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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1273/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1273 dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06.03.2025, vertente
TRA nata ad [...], il [...], e residente in [...]
San Rocco 2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Candeloro del Foro C.F._1 di Avezzano (C.F. ) e dall' avv. Annalisa Candeloro (C.F.: C.F._2
), anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in calce al ricorso ai sensi C.F._3
e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Avezzano, via XX
Settembre n. 74;
RICORRENTE
E
nato ad [...], il [...] e residente a [...]
Rocco 2 (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 12.10.2021:
“
1. Dichiarare la separazione personale tra la signora e il sig. con Parte_1 CP_1
addebito a quest'ultimo per aver tenuto – in costanza di matrimonio - un comportamento aggressivo
e violativo dei doveri di rispetto coniugale;
dichiarare che i coniugi potranno vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai Registri di Stato civile le annotazioni relative al matrimonio contratto dalle parti in data 23-04-1995 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castellafiume, e trascritto nei Registri dello stato civile al nr 2, pt. II serie A, anno 1995.
2. Assegnare l'abitazione coniugale sita in via San Rocco 2, alla signora;
in caso Parte_1
contrario, oppure nel caso in cui la casa coniugale dovesse essere sgomberata per i necessari lavori, dichiarare tenuto il sig. a versare alla signora un importo mensile, pari ad almeno CP_1 Pt_1
euro 250,00, quale contributo per un canone mensile medio di affitto relativo ad una diversa soluzione abitativa.
3. Stabilire che il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il CP_1
figlio , ancora non autosufficiente. Per_1
4. Ordinare che il Sig. riconosca alla moglie - a titolo di assegno di mantenimento -, in CP_1
considerazione del proprio stato di non autosufficienza e di parziale invalidità, la somma mensile complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) almeno sino a quando quest'ultima non avrà trovato una stabile occupazione;
tutte le somme da versare a titolo di mantenimento, anche per il figlio
, dovranno intendersi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
5. Dichiarare altresì tenuto il sig. a rimborsare alla Sig.a il 50% di tutte le spese CP_1 Pt_1
straordinarie, mediche e sanitarie nonché di istruzione, occorrenti al figlio , purché tali Per_1
spese si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dallo stesso per importi superiori ad euro 100 (cento), con diritto all'esibizione della relativa documentazione fiscale (ricevuta fiscale
e/o fattura).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.10.2021 deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in data 23.04.1995 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CP_1
Castellafiume (AQ), ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale sita in Castellafiume, alla via San Rocco
n.2, un assegno di mantenimento per se stessa di euro 400,00 mensili ed uno per il figlio di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non è comparso nella fase presidenziale, né si è successivamente costituito in giudizio, rimanendo, perciò, contumace.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.12.2021, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente, posto a carico del l'assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 350,00 mensili ed CP_1
a favore del figlio , nato il [...], di euro 250,00 mensili. Per_1 All'udienza cartolare del 6.3.2025, la parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza adottata in pari data, il procedimento è stato pertanto rimesso dinanzi al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione, come dedotto dalla ricorrente e non avendo il resistente, rimasto contumace, dedotto e dimostrato il contrario. Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
3. Quanto alla domanda di addebito della separazione al questa è fondata e deve, quindi, CP_1
trovare accoglimento. A sostegno di tale domanda la ricorrente ha dedotto che:
a) il rapporto matrimoniale era divenuto impossibile ed intollerabile a causa delle gravi vessazioni e violenze compiute dal marito nei suoi confronti. Il a breve distanza di CP_1
tempo dalla celebrazione del matrimonio, in molteplici occasioni, era rientrato a casa in stato di ebbrezza, offendendo la moglie con parole altamente denigratorie. Tutto ciò era accaduto anche in presenza dei figli, costretti più volte ad intervenire per difendere la madre dalle aggressioni verbali e fisiche del marito.
