Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5068 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Giannone Nunzia;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Carbone Piera;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1990 con , unione coniugale dalla quale sono nati i figli: Controparte_1
(24 gennaio 1992), (11 luglio 1997) e Parte_2 Persona_1
(20 ottobre 2009), ha chiesto a questo Tribunale, essendo CP_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale tra le parti con addebito al marito, di disporre inoltre in suo favore l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo del figlio minore con regolamentazione del diritto di visita con il padre, di CP_2 stabilire l'obbligo, a carico del coniuge, di versarle la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% delle ER CP_2 spese straordinarie.
Con la memoria integrativa depositata il 26.08.2022 la ricorrente ha, inoltre, richiesto di stabilire l'obbligo, a carico del coniuge, di corrispondere per il suo mantenimento personale anche la somma di euro 150,00 mensili.
2. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
l'1.6.2022, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contesto le ulteriori richieste e si è dichiarato disponibile a versare per i figli, a titolo di contributo per il loro mantenimento, un assegno pari ad euro 280,00, di cui €
100 per la figlia ed € 180,00 per il figlio ER CP_2
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 14/06/2022, il Presidente f.f., con ordinanza del
19/06/2022 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che il figlio minore della coppia, sia affidato in via esclusiva CP_2 alla madre, con facoltà del padre di tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il regime di visita di cui alla parte motiva;
assegna alla madre la casa coniugale sita in Villabate, via Parte_1
San Giuseppe n. 20;
2 pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00, di cui euro 200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed euro 200,00 a titolo di contributo CP_2 al mantenimento della figlia ER dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per i due figli e nella accezione e CP_2 ER secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale, espletata all'udienza del 6.02.2024, ascolto del minore all'udienza dell'11.06.2024 e incarico al SERT territorialmente competente per una valutazione delle condizioni del resistente e per la predisposizione di un progetto in sostegno.
Infine, all'udienza del 13/01/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare, deve osservarsi che la ricorrente ha prodotto, in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 20/02/2025, uno scambio di corrispondenza a mezzo pec intercorso con il difensore del resistente relativo al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli e una relazione di servizio dei Carabinieri relativa ad un intervento eseguito il 2.10.2011.
Si tratta, invero, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non
3 potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord.
12.1.2012, n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni.
5. Sulla domanda di separazione
A seguito della emissione, in data 27.11.2022, della sentenza non definitiva n. 4913/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Sulla domanda di addebito
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei
4 soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Ora, nella vicenda in esame, la ricorrente attribuisce Parte_1 all'odierno resistente, , la responsabilità della intollerabilità Controparte_1 della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni della vita coniugale il aveva tenuto dei comportamenti aggressivi e violenti sia CP nei propri confronti che nei riguardi dei figli, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche.
Ha, infatti precisato che il marito sovente rincasava ubriaco ed era stata costretta, in talune occasioni, a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, atteso che il resistente l'aveva aggredita, provocandole graffi e contusioni.
Ha provveduto a versare in atti tre certificati medici: il primo del 2 ottobre
2011 nel quale il medico del Presidio di Guardia Medica di Villabate aveva refertato: “si certifica che la sig.ra presenta graffi sul collo Parte_1 esterno laterale dx;
riferisce che a provocarle è stato il marito durante un litigio”; il successivo dell'11 ottobre 2020 da cui risulta “un'algia alla mano dx dopo lite con il marito alle ore 23.00 circa di giorno 10.10.2020”; un altro del 28
5 febbraio 2022 del Presidio Ospedaliero Villabate (“escoriazioni al volto ed ecchimosi nella parte interno – laterale sinistra del collo a seguito di ripetute percosse da parte del marito. Le lesioni riscontrate sono compatibili con quanto riferito. Le lesioni sono guaribili entro 10 giorni (…)”) -cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo-.
ha rappresentato di aver sporto una denuncia-querela nei Parte_1 confronti del marito in data 2/03/2022 e in atto pendono due procedimenti penali: il primo iscritto al n. 2847/2022 R.G.N.R. per il reato di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582, 585 e 577 c.p. e il secondo n. 4656/2023
R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.
Il resistente, dal canto suo, ha sollecitato il rigetto della domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, contestandone il fondamento, giacché ha negato di aver mai abusato di sostanze alcooliche, di aver aggredito E maltrattato la moglie.
Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle parti, è agevole rilevare, all'esito dell'istruttoria svolta, che i fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione hanno trovato riscontro oltre che nei referti medici prodotti anche nelle deposizioni lineari e prive di qualsivoglia contraddizione dei testi escussi all'udienza del
6.02.2024.
È stata. Infatti, sentita , vicina di casa delle parti, la quale ha così Tes_1 narrato: “E' vero che l'ho visto rincasare ubriaco. Posso dire che l'ho visto rientrare a casa una volta sola ubriaco circa dieci anni fa. Con riguardo al litigio posso dire che negli ultimi anni li ho sentiti litigare spesso. Ho pure sentito la figlia dire “finiscila PÀ” (…) Posso solo dire di avere visto la macchina dei carabinieri sotto casa.”
Sono poi stati escussi i figli maggiorenni delle parti. ha raccontato che il padre quasi tutte le sere ritornava a casa ubriaco ER
e in sua presenza iniziava a urlare e sbattere le porte, che i Carabinieri erano interventi nella loro abitazione “per due volte nel corso della stessa serata. Mio
6 padre era rincasato ubriaco e parlava a voce alta ed eravamo tutti a letto. Mia madre ha chiamato i carabinieri perché mio padre era alterato. Per due volte, nella stessa serata, ciò è successo. Poi i carabinieri hanno detto a mia madre che se venivano chiamati per una terza volta gli avrebbero tolto i figli. Così mia madre, su mia insistenza non li ha più chiamati. Avevo paura di essere allontanata da mia madre.”
Il fratello ha riferito: “(…) Posso dire che capitava ripetutamente, Pt_2 specialmente il sabato e la domenica. Ci portava con lui e ci faceva rimanere in macchina mentre lui entrava nella taverna. Capitava pure che ci faceva entrare con lui e rimanevamo sino a notte inoltrata. Quindi trascorrevamo, in macchina
o dentro la taverna diverse ore. Dentro il locale stavamo con la sua comitiva, costituita da amici e da alcune figure femminili, molte erano straniere” e ha confermato che la madre, in diverse occasioni, aveva richiesto l'intervento dei
Carabinieri di Villabate per tentare di calmare il padre (si veda verbale di udienza del 6.02.2024).
Al riguardo preme invero osservare che, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022, Rv. 665977 – 01, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017,
Rv. 644601 - 01).
Ed anche la violenza psicologica, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione,
7 sopraffazione e umiliazione della vittima, è equiparabile alla violenza fisica, laddove risulti provato un clima familiare di intimidazione e sopraffazione, violento o comunque diretto all'umiliazione del coniuge e dei figli, in totale contrasto con i principi di solidarietà, collaborazione e comprensione propri di una fisiologica vita familiare.
Sin dalla introduzione nel nostro ordinamento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter, inseriti nel codice civile dalla legge 4 aprile 2001 n. 154, oggi abrogati poiché il loro contenuto è stato trasposto negli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) ha preso forma l'idea che gli abusi familiari sono illeciti autonomi - ed autonomamente rilevanti - rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all'interno della famiglia (ad es. i maltrattamenti in famiglia).
Questa consapevolezza si è rafforzata in seguito alla firma e ratifica (legge n. 77/2013) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio
2011, oggi ratificata anche dall'Unione Europea e quindi vincolante per tutti gli Stati membri.
La Convenzione di Istanbul definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Chiarisce quindi che il fenomeno denominato violenza domestica e di genere comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
essa descrive inoltre un quadro molto chiaro della incidenza di questi atti di violenza sui rapporti familiari, sui procedimenti civili che hanno per oggetto l'affidamento e sulla necessità di tutelare i bambini che abbiano assistito a siffatti episodi di violenza (cd. violenza assistita).
8 Alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata la domanda di addebito proposta da va, dunque, senz'altro accolta, non Parte_1 potendosi dubitare del fatto che la colpa della irreversibile crisi dell'unione coniugale sia da attribuire a per avere violato i doveri Controparte_1 nascenti dal matrimonio.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato – come già evidenziato - che dalla coppia sono nati tre figli: , Parte_2 il 24 gennaio 1992, , il 11 luglio 1997 e il 20 Persona_1 CP_2 ottobre 2009, l'unico minore di età.
Orbene, in punto di diritto deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «diritto»
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs.
28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero Pt_3
9 e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo, disposto in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale del 19.6.2022 in considerazione delle allegazioni di violenza contenute nel ricorso introduttivo.
Parte resistente ha invece chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore.
I riferiti problemi di dipendenza da sostanze alcoliche del resistente hanno reso necessario il coinvolgimento del Dipartimento di Salute Mentale,
Dipendenze Patologiche che ha relazionato in data 11.01.2024, evidenziando che si è presentato a seguito della convocazione e, a far Controparte_1 data dal 6/7/2023, ha seguito con costanza e puntualità le indicazioni fornite dagli operatori: “Il paziente sin da subito si è attenuto al programma terapeutico concordato, frequentando lo Scrivente Servizio con estrema regolarità e non disertando gli appuntamenti stabiliti.
Nel corso dei colloqui di servizio sociale il sig. si è mostrato, e continua CP
a mostrarsi, collaborante e attento ai temi discussi. Ad oggi racconta di intrattenere rapporti esclusivamente con il figlio minore con il quale CP_2 trascorre il tempo libero, soprattutto nel fine settimana.
Nel corso dei colloqui e sin dall'inizio della valutazione, il sig. ha CP affermato di non avere una problematica connessa alla dipendenza da alcol, di consumarlo sporadicamente, ma di non averne mai abusato.
Di fatto, i controlli urinari effettuati nel corso di questi sei mesi di valutazione non evidenziano condotte potomaniche e pertanto, considerata anche la durata della fase di valutazione, non sembra sia necessario prevedere una presa in carico del Sig. (si veda relazione agli atti). CP
Inoltre, in occasione dell'ascolto del minore all'udienza dell'11/06/2024 è
10 emerso che ha un bellissimo rapporto con il padre, ha espresso il CP_2 desiderio di trascorrere più tempo con lui e ha dichiarato in proposito: “Io vorrei vedere il PÀ di più, anche durante la settimana di pomeriggio perché so che la mattina lui non può. Ogni tanto vorrei anche dormire a casa sua. Lui vive da solo. Ogni tanto, d'estate, lo vedo anche durante la settimana e poi durante il fine settimana con le modalità che ho già detto” (cfr. verbale di udienza citato).
Alla luce di siffatti elementi, sulla scorta delle risultanze della relazione trasmessa dal e delle dichiarazioni del minore, in assenza di ragioni CP_3 ostative non v'è motivo di discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso CP_2
l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata sin dalla cessazione della convivenza dei genitori.
8. Regime di visita
Nulla va poi disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del padre con il figlio (che ad ottobre compirà 16 anni, c.d. grande minore), avendo lo stesso ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirgli di decidere liberamente con quali modalità incontrare il genitore.
9. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Parte_1 coniugale, ubicato a Villabate (PA), via San Giuseppe n. 20, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
10. Provvedimenti di carattere economico
Venendo, a questo punto, all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad Parte_1 ottenere un assegno pari ad euro 650, di cui 500,00 euro mensili a titolo di concorso al mantenimento dei figli e (250,00 ciascuno) e 150,00 ER CP_2
11 euro per il suo mantenimento.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di man- tenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi,
12 attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
13 primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
10.1 Tanto premesso, con riguardo alla specifica situazione reddituale delle
14 parti, deve rilevarsi che all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente celebrata il 14/06/2022 la ricorrente ha dichiarato di lavorare senza un contratto regolare come collaboratrice domestica e di percepire una retribuzione all'incirca di euro 400,00 mensili (si veda verbale di udienza citato).
ha omesso di depositare qualsivoglia documentazione Parte_1 reddituale e ha, di contro, offerto in comunicazione le Certificazioni uniche del marito per l'attività svolta negli anni di imposta 2017 e 2018, dalle quali risultano redditi da lavoro dipendente rispettivamente di euro 12.638,05 e di euro 12.432,15 (cfr. documentazione in uno al ricorso introduttivo).
