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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9485 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7686 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARI MORANDI ESTER , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 4.3.25 e ritualmente notificato, , premesso di avere Parte_1
ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità d accompagnamento ex
L.18/80, con omologa notificata in data 8.1.2024, con decorrenza dalla domanda, e di avere notificato il giorno 21.5.2024 il modello per la comunicazione dei requisiti socio- economici, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
1 CP_ L' si è costituito, rilevando che la prestazione è stata liquidata mentre gli arretrati sono in corso di pagamento da agosto 2025; chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente ordinanza.
Come si evince dalla documentazione depositata, la domanda è stata accolta ed è cessata la materia del contendere.
Si rinvengono in atti, infatti, sia il provvedimento di liquidazione sia il cedolino di settembre 2025 con la liquidazione degli arretrati e del rateo corrispondente.
Nulla ha osservato parte ricorrente, che non ha depositato note sostitutive d'udienza.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (v. Cass. Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Per ciò che concerne le spese, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha precisato che “l'eventuale mancanza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia, sebbene possa costituire motivo di cessazione della materia del contendere, lascia però sussistere il diritto alla verifica della soccombenza virtuale, al fine di non dover sopportare l'onere delle spese processuali” (v. Cass. N. 30542/2011).
Nel caso di specie appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta, una volta scaduto il termine di
120 giorni di cui all'art.445 bis CPC, a ricorrere in giudizio per ottenere il provvedimento di liquidazione, e che la liquidazione e il pagamento sono intervenuti dopo il deposito del ricorso.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
2 Pertanto, l'ente va condannato al pagamento delle spese , con distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E., in E.2695,50, oltre oltre rimb.
Forf., IVA e CAP come per legge , da distrarsi.
Roma , 29.9.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7686 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARI MORANDI ESTER , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 4.3.25 e ritualmente notificato, , premesso di avere Parte_1
ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità d accompagnamento ex
L.18/80, con omologa notificata in data 8.1.2024, con decorrenza dalla domanda, e di avere notificato il giorno 21.5.2024 il modello per la comunicazione dei requisiti socio- economici, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
1 CP_ L' si è costituito, rilevando che la prestazione è stata liquidata mentre gli arretrati sono in corso di pagamento da agosto 2025; chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente ordinanza.
Come si evince dalla documentazione depositata, la domanda è stata accolta ed è cessata la materia del contendere.
Si rinvengono in atti, infatti, sia il provvedimento di liquidazione sia il cedolino di settembre 2025 con la liquidazione degli arretrati e del rateo corrispondente.
Nulla ha osservato parte ricorrente, che non ha depositato note sostitutive d'udienza.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (v. Cass. Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Per ciò che concerne le spese, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha precisato che “l'eventuale mancanza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia, sebbene possa costituire motivo di cessazione della materia del contendere, lascia però sussistere il diritto alla verifica della soccombenza virtuale, al fine di non dover sopportare l'onere delle spese processuali” (v. Cass. N. 30542/2011).
Nel caso di specie appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta, una volta scaduto il termine di
120 giorni di cui all'art.445 bis CPC, a ricorrere in giudizio per ottenere il provvedimento di liquidazione, e che la liquidazione e il pagamento sono intervenuti dopo il deposito del ricorso.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
2 Pertanto, l'ente va condannato al pagamento delle spese , con distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E., in E.2695,50, oltre oltre rimb.
Forf., IVA e CAP come per legge , da distrarsi.
Roma , 29.9.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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