b) negli ultimi anni, la situazione era ulteriormente peggiorata, rendendo la convivenza intollerabile, giacché il aveva preso con cadenza quotidiana a scagliarsi contro la CP_1
moglie con scenate violente, talvolta costringendo i figli ad intervenire in difesa della madre, talvolta rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri e, in altre occasioni, costringendo la a rifugiarsi presso il padre. Pt_1
c) a nulla erano valsi i tentativi della ricorrente di persuadere il marito a farsi aiutare dalle strutture sanitarie competenti per risolvere il problema.
d) la predisposizione al consumo di sostanze alcoliche aveva determinato, nell'ultimo anno, il ritiro della patente del a fronte dell'accertamento della condotta di guida in stato di CP_1
ebbrezza (cfr. decreto penale di condanna Tribunale di Pescara n. 133/2020 del 28.01.2020).
Tali allegazioni sono state dimostrate dalle produzioni documentali della ricorrente (cfr. decreto penale di condanna Tribunale di Pescara n. 133/2020 del 28.01.2020) e dalla testimonianza resa da
(cfr. verbale di udienza del 28.11.24), sorella della ricorrente, la quale ha riferito Testimone_1
di aver visto più volte il in stato di ebbrezza, insultare e picchiare la moglie, anche davanti ai CP_1
figli, che intervenivano in difesa della madre. La teste ha altresì confermato che le scenate del convenuto, in più d'una occasione, avevano reso necessario l'intervento dei Carabinieri e che, altre volte, la si era vista costretta a riparare a Pt_1
casa del padre.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I,
20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I,
14.02.2012, n. 2059).
Secondo giurisprudenza recente, se nel corso del giudizio di separazione coniugale emerga in maniera inequivoca la dipendenza di uno dei coniugi dall'uso di sostanze alcoliche, nonché il suo atteggiamento di totale sottovalutazione della propria condotta e delle ricadute sul contesto familiare, si può ritenere adeguatamente provato che l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità della prosecuzione dell'ulteriore convivenza siano state determinate da questa grave dipendenza del coniuge, la cui condotta irresponsabile incide in modo diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze familiari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole (Cfr. Tribunale Torino sez. VII, 21/02/2022, n.732).
Nella specie, l'abuso di alcol per un tempo prolungato rileva in termini di violazione dell'obbligo nascente dal matrimonio di assistenza morale del coniuge ex art.143 c.c. (oltre che dei figli ai sensi dell'art.147 c.c.) e di quello di collaborazione nell'interesse della famiglia, pure sancito dall'art.143
c.c., perché compromette il rapporto di fiducia tra i coniugi, che deve caratterizzare la loro comunione spirituale, e determina sofferenza nell'altro coniuge, che si trova a dover gestire la convivenza matrimoniale e la famiglia con una persona inaffidabile e condizionata negativamente dall'effetto di alcol.
Nella presente vicenda processuale, in difetto di prova di una pregressa crisi coniugale e di diverse sue cause, deve ritenersi che proprio la violazione da parte del dei predetti doveri coniugali CP_1
abbia determinato la disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito va, quindi, accolta.
4. In sede di provvedimenti temporanei e urgenti, è stato posto a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio , ad oggi ventiduenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente, un assegno mensile di € 250,00 e il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, in difetto di qualsiasi dato sulle capacità economiche e di lavoro del resistente (dati che non possono trarsi dalle mere allegazioni contenute negli atti difensivi di parte ricorrente), ad eccezione della produzione della dichiarazione dei redditi 2020 del da cui emerge la percezione di un CP_1 esiguo reddito annuo di € 8.000,00 circa, l'assegno per il figlio maggiorenne non autosufficiente va disposto nella misura minima di € 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, e la contribuzione alle spese straordinarie (individuate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di
Avezzano) va determinata nella misura del 50%.
5. Quanto alla casa coniugale, ne va confermata l'assegnazione alla in qualità di genitore Pt_1
convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, così come documentato dalla produzione del certificato anagrafico di residenza e già disposto nell'ordinanza suddetta.
6. Con riferimento all'assegno di mantenimento per la nel radicale difetto di prova sul tenore Pt_1
di vita familiare, sulle capacità economiche e di lavoro del resistente, rispetto al quale è stata anzi documentata, come detto poc'anzi, la percezione di un esiguo reddito annuo nel 2020, oltre che sugli ulteriori assunti contenuti in ricorso – quali la residenza presso un immobile dell' la condizione CP_2
di invalidità della (non assumendo valenza dimostrativa univoca la produzione dell'estratto Pt_1
conto cointestato, relativo ai movimenti compresi nel breve arco temporale 24.9.2021-6.10.2021, da cui si ricava esclusivamente il generico riferimento a un accredito di € 229,59 a titolo di “pensione”)
e l'impossibilità di reperire un'attività lavorativa, che non può escludersi a priori, tenuto conto dell'età non avanzata della stessa, ad oggi 48enne – la domanda va respinta.
7. Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo configurabile una soccombenza del resistente, che non si è opposto ad alcuna domanda della ricorrente e tenuto altresì conto del rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra nata ad [...], il Parte_1
05.12.1976 e nato ad [...], il [...], unitisi in matrimonio a CP_1
Castellafiume (AQ) il 23.04.1995 (iscrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellafiume (AQ) dell'anno 1995 al n.2, parte 2, serie A), con addebito a CP_1 2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellafiume di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MODIFICA le condizioni di cui all'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 27.06.2022, ponendo a carico di un assegno di mantenimento a favore CP_1
del figlio , di importo di € 200,00 mensili da versare al coniuge in via anticipata Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione come per legge;
a carico di entrambe le parti le spese straordinarie per il figlio in misura del 50% ciascuno;
4) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore di Parte_1
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21.3.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1273 dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06.03.2025, vertente
TRA nata ad [...], il [...], e residente in [...]
San Rocco 2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Candeloro del Foro C.F._1 di Avezzano (C.F. ) e dall' avv. Annalisa Candeloro (C.F.: C.F._2
), anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in calce al ricorso ai sensi C.F._3
e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Avezzano, via XX
Settembre n. 74;
RICORRENTE
E
nato ad [...], il [...] e residente a [...]
Rocco 2 (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 12.10.2021:
“
1. Dichiarare la separazione personale tra la signora e il sig. con Parte_1 CP_1
addebito a quest'ultimo per aver tenuto – in costanza di matrimonio - un comportamento aggressivo
e violativo dei doveri di rispetto coniugale;
dichiarare che i coniugi potranno vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai Registri di Stato civile le annotazioni relative al matrimonio contratto dalle parti in data 23-04-1995 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castellafiume, e trascritto nei Registri dello stato civile al nr 2, pt. II serie A, anno 1995.
2. Assegnare l'abitazione coniugale sita in via San Rocco 2, alla signora;
in caso Parte_1
contrario, oppure nel caso in cui la casa coniugale dovesse essere sgomberata per i necessari lavori, dichiarare tenuto il sig. a versare alla signora un importo mensile, pari ad almeno CP_1 Pt_1
euro 250,00, quale contributo per un canone mensile medio di affitto relativo ad una diversa soluzione abitativa.
3. Stabilire che il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il CP_1
figlio , ancora non autosufficiente. Per_1
4. Ordinare che il Sig. riconosca alla moglie - a titolo di assegno di mantenimento -, in CP_1
considerazione del proprio stato di non autosufficienza e di parziale invalidità, la somma mensile complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) almeno sino a quando quest'ultima non avrà trovato una stabile occupazione;
tutte le somme da versare a titolo di mantenimento, anche per il figlio
, dovranno intendersi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
5. Dichiarare altresì tenuto il sig. a rimborsare alla Sig.a il 50% di tutte le spese CP_1 Pt_1
straordinarie, mediche e sanitarie nonché di istruzione, occorrenti al figlio , purché tali Per_1
spese si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dallo stesso per importi superiori ad euro 100 (cento), con diritto all'esibizione della relativa documentazione fiscale (ricevuta fiscale
e/o fattura).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.10.2021 deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in data 23.04.1995 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CP_1
Castellafiume (AQ), ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale sita in Castellafiume, alla via San Rocco
n.2, un assegno di mantenimento per se stessa di euro 400,00 mensili ed uno per il figlio di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non è comparso nella fase presidenziale, né si è successivamente costituito in giudizio, rimanendo, perciò, contumace.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.12.2021, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente, posto a carico del l'assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 350,00 mensili ed CP_1
a favore del figlio , nato il [...], di euro 250,00 mensili. Per_1 All'udienza cartolare del 6.3.2025, la parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza adottata in pari data, il procedimento è stato pertanto rimesso dinanzi al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione, come dedotto dalla ricorrente e non avendo il resistente, rimasto contumace, dedotto e dimostrato il contrario. Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
3. Quanto alla domanda di addebito della separazione al questa è fondata e deve, quindi, CP_1
trovare accoglimento. A sostegno di tale domanda la ricorrente ha dedotto che:
a) il rapporto matrimoniale era divenuto impossibile ed intollerabile a causa delle gravi vessazioni e violenze compiute dal marito nei suoi confronti. Il a breve distanza di CP_1
tempo dalla celebrazione del matrimonio, in molteplici occasioni, era rientrato a casa in stato di ebbrezza, offendendo la moglie con parole altamente denigratorie. Tutto ciò era accaduto anche in presenza dei figli, costretti più volte ad intervenire per difendere la madre dalle aggressioni verbali e fisiche del marito.
b) negli ultimi anni, la situazione era ulteriormente peggiorata, rendendo la convivenza intollerabile, giacché il aveva preso con cadenza quotidiana a scagliarsi contro la CP_1
moglie con scenate violente, talvolta costringendo i figli ad intervenire in difesa della madre, talvolta rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri e, in altre occasioni, costringendo la a rifugiarsi presso il padre. Pt_1
c) a nulla erano valsi i tentativi della ricorrente di persuadere il marito a farsi aiutare dalle strutture sanitarie competenti per risolvere il problema.
d) la predisposizione al consumo di sostanze alcoliche aveva determinato, nell'ultimo anno, il ritiro della patente del a fronte dell'accertamento della condotta di guida in stato di CP_1
ebbrezza (cfr. decreto penale di condanna Tribunale di Pescara n. 133/2020 del 28.01.2020).
Tali allegazioni sono state dimostrate dalle produzioni documentali della ricorrente (cfr. decreto penale di condanna Tribunale di Pescara n. 133/2020 del 28.01.2020) e dalla testimonianza resa da
(cfr. verbale di udienza del 28.11.24), sorella della ricorrente, la quale ha riferito Testimone_1
di aver visto più volte il in stato di ebbrezza, insultare e picchiare la moglie, anche davanti ai CP_1
figli, che intervenivano in difesa della madre. La teste ha altresì confermato che le scenate del convenuto, in più d'una occasione, avevano reso necessario l'intervento dei Carabinieri e che, altre volte, la si era vista costretta a riparare a Pt_1
casa del padre.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I,
20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I,
14.02.2012, n. 2059).
Secondo giurisprudenza recente, se nel corso del giudizio di separazione coniugale emerga in maniera inequivoca la dipendenza di uno dei coniugi dall'uso di sostanze alcoliche, nonché il suo atteggiamento di totale sottovalutazione della propria condotta e delle ricadute sul contesto familiare, si può ritenere adeguatamente provato che l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità della prosecuzione dell'ulteriore convivenza siano state determinate da questa grave dipendenza del coniuge, la cui condotta irresponsabile incide in modo diretto ed immediato sul soddisfacimento delle esigenze familiari quotidiane e dei bisogni reciproci dei coniugi e della prole (Cfr. Tribunale Torino sez. VII, 21/02/2022, n.732).
