Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02279/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Curatolo, Paolo Gatto e Mauro Giovannardi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto nr. K10/1005225/Area IV/Citt. del Ministero dell’Interno datato 12.08.2023, notificato in data 23.08.2023 ed avente ad oggetto il rigetto alla domanda di concessione della cittadinanza italiana, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IC GO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata alla Prefettura di Como in data 3 agosto 2021, l’odierno ricorrente aveva chiesto, sul presupposto della residenza legale ultradecennale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992.
Stante la ritenuta insufficienza del reddito familiare, l’istanza è stata respinta con l’epigrafato provvedimento del 12 agosto 2023.
L’interessato, dapprima, ha impugnato il diniego con ricorso al T.A.R. centrale che, con l’ordinanza n. 14157 del 12 luglio 2024, ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale, presso il quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) “Eccesso di potere e mancata applicazione nel caso concreto dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990”.
Sarebbe stata omessa la comunicazione del preavviso di rigetto.
II) “Difetto di attività istruttoria e difetto di motivazione del provvedimento di rigetto”.
La documentazione presentata a corredo dell’istanza dimostrerebbe che, nei tre anni precedenti, i redditi del ricorrente erano stati superiori al minimo richiesto; la carenza dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione sarebbe ulteriormente dimostrata dal fatto che, sulla base dello stesso reddito familiare, la cittadinanza italiana è stata concessa alla IE ed ai figli del ricorrente.
III) “Eccesso di potere ed errata interpretazione degli articoli 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91/1992 in combinato disposto con l’art. 3 del d.P.R. 362/1994 e ss. modifiche”.
Il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da una motivazione insufficiente che non quantifica la pretesa carenza reddituale e non considera il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale.
Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio con memoria di stile.
In ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 1110 del 26 settembre 2024, l’Amministrazione resistente ha depositato documenti e una nota informativa della Prefettura di Como dalla quale si evince, tra l’altro, che il ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa in data 31 luglio 2019 e, da allora, aveva percepito solamente l’indennità di disoccupazione; viene confermato, inoltre, che la cittadinanza italiana è stata concessa alla IE del ricorrente, sulla base dei medesimi elementi reddituali e nonostante il parere contrario formulato dalla Prefettura.
Con l’ordinanza n. 1358 del 21 novembre 2024, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame della posizione dell’interessato, da compiersi alla luce delle sopravvenienze reddituali eventualmente documentate dallo stesso e del fatto che “ l’amministrazione ha concesso alla IE del ricorrente la cittadinanza, sulla base dei medesimi elementi reddituali valutati in quel caso adeguati, e, nel caso del ricorrente, non sufficienti ”, circostanza che “ fa emergere un profilo di fumus boni iuris ”.
Alle udienze in camera di consiglio dei giorni 29 maggio, 3 luglio, 25 settembre e 13 novembre 2025, preso atto della mancata conclusione del procedimento di riesame, su richiesta delle parti la trattazione della causa è stata rinviata a data successiva.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nonostante il lungo tempo trascorso e i plurimi rinvii come sopra disposti, l’Amministrazione ha omesso di riesaminare l’istanza alla luce degli elementi indicati nell’ordinanza cautelare di remand e delle valutazioni ivi formulate in merito alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris .
Tale circostanza è dirimente in quanto, come più volte evidenziato da questo Tribunale (cfr., tra le altre, sez. IV, 5 giugno 2025, n. 1997), il mancato esercizio del dovere di riesame legittima l’accoglimento della domanda formulata in sede ricorsuale.
La motivazione dell’ordinanza cautelare, peraltro, merita di essere confermata in questa sede in quanto, a fronte dell’assoluta identità del presupposto di fatto costituito dal reddito familiare, appare irragionevole il diverso trattamento riservato al marito (cui la cittadinanza è stata negata) rispetto alla IE (cui la cittadinanza è stata concessa).
Con la precisazione che la valutazione suddetta ha riguardo all’operato dell’Amministrazione nel suo complesso, sicché la diagnosi di illegittimità non può mutare in ragione del parere contrario che la Prefettura, a suo tempo, aveva formulato relativamente all’istanza presentata dalla IE del ricorrente.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
Tuttavia, in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.