Ha, inoltre, versato in atti una attestazione ISEE, alla quale, tuttavia, - al pari di qualunque dichiarazione sostitutiva di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti - deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure solo indiziaria, atteso che la parte nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
La ricorrente ha inoltre allegato che il coniuge svolgerebbe attività lavorativa anche nel pomeriggio senza regolare contratto, percependo un'ulteriore retribuzione.
Il resistente ha, per converso, esposto di aver lavorato nell'autosalone “Zeus
Car” di Palermo con contratto a tempo pieno e di aver percepito uno emolumento mensile di circa euro 1200,00 mensili fino all'estate del 2021, allorquando il datore di lavoro ha deciso il suo trasferimento in un'altra sede lavorativa, ad Altavilla Milicia (PA), con un contratto a tempo parziale con mansioni di lavaggista.
Ha poi aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla moglie, solo occasionalmente il pomeriggio è stato chiamato per svolgere alcuni lavoretti presso l'Autosalone “Zeus Car” di Palermo (togliere l'erba nello spazio esterno dell'autosalone, lavare quale vettura) che gli garantiscono di guadagnare pochi
15 euro.
Dalle buste paga prodotte relative alle mensilità che vanno da gennaio ad ottobre dell'anno 2022 si ricava che percepisce una Controparte_1 retribuzione netta media di circa euro 1.000,00 (cfr. buste paga depositate l'1.06.2022, il 21.10.2022 e il 20.01.2023).
E', inoltre, pacifico che la figlia frequenta il corso di studi in Medicina ER
e Chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo e frequenta il CP_2 secondo anno del liceo scientifico a Bagheria (cfr. verbale di audizione del minore dell'11.6.2024).
Alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della capacità di lavoro concreta delle parti, delle esigenze di mantenimento dei figli,
e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna, appare equo stabilire l'ammontare dell'assegno che CP deve corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia Parte_1 in complessivi euro 350,00 mensili (di cui euro 150 per la secondogenita che il prossimo mese di luglio compirà 28 anni ed euro 200,00 per ER
, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. CP_2
Entrambi i genitori vanno, altresì, obbligati a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio
2019.
10.2 Va, inoltre, attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento a per intero l'assegno unico universale per il figlio minore a Parte_1 carico erogato dall' quale genitore presso cui è collocato CP_4 CP_2 nato il [...], e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest' ultimo, come pure previsto con Circolare dell' n. CP_4
23/22 (si veda, sul punto, di recente, Cass. n. 4672 del 22/02/2025, che ha precisato che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di
16 fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole).
10.3 Con riguardo poi alla domanda proposta nella memoria integrativa da volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore Parte_1 da parte di , ritiene il Collegio, tenuto conto dei dati acquisiti Controparte_1 in ordine alle condizioni economiche delle parti, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e del canone di euro 360 che la ricorrente ha documentato di dover versare per la locazione dell'immobile ove abita con i due figli, che debba essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un importo di euro
100 per il suo mantenimento.
10.4 La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, fondate su emergenze economiche acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
11. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto dell'addebito della separazione nei confronti del resistente, quest'ultimo dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano, avuto riguardo all'attività svolta, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato con D.M. n. 147/2022, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D. Lgs. 115/2002, poiché è Parte_1 stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 24/11/2022.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del
17 medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) richiama la sentenza n. 4913/2022 del 27.11.2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AS (Marocco) il 20/07/1970, e nato a Controparte_1
AS (Marocco) il 24/03/1959, i quali hanno contratto matrimonio in AS (Marocco) il 21/08/1990, con atto di matrimonio registrato il 23/08/1990 con il n. 1423, registro n. 34, foglio n. 78 presso il Tribunale di prima istanza di AS;
2) pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia CP_2
nato il [...], ad [...] i genitori, con domicilio
[...] prevalente presso la madre e con regime di visita con il padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
4) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
5) pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto previsto per il periodo pregresso con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Pt_1
18 , la complessiva somma di euro 450,00 mensili, di cui euro 100 per Pt_1 il mantenimento personale della moglie, euro 200 a titolo di contributo al mantenimento del minore ed euro 150 per la figlia da CP_2 ER rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
6) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7) dispone che l' eroghi per intero a , quale genitore CP_4 Parte_1 presso cui è collocato il minore, l'assegno unico universale per il figlio a carico nato il [...], ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. CP_2
230/2021;
8) condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 22/5/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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