Nella specie, l'abuso di alcol per un tempo prolungato rileva in termini di violazione dell'obbligo nascente dal matrimonio di assistenza morale del coniuge ex art.143 c.c. (oltre che dei figli ai sensi dell'art.147 c.c.) e di quello di collaborazione nell'interesse della famiglia, pure sancito dall'art.143
c.c., perché compromette il rapporto di fiducia tra i coniugi, che deve caratterizzare la loro comunione spirituale, e determina sofferenza nell'altro coniuge, che si trova a dover gestire la convivenza matrimoniale e la famiglia con una persona inaffidabile e condizionata negativamente dall'effetto di alcol.
Nella presente vicenda processuale, in difetto di prova di una pregressa crisi coniugale e di diverse sue cause, deve ritenersi che proprio la violazione da parte del dei predetti doveri coniugali CP_1
abbia determinato la disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito va, quindi, accolta.
4. In sede di provvedimenti temporanei e urgenti, è stato posto a carico del a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio , ad oggi ventiduenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente, un assegno mensile di € 250,00 e il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, in difetto di qualsiasi dato sulle capacità economiche e di lavoro del resistente (dati che non possono trarsi dalle mere allegazioni contenute negli atti difensivi di parte ricorrente), ad eccezione della produzione della dichiarazione dei redditi 2020 del da cui emerge la percezione di un CP_1 esiguo reddito annuo di € 8.000,00 circa, l'assegno per il figlio maggiorenne non autosufficiente va disposto nella misura minima di € 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, e la contribuzione alle spese straordinarie (individuate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di
Avezzano) va determinata nella misura del 50%.
5. Quanto alla casa coniugale, ne va confermata l'assegnazione alla in qualità di genitore Pt_1
convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, così come documentato dalla produzione del certificato anagrafico di residenza e già disposto nell'ordinanza suddetta.
6. Con riferimento all'assegno di mantenimento per la nel radicale difetto di prova sul tenore Pt_1
di vita familiare, sulle capacità economiche e di lavoro del resistente, rispetto al quale è stata anzi documentata, come detto poc'anzi, la percezione di un esiguo reddito annuo nel 2020, oltre che sugli ulteriori assunti contenuti in ricorso – quali la residenza presso un immobile dell' la condizione CP_2
di invalidità della (non assumendo valenza dimostrativa univoca la produzione dell'estratto Pt_1
conto cointestato, relativo ai movimenti compresi nel breve arco temporale 24.9.2021-6.10.2021, da cui si ricava esclusivamente il generico riferimento a un accredito di € 229,59 a titolo di “pensione”)
e l'impossibilità di reperire un'attività lavorativa, che non può escludersi a priori, tenuto conto dell'età non avanzata della stessa, ad oggi 48enne – la domanda va respinta.
7. Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo configurabile una soccombenza del resistente, che non si è opposto ad alcuna domanda della ricorrente e tenuto altresì conto del rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra nata ad [...], il Parte_1
05.12.1976 e nato ad [...], il [...], unitisi in matrimonio a CP_1
Castellafiume (AQ) il 23.04.1995 (iscrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellafiume (AQ) dell'anno 1995 al n.2, parte 2, serie A), con addebito a CP_1 2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellafiume di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MODIFICA le condizioni di cui all'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 27.06.2022, ponendo a carico di un assegno di mantenimento a favore CP_1
del figlio , di importo di € 200,00 mensili da versare al coniuge in via anticipata Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione come per legge;
a carico di entrambe le parti le spese straordinarie per il figlio in misura del 50% ciascuno;
4) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore di Parte_1
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21.3.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo