Art. 20.
Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile alle unita' italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorita' marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici gia' accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie".
Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile alle unita' italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorita' marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici gia' accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie".