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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1378/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 6 marzo 2024
da
in persona del legale rappresentantepro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ariele Zauli, del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Sandro Fabris, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per l'attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali svolte dalla a pag. 14 e 15 della Comparsa di CP_1
costituzione e risposta per i motivi esposti nella prima memoria 171 ter Cpc
della e meglio accertati in corso di causa;
Parte_1
- in via subordinata, nel denegato caso di ammissibilità, in tutto o in parte,
delle domande riconvenzionali della dichiarare le stesse infondate per i CP_1
motivi esposti in atti e accertati in corso di causa;
in ogni caso, rigettare per infondatezza la domanda di risarcimento ex art. 96 Cpc;
- in via preliminare, sospendere con ordinanza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Tribunale di Padova ex art. 649 Cpc, per i motivi già esposti in atti e perché l'opposizione è fondata su prova scritta;
- nel merito, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 233/2024 emesso dal Tribunale di Padova, anche in subordine per infondatezza del preteso credito azionato, e, accertati i vizi del consenso nella stipula dei contratti de quo come lamentati ed esposti nell'atto di citazione e accertati in corso di causa, ovvero, in via subordinata, accertata la rescissione per lesione dei contratti de quo, condannare la a risarcire CP_1
i danni come accertati in corso di causa o liquidati dal Giudice in via equitativa,
e per l'effetto eventualmente compensare con l'eventuale residuo credito di che dovesse essere accertato in corso di causa;
CP_1
- in via riconvenzionale, per i motivi sopra esposti e accertati in corso di causa,
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento dei danni per i ritardi nelle consegne degli ordini per cui è causa
Part e nelle riconsegne degli stampi e dei materiali di proprietà di , come meglio dettagliati e accertati in corso di causa o liquidati equitativamente dal
Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ponendo
2 eventualmente tali importi a compensazione con i crediti che dovessero risultare accertati a favore di CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio.
In via istruttoria come da nota del 12.12.2024”;
per la convenuta opposta: “In via preliminare rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione perché l'opposizione non è fondata su valida prova scritta, perché il credito fatto valere deriva da documentazione sottoscritta dal debitore, perché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ed essendo le domande di controparte destituite di fondamento.
Nel merito respingersi e rigettarsi tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso condannarsi la (c.f.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Via Marconi n.2/3 BI (BG), a pagare alla ricorrente l'importo di € 158.866,20 oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo ex artt. 4 e 5 DLGS n.231/02 ovvero l'importo, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.
In via riconvenzionale stante l'inadempimento di parte opponente,
condannarsi la (c.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Via Marconi n.2/3 BI (BG), a pagare alla ricorrente l'importo di € 36.506,51 a fronte delle fatture n.532 del
30.11.2023, n.533 del 30.11.2023, n.534 del 30.11.2023, n.578 del
30.11.2023, n.585 del 20.12.2023 e n.586 del 20.12.2023, nonché al risarcimento del danno patito per aver comprato il macchinario e gli CP_2
altri materiali per aiutare nella produzione macchinari ora non Parte_1
3 più utilizzabili ed ammontante ad € 131.877,91 ovvero nella somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia.
Il tutto con gli interessi ex art.1284 comma 4 c.p.c. e con rifusione delle competenze e spese di causa, IVA, CPA e spese generali.
Condannarsi inoltre la (c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Marconi n.2/3 BI
(BG), al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, danno che il Tribunale vorrà
liquidare d'ufficio ed in via equitativa oltre agli interessi legali.
In via istruttoria si producono i documenti di cui in narrativa oltre alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2024 con cui il Tribunale di
Padova, in accoglimento della domanda proposta da le aveva CP_1
ingiunto il pagamento di € 158.866,20, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'attrice opponente ha dedotto di avere organizzato lo start up produttivo di forni e piani cottura tra la fine 2002 ed inizio 2023, con inizio della produzione a marzo/aprile 2023 e di essersi rivolta ad società operante nel CP_1
settore della carpenteria per conto terzi, per la realizzazione delle parti metalliche dei forni e dei piani cottura, provvedendo a consegnarle, a partire da marzo 2023, gli stampi e le maschere realizzati su misura ed oggetto di privativa della società LCA.
L'attrice opponente ha dedotto, altresì, che il primo ordine, risalente al 13
marzo 2023, non prevedeva alcun accordo sui corrispettivi e che solo il successivo 20 aprile 2023 comunicava l'offerta dei corrispettivi su alcuni CP_1
pezzi richiesti, indicando anche la quantità minima di pezzi per ciascuna parte;
4 ha dedotto, inoltre, di avere richiesto una revisione dei prezzi e delle modalità
di pagamento, di avere continuato a formulare nuovi ordinativi alla società
nonostante il mancato rispetto delle scadenze e di avere, infine, CP_1
richiesto una dilazione di pagamento temendo l'interruzione delle forniture ed il ritardo nella restituzione degli stampi e delle mascherine indispensabili per la realizzazione dei piani cottura.
L'attrice opponente ha, quindi, dedotto che il corrispettivo per il concluso contratto di appalto non è stato oggetto di trattativa, bensì è stato imposto dalla società in un momento in cui era impossibilitata a CP_1 Parte_1
trovare un altro fornitore o a contrattare liberamente il prezzo in ragione della già avvenuta consegna degli stampi e dell'incremento degli ordinativi da parte dei clienti, con conseguente annullabilità del contratto per dolo o rescindibilità
per essersi la società approfittata dello stato di bisogno in cui versava CP_1
l'attrice opponente.
ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale la condanna della Parte_1
controparte al risarcimento dei danni per il ritardo nelle consegne e per il ritardo nella restituzione dei beni di proprietà dell'opponente medesima.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
La convenuta opposta ha dedotto di avere inviato alla controparte un'offerta ancora a febbraio 2023 e, che stante la necessità per la società di Parte_1
apportare delle modifiche, in data 31.3.2023 era stata redatta un'ulteriore offerta che, al pari della precedente, veniva accettata dall'odierna opponente.
La convenuta opposta ha dedotto, altresì, di avere ricevuto i disegni definitivi solo in data 27.4.2023 e di avere anche concesso il pagamento delle fatture a
60 giorni, ma che le difficoltà in cui si trovava la società erano Parte_1
imputabili solo alle scelte imprenditoriali della stessa, tanto che l'odierna
5 opponente non ha, poi, provveduto ad onorare il debito oggetto di riconoscimento sottoscritto a novembre 2023.
La convenuta opposta ha dedotto, poi, che il contratto è stato liberamente concluso senza alcuna costrizione in capo alla società che si è Parte_1
spontaneamente rivolta ad che i ritardi lamentati sono imputabili CP_1
alla stessa che, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo sono CP_1
scadute altre fatture, di cui è stato chiesto il pagamento per complessivi €
36.506,51.
1.3 Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti, con ordinanza del 15
novembre 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'opposizione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 È documentalmente provato che i rapporti tra le odierne parti in causa risalgono al mese di luglio 2022, quando chiese alla società Parte_1
la predisposizione di un preventivo per dar corso ad un progetto per la CP_1
produzione di cucine (doc. 1 opposta), salvo, poi, indirizzarsi Parte_1
verso la produzione di piani di cottura, tanto che si fece progettare e sviluppare le relative attrezzature e gli stampi da tal (doc. 2 Parte_2
opposta e docc. da 3 a 7 opponente), laddove fu messa in contatto CP_1
con tal per l'acquisto di una macchina rifilatrice dedicata alla CP_3
realizzazione e completamento delle fasi di lavorazione dei piani.
Per quanto precipuamente interessa in questa sede, le odierne parti in causa concordano nell'individuare come primo ordine formulato ad da CP_1
parte di il documento n. 37 del 13 marzo 2023 (dimesso sia Parte_1
dall'opponente sub documento n. 9, sia dall'opposta sub documento n. 8).
6 L'ulteriore documentazione dimessa dalla società (docc. 9 e 10) CP_1
dimostra che quell'ordine fu oggetto di modifiche in ragione anche delle incongruenze segnalate dai tecnici della società che non permettevano CP_1
l'avvio della produzione (doc. 11 opposta), così come dimostra che il detto ordine n. 37/2023 (successivamente modificato) era stato preceduto da un'offerta risalente al 9 febbraio 2023 (doc. 7 opposta) e seguito da un'ulteriore offerta datata 31 marzo 2023 (doc. 12 opposta) ed è agevole notare come, contrariamente agli assunti della società opponente, entrambe le offerte prevedessero la specifica indicazione di prezzi. Inoltre, mette conto osservare che il dettaglio dell'offerta del 31.3.2023, espressamente riferita all'ordine n. 37/2023, valutato unitamente al fatto che il rapporto ha avuto pacificamente esecuzione, non lascia dubbi in ordine alla effettiva conclusione del contratto in conformità alla detta offerta. Al riguardo appare sufficiente richiamare il documento dimesso sub n. 31 dalla convenuta opposta ove vengono riportati i prezzi delle offerte, evidenziare che la società ha Parte_1
continuato ad inviare ordini da marzo 2023 a gennaio 2024 e rammentare l'accordo di fornitura – sottoscritto il 2 febbraio 2023 - dimesso dall'opposta sub documento n. 32.
2.2 Ciò detto, non coglie nel segno la doglianza della società opponente di annullabilità del contratto e della sottoscrizione del riconoscimento del debito per dolo.
Secondo la prospettazione di il corrispettivo dell'appalto non Parte_1
sarebbe stato oggetto di trattativa, avendone la società comunicato CP_1
l'ammontare solo dopo aver ricevuto in consegna gli stampi, le maschere e le materie prime e quando, comunque, l'ammontare degli ordinativi ricevuti dai clienti di le avrebbe precluso la possibilità di trovare un altro Parte_1
fornitore in tempi rapidi.
7 Tali assunti non trovano conferma nel complessivo quadro probatorio che,
come già esposto, anzitutto, dà conto di ordini effettuati da parte di Parte_1
sulla base di un'offerta (citate offerte del 9.2.2023 e del 31.3.2023) che
[...]
indica chiaramente i prezzi;
dà conto, altresì, della reiterata formulazione di
Part ordini da parte di fino a tutto il 2023 (citato doc. 31) a fronte, Parte_1
peraltro, della mancanza di qualsivoglia elemento indiziario volto a dimostrare l'impossibilità per l'odierna opponente di trovare un altro fornitore a causa dell'elevato quantitativo di ordini ricevuti dai clienti e, per converso, a fronte della manifestata disponibilità da parte di a “supportare” la CP_1
transizione verso altro fornitore per quanto riguarda le muffole (doc. 14
opposta).
Le considerazioni esposte da in ordine alla eccessiva onerosità Parte_1
del corrispettivo rimangono sul piano della convenienza economica senza poter minimamente incidere sul supposto vizio della volontà, non essendo stato, peraltro, neppure specificato in cosa sarebbe consistito il “dolo”
perpetrato da parte dell'odierna società opposta.
2.3 Va, poi, detto che non colgono nel segno nemmeno le ulteriori doglianze enunciate dalla società al fine di dimostrare la sussistenza dei Parte_1
presupposti per la rescissione del contratto per lesione ai sensi dell'art. 1448
c.c..
L'attrice opponente ha dichiarato l'applicazione di prezzi “fuori mercato”, in molti casi superiori di oltre la metà quelli di mercato ottenibili con una normale contrattazione e imposti in ragione dell'urgenza in cui si trovava Parte_1
ad avviare la produzione per soddisfare gli ordini raccolti.
[...]
Ancora una volta, non si può, però, omettere di considerare che manca qualsivoglia riscontro probatorio circa l'esistenza di ordini da evadere in tempi ristretti e, comunque, manca, a monte, qualsivoglia elemento indiziario del
8 carattere della sproporzione tra le prestazioni rese dalle due parti contrattuali,
non essendo il prezzo elevato un elemento che di per sé rileva ai fini dell'azione generale di rescissione invocata dall'odierna attrice opponente.
2.4 Il complessivo quadro probatorio documentale evidenzia che, dopo i primi contatti che sfociarono nell'offerta del 31.3.2023, avviò la CP_1
produzione di quanto commissionato, ma già dal mese di Parte_1
giugno 2023 manifestò difficoltà di carattere finanziario (docc. 14-16 opposta)
tanto che chiese una dilazione a 60 giorni dei pagamenti;
Parte_1
continuò ad inviare ordini ad senza essere in grado di onorare i CP_1
pagamenti alle scadenze pattuite (doc. 17 opposta – email del 29.8.2023 in relazione al prospettato posticipo per le scadenza del mese di settembre),
tanto che ad inizio novembre 2023 elaborò un piano di rientro per le fatture risalenti ai mesi di giugno e luglio 2023 (poi azionate in sede monitoria unitamente ad altre).
A fronte di un tanto, si osserva che sono rimasti indimostrati gli assunti dell'odierna opponente circa ritardi di nella evasione degli ordini e CP_1
nella riconsegna degli stampi, cosicché non meritano accoglimento le domande di risarcimento del danno fondate su tali, meramente asseriti, ritardi.
Va, invece, accolta la domanda di di condanna della controparte al CP_1
pagamento dell'ulteriore somma di € 36.506,51 quale corrispettivo delle fatture scadute dopo l'emissione del decreto ingiuntivo (n.535, n.533, n.534 e n.578
del 30.11.2023 e n.585 e n.586 del 20.12.2024), non essendo stata sollevata contestazione alcuna in ordine alla effettiva esecuzione delle lavorazioni ivi indicate ed essendovi, anzi, prova che ne aveva preannunciato Parte_1
il pagamento mediante bonifico (doc. 27 opposta) che, però, è stato poi revocato.
9 Sul punto va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è
sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto,
sia in relazione al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte, né l'allungamento dei tempi del processo (per tutte Cass.
26.7.2022 n. 23273). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha, invero,
natura di giudizio di cognizione piena, così devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non già il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione, con conseguente ammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opposta, trattandosi di crediti fondati sul medesimo rapporto oggetto del giudizio monitorio e vertenti sulle medesime prestazioni.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di di condanna CP_1
della controparte al pagamento dell'importo di € 115.000,00 e di ulteriori €
16.877,91 quale corrispettivo pagato dalla detta società per l'acquisto CP_1
del macchinario e di altre attrezzature varie, giacché, se è ben vero CP_2
che dall'accordo di fornitura (cit. doc. 32 opposta) emerge la necessità per di dotarsi di particolari attrezzature per poter evadere gli ordini di CP_1
appare assorbente considerare che non vi è prova che, Parte_1
venuto meno il rapporto con l'odierna opponente, tali dotazioni non siano più
utilizzabili. Peraltro, anche qualora così fosse, non è stato né dedotto, né
dimostrato che il valore di siffatte dotazioni si sia azzerato, ben potendo CP_1
provvedere alla loro alienazione, rientrando così dell'esborso
[...]
eventualmente sostenuto.
10 3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, essendo stata l'istruttoria solo documentale ed essendosi gli atti conclusivi limitati a richiamare i precedenti scritti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1378/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
233/2024 emesso dal Tribunale di Padova;
2) rigetta le domande svolte da Parte_1
3) condanna a pagare ad la somma di € 36.506,51, oltre Parte_1 CP_1
interessi dalla domanda al saldo;
4) rigetta per il resto la domanda di CP_1
5) condanna a rifondere ad le spese di lite che si Controparte_4 CP_1
liquidano in € 9.142,00,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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