Articolo 20 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 aprile 1976
Art. 20.
Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile alle unita' italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorita' marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici gia' accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976
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