operante nel settore del commercio CP_1
all'ingrosso ed al dettaglio di capi d'abbigliamento anche tramite punti vendita con il marchio
“MaraDiva”, informazioni sulle modalità di affiliazione commerciale, inviavano in data
25/09/2019 alla società medesima una proposta irrevocabile per la conclusione del contratto di franchising ( doc. 4 di parte attrice);
- con la proposta i sigg.ri e si impegnavano “ a loro nome o per conto di società Pt_1 Pt_2
a loro collegate, anche se non ancora costituite” a sottoscrivere con la parte convenuta un contratto di franchising per l'apertura di uno spazio, dichiarandosi disponibili a formalizzare il contratto di affiliazione commerciale;
- la proposta prevedeva il “termine ultimo ed essenziale” del 31/10/2019 per addivenire alla stesura del contratto di conto vendita;
- a “conferma della serietà della proposta” i proponenti dichiaravano di effettuare e Pt_1
per la società effettivamente effettuava un bonifico bancario in favore di
[...] Parte_3
di € 10.000,00 a titolo di deposito cauzionale ( doc. 6 parte attrice); CP_1
- espressamente la proposta prevedeva la restituzione di tale deposito da parte della convenuta in caso di mancata sottoscrizione, senza colpa da parte degli attori, del contratto proposto nel termine fissato;
-in pendenza della sottoscrizione del contratto gli attori insieme al sig. allo Parte_4
scopo incaricato dalla fissavano la data di apertura del negozio, sceglievano il locale CP_1
ritenuto più idoneo per il punto vendita, in IL(PE), Via Vestina 52-54, ed iniziavano i lavori di allestimento con la ditta indicata dalla cui veniva corrisposto in CP_1
anticipo il 50% dell'importo complessivo dei lavori preventivati, come richiesto, ed esattamente € 6.588,00 a mezzo bonifico (doc.7);
3 -a causa dei ritardi nel completamento delle opere di allestimento del locale il sig. Pt_4
comunicava agli attori il differimento della data di apertura al 24/10/2019;
[...]
-il 22/10/2019 su richiesta del sig. i sigg.ri e noleggiavano a proprie Pt_4 Pt_1 Pt_2
spese un furgone per prendere in consegna presso la sede operativa della sita in CP_1
Monteprandone (AP), n. 313 capi di abbigliamento destinati alla vendita presso il punto vendita di IL;
-in pendenza della stipula del contratto di affiliazione aveva anche installato il CP_1
proprio software gestionale sui computer degli attori nel punto vendita, al costo di € 1.037,00
(doc.12) ;
-tuttavia il contratto di affiliazione commerciale non veniva sottoscritto nel termine del
31/10/19 fissato nella proposta irrevocabile, e ciò, secondo gli attori, non per cause a loro imputabili;
-pertanto, con missiva in data 04/11/2019(doc.13) gli attori intimavano alla la CP_1
restituzione della somma di € 10.000,00 versata al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile, missiva che veniva riscontrata dalla in data 15/11/19 CP_1
contestando genericamente la pretesa degli attori (doc 14);
- sempre in data 15/11/19 gli attori riconsegnavano alla i n.313 capi di abbigliamento CP_1
(doc 16), che venivano ricevuti dalla convenuta senza eccezioni;
-in data 04/12/2019 gli attori avviavano la negoziazione assistita per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile
(doc. 17 e 18)
- nel corso della procedura di negoziazione, e fuori di essa, in data 13/01/2020 la CP_1
contestava il reso dei capi di abbigliamento effettuato dagli attori in data 15/11/2019
trasmettendo contestualmente fattura commerciale n. 19/2020 di € 18.945,84 per il pagamento della merce restituita ( doc.19);
-in data 26/01/2020 le parti chiudevano la procedura di negoziazione con un mancato
4 accordo;
- con pec del 28/02/2020 gli attori contestavano la fattura 19/2020 chiedendone l'annullamento stante l'avvenuta restituzione della merce in essa indicata e la mancata stipula del contratto di franchising ( doc.21).
