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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1129/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via San Quintino n. 31, presso lo studio dell'Avv. Carlo Aiello del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Pini del Foro di Milano che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, numero 2439/2024, pubblicata il 23/04/2024, resa con decisione del 12/04/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7558/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. Marcello Tatangelo, che ha espresso parere favorevole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni congiunte delle parti, datate 18.2.2025 (come richiamate a verbale di udienza 14.3.2025):
“a parziale modifica della sentenza nr. 2439/2024 emessa dal Tribunale di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa, - disporre che i prelievi del minore da parte della madre in corrispondenza delle singole giornate di festività di sua competenza (sono esclusi i ponti e i periodi di festività più lunghi) avvengano al mattino, indicativamente alle ore 10.00;
- disporre che, con decorrenza dalla domanda, la madre sia tenuta ad effettuare il rimborso a favore del padre - al netto dei voucher/buoni/quote di compartecipazione regionale che il padre ha percepito, percepisce e percepirà, - del 50% delle quote di iscrizione del figlio all'Istituto M. Mazzarello di Torino al Per_1 quale il minore è stato iscritto sin o anno di frequenza della scuola elementare con il consenso di entrambi i genitori;
- disporre che le spese di lite, concordate nell'importo di euro 1.738,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed esposti, per un totale complessivo pari ad euro 2.684,95, siano poste a carico della sig.ra ”. Controparte_1
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora e il signor contraevano matrimonio Controparte_1 Parte_1 con rito concordatario in Palermo il 22/05/2014 (atto n. 61 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) e dal matrimonio, il 13/08/2015, è nato Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/07/2019. Con ricorso depositato il 08/04/2021, la sig.ra chiedeva al Tribunale di CP_1
Torino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente, con ordinanza in data 22/12/2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria. All'udienza del 26/05/2022 avanti al G.I., entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva del 25/07/2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per le ulteriori questioni riguardanti affidamento e collocamento del minore e sulle questioni economiche. All'udienza del 30/11/2023, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino con la sentenza impugnata, dato atto dell'intervenuta pronuncia di divorzio, affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre;
disponeva che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con il padre o, in difetto di accordi, secondo il regime ivi dettagliato;
disponeva che la madre possa effettuare una videochiamata con il minore alla settimana in orario serale (in assenza di accordo, nel giorno di mercoledì); confermava la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, così come il servizio di educativa attualmente in essere in favore del minore, sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse di disponeva che versi a entro il Per_1 Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; rigettava la richiesta di ammonimento formulata da parte convenuta;
invitava entrambi i genitori a collaborare nell'interesse del minore;
condannava alla refusione di 2/3 Controparte_1 delle spese di lite in favore di spese liquidate per intero in Parte_1 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
compensava i restanti 1/3 delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza, con ricorso in appello depositato il 09/10/2024, ha proposto tempestivo appello il signor chiedendo la parziale Parte_1 modifica della sentenza in punto orari dei prelievi del minore da parte della madre nelle giornate di festività di sua competenza e in punto rimborso da parte della madre del 50/% delle quote di iscrizione scolastica del minore. Con comparsa di costituzione depositata il 14/02/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale dava atto di aver raggiunto un accordo con il Controparte_1
Sig. chiedendo pertanto potersi rassegnare conclusioni congiunte. Pt_1
All'udienza del 14.3.2025 sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, avendo le stesse precisato a verbale che “le spese di lite di cui alle conclusioni congiunte si intendono quelle del presente grado”, la Corte ha rimesso la causa a decisione, senza la concessione dei termini, avendo ivi le parti rinunciato agli stessi.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti e ritenuto lo stesso congruo all'interesse del figlio minore delle stesse, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2439/2024, pubblicata il 23/4/2024, resa con decisione del 12/4/2024 nella causa civile iscritta al n. 7558/21 R.G. avente per oggetto divorzio giudiziale, in parziale riforma della sentenza de qua, dato atto dell'accordo delle parti così dispone:
a parziale modifica della sentenza nr. 2439/2024 emessa dal Tribunale di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa,
- dispone che i prelievi del minore da parte della madre in corrispondenza delle singole giornate di festività di sua competenza (sono esclusi i ponti e i periodi di festività più lunghi) avvengano al mattino, indicativamente alle ore 10.00;
- dispone che, con decorrenza dalla domanda, la madre sia tenuta ad effettuare il rimborso a favore del padre - al netto dei voucher/buoni/quote di compartecipazione regionale che il padre ha percepito, percepisce e percepirà, - del 50% delle quote di iscrizione del figlio all'Istituto M. Mazzarello di Per_1
Torino al quale il minore è stato iscritto sin dal primo anno di frequenza della scuola elementare con il consenso di entrambi i genitori;
- dispone che le spese di lite del presente grado di giudizio, concordate dalle parti nell'importo di euro 1.738,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed esposti, per un totale complessivo pari ad euro 2.684,95, siano poste a carico della sig.ra
. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 14.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1129/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via San Quintino n. 31, presso lo studio dell'Avv. Carlo Aiello del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Pini del Foro di Milano che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, numero 2439/2024, pubblicata il 23/04/2024, resa con decisione del 12/04/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7558/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. Marcello Tatangelo, che ha espresso parere favorevole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni congiunte delle parti, datate 18.2.2025 (come richiamate a verbale di udienza 14.3.2025):
“a parziale modifica della sentenza nr. 2439/2024 emessa dal Tribunale di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa, - disporre che i prelievi del minore da parte della madre in corrispondenza delle singole giornate di festività di sua competenza (sono esclusi i ponti e i periodi di festività più lunghi) avvengano al mattino, indicativamente alle ore 10.00;
- disporre che, con decorrenza dalla domanda, la madre sia tenuta ad effettuare il rimborso a favore del padre - al netto dei voucher/buoni/quote di compartecipazione regionale che il padre ha percepito, percepisce e percepirà, - del 50% delle quote di iscrizione del figlio all'Istituto M. Mazzarello di Torino al Per_1 quale il minore è stato iscritto sin o anno di frequenza della scuola elementare con il consenso di entrambi i genitori;
- disporre che le spese di lite, concordate nell'importo di euro 1.738,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed esposti, per un totale complessivo pari ad euro 2.684,95, siano poste a carico della sig.ra ”. Controparte_1
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora e il signor contraevano matrimonio Controparte_1 Parte_1 con rito concordatario in Palermo il 22/05/2014 (atto n. 61 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) e dal matrimonio, il 13/08/2015, è nato Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/07/2019. Con ricorso depositato il 08/04/2021, la sig.ra chiedeva al Tribunale di CP_1
Torino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente, con ordinanza in data 22/12/2021, disponeva il passaggio alla fase istruttoria. All'udienza del 26/05/2022 avanti al G.I., entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva del 25/07/2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per le ulteriori questioni riguardanti affidamento e collocamento del minore e sulle questioni economiche. All'udienza del 30/11/2023, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino con la sentenza impugnata, dato atto dell'intervenuta pronuncia di divorzio, affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre;
disponeva che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con il padre o, in difetto di accordi, secondo il regime ivi dettagliato;
disponeva che la madre possa effettuare una videochiamata con il minore alla settimana in orario serale (in assenza di accordo, nel giorno di mercoledì); confermava la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, così come il servizio di educativa attualmente in essere in favore del minore, sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse di disponeva che versi a entro il Per_1 Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; rigettava la richiesta di ammonimento formulata da parte convenuta;
invitava entrambi i genitori a collaborare nell'interesse del minore;
condannava alla refusione di 2/3 Controparte_1 delle spese di lite in favore di spese liquidate per intero in Parte_1 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
compensava i restanti 1/3 delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza, con ricorso in appello depositato il 09/10/2024, ha proposto tempestivo appello il signor chiedendo la parziale Parte_1 modifica della sentenza in punto orari dei prelievi del minore da parte della madre nelle giornate di festività di sua competenza e in punto rimborso da parte della madre del 50/% delle quote di iscrizione scolastica del minore. Con comparsa di costituzione depositata il 14/02/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale dava atto di aver raggiunto un accordo con il Controparte_1
Sig. chiedendo pertanto potersi rassegnare conclusioni congiunte. Pt_1
All'udienza del 14.3.2025 sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, avendo le stesse precisato a verbale che “le spese di lite di cui alle conclusioni congiunte si intendono quelle del presente grado”, la Corte ha rimesso la causa a decisione, senza la concessione dei termini, avendo ivi le parti rinunciato agli stessi.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti e ritenuto lo stesso congruo all'interesse del figlio minore delle stesse, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2439/2024, pubblicata il 23/4/2024, resa con decisione del 12/4/2024 nella causa civile iscritta al n. 7558/21 R.G. avente per oggetto divorzio giudiziale, in parziale riforma della sentenza de qua, dato atto dell'accordo delle parti così dispone:
a parziale modifica della sentenza nr. 2439/2024 emessa dal Tribunale di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa,
- dispone che i prelievi del minore da parte della madre in corrispondenza delle singole giornate di festività di sua competenza (sono esclusi i ponti e i periodi di festività più lunghi) avvengano al mattino, indicativamente alle ore 10.00;
- dispone che, con decorrenza dalla domanda, la madre sia tenuta ad effettuare il rimborso a favore del padre - al netto dei voucher/buoni/quote di compartecipazione regionale che il padre ha percepito, percepisce e percepirà, - del 50% delle quote di iscrizione del figlio all'Istituto M. Mazzarello di Per_1
Torino al quale il minore è stato iscritto sin dal primo anno di frequenza della scuola elementare con il consenso di entrambi i genitori;
- dispone che le spese di lite del presente grado di giudizio, concordate dalle parti nell'importo di euro 1.738,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed esposti, per un totale complessivo pari ad euro 2.684,95, siano poste a carico della sig.ra
. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 14.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello