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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9481 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi che la Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dal proprio funz. dott. GIULIA MORETTI come da mandato in atti CP_1
-parte resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ex art. 1 l. 18/80, e dedotto di non aver ottenuto il CP_ pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di legge;
- l' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione della prestazione rivendicata, CP_1 con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e concluso per la cessata materia del contendere con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. CP_1
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
pagina 1 di 2 - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell' , CP_1 considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.650,00 oltre accessori, da distrarsi. CP_1
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi che la Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dal proprio funz. dott. GIULIA MORETTI come da mandato in atti CP_1
-parte resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ex art. 1 l. 18/80, e dedotto di non aver ottenuto il CP_ pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di legge;
- l' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione della prestazione rivendicata, CP_1 con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e concluso per la cessata materia del contendere con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. CP_1
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
pagina 1 di 2 - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell' , CP_1 considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.650,00 oltre accessori, da distrarsi. CP_1
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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