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto CP_1
dagli attori perché infondato in fatto e diritto. Sostenevano in particolare:- l'esclusiva responsabilità degli attori quanto alla mancata sottoscrizione del contratto di affiliazione, per aver tentato ripetutamente gli incaricati della di mettersi in contatto con loro a tal CP_1
fine, senza però riuscirvi;
- l'infondatezza della richiesta avversaria di risarcimento dei danni,
per mancanza dell'an e comunque eccependo che le spese di allestimento ed arredamento del locale commerciale non potevano essere addebitate a dal momento che la società attrice CP_1
nel medesimo locale commerciale aveva in ogni caso iniziato a svolgere, come Parte_3
tutt'oggi svolge, attività commerciale nel campo dell'abbigliamento; - non poteva trovare accoglimento la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento di una pretesa perdita di chanche a titolo di lucro cessante, dal momento che aveva in ogni caso svolto regolarmente Parte_3
attività commerciale, senza quindi avere alcun pregiudizio;
- la carenza di legittimazione degli attori e anche quanto alla pretesa restituzione della somma di € 10.000,00 perché Pt_1 Pt_2
versata a mezzo bonifico sempre dalla a titolo di deposito cauzionale;
- l'infondatezza Parte_3
della pretesa richiesta di restituzione di € 20.000,00 in luogo di € 10.000,00 versati, trattandosi di importo versato espressamente a titolo di deposito cauzionale e non di caparra confirmatoria come sostenuto dalla parte attrice, seppure in via subordinata. Parte convenuta svolgeva, altresì,
domanda riconvenzionale nei confronti della società di pagamento della merce di cui Parte_3
alla fattura n. 19/2020 pari ad € 18.945,84.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, ammessi ed assunti i mezzi istruttori, con limitazioni, con ordinanza del 19/09/23 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea appare solo in parte fondata ed in tale limite può essere accolta.
5 La proposta irrevocabile di stipulare con la un contratto di affiliazione commerciale, CP_1
inoltrata dagli attori sigg.ri “ anche per conto di società a loro collegate anche se Pt_5 Pt_2
ancora non costituite” prevedeva un termine per la sottoscrizione del contratto medesimo indicato espressamente in proposta come “ ultimo ed essenziale” del 31/10/2019, e risulta pacifico in atti che entro tale data il contratto non veniva sottoscritto dalle parti. In punto parte convenuta non ha dimostrato la responsabilità di parte attrice quanto alla mancata sottoscrizione, avendo introdotto con la seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc circostanze del tutto generiche in ordine al tempo ed alle modalità degli asseriti tentativi di rintracciare gli attori ( capp.li 8 e 9), e per tale ragione i relativi capitoli di prova testimoniale non sono stati ammessi;
d'altra parte a fronte della previsione documentale del termine essenziale di sottoscrizione del contratto, con le conseguenze previste in caso di inottemperanza, la prova della asserita “irreperibilità” degli attori doveva essere assolutamente rigorosa.
Pertanto, stante la mancata sottoscrizione del contratto di affiliazione per causa non imputabile a parte attrice, la somma espressamente versata a titolo di deposito cauzionale, e non di caparra confirmatoria, dalla società in favore della va da questi restituita alla Parte_3 CP_1
prima, come previsto nella proposta irrevocabile, essendo venuta meno la causa stessa del versamento.
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice, poiché-
quanto al “danno emergente”- la prova testimoniale di parte convenuta ha dimostrato che nei medesimi locali e con il medesimo allestimento, salvo la rimozione del marchio MaraDiva, la ditta attrice ha comunque avviato e continua a svolgere l'attività di vendita di capi di abbigliamento, dunque le opere di adeguamento e allestimento del negozio, i cui costi costituirebbero il danno preteso, sono in verità funzionali all'esercizio stesso dell' attività svolta dalla attrice , pertanto il danno lamentato non sussiste;
- quanto invece al preteso “ lucro Parte_3
cessante” la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum, ove peraltro come detto la ditta attrice ha avviato comunque l'attività di vendita di capi di abbigliamento, oggetto del mancato contratto di affiliazione commerciale con la CP_1
senza subire verosimilmente alcun pregiudizio.
6 Va infine rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, poiché i n. 313 capi di abbigliamento venivano presi in consegna dai sigg.ri e presso la sede operativa Pt_1 Pt_2
della al fine di allestire il punto vendita in franchising di cui si tratta, all'epoca di CP_1
imminente apertura, quindi in conto vendita, ed a seguito della scadenza del termine stabilito, in assenza della formalizzazione della affiliazione, i capi venivano restituiti alla in data CP_1
15/11/2019, senza contestazioni da parte della convenuta (doc.16). Pertanto, la richiesta di pagamento degli stessi n. 313 capi di abbigliamento, di cui alla fattura n. 19/2020 che veniva emessa solo in data 13/01/2020 e dunque due mesi dopo la restituzione della merce medesima,
risulta del tutto indebita.
Assorbita o respinta ogni ulteriore domanda.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/14, vanno compensate tra le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Condanna la società al pagamento in favore della società della CP_1 Parte_3
somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (19/05/2020) sino al saldo;
Rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice nei confronti della convenuta.
Rigetta la domanda riconvenzionale promossa dalla nei confronti della parte CP_1
attrice.
Visto l'art.91 cpc,
Condanna la società in persona del legale rapp.te, al rimborso in favore degli CP_1
attori, in solido tra loro, del 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro
264,00 per esborsi, spese per il residuo importo compensate tra le parti.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 16/02/2025 .
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
7